Causa T‑50/05

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa — Rigetto di un’offerta — Ricorso di annullamento — Consorzio offerente — Ricevibilità — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Criteri di aggiudicazione — Principi di buona amministrazione e di diligenza — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, n. 1)

3.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Gara d’appalto — Aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di aggiudicazione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138, nn. 2 e 3)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di non selezionare un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149)

1.      Nell’ambito del ricorso di annullamento di una decisione dell’autorità aggiudicatrice, adottata nei confronti di un offerente costituito in consorzio che non abbia mai posseduto la personalità giuridica, di non selezionare l’offerta presentata da quest’ultimo e di attribuire l’appalto pubblico di cui trattasi ad un altro offerente, le società interessate, membri del consorzio, debbono considerarsi come destinatarie di tale decisione. Pertanto, una società che sia membro del consorzio di cui trattasi è legittimata, in quanto destinataria di tale decisione, a contestarla alle condizioni stabilite dall’art. 230 CE.

(v. punto 40)

2.      L’autorità aggiudicatrice è tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d’appalto affinché sia rispettato il principio della parità di trattamento e, di conseguenza, della parità di opportunità tra tutti gli offerenti. Il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica dunque che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti.

Il principio di parità di trattamento implica altresì un obbligo di trasparenza al fine di consentire di accertarne il rispetto. Tale principio di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di comportamento arbitrario da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il principio di trasparenza implica pertanto che tutte le informazioni tecniche pertinenti per la buona comprensione del bando di gara o del capitolato d’oneri siano messe, appena possibile, a disposizione di tutte le imprese che partecipano ad una gara d’appalto pubblico in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro lato, all’autorità aggiudicatrice di verificare se effettivamente le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di cui trattasi.

Una violazione della parità di opportunità e del principio di trasparenza, costituisce un’irregolarità della fase precontenziosa del procedimento tale da ledere il diritto all’informazione delle parti interessate. Tuttavia, questa irregolarità procedurale potrebbe comportare l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto se fosse dimostrato che, in sua assenza, il procedimento amministrativo avrebbe potuto condurre ad un risultato differente se fosse esistita, al riguardo, una possibilità, ancorché ridotta, che il ricorrente potesse far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso.

(v. punti 55-59, 61)

3.      L’art. 97, n. 1, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, impone all’autorità aggiudicatrice, qualora l’attribuzione dell’appalto avvenga mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di definire e di precisare nei documenti relativi alla gara i criteri di aggiudicazione che consentono la valutazione del contenuto delle offerte. Tali criteri, conformemente all’art. 138, n. 2, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, debbono essere giustificati dall’oggetto dell’appalto. Ai sensi del n. 3 di questa stessa disposizione, l’autorità aggiudicatrice deve altresì precisare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Queste disposizioni lasciano nondimeno all’autorità aggiudicatrice la scelta dei criteri di aggiudicazione alla luce dei quali le offerte saranno valutate. I criteri adottati non debbono necessariamente essere di natura quantitativa o esclusivamente orientati sul prezzo. Anche se nel capitolato d’oneri sono ricompresi criteri di aggiudicazione non espressi in termini quantitativi, essi possono essere applicati in maniera obiettiva ed uniforme al fine di raffrontare le offerte e sono chiaramente pertinenti per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

(v. punti 106-108)

4.      Le norme che stabiliscono il contenuto dell’obbligo di motivazione che grava sull’autorità aggiudicatrice nei confronti del concorrente la cui offerta non è stata selezionata nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un determinato appalto sono l’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e l’art. 149 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Risulta da tali articoli che, in materia di pubblici appalti, l’autorità aggiudicatrice assolve il proprio obbligo di motivazione qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro offerta indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro il termine di quindici giorni di calendario a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta. Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, secondo cui deve apparire in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, così da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato affinché essi possano far valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo.

(v. punti 132-134)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 marzo 2010 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto comunitaria – Prestazione di servizi informatici riguardanti sistemi telematici di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa – Rigetto di un’offerta – Ricorso di annullamento – Consorzio offerente – Ricevibilità – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Criteri di aggiudicazione – Principi di buona amministrazione e di diligenza – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑50/05,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. L. Parpala e dalla sig.ra K. Kańska, successivamente dai sigg. Parpala e E. Manhaeve e, infine, dai sigg. Parpala, Manhaeve e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 novembre 2004 di non accogliere l’offerta presentata dal consorzio costituito dalla ricorrente e da un’altra società nell’ambito di un bando di gara riguardante prestazioni di servizi informatici per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi telematici per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’aggiudicazione degli appalti di servizi della Commissione delle Comunità europee è assoggettata alle disposizioni del titolo V della prima parte del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»), nella loro versione applicabile al caso di specie.

 Fatti all’origine della controversia

I –  Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

2        Il 16 giugno 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la decisione n. 1152/2003/CE, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162, pag. 5), considerando necessario disporre di un sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) tale da consentire agli Stati membri di essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i controlli prescritti (terzo ‘considerando’ della decisione n. 1152/2003).

3        L’art. 1 della decisione n. 1152/2003 dispone l’istituzione dell’EMCS.

4        L’art. 3, n. 2 della decisione 1152/2003 così dispone:

«La Commissione provvede affinché, in sede di definizione degli elementi comunitari del sistema di informatizzazione, sia prestata la massima attenzione a riutilizzare per quanto possibile l’NCTS [nuovo sistema di transito informatizzato] e a garantire che tale sistema di informatizzazione EMCS sia compatibile con l’NCTS e, se tecnicamente possibile, sia integrato in esso, con l’obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato che consenta simultaneamente la sorveglianza dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa o ad altri dazi e tasse in provenienza da o destinati a paesi terzi».

5        Dal fascicolo risulta che l’EMCS doveva essere introdotto in quattro fasi tra il 2002 e il 2009 (una fase 0 concomitante alle fasi 1, 2 e 3).

6        La fase 0 doveva costituire una fase intermedia dell’istituzione definitiva dell’EMCS. Durante tale fase i sistemi informatici esistenti nel settore delle accise dovevano essere mantenuti e sostenuti fino al momento in cui sarebbero stati integrati nell’EMCS quando quest’ultimo sarebbe divenuto operativo. Tale fase 0 doveva svolgersi in parallelo con le altre fasi dell’EMCS e terminare quando questo sistema avesse cominciato a funzionare. Gli adempimenti legati alla fase 0 dovevano essere eseguiti dall’aggiudicatario dell’appalto Fiscalis Information Technology Systems, Specifiche, sviluppo, manutenzione e sostegno (FITS‑DEV).

7        La fase 1 doveva comprendere lo sviluppo dell’EMCS e la definizione delle specifiche. Queste ultime dovevano essere prodotte dall’aggiudicatario dell’appalto EMCS System Specifiche (ESS) (in prosieguo: l’«appalto ESS»). Il lavoro del detto aggiudicatario doveva essere portato a termine per la metà del 2005.

8        Infine, le fasi 2 e 3 dovevano costituire fasi di sviluppo e di attuazione ed essere collegate alle attività condotte dagli aggiudicatari dell’appalto intitolato «Specifiche, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità europea nell’ambito dell’accordo di sospensione del regime di accisa (EMCS‑DEV)‑(TAXUD/2004/AO-004)» (in prosieguo: l’«appalto controverso»).

II –  Aggiudicazione dell’appalto controverso

9        Con bando 20 luglio 2004 pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2004, S 139), la direzione generale «Fiscalità ed unione doganale» della Commissione (in prosieguo: la «DG interessata» o l’«autorità aggiudicatrice») ha bandito una gara aperta avente ad oggetto l’appalto qui controverso. Tale appalto doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè quella che presentasse il migliore rapporto qualità/prezzo. Il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 31 agosto 2004.

