Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 settembre 2008 – M / Mediatore
(causa T‑412/05)
«Responsabilità extracontrattuale – Archiviazione da parte della Commissione di una denuncia che mette in discussione un comportamento di uno Stato membro – Decisione del Mediatore europeo relativa al trattamento della denuncia – Errori commessi dalla Commissione nella constatazione dei casi di cattiva amministrazione – Indicazione nominativa del ricorrente – Violazione del diritto al rispetto della vita privata, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio – Danno morale – Nesso causale»
1. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia [Art. 288 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 43-48)
2. Mediatore europeo – Obbligo di rispetto del principio di riservatezza – Obbligo di non indicare nominativamente persone non soggette al suo controllo (v. punti 126-133)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 133-145)
4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 146-158)
Oggetto
| Domanda di risarcimento, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, del danno subito dal ricorrente a causa della sua indicazione nominativa nella decisione del Mediatore europeo 18 luglio 2002, relativa alla denuncia iscritta a ruolo con il numero 1288/99/OV e delle negligenze commesse dal Mediatore europeo quanto all’istruzione di detta denuncia e alle conclusioni cui è giunto in detta decisione. |
Dispositivo
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1) |
Il Mediatore europeo è condannato a pagare al sig. M. un risarcimento di EUR 10 000. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |