SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

15 ottobre 2008 ( *1 )

«Privilegi ed immunità — Membro del Parlamento europeo — Revoca dell’immunità»

Nella causa T-345/05,

Ashley Neil Mote, membro del Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Lofthouse e C. Hayes, barrister, e dalla sig.ra M. Monan, solicitor,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück, D. Moore e dalla sig.ra M. Windisch, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento 5 luglio 2005, che ha revocato l’immunità parlamentare del ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, dai sigg. D. Šváby e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

Il Capo III del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica (GU 1967, n. 152, pag. 13; in prosieguo: il «Protocollo»), stabilisce quanto segue:

«Capo III

Membri del Parlamento europeo

Articolo 8,

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

(…)

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

Fatti

2

Il sig. Ashley Neil Mote, cittadino del Regno Unito, ha usufruito tra il 1996 e il 2002 di vari sussidi pubblici. Nel novembre 2003 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale in quanto tali sussidi sarebbero stati percepiti sulla base di dichiarazioni false. Nel gennaio 2004 Mote è stato invitato a comparire, il 27 aprile 2004 è stato rinviato a giudizio, e in data ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in giudizio e una sintesi delle accuse mosse nei suoi confronti.

3

Dopo la sua elezione al Parlamento europeo nel giugno 2004, il ricorrente ha richiesto la sospensione del procedimento penale in corso invocando i privilegi e le immunità di cui gode in qualità di parlamentare europeo. La Chichester Crown Court (Corte d’assise di Chichester) ha disposto in data 25 novembre 2004 la sospensione del procedimento. Tale giudice ha ritenuto che il regime di libertà su cauzione cui era stato sottoposto il sig. Mote costituisca un ostacolo alla libertà di movimento dei membri del Parlamento e violi di conseguenza l’art. 8 del Protocollo.

4

Con atto del 3 febbraio 2005 l’Attorney General (Procuratore generale di Inghilterra e del Galles) ha richiesto al Parlamento:

di confermare che il procedimento penale avviato contro il ricorrente non viola il Protocollo, in particolare l’art. 8;

nel caso in cui il sig. Mote benefici di un privilegio o di un’immunità in virtù del Protocollo, di revocare tale privilegio o tale immunità.

5

Dopo la trasmissione alla commissione affari giuridici del Parlamento (in prosieguo: la «commissione affari giuridici»), la richiesta è stata oggetto di dibattito in seno a tale commissione il 21 aprile, il e il . Il sig. Mote è stato rappresentato da un altro membro del Parlamento all’audizione organizzata dalla commissione affari giuridici in data . Con una memoria trasmessa a quest’ultima lo stesso giorno (in prosieguo: la «memoria»), ha sollecitato il rigetto della richiesta di revoca dell’immunità.

6

In data 20 giugno 2005 la commissione affari giuridici ha adottato all’unanimità una relazione in cui suggeriva al Parlamento di revocare l’immunità del sig. Mote (in prosieguo: la «relazione»). Tale relazione comprende una motivazione e una proposta di decisione del Parlamento europeo.

7

Con decisione del 5 luglio 2005 l’Assemblea plenaria del Parlamento ha deciso di revocare l’immunità e ordinato la trasmissione della decisione e della relazione all’autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord competente in materia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

8

Sulla base della revoca dell’immunità del sig. Mote pronunciata dal Parlamento, l’autorità del Regno Unito incaricata del procedimento ha adito la High Court of Justice (England & Wales) [Tribunale di secondo grado di Inghilterra e del Galles] al fine di ottenere la revoca della sospensione del procedimento penale. Con decisione del 17 ottobre 2006 tale giudice ha ordinato la riapertura della procedura nei confronti del ricorrente.

9

Il 4 maggio 2007 il ricorrente ha proposto una richiesta di difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, che è stata respinta dal Parlamento con decisione del .

10

Con sentenza 17 agosto 2007 la Portsmouth Crown Court (Corte d’assise Portsmouth) ha dichiarato il sig. Mote colpevole, quindi, con sentenza , lo ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione. Con sentenza la Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello d’Inghilterra e del Galles] ha respinto i motivi di impugnazione avanzati contro la sentenza 17 agosto, ad eccezione di uno solo. Il il ricorrente ha proposto domanda di autorizzazione a impugnare.

Procedimento e conclusioni delle parti

11

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2005 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12

Il 3 novembre 2005 il ricorrente ha richiesto il beneficio dell’anonimato nella causa principale. Tale beneficio gli è stato accordato il . Dopo aver ascoltato le osservazioni delle parti nel corso dell’udienza del , il presidente della Settima Sezione ha revocato l’anonimato.

