Causa T‑420/05 R II
Vischim Srl
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario –– Domanda di sospensione dell’esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Nuova domanda — Fatti nuovi — Urgenza — Assenza»
Massime dell’ordinanza
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Rigetto della domanda
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 109)
Per «fatti nuovi» ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura si devono intendere fatti che si manifestano successivamente alla pronuncia dell’ordinanza che respinge la prima domanda di provvedimenti provvisori o che il richiedente non ha potuto invocare nella sua prima domanda o nel corso del procedimento conclusosi con la prima ordinanza e che sono rilevanti per valutare il caso di specie.
Affinché la sospensione o il provvedimento provvisorio sia concesso, questi fatti devono essere tali da rimettere in discussione le valutazioni del giudice del procedimento sommario in merito alle condizioni cui la concessione è subordinata.
(v. punti 54-55)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
13 ottobre 2006 (*)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Nuova domanda – Fatti nuovi – Urgenza – Assenza»
Nel procedimento T‑420/05 R II,
Vischim Srl, con sede in Cesano Maderno, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,
resistente,
avente ad oggetto la domanda diretta alla sospensione del termine, in scadenza il 31 agosto 2006, fissato dall’art. 3 della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), stabilisce, in particolare, il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
2 L’art. 4 della direttiva 91/414 prevede che «[g]li Stati membri prescriv[a]no che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (...) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I (...)».
3 La direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva controversa»), modifica l’allegato I della direttiva 91/141 includendovi il clorotalonil, con un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,01 g/kg. La direttiva controversa è entrata in vigore il 1° marzo 2006.
4 L’art. 2 della direttiva controversa stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1°settembre 2006 (…)».
5 L’art. 3 della direttiva controversa dispone quanto segue:
«1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti come sostanze attive clorotalonil (...) entro il 31 agosto 2006.
Entro tale data essi verificano il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti [il] clorotalonil (…).
2. (…) Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri (…) nel caso di un prodotto contenente clorotalonil (…) come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l’autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 (…)».
Fatti all’origine della controversia
6 L’8 luglio 1993 la Vischim Srl, società italiana che produce clorotalonil, ha informato la Commissione che desiderava far includere tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414 e, a tal fine, ha depositato presso il relatore le pratiche di cui all’art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10).
7 Sebbene la versione della sostanza attiva notificata dalla richiedente abbia un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,072 g/kg, la richiedente ha spiegato, nel corso della fase orale (v. infra, punto 20), che sarebbe stata in grado di produrre il clorotalonil con un grado di purezza per l’esaclorobenzene non superiore a 0,04 g/kg.
8 Al termine del procedimento previsto dalla direttiva 91/414, il 16 settembre 2005 la Commissione ha adottato la direttiva controversa, che inserisce nell’allegato I della direttiva 91/414 il clorotalonil con un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,01 g/kg, allineandosi così allo standard approvato all’epoca dalla Food and Agriculture Organisation (FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura).
9 Il 26 aprile 2006 lo Stato membro relatore designato in applicazione dell’art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92 ha concluso, nella sua relazione, che il prodotto della richiedente era equivalente al prodotto di riferimento descritto nella direttiva 91/414, salvo per quanto riguarda il grado di purezza per l’esaclorobenzene.
10 Nel dicembre 2005 la FAO ha adottato un nuovo standard per il clorotalonil, con un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,04 g/kg.
11 In seguito all’adozione di questo nuovo standard della FAO, la Commissione ha avviato le procedure necessarie per l’adozione di una nuova direttiva che modificasse la direttiva controversa, affinché per l’esaclorobenzene fosse previsto un grado di purezza di 0,04 g/kg.
12 Infine, il 22 settembre 2006 la Commissione ha adottato la direttiva 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9), che, ai sensi del suo art. 3, è entrata in vigore il 23 settembre 2006. Tale direttiva prevede un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,04 g/kg.