10      Il punto 10 delle specifiche allegate all’invito a presentare offerte definiva i criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi come segue:

«10. Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nell’ambito della valutazione delle offerte:

1.      Qualità della soluzione proposta:

1. – adeguamento della strategia proposta per realizzare gli adempimenti richiesti (40/100)

2. – idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti (30/100)

3. – idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (20/100)

4. – struttura, chiarezza a livello di completezza della proposta (10/100)

La componente relativa al prezzo sarà valutata ulteriormente per le offerte che avranno conseguito un punteggio globale per la qualità pari al 60% per tutti i criteri qualitativi ed un punteggio minimo (50%) per ciascuno di tali criteri.

2.      Prezzo

L’offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo sarà identificata nel seguente modo:

–      l’offerta che otterrà il miglior punteggio tecnico riceverà l’indicatore di qualità di 100 punti. Le offerte rimanenti riceveranno indicatori di qualità inferiori proporzionalmente al loro punteggio tecnico;

–      l’offerta risultante la meno cara riceverà un indicatore di prezzo di 100 punti. Le offerte rimanenti riceveranno indicatori di prezzo superiori in funzione del prezzo proposto.

Il rapporto qualità/prezzo sarà calcolato per ciascuna offerta, dividendo l’indicatore di qualità per l’indicatore di prezzo. Il risultato più alto sarà conseguito dall’offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo».

11      Con telefax del 27 agosto 2004 la ricorrente, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, una società di diritto greco operante nel settore della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni, ha espresso riserve circa la procedura di aggiudicazione dell’appalto in esame, fondate sulla possibile mancanza di obiettività del bando di gara a vantaggio dei concorrenti che già erano stati fornitori della DG di cui trattasi, sull’assenza di specifiche chiare nel medesimo bando e sull’assenza di criteri di valutazione precisi e obiettivi dei concorrenti. Con lo stesso telefax, ha chiesto altresì all’autorità aggiudicatrice di rinviare il termine per la presentazione delle offerte fino a che non avesse posto rimedio ai problemi di cui sopra.

12      Il 31 agosto 2004, la ricorrente ha presentato la sua offerta congiuntamente alla Steria SA, una società francese (in prosieguo: l’«offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria»).

13      Con lettera del 3 settembre 2004, l’autorità aggiudicatrice ha espresso il parere che le riserve della ricorrente, formulate nel telefax del 27 agosto 2004, fossero infondate e ha respinto la domanda di rinvio del termine per la presentazione delle offerte.

14      In risposta alla lettera del 3 settembre 2004 sopra menzionata la ricorrente, con telefax del 6 settembre 2004, ha formulato riserve circa la conformità della gara d’appalto all’art. 92 del regolamento finanziario e all’art. 131, nn. 1 e 2, delle modalità di esecuzione.

15      Con lettera del 5 ottobre 2004, l’autorità aggiudicatrice ha risposto che le condizioni dell’art. 92 del regolamento finanziario e dell’art. 131, nn. 1 e 2, delle modalità di esecuzione erano state rispettate.

16      L’apertura delle offerte ha avuto luogo l’8 settembre 2004. Sono pervenute cinque offerte, tutte dichiarate valide. Una delle offerte è stata eliminata nella fase dei criteri di esclusione, un’altra all’atto della valutazione qualitativa. Solo tre offerte, tra cui quelle del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria, sono state sottoposte alla prova finale del rapporto qualità prezzo.

17      Il comitato di valutazione ha proposto di aggiudicare l’appalto alla Intrasoft International SA (in prosieguo: la «Intrasoft»), la cui offerta avrebbe presentato il migliore rapporto qualità prezzo. Era del parere di classificare in terza posizione l’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria.

18      La proposta del comitato di valutazione è stata approvata dall’autorità aggiudicatrice che, con decisione del 18 novembre 2004, ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto controverso.

19      Il risultato della gara è stato comunicato alla ricorrente con lettera del 18 novembre 2004. In tale lettera si afferma che «[la sua] offerta non è stata selezionata per l’aggiudicazione perché a seguito della valutazione delle offerte prese in considerazione e con riferimento ai criteri di aggiudicazione enunciati nel capitolato d’oneri non rappresentava la migliore offerta dal punto di vista qualità prezzo».

20      Con lettera raccomandata e telefax del 22 novembre 2004, la ricorrente ha chiesto le seguenti informazioni ed i seguenti documenti all’autorità aggiudicatrice: il nome del concorrente vincitore e, nel caso in cui questo avesse un consociato (o più consociati) o uno o più subappaltanti, il suo/loro nominativo e la percentuale dell’appalto attribuito; il punteggio assegnato all’offerta tecnica della ricorrente e all’offerta prescelta per quanto riguarda ciascuno dei criteri di aggiudicazione; una copia della relazione del comitato di valutazione e le modalità di raffronto dell’offerta finanziaria della ricorrente rispetto all’offerta finanziaria prescelta e, più in particolare, i punteggi attribuiti a ciascuna delle due sopra citate offerte. Con telefax dell’8 dicembre 2004, la ricorrente ha reiterato la richiesta.

21      In risposta, l’autorità aggiudicatrice, con lettera del 10 dicembre 2004, ha trasmesso alla ricorrente un estratto della relazione del comitato di valutazione. Tale estratto contiene, in particolare, i commenti del detto comitato sulle offerte della Intrasoft e del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria relativamente a ciascuno dei criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. Detti commenti sono redatti nei seguenti termini:

«A.      Intrasoft (…)

Commento complessivo

Offerta eccellente che dimostra una profonda comprensione delle questioni di cui trattasi con una strategia di gestione del progetto ben organizzata e dettagliata. Il grado di dettaglio, l’analisi minuziosa di problemi potenziali, l’attenzione data a questioni di gestione qualitativa contribuiscono alla qualità complessiva dell’offerta. Il solo punto debole è una mancanza di analisi dell’impianto complessivo, che tuttavia non sminuisce significativamente la qualità globale dell’offerta.

L’offerta è basata su una solida comprensione del settore delle accise e del suo ambito politico e organizzativo in seno alla Commissione e agli Stati membri.

I metodi e l’organizzazione dell’équipe sono di grandissima qualità e dimostrano che potranno fare fronte alla portata del compito, anche (dando prova) della necessaria flessibilità.

Da ciò risulta che tale proposta appare perfettamente adeguata per assumere la responsabilità del progetto.

Criterio: Idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto

Tale società ha una notevole comprensione dei problemi da risolvere nell’ambito dell’EMCS, una comprensione chiara del modo di assemblaggio delle componenti del progetto.

L’offerta presenta una descrizione completa e dettagliata della loro strategia, della concezione in materia di esecuzione, nonché una descrizione molto dettagliata dei lotti.

Visione e strategia sono supportate da un piano estremamente solido e dettagliato del progetto.

Vi è una buona analisi della possibilità di riutilizzo delle componenti delle NCTS.

L’offerta presenta uno schema esauriente di controllo delle esigenze, che pone in evidenza la comprensione approfondita degli obiettivi del progetto nonché l’adesione alle esigenze “di livello superiore” definite nel capitolato d’oneri.

L’offerta propone un valido sistema di indici di qualità, che coprono l’integralità delle attività, consentendo così di completare quelli proposti nel capitolato d’oneri.

Un punto debole secondario di tale offerta si rileva nella mancanza di approfondimento dell’analisi delle questioni strutturali (solidità, estensibilità e prestazione).

Criterio: Idoneità dei metodi e degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti.

Descrizione estremamente dettagliata dei metodi e degli strumenti utilizzati. L’impostazione generale che combina RUP [Rational Unified Process] per la fase di specificazione, indi TEMPO per la fase di sviluppo dimostra la buona comprensione delle differenze tra le due tappe dello sviluppo della collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

Il metodo per assicurare la qualità è estremamente ben concepito in quanto propone indici di qualità sia per il processo sia per il prodotto ed è derivato da «elementi chiave di valutazione».

L’offerente dispone di una buona comprensione dei principi di Cosmic-FFP [nota a pié di pagina omessa], tuttavia la descrizione è un po’ teorica e l’offerta difetta di attuazione pragmatica (esempio: non precisa gli strumenti da utilizzare).

Malgrado una definizione molto buona dello sviluppo dell’infrastruttura, le prestazioni di sicurezza nei locali dell’offerente sono trascurate.

