Ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2006 − Vischim / Commissione
(Causa T-420/05 R)
«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Urgenza — Assenza»
1. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Nozione (Artt. 242 CE e 243 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 66, 71, 77)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 73)
3. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 81)
4. Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile (Artt. 242 CE e 243 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 89)
Oggetto
| Domanda diretta, da una parte, alla sospensione della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), e, dall'altra, all'adozione di taluni provvedimenti provvisori |
Dispositivo
|
|
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
|
Le spese sono riservate. |