Procedimento e conclusioni delle parti
13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2005, la richiedente, sul fondamento dell’art. 230, quarto comma, CE, ha proposto un ricorso diretto al parziale annullamento della direttiva controversa e del rapporto sulla valutazione del clorotalonil e, in subordine, un ricorso per carenza ai sensi dell’art. 232 CE. Nell’atto introduttivo la richiedente ha proposto anche un ricorso per risarcimento ex art. 288 CE.
14 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2005, la richiedente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori (in prosieguo: la «prima domanda di provvedimenti provvisori»).
15 Con ordinanza 4 aprile 2006 il presidente del Tribunale ha respinto la prima domanda di provvedimenti provvisori, dichiarando che la richiedente non aveva sufficientemente provato che era necessario disporre i provvedimenti provvisori desiderati per evitare che essa subisse un danno grave e irreparabile (in prosieguo: l’«ordinanza del 4 aprile 2006»).
16 Con atto separato, registrato in cancelleria il 21 agosto 2006, la richiedente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori. In quest’ultima essa chiede al presidente del Tribunale di statuire sulla base dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prima che la Commissione abbia presentato le sue osservazioni.
17 Il 28 agosto 2006 la Commissione ha depositato le proprie osservazioni in merito a questa nuova domanda di provvedimenti urgenti.
18 Su invito del presidente del Tribunale, il 4 settembre 2006 la richiedente ha depositato le sue osservazioni in riferimento alle osservazioni della Commissione.
19 Su invito del presidente del Tribunale, il 13 settembre 2006 la Commissione ha depositato la copia di una bozza di progetto di direttiva che modifica la direttiva controversa.
20 Il 14 settembre 2006 le parti hanno svolto le loro osservazioni orali.
21 Con lettera depositata presso la cancelleria il 26 settembre 2006, la Commissione ha informato il Tribunale che il 22 settembre 2006 aveva adottato la direttiva 2006/76.
22 La richiedente chiede che il presidente del Tribunale voglia:
– dichiarare la domanda ricevibile e fondata;
– constatare che essa rischia di subire un danno grave e irreparabile qualora divenisse effettiva la scadenza del 31 agosto 2006, prevista dalla direttiva controversa;
– sospendere la scadenza del 31 agosto 2006 fissata dalla direttiva controversa, per i prodotti della richiedente, fino a quando la controversia non sarà interamente risolta nel merito o, in alternativa,
– sospendere la scadenza del 31 agosto 2006 fissata dalla direttiva controversa fino a quando la Commissione non presenterà al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una proposta che fissi un nuovo scadenzario per l’adeguamento alle nuove condizioni per l’iscrizione all’allegato I e fino a quando tale scadenzario sarà entrato in vigore;
– condannare la Commissione alle spese.
23 La Commissione chiede che il presidente del Tribunale dichiari la domanda irricevibile o infondata e condanni la richiedente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
Sulla ricevibilità
24 La Commissione ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori sia irricevibile. Innanzi tutto, tale domanda, in violazione dell’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura, non sarebbe collegata al ricorso nella causa principale.
25 Inoltre, secondo la Commissione, la domanda non contiene alcun elemento che consenta di concludere che esiste il fumus boni iuris.
26 Infine, la Commissione è dell’avviso che, diversamente da quanto disposto dall’art. 109 del regolamento di procedura, la nuova domanda di provvedimenti provvisori non sia basata su fatti nuovi.
27 Da parte sua, la richiedente ritiene che la domanda sia ricevibile. A suo parere, da un lato, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito il principio secondo cui le disposizioni relative alla ricevibilità devono essere interpretate estensivamente, al fine di garantire la tutela giuridica dei singoli.
28 Dall’altro, la richiedente reputa che, dopo l’adozione dell’ordinanza 4 aprile 2006, si siano verificati numerosi nuovi fatti che giustificano la presentazione di una nuova domanda.
