Causa T-407/05
Société anonyme des eaux minérales d’Évian (SAEME)
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(Marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REVIAN’s — Marchi non comunitari anteriori evian — Produzione tardiva della traduzione del certificato di registrazione di un marchio anteriore — Potere discrezionale conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 novembre 2007 II - 4388
Massime della sentenza
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 17, n. 2, e 20, n. 3)
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 42, n. 3, 59 e 74, n. 2)
La regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, secondo la quale le prove prodotte a sostegno dell’opposizione devono essere presentate nella lingua del procedimento di opposizione o essere accompagnate da una traduzione in tale lingua, si giustifica con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio nonché la parità delle armi tra le parti nei procedimenti inter partes.
Se è vero che l’opponente non ha alcun obbligo di fornire una traduzione completa dei certificati di registrazione dei marchi anteriori, ciò non significa che la divisione di opposizione, per quanto la riguarda, abbia l’obbligo di prendere in considerazione, nel corso dell’esame nel merito dell’opposizione, certificati di registrazione forniti in una lingua diversa da quella del procedimento di opposizione. In assenza di traduzione dei certificati di registrazione nella lingua processuale, la divisione di opposizione può respingere legittimamente l’opposizione dichiarandola infondata, a meno che non possa statuire sulla stessa diversamente, basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, conformemente alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione. Infine, se è vero che la prova deriva dai certificati di registrazione e non dalla loro traduzione, resta ciò nondimeno che, per poter essere presa in considerazione, tale prova deve soddisfare i requisiti linguistici sanciti dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione.
(v. punti 35-37)
Si evince dal disposto dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in forza del quale l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti che non siano stati invocati o delle prove che non siano state prodotte in tempo utile dalle parti, che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito per l’Ufficio tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.
Per contro, risulta in modo altrettanto certo dal detto disposto che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’Ufficio. Precisando che quest’ultimo «può», in un tale caso, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce, infatti, all’Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur dovendo motivare debitamente la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove. Siffatta presa in considerazione da parte dell’Ufficio, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione, può essere giustificata, in particolare, quando detto Ufficio ritiene che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano rivestire, a prima vista, una reale rilevanza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, la fase del procedimento in cui avviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione.
Inoltre, l’art. 59 del regolamento n. 40/94, che precisa le condizioni per la presentazione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non può essere interpretato nel senso che esso offra all’autore di un tale ricorso un nuovo termine per la presentazione di fatti e prove a sostegno della propria opposizione. Infatti, tale articolo non si riferisce, a differenza dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, alla produzione di fatti o prove, ma unicamente al deposito, entro un termine di quattro mesi, di una memoria che illustri i motivi di ricorso.
(v. punti 52, 53, 55-58)