Criterio: Idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti

La struttura dell’équipe nonché la sua organizzazione sono estremamente ben definite, grazie a strutture di resoconti, identificazione estremamente precisa dei profili (23 in totale) e loro descrizione, ripartizione completa delle competenze per profilo. La composizione dell’équipe è ben equilibrata tra i profili di manager, di esperti commerciali, di analisti d’affari, di responsabili dello sviluppo, di progettisti, di operatori al servizio dell’assistenza tecnica ecc.

I ruoli e le responsabilità in seno all’equipe sono estremamente ben definiti.

La dimensione dell’equipe (circa 60 persone) è logica e coerente rispetto al volume di attività da svolgere.

L’offerta garantisce un tasso ridotto di rinnovo del personale mantenendolo a circa l’80% dell’organico dell’équipe, che impedisce che gli addetti vengano adibiti ad altri progetti.

Criterio: Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta

La presentazione dell’offerta è completa e dettagliata per quanto riguarda il trattamento dell’insieme delle attività del progetto.

La presentazione generale è ben strutturata e corroborata da numerosi schemi esplicativi. Le informazioni sono facili da reperire e da leggere in ragione della comprensibilità del linguaggio utilizzato. La sola cosa che manca a tale offerta è una tabella degli acronimi.


B.      [Evropaïki Dynamiki-Steria]

Commento complessivo

Benché tale offerta contenga alcune proposte interessanti sul piano dell’impianto complessivo, essa è troppo generica: la descrizione del processo di specificazione e di sviluppo non mette realmente in evidenza la specificità [dell’attuazione dell’EMCS].

La metodologia proposta nell’offerta è una compilazione pedissequa delle migliori pratiche e opere relative allo sviluppo dei sistemi di informatizzazione. Tuttavia, va nuovamente rilevato che gli aspetti specifici dello sviluppo dell’EMCS sono trattati in modo molto generico e l’analisi proposta non è del tutto completa.

La descrizione dell’organizzazione di équipe è buona, tuttavia non indica una comprensione adeguata della necessità di un supporto efficace agli utilizzatori durante le attività di specificazione [del progetto di sviluppo dell’EMCS].

L’offerta contiene alcune contraddizioni, il che suscita dubbi circa l’affidabilità di tale proposta.

Criterio: Idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto

L’offerente ha accluso una relazione relativa all’impianto tecnico complessivo dell’EMCS, ha fatto una proposta interessante circa la struttura (per esempio, utilizzo di servizi Web), tentativi iniziali per proporre soluzioni tecniche nonché una proposta relativa allo sviluppo dell’infrastruttura.

L’offerta presenta un elenco dettagliato dei lotti con un ordine pertinente, i dispositivi di interrogazione, di pianificazione, di consegna e accettazione nonché indicatori di qualità.

Tuttavia, l’impostazione complessiva è estremamente generica ed esamina in modo molto limitato i dettagli degli aspetti specifici delle EMCS.

La strategia proposta è un po’ semplicistica. Contiene numerosi estratti provenienti da fonti esterne (per esempio, lunghi estratti tratti dalla documentazione della IBM-Rational RUP) senza chiarirne la pertinenza nell’ambito del progetto.

L’offerta rivela un deficit di comprensione del capitolato d’oneri in quanto fa riferimento ad attività che sono già state compiute o che lo saranno al momento in cui il contratto d’appalto sarà entrato in vigore. Propone altresì elementi strutturali che non troverebbero posto nel contesto dell’EMCS in termini di prestazioni o di estensibilità.

L’offerta presenta talune contraddizioni, in particolare per quanto riguarda la pianificazione: per esempio, talune attività di sviluppo iniziano addirittura prima dell’inizio delle specifiche.

Criterio: Idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti

I metodi proposti sono generalmente ben presentati. L’offerta contiene una descrizione esatta dello sviluppo dell’infrastruttura informatica nonché una buona descrizione degli aspetti pertinenti relativi alla sicurezza.

Numerosi riferimenti standard [analoghi a quelli dei manuali] sono fatti per quanto riguarda l’impianto complessivo, le norme, gli strumenti informatici e le componenti dell’infrastruttura (esempio: XML, X509, J2EE). Sono accompagnati da alcune centinaia di pagine di manuali e di prospetti della HP, della Oracle, della CISCO, ecc., ma per lo più senza alcuna giustificazione, né esplicito nesso con gli obiettivi dell’EMCS.

L’offerta presenta una descrizione dettagliata di Cosmic FFP, ma gli strumenti proposti per le valutazioni (Calico e Costar) sono appropriati solo per le valutazioni basate sulla metodologia Cocomo II, il che è incoerente (v. punto 4.1.3.5.1).

RUP è considerato per tutta l’offerta come “il” metodo di gestione del progetto, ma la proposta di software per l’ambiente di sviluppo non cita alcuna licenza IBM-Rational.

Criterio: Idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti

Buona descrizione dell’organizzazione dell’équipe, il che dimostra comprensione dell’evoluzione della sua composizione in relazione all’avanzamento del progetto, dalla definizione delle specifiche allo sviluppo, alla produzione, alla consegna, inclusa la sicurezza, i collaudi e l’assistenza tecnica. Le interazioni in seno all’equipe sono ben descritte.

La dimensione dell’équipe, composta da 67 persone, è adeguata.

Nonostante il fatto che l’esperienza in materia di dogane e accise sia identificata nella loro offerta come indispensabile in termine di competenza, in pratica, la loro proposta non dimostra l’esistenza di competenze di tale tipo.

Criterio: Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta

La presentazione dell’offerta è chiara.

La struttura e la visione complessiva sono buone.

Tuttavia, il carattere incredibilmente generico della documentazione nonché il livello ridotto di dettagli sono un ostacolo alla leggibilità dell’offerta».


22      L’estratto della relazione del comitato di valutazione comunicato alla ricorrente contiene anche una tabella di valutazione comparativa della qualità dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria e di quella dell’Intrasoft nonché una tabella di valutazione comparativa del rapporto qualità prezzo di tali due offerte. Queste due tabelle si presentano come segue:

Criteri

(…)

Intrasoft

Evropaïki Dynamiki-Steria

(…)

(…)

Qualità

         

Idoneità della strategia proposta per realizzare i compiti previsti (/40)

 

35,1

23,2

   

Idoneità dei metodi e degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzate per la realizzazione dei compiti (/30)

 

24,5

16,7

   

Idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (/20)

 

17,6

14,5

   

Struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta (/10)

 

8,5

5,8

   

Totale qualità

 

85,7

60,2

   

Indice di qualità (il massimo è di 100)

 

100

70

   


Tabella di valutazione comparativa

ITT TAXUD/2004/AO-004 EMCS-DEV

Criteri

(…)

Intrasoft

Evropaïki Dynamiki-Steria

(…)

(…)

Totale qualità

 

85,7

60,2

   

Indice di qualità (il massimo è di 100)

 

100

70

   

Prezzo proposto TBP/(IS+EI) (in euro)

(Servizi IT e accantonamenti per l’evoluzione dell’infrastruttura)

 

11 634 533

15 078 693

   

Indice di prezzo normalizzato (il minimo è 100)

 

100

130

   

Indice di qualità / Indice di prezzo

 

1

0,54

   

23      Con lettera raccomandata e telefax del 30 dicembre 2004, la ricorrente comunicava le sue osservazioni sull’estratto della relazione del comitato di valutazione trasmessole e reiterava il suo parere secondo cui il procedimento di aggiudicazione dell’appalto controverso era in contrasto con il regolamento finanziario e la normativa applicabile.

24      Con lettera del 14 gennaio 2005, l’autorità aggiudicatrice ha fatto presente che avrebbe esaminato attentamente i punti sollevati dalla ricorrente nella lettera del 30 dicembre 2004 e che quest’ultima avrebbe ricevuto una risposta dettagliata il più presto possibile.

25      Con lettera del 17 febbraio 2005, l’autorità aggiudicatrice ha risposto alle osservazioni della ricorrente contenute nella lettera del 30 dicembre 2004.