Sul fumus boni iuris
29 Da un lato, la richiedente ribadisce gli argomenti già sollevati nella prima domanda di provvedimenti provvisori e diretti a dimostrare che, in primo luogo, il ricorso nella causa principale è ricevibile e, in secondo luogo, la direttiva controversa è, prima facie, illegittima.
30 Dall’altro, la richiedente aggiunge che la Commissione, in considerazione dei ricorsi proposti dalla richiedente e di una nuova valutazione di equivalenza effettuata dallo Stato membro relatore, intende modificare la direttiva controversa e autorizzare un grado di purezza per l’esaclorobenzene di 0,04 g/kg, in conformità ai nuovi standard della FAO. Tale circostanza confermerebbe, almeno a prima vista, che il grado di purezza previsto dalla direttiva controversa non è corretto.
31 Secondo la Commissione, la richiedente non ha dimostrato che la domanda di provvedimenti provvisori in esame è fondata.
Sull’urgenza
32 La richiedente ritiene che, in forza dell’art. 3 della direttiva controversa, a partire dal 31 agosto 2006 essa perderà le sue autorizzazioni esistenti, con la conseguenza che, non potendo più commercializzare i suoi prodotti contenenti clorotalonil, essa rischia di subire un danno grave e irreparabile.
33 Per dimostrare, in particolare, che le autorità nazionali – in questa fattispecie le autorità competenti del Regno Unito – hanno già avviato le procedure per il ritiro delle autorizzazioni nazionali, la richiedente allega alla sua domanda una lettera, di cui è destinataria, del 28 luglio 2006 e alcune lettere del 2 e del 17 agosto 2006, inviate ad alcuni dei suoi clienti, in cui le dette autorità notificano la loro intenzione di revocare le autorizzazioni per il motivo che la richiedente non è stata in grado di produrre un fascicolo completo contenente tutte le informazioni e gli studi richiesti dall’allegato II della direttiva 91/414.
34 A tale riguardo, la richiedente produce altresì una lettera del 13 luglio 2006 con cui intende dimostrare che la sua concorrente Syngenta si è rifiutata di dar seguito ad una domanda di accesso al suo fascicolo, presentata ai sensi dell’art. 13 della direttiva 91/414.
35 La richiedente afferma inoltre che subirà un danno grave e irreparabile che si concretizzerà, in primo luogo, nella perdita delle sue quote di mercato, in secondo luogo, nella chiusura del suo stabilimento di produzione e, in terzo luogo, nella messa a repentaglio della sua stessa esistenza.
36 Anzitutto, per quanto riguarda la perdita delle sue quote di mercato, la richiedente sostiene che, a causa del ritiro delle autorizzazioni, in primo luogo, le risulterà impossibile continuare a commercializzare i suoi prodotti nell’Unione europea, in secondo luogo, non potrà più fornire i suoi prodotti ai suoi clienti, in terzo luogo, si esporrà ad azioni per inadempimento contrattuale in quanto impossibilitata a rispettare gli impegni commerciali presi nei confronti dei suoi clienti e, in quarto luogo, perderà le sue quote di mercato a favore di un’impresa, la Syngenta, che è l’unica a detenere le autorizzazioni necessarie per commercializzare il clorotalonil e i prodotti contenenti clorotalonil.
37 Quanto allo stabilimento di produzione in Italia, la richiedente afferma di non poterlo conservare dato che, a suo dire, tale stabilimento è proprio concepito per produrre solo clorotalonil. La sua capacità produttiva sarebbe destinata all’80% al mercato europeo e, allo stato attuale dello stabilimento e senza rilevanti investimenti, sarebbe tecnicamente impossibile passare dalla fabbricazione del clorotalonil a quella di un altro prodotto.
38 Infine, in attesa di una decisione che dirima la controversia nella causa principale, la richiedente asserisce di rischiare di sparire, posto che, da una parte, sostiene di produrre e vendere solo prodotti a base di clorotalonil e, dall’altra, afferma che l’80% del suo fatturato è realizzato nell’Unione europea. Poiché, a suo dire, i suoi unici beni sono le autorizzazioni alla commercializzazione del suo unico prodotto, essa sarebbe inevitabilmente destinata al fallimento se perdesse tali autorizzazioni.