13

Con domanda di provvedimenti urgenti depositata nella cancelleria del Tribunale in data 28 dicembre 2006, il ricorrente ha richiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 225, n. 1, CE e degli artt. 242 e 243 CE. Con ordinanza il presidente del Tribunale ha respinto la domanda.

14

Con domanda di provvedimenti urgenti depositata l’8 maggio 2007 il ricorrente ha nuovamente richiesto la sospensione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale .

15

Il 29 agosto 2007 il ricorrente ha proposto una terza domanda di provvedimenti urgenti sulla stessa base, che è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale .

16

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare in ogni caso nulla la decisione per quanto riguarda la revoca di un privilegio, quale quello di cui all’art. 8 del Protocollo, in quanto menziona solamente un’immunità;

condannare il convenuto alle spese.

17

Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto non fondato;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

18

Il Parlamento conclude per l’irricevibilità del ricorso in quanto la decisione di revoca dell’immunità, a suo avviso, non riguarda direttamente il ricorrente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dato che, in particolare, una tale decisione attribuirebbe un potere discrezionale al suo destinatario.

19

A sostegno dell’ammissibilità del suo ricorso il sig. Mote afferma che, pur se i privilegi e le immunità si riferiscono alle Comunità, i membri del Parlamento ne sono i beneficiari ai sensi dell’art. 5 del regolamento interno del Parlamento (GU 2005, L 44, pag. 1), e che, di conseguenza, ogni decisione relativa a tali privilegi e immunità riguarda direttamente il membro del Parlamento cui si riferisce.

20

Preliminarmente è necessario esaminare se la decisione di revoca dell’immunità parlamentare del 5 luglio 2005 sia una decisione suscettibile di impugnazione.

21

Risulta da una giurisprudenza costante che la Comunità europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue istituzioni sfuggono al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato e che quest’ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23, e , causa C-314/91, Weber/Parlamento, Racc. pag. I-1093, punto 8; sentenza del Tribunale , cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento, Racc. pag. II-2823, punto 48). La Corte ha anche sentenziato che gli atti del Parlamento non sono stati sottratti, in linea di principio, al ricorso d’annullamento (sentenza Les Verts/Parlamento, cit., punto 24).

22

Ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE la Corte esercita un controllo sulla legittimità degli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e distingue a tale proposito due categorie di atti.

23

Non possono costituire oggetto di ricorso di annullamento gli atti del Parlamento che riguardano soltanto l’organizzazione interna dei suoi lavori (ordinanze della Corte 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753, punto 11, e , causa C-68/90, Blot e Front national/Parlamento, Racc. pag. I-2101, punto 11; sentenza Weber /Parlamento, cit., punto 9).

24

Rientrano in questa categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici o che producono effetti giuridici solo all’interno del Parlamento per quel che riguarda l’organizzazione dei suoi lavori e sono sottoposti a procedimenti di verifica stabiliti nel suo regolamento interno (sentenze Weber/Parlamento, cit., punto 10, e Martinez e a./Parlamento, cit., punto 52).

25

Per contro sono impugnabili davanti al giudice comunitario gli atti del Parlamento che producono, o sono destinati a produrre, effetti giuridici nei confronti di terzi o, in altre parole, gli atti i cui effetti giuridici esorbitano dall’ambito dell’organizzazione interna dei lavori dell’istituzione. (sentenza Weber/Parlamento, cit., punto 11; sentenza Martinez e a./Parlamento, cit., punto 53).

26

Il Tribunale ha ricordato che i membri del Parlamento, investiti di un mandato di rappresentante dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, devono, nei confronti di un atto del Parlamento che produce effetti giuridici per quel che riguarda le condizioni di esercizio del detto mandato, essere considerati come terzi ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE (sentenza Martinez e a./Parlamento, cit., punto 61).

27

In particolare, per quanto riguarda il Protocollo, i privilegi e le immunità riconosciuti alle Comunità europee da tale testo assumono soltanto carattere funzionale in quanto mirano ad evitare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza delle Comunità (ordinanze della Corte 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Générale de Banque/Commissione, Racc. pag. 857, punto 9, e , causa C-2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 19).

28

Tuttavia, anche se i privilegi e le immunità sono stati istituiti nell’esclusivo interesse della Comunità, resta il fatto che sono stati espressamente concessi ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità nonché ai membri del Parlamento. Il fatto che i privilegi e le immunità sono previsti nel pubblico interesse comunitario giustifica il potere attribuito alle istituzioni di revocare, se necessario, l’immunità, ma non implica che tali privilegi e immunità siano accordati alla Comunità e non direttamente ai suoi funzionari, agli altri agenti e ai membri del Parlamento. Il Protocollo attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo di cui è assicurata la tutela mediante il diritto di ricorso previsto dall’art. 230 CE (v., per analogia, sentenza della Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Stato Belga, Racc. pag. 1125).