26      La comunicazione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi è stata pubblicata il 2 marzo 2005 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2005, S 43).

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

28      Con lettera del 30 ottobre 2006, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alla ricorrente di rispondere per iscritto a quesiti vertenti sulla ricevibilità del ricorso. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.

30      Con lettera del 3 febbraio 2009 il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto a alcuni quesiti. Con la stessa lettera ha altresì chiesto alla Commissione di produrre documenti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

31      Con lettera del 2 marzo 2009, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha chiesto a ciascuna delle parti di sottoporre osservazioni scritte sulle risposte fornite dall’altra parte ai quesiti scritti del Tribunale rivolti con lettera del 3 febbraio 2009. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

32      Nel corso dell’udienza svoltasi il 17 marzo 2009 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

33      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione di non accettare la sua offerta e di attribuire l’appalto all’offerente aggiudicatario;

–        condannare la Commissione alle spese anche in caso del rigetto del ricorso.

34      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

I –  Sulla ricevibilità

A –  Argomenti delle parti

35      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione attira l’attenzione del Tribunale sul fatto che la Steria, altro membro del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria, non ha contestato la decisione dell’autorità aggiudicatrice di non accettare l’offerta del detto consorzio e di aggiudicare l’appalto controverso ad un altro offerente e che, peraltro, dal ricorso non risulterebbe che la ricorrente abbia contestato tale decisione per conto della Steria. Da ciò conseguirebbe che la ricorrente contesta la detta decisione a suo solo e unico nome.

36      La ricorrente nella replica afferma che, in quanto capofila del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria ed essendo interamente responsabile della preparazione e della redazione dell’offerta, fruisce della legittimazione ad agire e che né normativa né giurisprudenza comunitaria richiedono che tutti i membri di un consorzio offerente impugnino la decisione controversa di aggiudicazione dell’appalto. La ricorrente ha del resto precisato tale argomento nelle sue risposte scritte ai quesiti del Tribunale (v. supra, punto 28).

37      La Commissione non ha contestato la sopramenzionata posizione della ricorrente.

B –  Giudizio del Tribunale

38      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare nella specie la legittimazione ad agire della ricorrente avverso la decisione dell’autorità aggiudicatrice, comunicatale con lettera del 18 novembre 2004, di non accogliere l’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria e di aggiudicare di conseguenza ad un altro offerente l’appalto di cui è causa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

39      A tenore dell’art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

40      Nella specie, sebbene da un punto di vista formale la decisione impugnata sia diretta all’offerente, cioè al consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria, resta ciò nondimeno che, come risulta dalle risposte scritte della ricorrente ai quesiti del Tribunale (v. supra, punto 29), non contestate dalla Commissione e che il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio, il consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria non ha mai posseduto la personalità giuridica. Pertanto, sotto il profilo dell’art. 230 CE, poiché tale struttura ad hoc è trasparente con riferimento ai suoi membri, le due società interessate debbono considerarsi ambedue come destinatarie della decisione impugnata. La ricorrente era pertanto legittimata, in quanto destinataria della decisione impugnata, a contestare quest’ultima alle condizioni stabilite dall’art. 230 CE.

41      Da ciò consegue che il ricorso della ricorrente è ricevibile.

II –  Nel merito

42      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Con il primo motivo, deduce la violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera concorrenza. Con il secondo motivo, deduce la violazione delle disposizioni del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114). Il terzo motivo concerne un errore manifesto di valutazione commesso dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria. Il quarto motivo attiene all’assenza di informazioni pertinenti e di motivazione. Il quinto motivo verte sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza.

43      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il primo motivo, quindi il secondo motivo, poi il quinto, indi il quarto e, infine, il terzo motivo. Tale ordine è dettato dalla circostanza che il primo, secondo e quinto motivo hanno ad oggetto la procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui è causa, mentre il quarto e il terzo motivo riguardano la stessa decisione impugnata.

A –  Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera concorrenza

1.     Argomenti delle parti

44      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i principi di non discriminazione e di libera concorrenza degli offerenti in quanto non avrebbe messo a sua disposizione – nonostante la domanda formulata al riguardo prima della data limite per la presentazione delle offerte – due categorie di informazioni tecniche che erano necessarie per la formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, cioè, in primo luogo, le esatte specifiche dell’EMCS e, in secondo luogo, informazioni tecniche relative ad applicazioni informatiche esistenti collegate all’EMCS e, più specificamente, il codice sorgente del nuovo sistema di transito informatizzato (NST). Da tale carenza attribuita alla Commissione avrebbero tratto vantaggio gli offerenti che erano ex controparti contrattuali o controparti attuali della DG interessata, o erano collegati a siffatte controparti e che avrebbero pertanto fruito di un accesso esclusivo alle precitate informazioni. Tali offerenti, tra i quali l’offerente aggiudicatario, avrebbero potuto pertanto presentare offerte più competitive di quelle della ricorrente, sia sul piano tecnico che sul piano finanziario.

45      Per quanto riguarda, in primo luogo, le specifiche dell’EMCS, la ricorrente sottolinea che queste non erano ancora disponibili all’atto del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, ma che erano in fase di preparazione da parte di un altro aggiudicatario nell’ambito di un diverso appalto. Sostiene che la Commissione non spiega come un offerente potrebbe rispettare adeguatamente gli obiettivi e le esigenze di un sistema informatico per il quale non ha ricevuto alcuna specifica dettagliata e si chiede come la sua offerta potrebbe essere «migliore» di quella dell’aggiudicatario in loco, che sarebbe il solo a disporre delle dette specifiche.

46      Per quanto concerne, in secondo luogo, il codice sorgente dell’NCTS, la ricorrente sottolinea che la Commissione gliene ha negato l’accesso senza valida ragione e nonostante la sua domanda a tal riguardo formulata. Per contro, l’offerente aggiudicatario avrebbe potuto accedere al detto codice poiché era la controparte contrattuale della Commissione per l’NCTS e avrebbe pertanto potuto presentare un’offerta più concorrenziale di quella della ricorrente.

47      Al fine di dimostrare l’importanza dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, la ricorrente deduce i seguenti elementi.

48      In primo luogo, invoca l’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003 che suggerirebbe il riutilizzo, per quanto possibile, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto di cui è causa, dell’NCTS, con l’obiettivo di creare un sistema informatizzato integrato dei movimenti intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa all’interno della Comunità. La ricorrente desume dal contenuto di tale articolo che la citata decisione esige il riutilizzo, da parte dell’aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi, del codice sorgente dell’NCTS e della sua struttura.

49      In secondo luogo, si richiama alla descrizione del lotto 7.1 di cui all’allegato tecnico del capitolato d’oneri, in cui sarebbe stato fatto riferimento al codice sorgente dell’NCTS.

50      In terzo luogo, deduce il commento del comitato di valutazione sull’offerta del concorrente aggiudicatario, secondo cui tale offerta conteneva una buona analisi della possibilità di riutilizzo delle componenti («components») dell’NCTS. La ricorrente sostiene che il termine «componenti» nella specie fa «chiaramente rinvio alle diverse parti del codice sorgente».

51      In quarto luogo, sul piano finanziario, la ricorrente, per dimostrare la necessità della conoscenza del codice sorgente dell’NCTS ai fini della quantificazione della sua offerta, sostiene che la Commissione avrebbe chiesto ai concorrenti l’indicazione nella loro offerta non solo dei prezzi unitari, come asserito dalla Commissione, ma anche e soprattutto un bilancio e un prezzo totale per la fornitura dell’EMCS e di tutti i servizi connessi. Tale requisito della Commissione necessiterebbe, da parte degli offerenti, di valutazioni precise circa la portata e la complessità del progetto, cosa che rendeva necessaria la conoscenza del codice sorgente. L’ignoranza di questo da parte della ricorrente l’avrebbe obbligata ad aumentare il prezzo della sua offerta al fine di incorporarvi il rischio derivante da tale mancanza di conoscenza. Per contro, l’offerente aggiudicatario, essendo a conoscenza del detto codice, avrebbe potuto depositare un’offerta più concorrenziale, che sarebbe ammontata al 50% soltanto del bilancio annunciato per l’appalto di cui è causa.

