Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

2. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

Massima

1. Viola l’art. 73 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai sensi del quale le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni, la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio che, nell’adottare una decisione recante rigetto di una domanda di marchio comunitario, prende in considerazione elementi di fatto che non sono stati comunicati al richiedente prima dell’adozione della decisione considerata. Tale violazione inficia la conclusione stessa della detta decisione in quanto si fonda su quegli elementi di fatto.

(v. punti 45-46, 55)

2. L’obbligo di motivare le decisioni individuali, sancito all’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione. La questione riguardante la rispondenza della motivazione di una decisione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia.

La comunicazione degli elementi di fatto, che costituiscono il fondamento di una decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nella forma di indirizzi di siti Internet inaccessibili al momento dell’istruzione della causa da parte del Tribunale, o accessibili, ma il cui contenuto era cambiato o poteva essere cambiato successivamente all’analisi dell’esaminatore o della commissione di ricorso, non costituisce un motivo sufficiente, poiché non consente al Tribunale di accertare la validità della decisione impugnata.

(v. punti 57, 59)