39 La Commissione ritiene che la richiedente non sia stata in grado di dimostrare in maniera giuridicamente soddisfacente l’esistenza di elementi che consentano di concludere che essa corre il rischio di subire un danno grave e irreparabile se i provvedimenti che richiede non le saranno concessi.
Sulla ponderazione degli interessi
40 Secondo la richiedente, la ponderazione degli interessi pende a favore della concessione delle misure richieste.
41 In primo luogo, la sospensione richiesta produrrebbe solamente l’effetto di mantenere lo status quo per quanto riguarda il clorotalonil ed i prodotti della richiedente.
42 In secondo luogo, la richiedente afferma di avere effettuato notevoli investimenti nel mercato europeo e di attendersi che il suo prodotto sia incluso nell’allegato I della direttiva 91/414. Pertanto, avrebbe un legittimo interesse ad essere tutelata.
43 Infine, in terzo luogo, la sospensione richiesta non arrecherebbe pregiudizio né alla vita umana o animale, né all’ambiente, poiché, da una parte, la valutazione del relatore, convalidata dal comitato permanente, avrebbe confermato che il prodotto della richiedente era sicuro e, dall’altra, la direttiva controversa dovrebbe essere emendata per tener conto di tale valutazione.
44 Secondo la Commissione, la richiedente non ha dimostrato che la ponderazione degli interessi pende a favore della concessione delle misure richieste.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
45 Ai termini degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
46 L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto (fumus boni iuris). Tali presupposti sono cumulativi, con la conseguenza che le domande di provvedimenti provvisori debbono essere respinte qualora uno di essi manchi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 22, e 17 dicembre 1998, causa C‑364/98 P(R), Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. I‑8815, punti 43 e 47).
47 Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui verranno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., punto 46 supra, punto 23, ed Emesa Sugar/Commissione, punto 46 supra, punto 44).
48 Nel caso di specie, occorre constatare che la presente domanda di provvedimenti provvisori fa seguito ad una domanda simile, depositata nell’ambito della causa T‑420/05 e respinta mediante ordinanza del presidente del Tribunale.
49 Nell’ordinanza 4 aprile 2006, il giudice del procedimento sommario è giunto, tra l’altro, alla conclusione che la richiedente non era stata in grado di dimostrare in modo soddisfacente che l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti era urgente (punto 91).
50 In particolare, per quanto riguarda il primo dei due danni lamentati dalla richiedente, il giudice del procedimento sommario ha concluso che il danno che, a parere della richiedente, discendeva dalla revoca delle autorizzazioni nazionali di cui era titolare non dipendeva dall’atto di cui si domandava la sospensione, bensì dall’eventuale adozione di una decisione da parte di uno Stato membro (punti 70‑72). Inoltre, il danno che, secondo la richiedente, derivava dalla perdita delle sue quote di mercato, da una parte, non era causato dalla direttiva controversa e, dall’altra, non poteva essere considerato irreparabile (punti 75 e 76). Infine, quanto al danno che, secondo la richiedente, discende dalla messa a repentaglio della sua stessa esistenza, da una parte, esso non dipendeva dalla direttiva controversa e, dall’altra, la richiedente non aveva fornito elementi che consentissero di constatare la sua gravità, in particolare alla luce della sua situazione concreta, valutata prendendo in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa appartiene per via del suo azionariato (punti 77-82).
51 Quanto al secondo danno fatto valere dalla richiedente, derivante da una pretesa violazione dell’art. 13 della direttiva 91/414, in particolare dall’impossibilità per essa di accedere al fascicolo della Syngenta, il giudice del procedimento sommario è giunto alla conclusione che la richiedente si era limitata, da un lato, a menzionarlo, senza produrre alcun elemento probatorio e, dall’altro, a invocare la circostanza che la Syngenta era un’impresa concorrente. Orbene, questo solo fatto non poteva bastare per escludere che la Syngenta fosse stata disposta a concedere l’accesso al suo fascicolo (punti 83 e 87).