52      Infine la ricorrente rileva che, nell’ambito della gara per un altro appalto [appalto per la definizione delle specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG di cui trattasi (CUST‑DEV) (TAXUD/2005/AO‑001)], bandito poco dopo la gara per l’appalto di cui è causa e di cui la DG interessata era pure l’autorità aggiudicatrice, il codice sorgente dell’NCTS è stato fornito ai concorrenti. Ha chiesto pertanto alla Commissione di motivare tale disparità di trattamento. Inoltre, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha sostenuto che la fattispecie di cui trattasi era analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza 12 marzo 2008, causa T‑345/03, Evropaïki Dynamiki/Commissione (Racc. pag. II‑341), in cui il Tribunale avrebbe accolto il motivo della ricorrente che lamentava la violazione del principio di parità di trattamento degli offerenti e avrebbe quindi annullato la decisione di aggiudicazione dell’appalto adottata dalla Commissione.

53      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

54      A tenore dell’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

55      Così, secondo la costante giurisprudenza, l’autorità aggiudicatrice è tenuta a vigilare su ciascuna fase di una gara d’appalto affinché sia rispettato il principio della parità di trattamento e, di conseguenza, della parità di opportunità tra tutti gli offerenti (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I‑3801, punto 108; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II‑4239, punto 85, e 17 marzo 2005, causa T‑160/03, AFCon Management Consultants e a./Commissione, Racc. pag. II‑981, punto 75).

56      Il principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica dunque che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti (v., in questo senso, sentenze della Corte 18 ottobre 2001, causa C‑19/00, SIAC Construction, Racc. pag. I‑7725, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C‑470/99, Universale‑Bau e a., Racc. pag. I‑11617, punto 93).

57      Dalla giurisprudenza risulta altresì che il principio di parità di trattamento implica un obbligo di trasparenza al fine di consentire di accertarne il rispetto (sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa C‑92/00, HI, Racc. pag. I‑5553, punto 45, e Universale‑Bau e a., punto 56 supra, punto 91).

58      Tale principio di trasparenza ha fondamentalmente lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e di comportamento arbitrario da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte le condizioni e modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (sentenza Commissione/CAS Succhi di Frutta, punto 55 supra, punto 111).

59      Il principio di trasparenza implica pertanto che tutte le informazioni tecniche pertinenti per la buona comprensione del bando di gara o del capitolato d’oneri siano messe, appena possibile, a disposizione di tutte le imprese che partecipano ad una gara d’appalto pubblico in modo da consentire, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro lato, all’amministrazione aggiudicatrice di verificare se effettivamente le offerte presentate dagli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l’appalto di cui trattasi (sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra, punto 145).

60      Nella specie, la ricorrente rimprovera alla Commissione di non averle voluto fornire due categorie di informazioni tecniche che, a suo avviso, erano necessarie per la formulazione delle offerte e che, purtuttavia, erano a disposizione di altri offerenti. Tenuto conto della giurisprudenza sopracitata ai punti 55-58, tale asserita carenza da parte della Commissione, se effettivamente accertata, pregiudicherebbe le pari opportunità degli offerenti nonché il principio di trasparenza in quanto corollario del principio di parità di trattamento.

61      Così, come giudicato dal Tribunale nella sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra (punto 147), simile violazione della parità di opportunità e del principio di trasparenza, qualora sussista, costituirebbe un’irregolarità della fase precontenziosa del procedimento tale da ledere il diritto all’informazione delle parti interessate. Questa irregolarità procedurale potrebbe comportare l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto se fosse dimostrato che, in sua assenza, il procedimento amministrativo avrebbe potuto condurre ad un risultato differente se la ricorrente avesse avuto accesso alle informazioni in parola e se fosse esistita, al riguardo, una possibilità, ancorché ridotta, che la ricorrente potesse far concludere il procedimento amministrativo con un risultato diverso (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

62      Si deve pertanto esaminare, in primo luogo, se nella specie vi sia stata una disparità nell’informazione nel senso che taluni offerenti, tra cui l’offerente prescelto, abbiano fruito, nell’ambito della gara d’appalto, di informazioni che la ricorrente assume di non aver avuto. Nell’ipotesi in cui una siffatta disparità fosse dimostrata si dovrebbe esaminare, in secondo luogo, se l’informazione di cui trattasi fosse utile per la formulazione delle offerte. Solo in tale ipotesi l’offerente che ha avuto accesso a tale informazione avrebbe disposto di un vantaggio a danno degli altri offerenti. Si dovrebbe accertare, in terzo luogo, se la lamentata disparità nell’informazione utile derivi da un’irregolarità procedurale commessa dalla Commissione. Nell’ipotesi dell’esistenza di una siffatta irregolarità, si dovrebbe, in quarto luogo, esaminare se, in sua assenza, la gara di appalto avrebbe potuto approdare ad un risultato differente. In tale prospettiva, detta irregolarità potrebbe costituire una violazione della parità di trattamento degli offerenti soltanto qualora risultasse in modo plausibile e sufficientemente circostanziato dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente che l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso nei suoi confronti (v., in questo senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra, punti 148 e 149).

63      Tale ragionamento si applica per quanto riguarda ognuna delle due categorie di informazioni tecniche che non sarebbero state messe a disposizione della ricorrente, cioè le specifiche dell’EMCS (prima parte del motivo) e il codice sorgente dell’NCTS (seconda parte del motivo).

a)     Sulla prima parte del motivo, inerente all’assenza delle specifiche dell’EMCS

64      La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’assenza delle specifiche esatte per l’EMCS nel corso della gara d’appalto ha favorito gli offerenti che già erano prestatori di servizi per la DG interessata – tra cui l’offerente prescelto – e che, di conseguenza, sarebbero già stati a conoscenza delle dette specifiche. Pertanto, tali offerenti sarebbero stati in grado di depositare offerte più precise e quindi più competitive di quelle della ricorrente.

65      Come indicato supra al punto 62, va dapprima esaminato se nella specie vi sia stata disparità nell’informazione nel senso che taluni offerenti, tra i quali l’offerente aggiudicatario, avrebbero avuto a disposizione, al contrario della ricorrente, le specifiche dell’EMCS.

66      Dal capitolato d’oneri dell’appalto di cui è causa risulta (v. punto 7 supra) che il progetto di sviluppo dell’EMCS, nel cui ambito il detto appalto si iscrive, prevedeva una fase 1, durante la quale la definizione delle specifiche dell’EMCS doveva essere effettuata dall’aggiudicatario dell’appalto ESS. La Commissione ha precisato che si trattava di specifiche «generali» dell’EMCS (high level specifications). Il capitolato d’oneri sopramenzionato precisa altresì che l’aggiudicatario dell’appalto ESS doveva produrre tali specifiche prima e in parte parallelamente alla produzione delle specifiche da parte dell’aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi. La Commissione ha precisato che le specifiche preparate nell’ambito dell’appalto controverso vertono sull’applicazione dell’EMCS (specifiche «di applicazione») (application‑related specifications), in opposizione alle specifiche «generali» di tale sistema preparate nell’ambito dell’appalto ESS. Il capitolato d’oneri sopra menzionato precisa infine che l’aggiudicatario dell’appalto ESS doveva terminare il suo lavoro a metà del 2005.

67      Dall’argomento dedotto dalla ricorrente risulta che la sua censura verte sull’asserita mancanza di comunicazione agli offerenti delle specifiche «generali» dell’EMCS.