29

È opportuno osservare che la decisione con cui il Parlamento revoca l’immunità di uno dei suoi membri produce effetti giuridici che esorbitano dall’ambito della sua organizzazione interna, dal momento che permette di procedere contro il membro del Parlamento interessato dai fatti in questione.

30

Una decisione quale quella di permettere che un procedimento penale sia avviato o proseguito a carico di tale parlamentare e, se occorre, sia accompagnato da misure restrittive della libertà tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato parlamentare influenza le condizioni di esercizio del mandato del membro del Parlamento interessato. Nel caso di specie la decisione impugnata ha consentito all’autorità del Regno Unito incaricata del procedimento di richiedere e ottenere la revoca della sospensione del procedimento penale nei confronti del sig. Mote con ordinanza della High Court of Justice (England & Wales) 17 ottobre 2006.

31

La decisione impugnata, quindi, deve essere considerata come un atto che produce, o che è destinato a produrre, effetti giuridici nei confronti di terzi. Pertanto, conformemente ai criteri stabiliti dalla Corte nella citata sentenza Weber/Parlamento, la decisione deve poter formare oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE.

32

Riguardo all’eccezione relativa all’irricevibilità del ricorso proposta dal Parlamento in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE, è necessario osservare che il Parlamento ammette che il ricorrente è interessato individualmente dalla decisione, ma contesta la tesi che quest’ultima lo riguardi direttamente.

33

Secondo una giurisprudenza costante, l’incidenza diretta richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C-404/96 P, Glencore Grain/Commissione, Racc. pag. I-2435, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata; , causa C-486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I-6289, punto 34, e , causa C-417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I-3881, punto 28).

34

Nel caso di specie, l’immunità prevista dagli artt. 9 e 10 del Protocollo tutela i membri del Parlamento contro certi provvedimenti atti a ostacolare l’esercizio delle loro funzioni, così che la decisione di revocare l’immunità modifica la situazione giuridica del membro del Parlamento, per il solo effetto della soppressione di tale tutela, ristabilendo il suo status di persona soggetta al diritto comune degli Stati membri ed esponendolo quindi, senza che si rendano necessarie norme intermedie, a provvedimenti disposti da tale diritto comune, in particolare detentivi e giudiziari. Ne risulta che il ricorrente è interessato direttamente dalla decisione impugnata.

35

Il potere discrezionale attribuito alle autorità nazionali, dopo la revoca dell’immunità, in merito alla riapertura o all’abbandono del procedimento avviato nei confronti del membro del Parlamento non condiziona l’incidenza diretta sulla situazione giuridica di quest’ultimo, dal momento che gli effetti collegati alla decisione di revoca dell’immunità si limitano alla rimozione della tutela di cui beneficiava in forza della sua qualità di parlamentare, non implicando alcun provvedimento supplementare di applicazione.

36

Risulta da quanto precede che il ricorso di annullamento deve essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

37

A sostegno del ricorso di annullamento il sig. Mote deduce quattro motivi. Con il primo motivo, concernente un errore di diritto, il ricorrente afferma che il Parlamento avrebbe dovuto rilevare che il privilegio attribuito dall’art. 8 del Protocollo era stato violato. Il secondo motivo si articola in due parti. La prima si basa sulla violazione del regolamento interno del Parlamento dovuta ad un’opinione che il Parlamento avrebbe espresso in merito all’opportunità del procedimento avviato contro il sig. Mote. Con la seconda parte del motivo il ricorrente afferma che il Parlamento non ha considerato in modo corretto e completo i fatti e gli argomenti che egli ha esposto davanti alla commissione affari giuridici. Il terzo motivo attiene alla mancanza di una motivazione completa e appropriata della decisione impugnata. L’ultimo motivo verte sull’irragionevolezza e non proporzionalità della decisione. Secondo il ricorrente gli argomenti che ha dedotto avrebbero dovuto condurre ad un diniego della revoca della sua immunità.

Sull’errore di diritto

Argomenti delle parti

38

Il ricorrente afferma che la decisione impugnata è errata in diritto, in quanto il Parlamento avrebbe dovuto constatare la violazione del privilegio di cui egli beneficia in forza dell’art. 8 del Protocollo. Sarebbe, infatti, necessario distinguere tra il privilegio riconosciuto dall’art. 8, relativo alla libertà di movimento dei membri del Parlamento, e l’immunità sancita all’art. 10, che riguarda l’inviolabilità di questi ultimi in caso di procedimento giudiziario. Nel caso di specie, la libertà su cauzione nel diritto penale nel Regno Unito avrebbe natura tale da pregiudicare il privilegio di cui all’art. 8 in quanto l’imputato è tenuto a restare a disposizione del giudice nazionale. La partecipazione alle sessioni del Parlamento, ma anche ai suoi lavori in commissione, dipenderebbe pertanto dal potere discrezionale del giudice e questa circostanza costituirebbe una restrizione alla libertà di movimento dei membri del Parlamento e provocherebbe un pregiudizio all’indipendenza di quest’ultimo, a prescindere dalla volontà di collaborazione manifestata dalle autorità giudiziarie del Regno Unito. Tale interpretazione dell’art. 8 avrebbe portato la Chischester Crown Court a sospendere il procedimento penale in attesa della risposta del Parlamento alla richiesta di revoca dell’immunità. Il Parlamento avrebbe commesso un errore di diritto adottando un’interpretazione differente dell’art. 8 nella motivazione della relazione e non pronunciandosi sulla revoca del privilegio.

