15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Chemnitz — Germania) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06)/Landkreis Mittweida e Steffen Schubert (C-335/06)/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Cause riunite da C-334/06 a C-336/06) (1)

(Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol - Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE)

(2008/C 209/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Chemnitz

Parti

Ricorrenti: Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06), Steffen Schubert (C-335/06)

Convenute: Landkreis Mittweida, Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Chemnitz — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Rifiuto del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro successivamente al periodo di sospensione, opposto al titolare di patente già interessato da un provvedimento di ritiro della patente nazionale a causa di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla mancata presentazione, da parte dell'interessato, di una perizia medico-psicologica necessaria per ottenere una nuova patente nel suo Stato di residenza — Abuso di diritto

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più.

Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.