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24.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris — Francia) — Philippe Derouin/Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
(Causa C-103/06) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratori autonomi che risiedono ed esercitano un'attività in Francia - Contributo sociale generalizzato - Contributo per il ripianamento del debito sociale - Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione)
(2008/C 128/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris
Parti
Ricorrente: Philippe Derouin
Convenuta: Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale per la legislazione in materia sociale di Parigi — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, del 22 agosto 1983, pag. 6, allegato 1) — Presa in considerazione, ai fini del calcolo del «contributo sociale generalizzato» e del «contributo al ripianamento del debito sociale» dovuti da un lavoratore autonomo soggetto alla legislazione previdenziale francese, dei redditi realizzati in un altro Stato membro ed ivi imponibili in applicazione di una convenzione volta ad evitare le doppie imposizioni
Dispositivo
Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 8 febbraio 1999, n. 307, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, la cui normativa previdenziale sia l'unica applicabile ad un lavoratore autonomo residente, escluda dalla base di calcolo di contributi come il contributo sociale generalizzato e il contributo per il ripianamento del debito sociale i redditi percepiti da tale lavoratore in un altro Stato membro, in applicazione, in particolare, di una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi.
(1) GU C 108 del 6 maggio 2006.