39

Il Parlamento ritiene tale motivo non fondato. Esso spiega di essersi limitato a rispondere ad una richiesta di revoca dell’immunità. Precisa che la motivazione non riflette necessariamente la sua posizione in quanto istituzione ed espone la sua interpretazione degli artt. 8 e 10 del Protocollo, sottolineando il carattere funzionale di tali disposizioni.

40

Secondo il Parlamento, l’art. 8 del Protocollo, adottato in un’epoca in cui i movimenti all’interno delle Comunità non erano agevoli come oggi, mira essenzialmente ad eliminare qualsiasi restrizione di natura amministrativa, di polizia o doganale, ai movimenti di un membro del Parlamento. Esso non conferirebbe di per sé immunità in materia giudiziaria. L’art. 10 del Protocollo, da parte sua, prevede l’inviolabilità dei membri del Parlamento per gli atti commessi sul territorio nazionale dello Stato d’origine o sul territorio di ogni altro Stato membro, diversi da opinioni o voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni, i quali ricadono sotto l’art. 9. Inoltre l’art. 10 accorda ai parlamentari il beneficio dell’immunità anche quando si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Tali disposizioni sarebbero inoperanti se il privilegio accordato dall’art. 8 potesse ostare ai procedimenti giudiziari. Il Parlamento aggiunge che nessun privilegio riconosciuto dall’art. 8 può essere revocato sulla base dell’art. 10.

41

In merito alla possibilità di ostacolare l’attività del Parlamento europeo che verrebbe concessa al giudice nazionale, se egli potesse esercitare un controllo sui movimenti del ricorrente, il Parlamento ricorda che i rapporti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie si fondano sul principio di leale cooperazione, in forza dell’art. 10 CE. Le autorità giudiziarie nazionali sono tenute a favorire per quanto possibile il buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e a rispettare le loro prerogative, così come fatto dai giudici del Regno Unito, e, se esse non agissero in tal senso, lo Stato membro potrebbe doverne rispondere ai giudici comunitari.

42

Il ricorrente riconosce che i privilegi e le immunità delle Comunità hanno innanzitutto un carattere funzionale e afferma di non aver mai equiparato le disposizioni dell’art. 8 ad un’immunità assoluta contro procedimenti penali. Tuttavia, egli spiega di ritenere che al privilegio accordato dall’art. 8 si debba dare un’interpretazione molto generale e che, in particolari circostanze, esso possa ostare ai procedimenti che per natura implicano misure restrittive della libertà. Tale privilegio preverrebbe interferenze con le funzioni del parlamentare, in modo del tutto differente dalle disposizioni dell’art. 10.

43

Il Parlamento ritiene che occorra respingere l’interpretazione che il sig. Mote dà all’art. 8, perché la proibizione di restrizioni ai movimenti di un parlamentare non può significare una protezione maggiore rispetto all’immunità accordata dall’art. 10. In questo caso, l’immunità conferita al parlamentare sarebbe assoluta, poiché un privilegio, a differenza di un’immunità, non può essere revocato.

Giudizio del Tribunale

44

Il ricorrente addebita al Parlamento di non avere constatato che egli era tutelato dal privilegio conferito dall’art. 8 del Protocollo e che tale privilegio era stato violato con il procedimento avviato nei suoi confronti, dato che compete al Parlamento, e non al giudice nazionale, decidere in merito statuendo sul rischio che una procedura giudiziaria ostacoli l’esercizio delle funzioni parlamentari di un membro del Parlamento.

45

Risulta dall’art. 10, ultimo comma, del Protocollo, ai sensi del quale l’immunità non può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri, che il Parlamento è competente a decidere in merito alla richiesta di revoca dell’immunità di un parlamentare europeo. Gli artt. 6 e 7 del regolamento interno del Parlamento completano questo testo precisando le regole che disciplinano la procedura di revoca dell’immunità.

46

Per contro, né il Protocollo né il regolamento interno del Parlamento contengono disposizioni che fanno del Parlamento l’autorità competente a decidere in merito all’esistenza del privilegio previsto dall’art. 8 del Protocollo.