68      La Commissione ha inoltre sostenuto, senza essere smentita dalla ricorrente, che l’aggiudicataria dell’appalto ESS, cioè la Siemens, aveva iniziato a lavorare sulle specifiche dell’EMCS nel giugno 2004 (e che aveva terminato nell’aprile 2005), mentre il bando di gara per l’appalto di cui trattasi è stato pubblicato nel luglio 2004 e il termine per il deposito delle offerte era fissato al 31 agosto 2004. Pertanto, alla luce degli argomenti della Commissione, non contestati dalla ricorrente, si deve constatare che, tra l’inizio del lavoro della Siemens circa le specifiche dell’EMCS e la data limite fissata per il deposito delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, sono trascorsi solo tre mesi, il che significa che, durante lo svolgimento della gara di appalto, non esistevano specifiche dell’EMCS a un livello utilizzabile, la cui conoscenza avrebbe potuto conferire un vantaggio all’offerente che avesse avuto accesso a tali specifiche.

69      Infine, sia la ricorrente sia la Commissione hanno precisato che la Siemens, aggiudicataria dell’appalto ESS, aveva altresì presentato offerte nell’ambito dell’appalto di cui è causa.

70      Dai sopramenzionati elementi occorre trarre le seguenti conclusioni.

71      In primo luogo, risulta che nessun offerente – compreso l’offerente prescelto – ha potuto avere a disposizione più informazioni della ricorrente per quanto riguarda la specifiche dell’EMCS, poiché tali specifiche non esistevano o si trovavano in uno stadio embrionale. Pertanto, la disparità nell’informazione, che sarebbe generatrice di una violazione del principio di parità di trattamento tra gli offerenti, non è dimostrata.

72      In secondo luogo, il fatto che le specifiche dell’EMCS non esistessero al momento del lancio della gara per l’appalto di cui trattasi non era dovuto a un’irregolarità procedurale commessa dalla Commissione, ma risultava dalla pianificazione stessa dello sviluppo dell’EMCS, il quale prevedeva l’elaborazione di tali specifiche nell’ambito di un appalto ESS distinto dall’appalto di cui è causa e precedente a quest’ultimo.

73      In terzo luogo, ammesso che la Siemens sia pervenuta, nell’ambito dell’appalto ESS di cui era l’appaltatrice, a elaborare specifiche idonee ad essere sfruttate ai fini della formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto controverso, resta il fatto che una siffatta circostanza non è determinante, poiché l’offerta della Siemens, presentata nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, non è stata accolta. Inoltre, il fatto che la Siemens abbia presentato un’offerta nell’ambito dell’appalto di cui è causa e sia, pertanto, entrata in diretta concorrenza con l’offerente prescelto per l’aggiudicazione del detto appalto induce a pensare che tale società non abbia trasmesso al detto offerente la sua supposta conoscenza delle specifiche dell’EMCS. Pertanto, nulla consente di affermare che un qualsiasi offerente abbia fruito di un qualsivoglia accesso privilegiato alle dette specifiche.

74      Poiché la ricorrente non ha dimostrato che taluni offerenti, tra cui l’offerente aggiudicatario, disponevano di più informazioni di lei per quanto riguarda le specifiche dell’EMCS, si deve concludere che, per quanto riguarda tale categoria di informazioni tecniche, non vi è stata disparità di trattamento tra gli offerenti. La prima parte del motivo deve di conseguenza essere respinta.

b)     Sulla seconda parte del motivo, concernente l’omessa comunicazione del codice sorgente dell’NCTS

75      La ricorrente sostiene, in sostanza, che il rifiuto di comunicazione nei suoi confronti del codice sorgente dell’NCTS da parte dell’autorità aggiudicatrice ha favorito l’offerente aggiudicatario, che era anche la controparte contrattuale della Commissione al momento dello sviluppo del detto NCTS e aveva pertanto per forza di cose accesso al detto codice sorgente. Disponendo di tale informazione, l’offerente aggiudicatario avrebbe potuto presentare un’offerta più competitiva di quella della ricorrente sia sul piano tecnico che sul piano finanziario.

 Sulla disparità dell’informazione a favore dell’offerente aggiudicatario

76      La Commissione non contesta il fatto che l’autorità aggiudicatrice aveva a disposizione il codice sorgente dell’NCTS prima della data di apertura della gara per l’appalto di cui è causa e che essa non lo abbia comunicato ai concorrenti. Sostiene di averlo considerato inutile per la formulazione delle offerte.

77      Non è neppure contestato che l’offerente prescelto era a conoscenza del codice sorgente dell’NCTS al momento della preparazione della sua offerta, dato che esso era la controparte contrattuale della DG interessata per quanto riguarda l’NCTS.

78      Da ciò consegue che, al momento dell’apertura della gara per l’appalto controverso e fino alla data limite della presentazione delle offerte, l’offerente aggiudicatario, essendo controparte contrattuale della DG interessata per l’NCTS, disponeva di informazioni tecniche delle quali la ricorrente era priva.

 Sull’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte

79      Affinché la disparità d’informazioni constatata costituisca un vantaggio a favore dell’offerente aggiudicatario nell’ambito dell’elaborazione della sua offerta, occorre ancora che l’informazione di cui trattasi sia utile per l’elaborazione delle offerte circa l’appalto di cui è causa, nel senso che la sua assenza sarebbe tale da penalizzare l’offerta sia sul piano qualitativo che sul piano finanziario.

80      Nella specie e alla luce dell’argomento delle parti, si deve valutare l’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto di cui trattasi. Due osservazioni si impongono in limine.

81      Innanzitutto, come risulta dall’argomento svolto dalle parti, il codice sorgente costituisce un insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione informatica che consente di ottenere un programma per un computer. Da ciò risulta altresì che il codice sorgente costituisce una delle prime tappe del materiale informatico da produrre nel ciclo di vita completo di un software.

82      La Commissione ha poi precisato nel corso dell’udienza, senza essere smentita dalla ricorrente, che l’NCTS e l’EMCS presentavano differenze nette tra di loro in quanto l’NCTS riguardava il settore delle dogane, mentre l’EMCS riguardava il settore delle accise. Nell’ambito dell’NCTS, gli attori che sarebbero al centro del dispositivo sono gli agenti della dogana, mentre nell’ambito dell’EMCS gli attori al centro del dispositivo sono gli operatori economici. Da ciò conseguirebbe che gli obiettivi dei due sistemi sono differenti e, quindi, che le funzioni di tali due sistemi non sarebbero le stesse.

83      In primo luogo, la ricorrente, a sostegno della sua affermazione circa l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS, invoca l’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003, citata supra al punto 4.

84      Si deve a questo proposito rilevare che la sopramenzionata decisione costituisce il fondamento giuridico dell’elaborazione dell’EMCS e che l’art. 3, n. 2, di tale decisione definisce i rapporti tra l’EMCS e l’NCTS. Il compito affidato alla Commissione era di ottenere l’integrazione, qualora tecnicamente possibile, dell’EMCS nell’NCTS, con l’obiettivo di creare un sistema di informatizzazione integrato relativo al movimento intracomunitario dei prodotti soggetti ai diritti di accisa. Proprio ai fini della realizzazione di tale incarico conferito dal legislatore comunitario, la Commissione ha bandito la gara per l’appalto di è causa. Nell’ambito di tale gara la Commissione, quale autorità aggiudicatrice, ha considerato che l’espressione «riutilizzare per quanto possibile (…) l’NCTS», contenuta nel sopracitato art. 3, n. 2, non implicava la comunicazione agli offerenti del codice sorgente dell’NCTS ai fini della formulazione delle loro offerte. Ha comunicato tale «messaggio» agli offerenti nella documentazione relativa al bando di gara di cui trattasi.

85      A questo proposito fa in particolare riferimento al punto 4.2.1, intitolato «The EMCS development based on NCTS experience» (lo sviluppo dell’EMCS basato sull’esperienza NCTS), del piano di gestione di sviluppo dell’EMCS che è stato distribuito agli offerenti e pertanto alla ricorrente; la descrizione che viene ivi fatta dell’«esperienza NCTS» da prendere in considerazione per lo sviluppo dell’EMCS non fa riferimento al codice sorgente dell’NCTS o, a fortiori, alla necessità di accedervi per formulare un’offerta. Del resto, nella nota esplicativa n. 46 fornita nel corso del procedimento di aggiudicazione dell’appalto controverso, l’autorità aggiudicatrice ha precisato che, una volta che è stato aggiudicato l’appalto controverso, «il compito dell’aggiudicatario [dell’appalto di cui trattasi] sarà quello di proporre, e quello della DG [interessata] quello di decidere quale parte della struttura del codice sorgente delle applicazioni dell’NCTS sarà riutilizzata» e che «tale informazione [ossia il codice sorgente dell’NCTS] sarà accessibile soltanto per l’offerente aggiudicatario».

