Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 – La Perla / UAMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

(causa T‑137/05)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 51)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da

Dati relativi alla causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:

Marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per prodotti della classe 14 – domanda n. 713446

Titolare del marchio comunitario:

Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, già Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda

Richiedente la dichiarazione di nullità:

Gruppo La Perla SpA

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:

Marchi italiani:

la PERLA, per prodotti della classe 25 – marchio figurativo n. 769526;

LA PERLA PARFUMS, per prodotti della classe 3 – marchio denominativo n. 776082;

la PERLA, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35 – marchio figurativo n. 804992;

la PERLA per prodotti della classe 3 – marchio figurativo n. GE 2002 C 000181

Decisione della divisione diannullamento

Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione della nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso:

Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione diannullamento


Dispositivo

 

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004‑1) è annullata.

 

L’interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.

 

La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

 

L’UAMI sopporterà le proprie spese.