47

Inoltre, occorre sottolineare che gli artt. 8 e 10 del Protocollo non hanno la stessa sfera di applicazione.

48

La Corte ha stabilito che l’art. 8, primo comma, del Protocollo implica il divieto per gli Stati membri di imporre, in particolare mediante le loro prassi in campo fiscale, restrizioni di ordine amministrativo alla libertà di movimento dei membri del Parlamento (sentenza della Corte 15 settembre 1981, causa 208/80, Bruce of Donington, Racc. pag. 2205, punto 14). Come precisa tale disposizione, il privilegio mira a garantire l’esercizio da parte dei membri del Parlamento della loro libertà di recarsi al luogo di riunione del Parlamento o di ritornarne.

49

È opportuno, tuttavia, sottolineare che, sebbene non siano elencate in modo esaustivo all’art. 8, primo comma, del Protocollo, che menziona restrizioni di ordine amministrativo «o di altro genere», le restrizioni in questione non comprendono quelle che risultano da procedimenti giudiziari, dato che queste rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 10, che definisce il regime giuridico delle immunità, per un ambito diverso da quello specifico dei voti e delle opinioni espressi dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni regolato dall’art. 9. Infatti, i procedimenti giudiziari sono espressamente menzionati dall’art. 10, primo comma, lett. b), del Protocollo nel novero dei procedimenti da cui i membri del Parlamento restano esclusi, sul territorio di ogni altro Stato membro eccetto quello di appartenenza, per la durata delle sessioni del Parlamento. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett a), del Protocollo, i membri del Parlamento beneficiano, per lo stesso periodo, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dei loro paesi, alcuni tra i quali accordano tutela ai parlamentari nazionali contro i procedimenti giudiziari di cui possono essere oggetto. Infine, l’art. 10, secondo comma, prevede che l’immunità vale per i membri del Parlamento anche quando si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L’esistenza di questa disposizione, che, al pari dell’art. 8, primo comma, del Protocollo, tutela i membri del Parlamento contro le restrizioni alla loro libertà di movimento, conferma che le restrizioni menzionate da quest’ultima disposizione non ricomprendono l’insieme di tutte le possibili restrizioni al libero movimento dei membri del Parlamento e che, così come rivelano le disposizioni dell’art. 10 esaminate in precedenza, i procedimenti giudiziari sono da considerare come soggetti al regime giuridico istituito da quest’ultimo articolo.

50

L’art. 10 del Protocollo mira, inoltre, a garantire l’indipendenza dei membri del Parlamento impedendo che pressioni, consistenti in minacce d’arresto o di procedimenti giudiziari, possano essere esercitate nei loro confronti per la durata delle sessioni del Parlamento (ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, Rothley e a./Parlamento, Racc. pag. II-2085, punto 90).

51

L’art. 8 del Protocollo ha la funzione di tutelare i membri del Parlamento contro le restrizioni alla loro libertà di movimento, diverse da quelle giudiziarie.

52

Dato che non viene affermato che i rischi di un pregiudizio all’esercizio delle funzioni di parlamentare del sig. Mote derivino da restrizioni diverse da quelle collegate ai procedimenti avviati dalle autorità giudiziarie del suo Stato d’origine, si deve constatare che il Parlamento non è incorso in alcun errore di diritto decidendo di revocare l’immunità del sig. Mote senza pronunciarsi in merito al privilegio che gli era accordato in qualità di membro del Parlamento e non decidendo che l’art. 8 fosse stato violato nel caso di specie.

53

Risulta da quanto precede che il motivo in questione deve essere respinto.

Sull’espressione di un’opinione da parte della commissione affari giuridici in merito all’opportunità del procedimento in violazione del regolamento interno del Parlamento e sulla mancanza di una valutazione corretta e completa dei fatti e degli argomenti

Argomenti delle parti

54

Il motivo invocato dal ricorrente si articola in due parti.

— Sulla prima parte, concernente la violazione del regolamento interno del Parlamento e sull’espressione di un’opinione in merito all’opportunità del procedimento

55

Il ricorrente afferma che, ai sensi dell’art. 7, n. 7, del regolamento interno del Parlamento, la commissione affari giuridici non poteva, nella sua relazione, pronunciarsi in merito all’opportunità del procedimento avviato nei suoi confronti. La violazione di tale disposizione avrebbe pregiudicato la regolarità della decisione impugnata. Egli aggiunge che l’opinione espressa dal Parlamento nello stesso rapporto è priva di riferimenti alle opinioni che egli ha formulato in merito a tale tema.