86      Di conseguenza, la ricorrente non può nella specie avvalersi dell’art. 3, n. 2, della decisione n. 1152/2003 a sostegno della sua affermazione relativa all’utilità dell’accesso del codice sorgente dell’NCTS, in quanto la prescrizione relativa al fatto di «riutilizzare per quanto possibile (…) l’NCTS», contenuta nel detto articolo, è stata attuata in maniera concreta e trasparente dall’autorità aggiudicatrice attraverso il bando di gara di cui trattasi in modo che non era necessario per l’offerente avere accesso al detto codice sorgente per poter formulare un’offerta.

87      In secondo luogo, la ricorrente deduce a sostegno della sua affermazione la descrizione del lotto n. 7.1 figurante nell’allegato tecnico del capitolato d’oneri. Tale descrizione è così formulata:

«lotto 7.1: Sviluppo dell’applicazione

Tale lotto copre lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni sviluppate a titolo centralizzato (CDA), delle applicazioni circa le prove e delle applicazioni per i servizi centrali (per esempio l’MCC, ETA, SETA, CS/RD e CS/MIS).

Le applicazioni sviluppate si ispireranno il più ampiamente possibile all’impianto complessivo, ovvero al codice sorgente delle applicazioni NCTS:

(…)».

88      La descrizione di tale lotto fa effettivamente menzione del codice sorgente NCTS. Tuttavia tale descrizione non dimostra l’utilità di tale codice per la preparazione delle offerte, come sostenuto dalla ricorrente, ma dimostra la sua utilità per il lavoro che dovrà essere effettuato in una fase successiva a quella dell’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa, cioè nella fase dell’esecuzione di tale appalto da parte dell’offerente prescelto.

89      Tale elemento risulta del resto chiaramente dalla sopramenzionata nota esplicativa n. 46 (v. punto 85 supra).

90      Ne consegue che sia la descrizione del lotto n. 7.1 sia, soprattutto, la nota esplicativa n. 46, lungi dal dimostrare l’utilità del codice sorgente dell’NCTS per le formulazione delle offerte nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, dimostrano che il «messaggio» che l’autorità aggiudicatrice voleva far pervenire agli offerenti era, in primo luogo, che tale codice non era pertinente ai fini della formulazione delle offerte, ma lo sarebbe stato solo in una fase ulteriore dell’esecuzione dell’appalto di cui è causa da parte dell’offerente prescelto e, in secondo luogo, che competerebbe all’autorità aggiudicatrice decidere quale proporzione del codice sorgente NCTS sarebbe stata riutilizzata. Del resto, nel corso dell’udienza la Commissione ha rilevato che, in fin di conti, l’autorità aggiudicatrice aveva deciso di non utilizzare alcuna linea di codice sorgente dell’NCTS per lo sviluppo del progetto inteso al dare attuazione all’EMCS.

91      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente relativo alla menzione del codice sorgente dell’NCTS nella descrizione del lotto n. 7.1 non può essere accolto.

92      In terzo luogo, un ragionamento analogo si applica all’argomento della ricorrente dedotto da un commento specifico del comitato di valutazione in merito all’offerta del concorrente aggiudicatario (v. punto 50 supra). Infatti, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che i termini «componenti dell’NCTS», utilizzati dal comitato di valutazione, fanno riferimento alle componenti del codice sorgente dell’NCTS. A questo proposito, dai documenti relativi alla gara per l’appalto di cui è causa risulta che l’autorità aggiudicatrice ha fornito agli offerenti un certo numero di documenti di riferimento riguardanti l’NCTS che, come giustamente affermato dalla Commissione, coprono una vasta gamma di argomenti, dalla metodologia alle procedure di controllo qualità, dalle specifiche dei sistemi alle procedure di collaudo e dalla descrizione funzionale delle applicazioni dell’NCTS alle specifiche delle operazioni centrali. Si deve pertanto considerare che il comitato di valutazione, quando ha fatto riferimento alla possibilità di riutilizzare le «componenti dell’NCTS», faceva allusione alla possibilità di riutilizzare elementi dell’NCTS figuranti nella documentazione messa a disposizione degli offerenti. Ad ogni modo, la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che possa inficiare tale analisi.

93      In quarto luogo, la ricorrente non dimostra neppure l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la quantificazione delle offerte. Viene ricordato che la ricorrente afferma, in sostanza, che tale quantificazione necessitava da parte degli offerenti di valutazioni precise circa l’ampiezza e la complessità del progetto, il che rendeva necessaria la conoscenza del codice sorgente. L’impossibilità per la ricorrente di valutare con precisione la portata e la complessità del progetto, dovuta alla mancanza di accesso al codice sorgente, l’avrebbe in sostanza obbligata ad aumentare il prezzo della sua offerta.

94      Tale argomento della ricorrente non può essere accolto.

95      Innanzitutto, il codice sorgente dell’NCTS non era necessario per valutare l’entità e la complessità del progetto per lo sviluppo dell’EMCS. Infatti, come è già stato rilevato, l’NCTS e l’EMCS sono diversi l’uno dall’altro (v. punto 82 supra) e l’autorità aggiudicatrice ha chiaramente fatto sapere agli offerenti – e quindi alla ricorrente – che il codice sorgente dell’NCTS non era pertinente per la formulazione delle offerte (v. punto 90 supra).

96      Inoltre, come sostenuto dalla Commissione e come ammesso dalla ricorrente nel corso dell’udienza, per quanto riguarda le attività la cui quantificazione dipenderebbe da una valutazione dell’entità e della complessità del progetto, l’autorità aggiudicatrice, avendo essa stessa fissato il numero dei giorni che dovevano essere dedicati alla realizzazione di tali attività, ha unicamente chiesto agli offerenti di indicare prezzi unitari espressi in tariffa giornaliera per ciascun profilo del personale necessario (cioè, in particolare, progettista, programmatore e analista). Tali prezzi unitari dovevano essere moltiplicati per il numero dei giorni fissati dall’autorità aggiudicatrice al fine di calcolare il prezzo dell’offerta. Pertanto, l’autorità aggiudicatrice, nel fissare il numero dei giorni necessari per la realizzazione dell’attività sopramenzionata, ha proceduto essa stessa ad una stima dell’entità del lavoro che doveva essere svolto, esonerando così gli offerenti da tale compito e focalizzando la concorrenza tra offerenti sulla tariffa giornaliera proposta per ciascun profilo di personale necessario. Orbene, la ricorrente non ha dimostrato che la mancanza di conoscenza del codice sorgente dell’NCTS abbia avuto un qualsivoglia impatto sulla tariffa giornaliera proposta per il suo personale.

97      Da ciò consegue che l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS per la quantificazione dell’offerta della ricorrente non è dimostrata.

98      Infine, l’argomento della ricorrente circa l’utilità dell’accesso al codice sorgente dell’NCTS non può trovare conforto nella sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra. Infatti, a differenza della presente causa, dove il sistema informatico oggetto dell’appalto controverso – l’EMCS – è differente dal sistema il cui codice sorgente non è stato fornito – l’NCTS – (v. punto 82 supra), la causa che ha dato luogo alla sentenza invocata dalla ricorrente si riferiva ad un sistema informatico – il sistema Cordis – che era solo una nuova versione del medesimo sistema Cordis il cui codice sorgente non era stato fornito (sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra, al punto 7). Per quanto riguarda, nella specie, l’utilità del codice sorgente dell’NCTS, non può essere riscontrata alcuna analogia tra la presente causa e la causa che ha dato luogo alla sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 52 supra.

