Causa T-194/05

TeleTech Holdings, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Portata dell’obbligo di esame — Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale — Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 maggio 2006 

Massime dell’ordinanza

Marchio comunitario — Procedura di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 58 e 108-110)

Una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la quale accolga, per tutti i servizi interessati, un’opposizione proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, basata su un marchio nazionale e un marchio comunitario anteriore, dà piena soddisfazione alle pretese fatte valere da una parte in un procedimento che abbia condotto a una decisione ai sensi dell’art. 58 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, quand’anche l’opposizione non sia stata accolta in base ai due marchi dedotti quali motivi di opposizione, ma unicamente sul fondamento del marchio nazionale anteriore, dato che il richiedente del marchio comunitario può infatti trasformare sempre, conformemente all’art. 108, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, la sua domanda in domanda di marchio nazionale negli Stati membri ad eccezione di quello in cui, secondo la decisione della divisione di opposizione, la domanda di marchio è colpita da un impedimento alla registrazione.

Infatti, la finalità della procedura di opposizione è quella di dare alle imprese la possibilità di opporsi, in base ad una procedura unica, alle domande di marchi comunitari che potrebbero creare un rischio di confusione con i loro marchi o con i loro diritti anteriori, e non quella di risolvere preventivamente possibili conflitti a livello nazionale o anche comunitario.

Peraltro, la procedura di trasformazione prevista dagli artt. 108-110 del regolamento n. 40/94 è soltanto una possibilità riconosciuta al richiedente il marchio comunitario e il fatto che una domanda di trasformazione sia trasmessa alle autorità nazionali interessate, ai sensi dell’art. 109, n. 3, del regolamento, non significa che la domanda di marchio condurrà necessariamente alla registrazione. Spetta alle autorità nazionali esaminare eventuali impedimenti alla registrazione e l’opponente, in linea di principio, potrà far valere i propri diritti dinanzi a tali autorità.

Infine, se è vero che l’art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 prevede, per ragioni di coerenza delle decisioni e di economia processuale, che la trasformazione non possa essere effettuata per ottenere la protezione in uno Stato membro in cui, secondo la decisione dell’UAMI, la domanda di marchio comunitario è viziata da un impedimento alla registrazione, tale disposizione impone soltanto all’UAMI di rispettare il contenuto di una tale decisione, nel caso essa esista. Nulla consente invece di ritenere che tale disposizione miri anche a imporre all’ufficio che si deve pronunciare su un’opposizione di adeguare il contenuto della propria decisione per impedire al richiedente il marchio comunitario, in ogni modo possibile, di chiederne la trasformazione.

(v. punti 27-30, 37)




ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

11 maggio 2006 (*)

«Marchio comunitario – Procedura di opposizione – Estensione dell’obbligo di esame – Trasformazione di una domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale – Art. 58 del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T‑194/05,

TeleTech Holdings, Inc., con sede in Denver, Colorado (Stati Uniti), rappresentata dalla sig.ra A. Gould e dal sig. M. Blair, solicitors,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, e interveniente dinanzi al Tribunale:

Teletech International SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑F. Adelle e F. Zimeray,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 3 marzo 2005 (procedimento R 497/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TeleTech Holdings, Inc., e la Teletech International SA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto l’atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2005,

visto il controricorso dell’UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2005,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2005,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1       Il 14 maggio 2001 l’interveniente ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI»), la registrazione del segno denominativo TELETECH INTERNATIONAL quale marchio comunitario per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

2       Il 24 giugno 2002 la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, contro la registrazione di tale marchio comunitario. L’opposizione si appuntava contro l’insieme dei servizi indicati al punto precedente, e si basava in particolare sull’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e i marchi anteriori seguenti:

–       il marchio denominativo comunitario TELETECH GLOBAL VENTURES;

–       il marchio denominativo nazionale britannico TELETECH.

3       Con decisione 23 aprile 2004 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, ritenendo che esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore britannico. Essa non ha ritenuto necessario esaminare gli altri impedimenti alla registrazione in questione, affermando che l’esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore britannico era sufficiente ad impedire la registrazione richiesta.

4       Il 23 giugno 2004 la ricorrente ha proposto dinanzi all’UAMI un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57‑59 del regolamento n. 40/94. La ricorrente ha affermato che tale ricorso non era diretto contro il rigetto della domanda di marchio comunitario in quanto tale, ma contro il mancato esame degli altri impedimenti alla registrazione fatti valere.