56

Il Parlamento eccepisce che il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sottolinea che la motivazione inclusa nella relazione è stata redatta sotto la responsabilità esclusiva del relatore e che un parere espresso da quest’ultimo non può essere invocato per contestare la risoluzione adottata dal Parlamento. In ogni caso, gli aggettivi impiegati dal relatore non riguarderebbero la fondatezza del procedimento, ma il suo carattere circostanziato.

— Sulla seconda parte, concernente la mancanza di una valutazione corretta e completa dei fatti e degli argomenti

57

Il ricorrente sostiene che nella relazione della commissione affari giuridici non si rinviene alcuna indicazione che quest’ultima, e quindi il Parlamento, abbia esaminato in modo effettivo e appropriato gli argomenti di merito che egli ha avanzato. Tale lacuna pregiudicherebbe il diritto del ricorrente di conoscere le conclusioni cui la commissione affari giuridici è giunta e renderebbe così la decisione nulla.

58

Il Parlamento reputa tale motivo non fondato. Esso ricorda che, conformemente alle disposizioni dell’art. 7, n. 3, del suo regolamento interno, il sig. Mote ha avuto la possibilità di essere ascoltato dalla commissione affari giuridici facendosi rappresentare da un altro membro del Parlamento in data 24 maggio 2005. Il Parlamento osserva che, nel preambolo, la decisione impugnata fa espressamente riferimento a tale audizione.

Giudizio del Tribunale

— Sulla prima parte del motivo

59

Preliminarmente si deve osservare che, conformandosi alla proposta avanzata dalla sua commissione affari giuridici di revocare l’immunità del sig. Mote e riferendosi, nella decisione impugnata, alla relazione di quest’ultima senza formulare riserve in merito al contenuto della motivazione contenuta in tale documento, il Parlamento ha fatto propria la motivazione della relazione. Ne risulta che la critica espressa nella prima parte del presente motivo deve considerarsi diretta alla motivazione della decisione impugnata.

60

L’art. 7, n. 7, del regolamento interno del Parlamento prevede che «la commissione [degli affari giuridici] (…) in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno [del membro del Parlamento] né sull’opportunità o l’inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione [degli affari giuridici] una conoscenza approfondita del merito della questione».

61

È necessario esaminare se nella sua relazione la commissione affari giuridici abbia preso posizione in favore del procedimento avviato ed espresso un parere sulla colpevolezza del sig. Mote. Al punto II. 2 della relazione, il relatore osserva, innanzitutto, il carattere «circostanziato» della requisitoria. Tale apprezzamento, che riflette l’opinione del relatore sulla sussistenza di una motivazione sufficiente del procedimento avviato nei confronti del sig. Mote, non può essere assimilato ad un parere in merito alla colpevolezza o all’opportunità di tale procedimento. Lo stesso vale, inoltre, al punto II 3, per la constatazione, puramente oggettiva, da parte del relatore della gravità dell’infrazione di cui trattasi, nel Regno Unito e nella maggior parte degli Stati membri. Affermando, infine, che «il procedimento sembrava ben avviato», il relatore ha semplicemente constatato che questo si trovava in una fase avanzata e avrebbe dovuto giungere a udienza, senza esprimere un giudizio anticipato sull’esito del processo.

62

Da quanto precede risulta che l’art. 7 del regolamento interno del Parlamento non è stato violato e che la prima parte del motivo in questione, di conseguenza, deve essere respinta.

— Sulla seconda parte del motivo

63

Gli argomenti di merito che il ricorrente afferma non siano stati realmente o adeguatamente esaminati dal Parlamento sono i seguenti: il carattere tardivo del procedimento avviato nei suoi confronti, che avrebbe l’effetto di nuocere al buon funzionamento del Parlamento, in violazione dell’art. 10 CE; il modo in cui le autorità del Regno Unito hanno trattato la richiesta di revoca della sua immunità; la mancanza di chiarezza della richiesta di revoca dell’immunità in merito alla gravità dei fatti contestati e all’opportunità del procedimento; la possibilità per il Parlamento di revocare un privilegio.

64

In primo luogo, quanto all’omessa considerazione del motivo relativo al ritardo del procedimento avviato dalle autorità giudiziarie nazionali nei confronti del sig. Mote, quest’ultimo sostiene che tale ritardo avrebbe ostacolato l’esercizio del suo mandato parlamentare e, pertanto, il funzionamento del Parlamento, comportando una violazione da parte del Regno Unito del principio di leale cooperazione, previsto dall’art. 10 CE.

