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21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Ítélőtábla — Ungheria) — Nella causa promossa dalla Cartesio Oktató és Szolgáltató bt
(Causa C-210/06) (1)
(Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione - Domanda di modifica dell'iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese - Diniego - Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese - Art. 234 CE - Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Nozione di «giurisdizione» - Nozione di «giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» - Appello proposto avverso una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale - Potere del giudice d'appello di riformare tale decisione - Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE)
(2009/C 44/04)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Ítélőtábla
Parte nel procedimento principale
CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szegedi Ítélőtábla — Interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE e 234 CE — Impossibilità di un trasferimento della sede di una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro verso un altro Stato membro senza previa liquidazione nello Stato membro di origine
Dispositivo
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1) |
Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, adito in appello avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese recante rigetto di una domanda di modifica di un'iscrizione figurante nel registro in parola deve essere qualificato come organo giurisdizionale competente a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, nonostante il fatto che né la decisione di detto tribunale né l'esame dell'appello da parte del giudice del rinvio intervengano nel contesto di un procedimento in contraddittorio. |
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2) |
Un organo giurisdizionale, come il giudice del rinvio, le cui decisioni adottate nel contesto di una controversia come quella di cui alla causa principale sono ricorribili per cassazione non è qualificabile come organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE. |
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3) |
In presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l'intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto di un appello limitato, l'art. 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel senso che la competenza che tale disposizione del Trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall'applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso. |
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4) |
Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di tale Stato membro di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita. |