5       Con decisione 3 marzo 2005, procedimento R 497/2004-1 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato il ricorso irricevibile. Essa ha rilevato che, poiché la domanda di marchio comunitario è stata integralmente respinta, la decisione della divisione di opposizione ha pienamente accolto le richieste della ricorrente.

 Conclusioni delle parti

6       La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–       annullare la decisione impugnata;

–       rinviare il caso alla divisione di opposizione, affinché la stessa si pronunci anche sugli impedimenti alla registrazione basati sul marchio comunitario anteriore;

–       condannare l’UAMI alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

7       L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare la ricorrente alle spese.

8       L’interveniente chiede il rigetto del ricorso.

 In diritto

9       Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

10     Nel presente caso, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato grazie ai documenti del fascicolo e, in applicazione di tale articolo, ritiene di pronunciarsi senza proseguire il procedimento.

 Argomenti delle parti

11     A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente adduce in sostanza un unico motivo, in cui lamenta la violazione dell’art. 58 del regolamento n. 40/94. Tale motivo è suddiviso in due parti. Nella prima parte la ricorrente contesta il ragionamento seguito nella sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T‑342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media) (Racc. pag. II‑3191). Nella seconda parte essa sostiene che i fatti della presente causa si differenziano da quelli decisi con la citata sentenza.

12     Nell’ambito della prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale si è basato, al punto 44 della citata sentenza Moser Grupo Media, sul ragionamento esposto al punto 33 della sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II‑2181). La ricorrente ritiene che la posizione giuridica delle ricorrenti nella causa NBV e NVB/Commissione si distingua dalla propria in quanto la motivazione della decisione della divisione di opposizione avrebbe modificato la sua situazione giuridica.

13     Essa afferma che il richiedente un marchio comunitario, il quale veda respinta la propria domanda in seguito all’opposizione del titolare di un marchio comunitario, non può chiederne la trasformazione in domanda di marchio nazionale, ai sensi dell’art. 108, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. In un simile caso, a giudizio della ricorrente, il marchio comunitario richiesto è colpito da un impedimento alla registrazione su tutto il territorio della Comunità, cosicché la sua trasformazione in marchio nazionale non potrebbe avere luogo ai sensi dell’art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94.

14     Inoltre, mentre il rigetto di una domanda di marchio basato su un marchio comunitario anteriore impedirebbe a colui che ha richiesto la registrazione del marchio di avvalersi della priorità della domanda di marchio comunitario in tutti gli Stati membri, il rigetto di una domanda di marchio comunitario basato soltanto su un marchio nazionale anteriore consentirebbe a chi ha richiesto la registrazione del marchio di far valere, attraverso una domanda di trasformazione, una data di priorità più favorevole che nel caso di presentazione di domande di marchi nazionali successivamente a tale rigetto.

15     La ricorrente aggiunge che l’obiettivo del regolamento n. 40/94 consiste nel convincere gli operatori economici a passare da un sistema nazionale di protezione dei marchi registrati ad un sistema comunitario di protezione unitaria di un marchio in tutti gli Stati membri. Essa richiama, in proposito, il primo ‘considerando’ e l’art. 34 di tale regolamento.

16     Con la seconda parte del proprio unico motivo, la ricorrente richiama tre differenze di fatto tra la presente causa e quella decisa con la citata sentenza Moser Grupo Media.

17     In primo luogo, nella causa decisa con detta sentenza il rigetto della domanda di marchio comunitario, da parte della divisione di opposizione, sulla base di una parte soltanto dei marchi anteriori nazionali fatti valere a sostegno dell’opposizione si spiegherebbe con le difficoltà di determinare l’esistenza degli altri marchi nazionali invocati. Non esisterebbe invece alcuna difficoltà di questo tipo per il marchio comunitario anteriore TELETECH GLOBAL VENTURES, fatto valere a sostegno dell’opposizione della ricorrente. Inoltre, nella causa decisa con la citata sentenza Moser Grupo Media la parte che si opponeva alla registrazione lo avrebbe fatto basandosi su una domanda di marchio comunitario, mentre nel presente caso il marchio comunitario fatto valere sarebbe già stato registrato.