52 Considerato che l’ordinanza 4 aprile 2006 ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e non è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, occorre constatare che, da una parte, l’art. 108 del regolamento di procedura non va applicato nel caso di specie (v., in questo senso, ordinanze della Corte 14 febbraio 2002, causa C‑440/01 P(R), Commissione/Artegodan, Racc. pag. I‑1489, punti 62-64, e del presidente del Tribunale 22 dicembre 2004, causa T‑303/04 R II, European Dynamics/Commissione, Racc. pag. II‑4621, punto 54) e che, dall’altra, la domanda in esame può essere dichiarata ricevibile solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all’art. 109 del regolamento di procedura (v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale European Dynamics/Commissione, cit., punto 56, e 17 febbraio 2006, causa T‑171/05 R II, Nijs/Corte dei conti, non pubblicata nella Raccolta, punto 27).
53 Ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura «[i]l rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi».
54 Per «fatti nuovi», ai sensi di tale disposizione, si devono intendere fatti che si manifestano successivamente alla pronuncia dell’ordinanza che respinge la prima domanda di provvedimenti provvisori o che il richiedente non ha potuto invocare nella sua prima domanda o nel corso del procedimento conclusosi con la prima ordinanza e che sono rilevanti per valutare il caso di specie (ordinanze European Dynamics/Commissione, punto 52 supra, punto 60, e Nijs/Corte dei conti, punto 52 supra, punto 28).
55 Occorre pertanto verificare se, nella domanda in esame, la richiedente abbia presentato fatti nuovi idonei a rimettere in discussione le valutazioni operate dal giudice del procedimento sommario in ordine ai presupposti, ricordati sopra al punto 46, ai quali è subordinata la concessione della sospensione del provvedimento provvisorio (v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 1979, causa 51/79 R II, Buttner e a./Commissione, Racc. pag. 2387, punto 4; ordinanze del presidente del Tribunale 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49; European Dynamics/Commissione, punto 52 supra, punti 65, 73 e 75, e 22 dicembre 2004, causa T‑201/04 R, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑4463, punto 325; v. anche, per analogia, quanto alla nozione di «mutamento delle circostanze» ai sensi dell’art. 108 del regolamento di procedura, ordinanza Commissione/Artegodan, punto 52 supra, punti 63 e 64; ordinanze del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2153, punto 123, e 21 gennaio 2004, causa T‑245/03 R, FNSEA e a./Commissione, Racc. pag. II‑271, punto 129).
56 A tale proposito occorre rilevare che, nell’ordinanza 4 aprile 2006, il giudice del procedimento sommario non ha ritenuto necessario esaminare la condizione relativa al fumus boni iuris, né ponderare gli interessi in gioco (punto 91). È quindi necessario verificare, in via preliminare, se la richiedente abbia presentato fatti nuovi idonei a rimettere in discussione le valutazioni svolte dal giudice del procedimento sommario in ordine all’urgenza.
Fatti espressamente considerati nuovi dalla richiedente
57 Occorre osservare, in primo luogo, che nelle osservazioni del 4 settembre 2006 la richiedente indica tre fatti che qualifica espressamente come nuovi. Innanzi tutto, il 26 aprile 2006 i prodotti della richiedente sarebbero stati esaminati dal relatore e considerati, per quanto riguarda la loro purezza, equivalenti a quelli inclusi nell’allegato I della direttiva 91/414. Inoltre, la Commissione avrebbe adottato una nuova direttiva al fine di modificare la direttiva controversa. Infine, alla scadenza del termine, il 31 agosto 2006, il prodotto unico della richiedente sarebbe stato ritirato dal mercato.
58 In primo luogo, occorre constatare che la relazione del 26 aprile 2006 è successiva all’ordinanza 4 aprile 2006 ed è pertinente ai fini della valutazione della causa in esame.
