Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 novembre 2006 – Anheuser‑Busch/UAMI – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER)

(Causa T-366/05)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER – Marchi denominativi internazionali e figurativi anteriori BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR – Rifiuto di registrazione – Limitazione dei prodotti richiesti – Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico»

Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 27-48)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 luglio 2005 (procedimento R 514/2004‑2), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Budĕjovický Budvar, národní podnik, e la Anheuser‑Busch, Inc.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:

Anheuser-Busch, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo BUDWEISER per i prodotti delle classi 32 e 33 – domanda n. 1603489

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Budĕjovický Budvar, národní podnik

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi figurativi e denominativi internazionali BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR per i prodotti delle classi 31 e 32

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Anheuser Busch, Inc. è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e della Budĕjovický Budvar, národní podnik.