26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-420/06) (1)

(Politica agricola comune - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti «per animali» - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle disposizioni applicabili all'identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d'aiuti - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell'aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)

(2008/C 107/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: Rüdiger Jager

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Rigetto di una domanda di premi per animali in conseguenza della constatazione, all'atto di una verifica, di una differenza superiore al 20 % tra il numero degli animali dichiarati e il numero accertato — Applicazione retroattiva di successive sanzioni amministrative meno severe in materia di premi per animali applicabili solo dopo l'eliminazione del regime dei premi per animali nello Stato considerato

Dispositivo

L'art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato luogo ad un'esclusione dal beneficio dell'aiuto ai sensi dell'art. 10 quater di detto regolamento.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.