59 Tuttavia va rilevato che, contrariamente a quanto afferma la richiedente, la nuova valutazione del suo prodotto da parte dello Stato membro relatore non conduce alla conclusione che il detto prodotto è equivalente al prodotto di riferimento descritto nell’allegato I della direttiva 91/414 per quanto riguarda il grado di purezza per l’esaclorobenzene previsto dalla direttiva controversa.
60 Infine, anche supponendo che a seguito di tale nuova valutazione si sia concluso che il prodotto della Vischim è equivalente al prodotto di riferimento descritto nell’allegato I della direttiva 91/414, tale circostanza non incide sulla valutazione dell’urgenza contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006, che si fondava, come esposto sopra, al punto 50, sul fatto che la richiedente, da una parte, non aveva dimostrato un nesso di causalità tra l’atto impugnato e il danno lamentato e, dall’altra, non aveva fornito elementi idonei a concludere che i danni fatti valere fossero gravi o irreparabili, in particolare alla luce della sua condizione economica (v., in questo senso, ordinanza European Dynamics/Commissione, punto 52 supra, punto 76).
61 Occorre pertanto dichiarare che, sebbene la relazione sia successiva all’ordinanza 4 aprile 2006 e sia rilevante per la causa in esame, essa non rimette in discussione la valutazione del giudice del procedimento sommario in merito alla necessità di concedere i provvedimenti provvisori richiesti.
62 In secondo luogo, per quanto attiene all’adozione di una nuova direttiva che modifica la direttiva 91/414, è d’uopo constatare che quest’ultima è stata adottata, con il numero 2006/76, solo il 22 settembre 2006, ossia dopo il deposito delle ultime osservazioni della richiedente. Nelle sue osservazioni quest’ultima si riferisce quindi solo alla bozza dell’atto in parola.
63 È necessario osservare che la Commissione si è sempre rifiutata di trasmettere alla richiedente la detta bozza e che, pertanto, quest’ultima non avrebbe potuto farla valere né nella prima domanda di provvedimenti provvisori, né nel corso del procedimento che ha dato origine all’ordinanza 4 aprile 2006. La Commissione ha depositato una copia della detta bozza solo in data 13 settembre 2006, su invito del presidente del Tribunale.
64 Ne risulta che la bozza, essendo pertinente ai fini della decisione della presente causa, costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura.
65 Va però constatato che, come emerge dal punto 72 dell’ordinanza 4 aprile 2006, il giudice del procedimento sommario aveva già preso in considerazione la possibilità, riconosciuta dalla stessa richiedente, che la Commissione modificasse la direttiva controversa, considerando accettabile un grado di purezza per l’esaclorobenzene superiore a quello previsto dalla direttiva controversa. Ebbene, nella presente domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente non ha fornito alcun elemento che consenta di considerare la bozza della direttiva 2006/76, in quanto tale, come un elemento che rimette in discussione la valutazione dell’urgenza contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006.
66 In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di revoca delle autorizzazioni della richiedente, è necessario dichiarare che esso è già stato vagliato nell’ordinanza 4 aprile 2006, ai punti 70-72. Orbene, nella domanda di provvedimenti provvisori in esame, la richiedente non ha prodotto nessun nuovo elemento che giustifichi una modifica di tale valutazione.
67 Occorre pertanto dichiarare che nessuno degli elementi di fatto sollevati dalla richiedente e da essa espressamente definiti nuovi è idoneo a rimettere in discussione la valutazione del giudice del procedimento sommario per quanto riguarda l’urgenza di concedere i provvedimenti provvisori richiesti.
