Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 dicembre 2008 – Componenta / Commissione

(causa T‑455/05)

«Aiuti di Stato – Settore della metallurgia – Acquisizione di una partecipazione detenuta da un’impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero – Criterio dell’investitore privato – Valutazione delle azioni di una società immobiliare – Valutazione dei beni immobili di una società – Obbligo di motivazione – Rilevazione d’ufficio»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 44‑45)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Competenza della Commissione e del giudice nazionale a qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato – Insussistenza di un ampio potere discrezionale della Commissione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punto 97)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 98‑100)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Misure nazionali eseguite senza previa notifica – Facoltà della Commissione di ricorrere a un’ingiunzione allo Stato membro interessato per ottenere le informazioni che essa reputa necessarie – Decisione adottata dalla Commissione, senza ricorrere a un’ingiunzione, sul fondamento di informazioni che essa considera frammentarie (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10) (v. punti 105‑108)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 121)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore di Componenta Oyj (GU 2006, L 353, pag. 36).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all’investimento in favore della Componenta Oyj, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Componenta.

3)

La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.