18     In secondo luogo, nella causa decisa con la citata sentenza Moser Grupo Media la ricorrente lamentava che la divisione di opposizione non avesse fondato il rigetto della domanda di marchio su tutti i marchi nazionali fatti valere a sostegno dell’opposizione, mentre nel presente caso viene rimproverato alla divisione di opposizione di non avere considerato un marchio anteriore comunitario.

19     In terzo luogo, la ricorrente osserva che il marchio comunitario anteriore TELETECH GLOBAL VENTURES è stato oggetto di una decisione di annullamento parziale relativa alla maggior parte dei servizi per i quali era stato registrato [decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 22 febbraio 2001, confermata con decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 maggio 2003, impugnata dinanzi al Tribunale; v., anche, sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T‑288/03, TeleTech Holdings/UAMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Racc. pag.II‑1767, oggetto di un giudizio di impugnazione pendente, la quale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso]. La società ricorrente sostiene che, qualora tale decisione di annullamento divenga definitiva, essa non potrà più far valere il marchio comunitario anteriore TELETECH GLOBAL VENTURES nell’ambito di un procedimento di trasformazione o in quello dei procedimenti nazionali di registrazione dei marchi. Per contro, essa ritiene che se la divisione di opposizione avesse fondato il rigetto della domanda di marchio comunitario sul marchio anteriore comunitario, la trasformazione della domanda di marchio comunitario dell’interveniente in domanda di marchi nazionali sarebbe stata esclusa, ai sensi dell’art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94.

20     L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

21     Ai sensi dell’art. 58, prima frase, del regolamento n. 40/94, «ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste».

22     Ne consegue che, qualora la decisione di cui all’art. 58 del regolamento n. 40/94 accolga le pretese di una delle parti interessate, questa non è legittimata a proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, e un tale ricorso è quindi irricevibile.

23     Nel presente caso è necessario verificare se la commissione di ricorso abbia ritenuto a ragione che la decisione della divisione di opposizione avesse soddisfatto integralmente le pretese della ricorrente.

24     Nel suo unico motivo la ricorrente rimprovera in sostanza alla commissione di ricorso di avere ignorato il fatto che l’interveniente potrebbe chiedere la trasformazione della propria domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale ai sensi dell’art. 108, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, poiché tale trasformazione è stata esclusa soltanto per il Regno Unito in cui, ai sensi della decisione della divisione di opposizione, sussisterebbe un impedimento alla registrazione del marchio ai sensi dell’art. 108, n. 2, lett. b), del medesimo regolamento. Se invece la divisione di opposizione avesse accolto l’opposizione sulla base di un rischio di confusione tra il marchio anteriore comunitario e il marchio richiesto, una trasformazione della domanda di marchio sarebbe stata esclusa, secondo la ricorrente, in tutti gli Stati membri della Comunità. Essa sostiene inoltre che il marchio anteriore comunitario rischia di essere annullato, cosicché essa non potrebbe più, in futuro, fondarsi su tale marchio per opporsi alla registrazione di marchi nazionali TELETECH INTERNATIONAL.

25     A tale proposito va innanzitutto ricordato che, ai sensi del secondo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, il regime comunitario dei marchi conferisce alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità, e che il carattere unitario del marchio comunitario così enunciato deve essere applicato salvo disposizione contraria del citato regolamento.

26     In tale contesto, la procedura di opposizione ha lo scopo di impedire la registrazione di marchi comunitari in conflitto con marchi o diritti anteriori (sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 34). Tale interpretazione, che è l’unica che consenta di realizzare pienamente gli obiettivi del regolamento n. 40/94 (sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 34), viene esplicitata all’art. 43, n. 5, prima frase, del regolamento n. 40/94, secondo il quale «se dall’esame dell’opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi». Deriva infatti da tale disposizione che lo scopo dell’esame dell’opposizione consiste nel determinare se esista, rispetto a tutti o a parte dei prodotti o dei servizi interessati per i quali la registrazione del marchio richiesto è oggetto di contestazione, un impedimento alla registrazione che giustifichi il rigetto della domanda di marchio.

27     Non risulta per contro da tale disposizione che l’UAMI debba fondare il rigetto della domanda di marchio su tutti gli impedimenti alla registrazione invocati a sostegno di un’opposizione e in grado di costituire la base per il rigetto della domanda di marchio. Infatti, la finalità della procedura di opposizione è quella di dare alle imprese la possibilità di opporsi, in base ad una procedura unica, alle domande di marchi comunitari che potrebbero creare un rischio di confusione con i loro marchi o con i loro diritti anteriori, e non quella di risolvere preventivamente possibili conflitti a livello nazionale o anche comunitario (v., a proposito dei conflitti a livello nazionale, sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 35).

