Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 17 ottobre 2007 – Sumitomo Chemical Agro Europe e Philagro France / Commissione

(causa T‑454/05)

«Prodotti fitosanitari – Principio attivo procimidone – Direttiva 91/414/CEE – Ricorso di annullamento – Ricorso per carenza – Non luogo a statuire – Ricorso di risarcimento – Irricevibilità – Ricorso manifestamente infondato»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario (Art. 230 CE) (v. punto 53)

2.                     Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto ai ricorsi di annullamento e per carenza (Artt. 230 CE, 235 CE e 288, secondo comma, CE) (v. punti 70‑72)

3.                     Ricorso per risarcimento danni – Presa di posizione provvisoria della Commissione nel contesto del procedimento di iscrizione di un principio attivo di un prodotto fitosanitario nell’allegato I della direttiva 91/414 (Art. 288, secondo comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414) (v. punti 73, 77‑81)

Oggetto

In primo luogo, in via principale, una domanda di annullamento dell’asserita decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005 relativa all’autorizzazione all’immissione in commercio del principio attivo procimidone in applicazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), in secondo luogo, in subordine rispetto al ricorso di annullamento, un ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalle sue società controllate in una lettera del 5 settembre 2005 e, in terzo luogo, un ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti, in via principale, a seguito dell’adozione da parte della Commissione dell’asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005 e, in subordine, a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti richiesti nella lettera del 5 settembre 2005

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi di annullamento e per carenza.

2)

Il ricorso per risarcimento danni è dichiarato irricevibile nella parte in cui mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalla Philagro France SAS a seguito dell’adozione da parte della Commissione dell’asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005.

3)

Il ricorso per risarcimento danni è dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalla Philagro France a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti che le erano stati richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalle sue società controllate nella lettera del 5 settembre 2005.

4)

La Sumitomo Chemical Agro Europee e la Philagro France sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.