Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 – JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat / Consiglio

(causa T‑348/05 INTP)

«Procedura – Interpretazione di una sentenza»

Procedura – Interpretazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda (Artt. 231, secondo comma, CE e 233, primo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 129) (v. punti 3-7)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05.

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T‑348/05, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, è interpretato nel senso che il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato nella parte in cui riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

2)

La JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

3)

L’originale della presente sentenza è allegato all’originale della sentenza interpretata, a margine del quale è fatta menzione di questa sentenza.