28     Nel presente caso, considerato che la divisione di opposizione ha respinto la domanda di marchio per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, essa ha accolto interamente l’opposizione proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 43, n. 5, prima frase, del regolamento n. 40/94.

29     Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo la quale si deve riconoscere uno stretto legame tra la procedura di opposizione e la possibilità, per il richiedente un marchio comunitario, di chiedere la trasformazione della sua domanda in domanda di marchio nazionale, si deve in primo luogo ricordare che la procedura di trasformazione prevista dagli artt. 108‑110 del regolamento n. 40/94 è soltanto una possibilità riconosciuta al richiedente il marchio comunitario (sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 41). D’altra parte, il fatto che una domanda di trasformazione sia trasmessa alle autorità nazionali interessate, ai sensi dell’art. 109, n. 3, del regolamento n. 40/94, non significa che la domanda di marchio condurrà necessariamente alla registrazione. Spetta alle autorità nazionali esaminare eventuali impedimenti alla registrazione e la ricorrente potrà, in linea di principio, far valere i propri diritti dinanzi a tali autorità. Si deve di conseguenza constatare che l’interesse fatto valere dalla ricorrente per affermare la propria legittimazione ad impugnare la decisione della divisione di opposizione riguarda una situazione giuridica futura ed incerta [sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 43; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T‑185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II‑715, punto 70].

30     Se è vero che l’art. 108, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94 prevede, per ragioni di coerenza delle decisioni e di economia processuale, che la trasformazione non possa essere effettuata per ottenere la protezione in uno Stato membro in cui, secondo la decisione dell’UAMI, la domanda di marchio comunitario è viziata da un impedimento alla registrazione, tale disposizione impone soltanto all’UAMI di rispettare il contenuto di una tale decisione, nel caso essa esista. Nulla consente invece di ritenere che tale disposizione miri anche a imporre all’ufficio che si deve pronunciare su un’opposizione di adeguare il contenuto della propria decisione per impedire al richiedente il marchio comunitario, in ogni modo possibile, di chiederne la trasformazione. Da un lato infatti, come ha giustamente osservato l’UAMI, se il legislatore avesse inteso collegare più strettamente le procedure di opposizione e di trasformazione l’avrebbe fatto esplicitamente. Dall’altro, una simile interpretazione sarebbe manifestamente contraria alle esigenze di economia processuale, poiché essa obbligherebbe l’UAMI ad esaminare molteplici impedimenti alla registrazione anche qualora fosse evidente che uno solo di essi è sufficiente per respingere la domanda di marchio comunitario in esame.

31     La tesi della ricorrente è smentita anche dalla regola 21, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), in materia di pluralità di opposizioni. Ai sensi della regola 21, n. 2, di tale regolamento, «se dall’esame preliminare di una o più opposizioni [presentate nei confronti della stessa domanda di marchio comunitario] risulta che il marchio comunitario per il quale è stata presentata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione, l’[UAMI] può sospendere le altre procedure di opposizione». Ai sensi della regola 21, n. 3, del medesimo regolamento, dopo che la decisione di rigetto della domanda di marchio comunitario è divenuta definitiva, le opposizioni per le quali era stata sospesa la decisione si considerano estinte. L’UAMI sostiene giustamente che, se un simile modo di procedere è ammesso nel caso di opposizioni multiple, a maggior ragione deve esserlo qualora siano fatti valere più impedimenti alla registrazione in un’unica opposizione.

32     Si deve inoltre rilevare che la ricorrente parte dal presupposto che il rigetto di una domanda di marchio a causa dell’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e un marchio anteriore comunitario abbia automaticamente l’effetto che un tale rischio sia considerato esistente in tutti gli Stati membri della Comunità. Tuttavia, sebbene l’art. 8 del regolamento n. 40/94 non contenga una disposizione analoga a quella dell’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, secondo cui, ai fini del diniego di registrazione di un marchio, è sufficiente l’esistenza di un motivo di impedimento assoluto anche solo in una parte della Comunità, dal carattere unitario del marchio comunitario deriva che la registrazione deve essere negata anche qualora il motivo di impedimento relativo derivante da un marchio comunitario anteriore esista solo in una parte di tale territorio [sentenze del Tribunale 3 marzo 2004, causa T‑355/02, Mülhens/UAMI – Zirh International (ZIRH), Racc. pag. II‑791, punto 36, e 6 ottobre 2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 34]. Appare quindi eccessivo escludere la trasformazione della domanda di marchio ai fini della sua tutela in uno Stato membro in cui non sussista alcun impedimento alla registrazione o, per lo meno, per un territorio sul quale un tale motivo non sia stato rilevato nella decisione dell’UAMI in questione.