Altri elementi di fatto esposti per la prima volta nella domanda in esame
68 In secondo luogo, occorre osservare che la richiedente, senza espressamente far valere il loro carattere di novità, menziona quattro elementi che non aveva esposto nella prima domanda di provvedimenti provvisori. Anzitutto afferma che, con lettera del 13 luglio 2006, quindi successiva all’ordinanza 4 aprile 2006, la Syngenta si è rifiutata di concederle l’accesso al suo fascicolo. Inoltre, la richiedente sostiene che, con lettera inviatale il 28 luglio 2006, nonché con le lettere del 2 e del 17 agosto 2006 destinate ad alcuni dei suoi clienti, le competenti autorità del Regno Unito hanno espresso la loro volontà di revocare le autorizzazioni nazionali di cui essa è titolare. La richiedente fa inoltre valere, per la prima volta in questa domanda, la circostanza che rischia di perdere il suo stabilimento di produzione in Italia a causa dell’adozione della direttiva controversa. Infine, a sostegno delle sue affermazioni relative al rischio che corre la sua stessa esistenza e al fine di illustrare la situazione economica del gruppo di imprese cui essa è collegata per via del suo azionariato, la richiedente ha prodotto la relazione trimestrale relativa al secondo trimestre dell’anno 2006 di uno dei suoi azionisti.
69 In primo luogo, va osservato che nell’ordinanza 4 aprile 2006 (punto 87), il giudice del procedimento sommario ha dichiarato quanto segue:
«(...) per quanto attiene, da una parte, all’impossibilità per la richiedente di ottenere accesso al fascicolo della Syngenta, la richiedente si è limitata ad affermare tale impossibilità senza produrre alcun elemento probatorio a tale riguardo, e a invocare la circostanza che la Syngenta era un’impresa concorrente. Orbene, questo solo fatto non basta ad escludere che la Syngenta fosse disposta a concedere l’accesso al suo fascicolo».
70 Occorre pertanto dichiarare che la lettera di rifiuto della Syngenta, in data 13 luglio 2006, è successiva all’ordinanza 4 aprile 2006 ed è pertinente ai fini della valutazione del presunto danno dovuto all’impossibilità, per la richiedente, di ottenere l’accesso al fascicolo della Syngenta. Ne consegue che tale lettera è un fatto nuovo ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura.
71 Occorre pertanto valutare se la lettera del 13 luglio 2006, mediante la quale la Syngenta si è rifiutata di fornire alla richiedente accesso al suo fascicolo, rimetta in discussione la valutazione del giudice del procedimento sommario contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006.
72 In proposito, la richiedente sostiene che la Syngenta si è «rifiutata di avviare trattative in merito alla condivisione delle informazioni fino a quando la richiedente non possa provare che la specifica inclusa nel provvedimento contestato è stata emendata» e che, pertanto, essa non poteva «avviare e portare a termine la procedura di arbitrato prevista dall’art. 16 del regolamento del Regno Unito del 2005 relativa ai prodotti fitosanitari». Sostiene inoltre che «in forza di tale regolamento, siffatto arbitrato dovrebbe essere preceduto da un periodo di mediazione di 21 giorni, il che avrebbe determinato un differimento ben oltre la data limite del 31 agosto».
73 Orbene, è sufficiente constatare che la richiedente, da una parte, non ha avviato le procedure previste dalla normativa del Regno Unito per ottenere la condivisione delle informazioni e, dall’altra, si è limitata a sollevare l’impossibilità di avvalersi di tali procedure senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare siffatta impossibilità.
74 In questa fattispecie, l’art. 16, n. 4, del Plant Protection Products Regulations 2005, allegato alla domanda, stabilisce quanto segue:
«Quando una persona intende richiedere l’approvazione di un prodotto fitosanitario ed i detentori di autorizzazioni precedenti per lo stesso prodotto non pervengono ad un accordo in merito alla condivisione delle informazioni, il Secretary of State può ingiungere a tale persona e a tali detentori di precedenti autorizzazioni, stabiliti in Inghilterra o nel Galles, di condividere le informazioni per evitare la duplicazione di esami su animali vertebrati e stabilisce la procedura per l’utilizzo di tali informazioni, nonché una ragionevole ponderazione degli interessi delle parti coinvolte».
