1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-38/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di beni per uso specificamente militare)
2010/C 113/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, Â. Seiça Neves, J. Gomes e C. Guerra Santos, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e M. K. Boskovits, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato) Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale bellico e di beni a doppio uso militare e civile
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, rifiutando di accertare e di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie dovute a seguito di importazioni di attrezzature e beni per uso specificamente militare nel periodo tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002 incluso e rifiutando di versare gli interessi di mora corrispondenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 1998 al 30 maggio 2000 incluso, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, per quanto riguarda il periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2002. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |