|
8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid — Spagna) — Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU
(Causa C-275/06) (1)
(Società dell'informazione - Obblighi dei fornitori di servizi - Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico - Obbligo di divulgazione - Limiti - Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche - Compatibilità con la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi - Diritto alla tutela effettiva della proprietà intellettuale)
(2008/C 64/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid
Parti
Ricorrente: Productores de Música de España (Promusicae)
Convenuto: Telefónica de España SAU
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione degli artt. 15, n. 2, e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1), dell'art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Trattamento dei dati generati dalle comunicazioni effettuate in occasione della fornitura di un servizio della società dell'informazione — Obbligo incombente agli operatori di rete e dei servizi di comunicazione elettronica, ai fornitori di accesso alle reti di telecomunicazioni e ai prestatori di servizi di conservazione dei dati di conservare e di mettere a disposizione i detti dati — Esclusione dall'ambito dei procedimenti civili
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.
(1) GU C 212 del 2 settembre 2006.