75 Tale articolo non contiene alcun elemento che consenta di escludere che la richiedente potesse chiedere alla Syngenta di condividere le informazioni e che, in caso di rifiuto, anche motivato in base alle ragioni esposte dalla Syngenta nella lettera del 13 luglio 2006, la richiedente potesse adire il Secretary of State per raggiungere un accordo.
76 Pertanto, è giocoforza constatare che la richiedente non ha dimostrato sufficientemente di non aver avuto la possibilità di avvalersi dei procedimenti per la condivisione delle informazioni previsti dal Regno Unito.
77 Occorre pertanto dichiarare che la lettera della Syngenta del 13 luglio 2006, pur essendo un elemento successivo all’ordinanza 4 aprile 2006, nonché un elemento pertinente nella causa in esame, non rimette in discussione la valutazione del giudice del procedimento sommario contenuta in quest’ultima ordinanza.
78 In secondo luogo, quanto alle lettere delle autorità del Regno Unito, sebbene esse rechino una data successiva all’ordinanza 4 aprile 2006 e siano pertinenti ai fini della valutazione della causa in esame, si deve constatare che da esse emerge, da una parte, che tali autorità intendono revocare le autorizzazioni nazionali della richiedente in considerazione del fatto che quest’ultima non ha dimostrato di avere accesso a un fascicolo completo come previsto dall’allegato II della direttiva 91/414 e, dall’altra, che il destinatario può contestare la loro valutazione dinanzi alle dette autorità.
79 Occorre pertanto dichiarare che tali lettere non sono idonee a mettere in discussione la valutazione dell’urgenza effettuata dal giudice del procedimento sommario e contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006, dato che esse si limitano a confermare che il presunto danno costituito dalla revoca delle autorizzazioni nazionali non deriverebbe dalla direttiva controversa, bensì da un’eventuale decisione delle autorità nazionali, le quali godono di un certo margine discrezionale.
80 In terzo luogo, quanto alla circostanza secondo cui la richiedente rischierebbe di perdere il suo stabilimento di produzione in Italia a causa dell’adozione della direttiva controversa, è giocoforza constatare che la richiedente l’ha fatta valere per la prima volta solo nella domanda in esame. Tuttavia, occorre anche dichiarare che non si trattava di una circostanza imprevedibile o, in ogni caso, che non potesse essere sollevata in occasione della prima domanda di provvedimenti provvisori.
81 Ne consegue che tale affermazione non può essere considerata costitutiva di un fatto nuovo ai sensi dell’art. 109 del regolamento di procedura.
82 Infine, a sostegno delle sue affermazioni relative al rischio che corre la sua stessa esistenza e al fine di dimostrare la situazione economica del gruppo di imprese cui essa è collegata per via del suo azionariato, la richiedente ha prodotto la relazione trimestrale relativa al secondo trimestre del 2006 di uno dei suoi azionisti.
83 Tuttavia, in proposito, occorre constatare che, sebbene la relazione trimestrale riguardi dati che, almeno in parte, sono successivi all’ordinanza 4 aprile 2006 e sono rilevanti in questa causa, da una parte non si tratta di un documento certificato e, dall’altra, esso non consente affatto di valutare la situazione finanziaria dell’altro azionista della richiedente.
84 Ne risulta che la detta relazione non permette di ponderare la situazione concreta della richiedente in considerazione delle caratteristiche del gruppo al quale essa appartiene per via del suo azionariato. Pertanto, tale relazione non rimette in discussione la valutazione svolta dal giudice del procedimento sommario contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006.
85 Da tutto quanto precede consegue che la richiedente non è stata in grado di dimostrare sufficientemente che nella fattispecie esistono fatti nuovi che rimettono in discussione la valutazione del giudice del procedimento sommario, contenuta nell’ordinanza 4 aprile 2006, in merito alla necessità di adottare i provvedimenti provvisori richiesti.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 ottobre 2006
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
B. Vesterdorf |
* Lingua processuale: l'inglese.