Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 gennaio 2007 –
Lootus Teine Osaühing / Consiglio
(causa T-127/05)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 – Pesca – Possibilità di pesca di specie di acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 – Persone direttamente e individualmente interessate – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; regolamenti del Consiglio n. 2269/2004 e n. 2270/2004) (v. punti 39-47)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002 per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie di acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1), e, dall’altro, della parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2270/2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), in quanto tali disposizioni riguardino le possibilità di pesca riconosciute all’Estonia. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio. |
3) |
La Commissione sopporterà le proprie spese. |