33     In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il marchio anteriore comunitario rischia di essere stato definitivamente cancellato dal registro comunitario al momento della trasmissione alle autorità nazionali di un’eventuale domanda di trasformazione, impedendo così alla ricorrente di far valere i diritti relativi a tale marchio, l’UAMI ha giustamente rilevato che il marchio anteriore comunitario della ricorrente era già oggetto di una domanda di nullità al momento in cui la divisione di opposizione ha deciso sull’opposizione. In un caso di questo tipo, un eventuale obbligo di esaminare tutti gli impedimenti alla registrazione fatti valere l’avrebbe portata a sospendere il procedimento fino alla conclusione di quello di annullamento, ai sensi della regola 20, n. 6, del regolamento n. 2868/95, nella versione allora in vigore. Una tale sospensione sarebbe stata ancora più necessaria qualora la divisione di opposizione avesse fatto propria la tesi della ricorrente secondo la quale esiste uno stretto legame tra le procedure di opposizione e di trasformazione.

34     Di conseguenza, le pretese differenze di fatto tra la presente causa e quella decisa con la citata sentenza Moser Grupo Media, devono essere relativizzate. In quest’ultima vicenda, infatti, il marchio anteriore comunitario fatto valere a sostegno dell’opposizione non era stato ancora registrato. In un simile caso, non era necessario prolungare ulteriormente il procedimento sospendendolo, ai sensi della regola 20, n. 6, del regolamento n. 2868/95, nella versione allora in vigore, per attendere la registrazione del marchio comunitario (sentenza Moser Grupo Media, cit., punto 46). Tale ragionamento può essere applicato anche al caso di un marchio comunitario oggetto di una domanda di nullità accolta dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso, ma non ancora efficace ai sensi dell’art. 62, n. 3, del regolamento n. 40/94.

35     In terzo luogo, nel caso di un’opposizione fondata su più marchi anteriori nazionali e comunitari, l’UAMI non ha alcun obbligo di dare la priorità ai secondi. Come risulta dal quinto ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri e non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i propri marchi come marchi comunitari. Di conseguenza, non è fondato l’argomento della ricorrente secondo il quale l’obiettivo del regolamento n. 40/94 consiste nel convincere gli operatori economici a passare da un sistema nazionale di protezione dei marchi registrati ad un sistema comunitario di protezione unitaria di un marchio in tutti gli Stati membri. In particolare, anche se l’art. 34 del regolamento n. 40/94, in base al quale il titolare di un marchio comunitario può far valere la preesistenza di un marchio nazionale che egli ha lasciato estinguere o al quale ha rinunciato, ha l’effetto di facilitare, sul piano pratico, la sostituzione di un marchio nazionale con un marchio comunitario, rimane però il fatto che tale disposizione, la quale offre soltanto una facoltà agli operatori economici, è lontana dall’avere la portata che la ricorrente le attribuisce. Come risulta in particolare dagli artt. 108‑110 del regolamento n. 40/94, quest’ultimo comprende anche disposizioni che consentono, viceversa, la trasformazione di un marchio comunitario in marchi nazionali.

36     Tali considerazioni, infine, non sono messe in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale le sentenze citate al punto 44 della sentenza Moser Grupo Media non riguardano casi completamente comparabili a quello presente.

37     Deriva da tutte le considerazioni che precedono che la divisione di opposizione ha pienamente accolto le richieste della ricorrente, cosicché quest’ultima non aveva titolo per proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, la decisione impugnata non è viziata da errori. Poiché l’unico motivo della ricorrente è manifestamente infondato il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità della seconda parte delle conclusioni della ricorrente.

 Sulle spese

38     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. L’interveniente sopporterà le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dall’interveniente.

3)      L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 11 maggio 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Lingua processuale: l'inglese.