Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2008 — Huvis / Consiglio

(causa T-221/05)

«Dumping — Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea — Regolamento che chiude un riesame intermedio — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale — Necessità di un mutamento delle circostanze — Adeguamento richiesto per tener conto dei costi del credito — Termini di pagamento — Onere della prova — Principio di buona amministrazione — Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»

1. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Riesame — Modifica del metodo di calcolo dell’importo dell’adeguamento per tener conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 10, 11, n. 9, e 17) (v. punti 39, 41-42, 48-51, 55, 60)

2. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Richiesta di adeguamento fondata sull’art. 2, n. 10, lett. g), del regolamento n. 384/96 — Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; accordo relativo all’ applicazione dell’ art. VI dell’ accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping» del 1994, art. 2, n. 4; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10, lett. g)] (v. punti 71-78, 82, 92, 98-101)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1) e, dall’altro, domanda ai sensi dell’art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005.

Dispositivo

1) 

L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla Huvis Corp. eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell’inchiesta iniziale.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70% di quelle sostenute dalla Huvis Corp.

4) 

La Commissione sopporterà le proprie spese.


Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2008 — Huvis / Consiglio

(causa T-221/05)

«Dumping — Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea — Regolamento che chiude un riesame intermedio — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale — Necessità di un mutamento delle circostanze — Adeguamento richiesto per tener conto dei costi del credito — Termini di pagamento — Onere della prova — Principio di buona amministrazione — Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»

1. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Riesame — Modifica del metodo di calcolo dell’importo dell’adeguamento per tener conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 10, 11, n. 9, e 17) (v. punti 39, 41-42, 48-51, 55, 60)

2. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Richiesta di adeguamento fondata sull’art. 2, n. 10, lett. g), del regolamento n. 384/96 — Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; accordo relativo all’ applicazione dell’ art. VI dell’ accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping» del 1994, art. 2, n. 4; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10, lett. g)] (v. punti 71-78, 82, 92, 98-101)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1) e, dall’altro, domanda ai sensi dell’art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005.

Dispositivo

1) 

L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla Huvis Corp. eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell’inchiesta iniziale.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70% di quelle sostenute dalla Huvis Corp.

4) 

La Commissione sopporterà le proprie spese.