65

È opportuno osservare che, affermando che nessun elemento permetteva di dubitare delle affermazioni dell’Attorney general secondo cui «le opinioni o le responsabilità politiche del sig. Mote non avevano influenzato in alcun modo il procedimento e (…) l’inchiesta [era] stata condotta con tutta la celerità possibile» e che la Chichester Crown Court avrebbe potuto presentare una richiesta di revoca dell’immunità nell’ipotesi in cui avesse «nutrito dubbi in merito alle intenzioni del procuratore o di ogni altra persona (ipotesi che, evidentemente, non si è verificata)», il Parlamento ha respinto in modo implicito, ma certo, il motivo relativo al ritardo. Esso ha ritenuto che all’origine del procedimento non ci fosse la volontà di ostacolare l’esercizio del mandato parlamentare del sig. Mote, basandosi non solo sulle informazioni fornite dall’Attorney general, ma anche sull’analisi della Chichester Crown Court.

66

Occorre aggiungere che non emerge dagli argomenti sollevati dal ricorrente dinanzi alla commissione affari giuridici che la durata dell’indagine e, pertanto, il ritardo con cui sarebbe avvenuta la sua comparizione davanti al giudice penale, provino una volontà di nuocere alla sua attività di parlamentare europeo. Infatti, le osservazioni formulate dal sig. Mote erano una risposta alle affermazioni dell’Attorney general secondo cui la durata dell’indagine era imputabile alla dissimulazione di informazioni da parte sua, in particolare in merito ad un conto bancario sull’Isola di Man, e alla sua scarsa collaborazione. Il sig. Mote ha affermato di contestare la circostanza che si fosse rifiutato di collaborare con le autorità inquirenti, e di aver voluto restare in silenzio, come i suo diritti di difesa gli consentono. Egli riteneva inoltre che gli inquirenti avessero dato prova di un ritardo ingiustificato nell’interrogare la Banca Barclays sull’Isola di Man. Nessuno di questi elementi era in grado provare una qualunque volontà di nuocere alla sua attività di parlamentare.

67

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condotta delle autorità del Regno Unito nel trattare la richiesta di revoca dell’immunità, è necessario osservare che il Parlamento ha affermato che non sussiste alcun dubbio che la richiesta è stata proposta nel rispetto delle forme dovute. Così facendo, il Parlamento ha preso in considerazione gli argomenti del ricorrente relativi al modo in cui la richiesta di revoca dell’immunità era stata trattata e ne ha dedotto che nessuno di questi costituiva un ostacolo all’esame di tale richiesta.

68

In terzo luogo, è necessario constatare che il Parlamento non ha preso posizione sugli argomenti relativi alla mancanza di chiarezza — anche in merito all’opportunità del procedimento — della richiesta di revoca dell’immunità e alla gravità degli illeciti contestati. Il Parlamento si è quindi astenuto dal formulare qualsiasi apprezzamento sull’opportunità del procedimento, che l’esame di tale censura richiedeva e, così facendo, ha rispettato le disposizioni dell’art. 7, n. 7, del suo regolamento interno.

69

Infine, quanto alla censura relativa alla possibilità che esso avrebbe di revocare il privilegio istituito dall’art. 8 del Protocollo, il Parlamento non ha commesso alcun errore di diritto, così come spiegato sopra ai punti 44-52, statuendo in merito all’immunità del sig. Mote senza pronunciarsi sul privilegio che gli era accordato in qualità di membro del Parlamento e senza decidere che l’art. 8 del Protocollo era stato violato nel caso di specie. Dato che il Parlamento non è competente a revocare il privilegio previsto dall’art. 8, non gli può essere mossa la censura di non aver tenuto in considerazione gli argomenti esposti al riguardo.

70

Da quanto precede risulta che non è dimostrato che la decisione impugnata abbia omesso di prendere in considerazione effettivamente o adeguatamente i fatti e gli argomenti invocati dal ricorrente.

71

Ne consegue che la seconda parte del motivo deve essere respinta.

Sulla mancanza di una motivazione completa e appropriata

Argomenti delle parti

72

Il ricorrente afferma che il Parlamento è tenuto a motivare una decisione di revoca dell’immunità. La mancanza di motivazione violerebbe i requisiti di democraticità incombenti al Parlamento europeo in forza dell’art. 6 UE nonché del principio di trasparenza delle sue attività che compare nel suo regolamento interno.

73

Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che la relazione della commissione affari giuridici fornisca la motivazione della decisione impugnata, ma ne contesta il carattere completo ed appropriato, in quanto non sono stati esaminati tutti i motivi avanzati a favore del mantenimento della sua immunità. A suo avviso, la giurisprudenza precedente del Parlamento in materia di immunità avrebbe dovuto condurre ad una motivazione appropriata, mentre quella che è stata fornita non permette né a chi legge la decisione di comprendere le ragioni che hanno portato alla sua adozione né alle parti di valutarne la validità ed eventualmente di contestarla.

74

Il Parlamento conclude per il rigetto del motivo in questione.

Giudizio del Tribunale

75

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punto 17; ordinanze del Tribunale , causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21, e , causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-1703, punto 49; sentenza del Tribunale , causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II-3601). Di conseguenza, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenze del Tribunale , causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 34, e Microsoft/Commissione, cit., punto 94).

