Causa T-370/05

Repubblica francese

contro

Commissione delle Comunità europee

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore vitivinicolo — Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione — Nozione di superficie ammissibile all’aiuto»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008   II ‐ 2243

Massime della sentenza

Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione nel settore vitivinicolo

(Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, n. 4, e n. 1493/1999, art. 13; regolamento della Commissione n. 1227/2000, art. 13)

La legislazione comunitaria, e più esattamente l’art. 13 del regolamento n. 1227/2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, enuncia espressamente che rientra nella competenza degli Stati membri adottare le norme che disciplinano il campo di applicazione specifico e l’ampiezza dell’aiuto erogabile, segnatamente quelle che prevedono il pagamento di importi forfettari, i livelli massimi di sostegno per ettaro e la modulazione del sostegno secondo criteri obiettivi.

D’altro canto, non definendo la legislazione comunitaria la nozione di «superficie ammissibile all’aiuto», nessuna norma osta a che uno Stato membro includa le capezzagne, vale a dire gli spazi laterali e in fondo ai filari necessari per il passaggio e le manovre dei macchinari per la coltura delle viti, nelle superfici di riferimento ai fini dei pagamenti.

Così facendo, il sistema nazionale di concessione di aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione di vigneti non ha creato un rischio reale di superamento della soglia di finanziamento comunitario di cui all’art. 13 del regolamento n. 1493/1999.

Infatti, in primo luogo, le spese prese in considerazione dalla Repubblica francese per stabilire gli importi da versare ai viticoltori sono ben effettive, giacché sono le organizzazioni regionali agricole a raccogliere i rispettivi dati.

In secondo luogo, nel calcolo dell’importo forfettario sono presi in considerazione solo i costi sistematici, con esclusione dunque di tutti i costi occasionali sostenuti dai viticoltori, e i tassi forfettari sono fissati assicurandosi che il contributo massimo non superi il 50% del minor costo di un impianto.

Di conseguenza, escludendo dal finanziamento comunitario talune spese eseguite da uno Stato membro conformemente alle norme comunitarie, la Commissione ha violato le disposizioni dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

(v. punti 55-57, 71-72, 81-82)