26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/31 |
Ricorso presentato il 16 settembre 2005 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-352/05)
(2005/C 296/67)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (Rappresentanti: sig. Georgios Kanellópoulos, sig.ra Stylianí Charitaki)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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venga annullata o modificata l'impugnata decisione della Commissione 20 luglio 2005, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzie (FEAOG), sezione «garanzia», notificata con il numero C(2005) 2756 e pubblicata con il numero 2005/579/CE (1) |
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vengano poste a carico della Commissione le spese giudiziali. |
Motivi e principali argomenti
Con l'impugnata decisione la Commissione, procedendo alla liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 (2) ha escluso dal finanziamento comunitario varie spese della Repubblica ellenica nei settori dell'ammasso pubblico, degli ortofrutticoli, del tabacco e dei premi animali.
La ricorrente mira all'annullamento di tale decisione sostenendo innanzi tutto che l'intera procedura di liquidazione dei conti è invalida per violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1258/1999 (3), in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/1995 (4), per il fatto che le consultazioni e i contatti bilaterali tra la ricorrente e la Commissione non avevano ad oggetto anche la concreta valutazione della spesa ai fini dell'esclusione, mentre tra l'altro le spese eccettuate sono anteriori all'ultimo periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione. Secondo la ricorrente il periodo di 24 mesi inizia molto più tardi di quanto ritiene la Commissione.
Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'ammasso pubblico, la ricorrente ritiene che le rettifiche della Commissione si basino su un'interpretazione e applicazione errate delle disposizioni dei regolamenti nn. 1258/1999, 296/1996 (5) e 2040/2000 (6), male interpretino le linee direttive del documento della Commissione VI/5330/97/23.12.97 e siano state effettuate in base ad un'errata valutazione dei fatti, con una motivazione vaga ovvero insufficiente, eccedendo i limiti del potere discrezionale della Commissione e in violazione del principio di proporzionalità.
Per quanto riguarda il settore della coltivazione delle patate e delle viti, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione per quanto riguarda le circostanze di fatto, far valere un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché una violazione del principio di proporzionalità. A suo parere del resto la rettifica imposta dovrebbe essere limitata al 2 % e la rettifica stessa non dovrebbe estendersi in ogni caso, alla provincia del Dodecaneso, ove esiste un catasto, e di conseguenza in particolare in tale provincia non può ritenersi che esistessero difficoltà nei controlli in loco.
Per il settore degli ortofrutticoli la ricorrente ritiene che a torto la Commissione non abbia considerato giustificato il pagamento tardivo in un caso in cui le autorità elleniche esaminavano la conformità del relativo pagamento al diritto nazionale e a quello comunitario. La ricorrente invoca a titolo integrativo anche quanto fatto valere per il settore dell'ammasso pubblico.
Per il tabacco la ricorrente fa valere un'errata interpretazione e applicazione delle norme comunitarie, un errore sui fatti, un'insufficienza di motivazione e una violazione delle linee direttive dei documenti VI/5330/97 e AGRI/17933/2000 relativamente all'esigenza della realizzazione di controlli incrociati con i dati di un sistema integrato di gestione e di controllo pienamente funzionante previsto dal regolamento n. 2848/98 (7), all'effettuazione di controlli in loco, dei pagamenti per mezzo di assegni e dei controlli complementari e altri.
Infine, relativamente alla rettifica nel settore dell'allevamento del bestiame (carni ovine) la ricorrente contesta la valutazione delle circostanze di fatto operata dalla Commissione e ritiene che le motivazioni da essa fornite siano errate. Essa fa valere inoltre che l'imposizione forfetaria di una rettifica del 10 % non è legittima, configura un'interpretazione e applicazione errata delle linee direttive del documento AGRI/61495/2000 ed è sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze.
(1) GU L 199 del 29/7/05, pag. 84.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28/4/1970, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26/6/1999, pag. 103).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura diliquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8/7/1995, pag. 6).
(5) Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devonoessere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dallasezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e cheabroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17/2/1996, pag. 5).
(6) Regolamento (CE) del Consiglio 26 settembre 2000, n. 2040, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29/9/2000, pag. 27).
(7) Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2848, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi,alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore deltabacco greggio (GU L 358 del 31/12/1998, pag. 17).