76

Nel caso di specie il ricorrente invoca la mancanza di una motivazione completa ed appropriata della decisione impugnata senza specificare i punti che a suo parere mancherebbero nella motivazione. Il ricorso si limita a richiamare la necessità per un’istituzione democratica moderna di motivare le proprie decisioni in modo completo ed appropriato e di esaminare tutti i punti sollevati nonché a richiamare l’importanza di una tale motivazione. Il sig. Mote non precisa gli elementi di diritto e di fatto che, a suo avviso, richiedevano una trattazione supplementare da parte del Parlamento. L’unica censura puntuale concerne l’espressione di opinioni in violazione dell’art. 7, n. 7, del regolamento interno del Parlamento, che forma oggetto della prima parte del secondo motivo di ricorso, respinta dalla presente sentenza.

77

Da quanto precede risulta che il motivo deve essere dichiarato irricevibile.

Sull’irragionevolezza e non proporzionalità della decisione

Argomenti delle parti

78

Il ricorrente afferma che gli argomenti che ha sollevato contro la revoca dell’immunità avrebbero dovuto indurre il Parlamento ad adottare una decisione ragionevole e proporzionata e quindi a rifiutare la revoca dell’immunità. Egli si riferisce agli argomenti esposti nella memoria allegata al ricorso sottolineando che non sarebbero stati spiegati integralmente.

79

Fa valere che, mancando ragioni che giustificano il rigetto dell’argomento relativo al ritardo, nessun organo decisionale avrebbe potuto ragionevolmente revocare l’immunità e che il Parlamento avrebbe dovuto rifiutare di revocare il privilegio o l’immunità.

80

Egli solleva la questione del potere del Parlamento di revocare un privilegio piuttosto che un’immunità, dato il silenzio del regolamento interno di quest’ultimo sulla revoca di un privilegio.

81

Il ricorrente sottolinea che un esame completo e pertinente dei suoi argomenti avrebbe indotto il Parlamento a non revocare la sua immunità e si richiama al rapporto della commissione affari giuridici nel caso Sichrowsky per sostenere che il Parlamento applica una tale presunzione nell’ipotesi di fumus persecutionis.

82

Il ricorrente insiste sul carattere tardivo del procedimento avviato nei suoi confronti, che comprometterebbe l’attività del Parlamento e pregiudicherebbe il principio di leale cooperazione tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri. Egli spiega che avrebbe desiderato conoscere l’analisi del Parlamento su questo punto.

83

Infine, nella replica, afferma che la commissione affari giuridici non ha esaminato le richieste di informazioni supplementari formulate nella sua memoria.

84

Il Parlamento ritiene il motivo in questione privo di fondamento.

Giudizio del Tribunale

85

Quanto al motivo relativo alla mancanza di un esame delle richieste di informazioni supplementari formulate nella memoria, presentata in fase di replica, si deve ricordare che, secondo il combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, mentre è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo (sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II-463, punto 38). Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale , causa T-231/99, Joynson/Commissione, Racc.pag. II-2085, punto 156).

86

Nel caso di specie il ricorrente solleva per la prima volta nella sua memoria di replica la censura relativa alla mancanza di un esame da parte della commissione affari giuridici delle richieste e dei quesiti da lui avanzati e tesi ad ottenere maggiori informazioni. Non si può considerare tale censura, che concerne specificatamente l’istruzione della richiesta di revoca dell’immunità da parte della commissione affari giuridici e non l’esame degli elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal Parlamento nell’adottare la decisione impugnata, come un’estensione della censura formulata nell’atto introduttivo del giudizio.

87

Pertanto il motivo deve essere dichiarato irricevibile.

88

Quanto alla censura che gli argomenti sollevati nella memoria avrebbero dovuto indurre il Parlamento ad adottare una decisione ragionevole e proporzionata rifiutando la revoca dell’immunità, occorre constatare che tali argomenti non sono esposti nell’atto introduttivo e che il ricorrente invita a richiamarsi a tale memoria che è prodotta in allegato. Conformemente alla giurisprudenza costante citata sopra, al punto 75, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato.

89

Tale censura deve quindi essere dichiarata irricevibile, salvo che per il ritardo delle autorità giudiziarie nazionali. Tuttavia, poiché il Tribunale si è già pronunciato in merito a quest’ultimo argomento, sopra ai punti 64-66, lo si deve respingere come infondato.

90

Da tutto quanto precede risulta che tale motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte non fondato e che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

91

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il sig. Ashley Neil Mote è condannato a sopportare le sue spese nonché quelle del Parlamento europeo.

 

Forwood

Šváby

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2008.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

N.J. Forwood


( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.