99      Dicasi altrettanto per quanto riguarda la tesi della ricorrente che deduce l’appalto CUST‑DEV (v. punto 52 supra). A questo proposito la Commissione, nelle osservazioni formulate a seguito della lettera del Tribunale del 2 marzo 2009 (v. punto 31 supra), ha fatto presente che l’appalto CUST‑DEV riguardava applicazioni informatiche nel settore delle dogane, nel quale rientra anche l’NCTS e, pertanto, era giustificato fornire agli offerenti il codice sorgente del detto sistema. Così non sarebbe, per contro, nel caso dell’appalto qui controverso, il quale ha ad oggetto applicazioni informatiche nel settore delle accise, cioè in un settore diverso da quello delle dogane. La ricorrente non ha contestato tale affermazione della Commissione nel corso dell’udienza e il Tribunale non ha alcuna ragione di metterla in dubbio.

100    Alla luce delle summenzionate considerazioni, è dato di concludere che l’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte nell’ambito dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi non è stata dimostrata. La seconda parte del motivo della ricorrente dev’essere, di conseguenza, respinta.

101    Da ciò consegue che il presente motivo dev’essere respinto nella sua interezza.

B –  Sul secondo motivo, che deduce la violazione del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione e delle direttive 92/50 e 2004/18

1.     Argomenti delle parti

102    La ricorrente sostiene che i criteri di attribuzione dell’appalto controverso non sono sufficientemente specificati e quantificabili e, pertanto, non erano tali da essere esaminati con obiettività dal comitato di valutazione. Tale carenza da parte dell’autorità aggiudicatrice costituirebbe una violazione dell’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario, dell’art. 138 delle modalità di esecuzione, dell’art. 17, n. 1, della direttiva 92/50 e delle disposizioni della direttiva 2004/18.

103    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

104    In limine, si deve rilevare che, in forza dell’art. 105 del regolamento finanziario, a partire dal 1° gennaio 2003 – data di applicazione del detto regolamento – le direttive che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per loro proprio conto solo per le questioni relative alle soglie che fissano le modalità di pubblicazione, la scelta delle procedure e i termini corrispondenti. Da ciò consegue che la censura sollevata dalla ricorrente nei confronti dei criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso deve essere esaminata unicamente alla luce delle disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione.

105    Si deve inoltre ricordare che, conformemente all’art. 97, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 138, n. 1, lett. b), delle modalità di esecuzione, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

106    Si deve quindi rammentare che, per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione nella fase della selezione delle offerte ai fini dell’attribuzione di un appalto, l’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario impone all’autorità aggiudicatrice, qualora l’attribuzione dell’appalto avvenga mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di definire e di precisare nei documenti relativi alla gara i criteri di aggiudicazione che consentono la valutazione del contenuto delle offerte. Tali criteri, conformemente all’art. 138, n. 2, delle modalità di esecuzione, debbono essere giustificati dall’oggetto dell’appalto. Secondo il n. 3 di questa stessa disposizione, l’autorità aggiudicatrice deve altresì precisare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, la ponderazione relativa assegnata a ciascuno criterio scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

107    Queste disposizioni lasciano nondimeno all’autorità aggiudicatrice la scelta dei criteri di aggiudicazione alla luce dei quali le offerte saranno valutate. Orbene, i criteri di aggiudicazione sui quali l’autorità aggiudicatrice intende basarsi devono, in ogni caso, essere volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 25 febbraio 2003, causa T‑4/01, Renco/Consiglio, Racc. pag. II‑171, punto 66, e causa T‑183/00, Strabag Benelux/Consiglio, Racc. pag. II‑135, punto 74).

108    Inoltre, i criteri adottati dall’autorità aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa non debbono necessariamente essere di natura quantitativa o esclusivamente orientati sul prezzo. Anche se nel capitolato d’oneri sono ricompresi criteri di aggiudicazione non espressi in termini quantitativi, essi possono essere applicati in maniera obiettiva ed uniforme al fine di raffrontare le offerte e sono chiaramente pertinenti per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa (v., in questo senso, sentenza Renco/Consiglio, punto 107 supra, punti 67 e 68).

109    Nella presente fattispecie si deve innanzitutto rammentare che i criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi figurano sia nel bando di gara [punto IV 2], che nelle specifiche allegate all’invito a presentare offerte. Pertanto, la condizione di pubblicità prescritta all’art. 97, n. 1, del regolamento finanziario è soddisfatta.

110    Si deve quindi ricordare che i criteri di aggiudicazione, che la ricorrente qualifica vaghi e soggettivi, vanno letti come segue:

«1.      Qualità della soluzione proposta:

–      idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti dal contratto (40/100);

–      idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti (30/100);

–      idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti (20/100);

–      struttura, chiarezza e livello di completezza della proposta (10/100)».

111    È pertanto giocoforza constatare che la ricorrente, lungi dal suffragare la sua tesi circa il carattere asseritamente vago e soggettivo dei detti criteri, viene smentita dalla loro chiara formulazione. Non deduce, in particolare, alcun elemento probatorio a sostegno delle sue affermazioni che consenta di constatare che, all’atto della definizione di tali criteri, l’autorità aggiudicatrice abbia violato l’obbligo di rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti. Al contrario, la ricorrente ribadisce in qualche modo la tesi sviluppata nell’ambito del primo motivo, relativa ad una presunta assenza di esatta descrizione delle prestazioni richieste e dei precisi requisiti del lavoro da effettuare.

112    La lettura dei criteri sopramenzionati dimostra che questi sono focalizzati sui seguenti elementi: la strategia proposta dagli offerenti (primo criterio), i metodi, gli strumenti, l’ambiente e le procedure di qualità utilizzati dagli offerenti (secondo criterio), l’organizzazione dell’equipe proposta (terzo criterio) e la struttura, la chiarezza e la completezza della proposta (quarto criterio). Orbene, la ricorrente non spiega né dimostra perché tali criteri non sarebbero giustificati dall’oggetto dell’appalto di cui è causa. Del resto, nulla consente di porre in dubbio la pertinenza di tali criteri per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto tali criteri condizionano sicuramente la buona prestazione dei servizi contemplati dall’appalto controverso e, pertanto, il valore dell’offerta in sé.

113    Se è vero che tali criteri non sono di natura quantitativa, da tale sola circostanza non è dato dedurre che l’autorità aggiudicatrice non li abbia applicati in modo obiettivo e uniforme (v., in questo senso, sentenza Renco/Consiglio, punto 107 supra, punti 67 e 68). Si deve rilevare che, nella specie, nessun elemento probatorio in tal senso è stato fornito dalla ricorrente.

114    Infine e ad abundantiam, si deve rilevare che l’autorità aggiudicatrice ha indicato, conformemente alle disposizioni applicabili, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri di aggiudicazione, informando così gli offerenti dell’importanza che intendeva conferire a ciascuno dei criteri all’atto della valutazione comparativa delle offerte.

115    Da quanto precede consegue che la ricorrente non ha dimostrato che l’autorità aggiudicatrice sia venuta meno al suo obbligo di definire, nei documenti del bando di gara, i criteri di aggiudicazione nel rispetto del contesto regolamentare e dei principi giurisprudenziali sopra enunciati ai punti 104-108.

116    Alla luce di tutto quanto sopra precede, il secondo motivo deve essere respinto.

C –  Sul quinto motivo, che deduce la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza

1.     Argomenti delle parti

117    La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha violato i principi di buona amministrazione e di diligenza non avendo fornito una risposta tempestiva e adeguata al suo telefax del 27 agosto 2004, nel quale formulava riserve circa la gara di appalto, alla luce, in particolare, del principio di non discriminazione.

118    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

119    In forza del principio generale di buona amministrazione, che comprende anche l’obbligo di diligenza, ogni istituzione comunitaria ha l’obbligo di osservare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e di operare con diligenza nelle sue relazioni con il pubblico [sentenze della Corte 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione, Racc. pag. I‑9761, punto 92, e del Tribunale 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punto 162)].

120    Si deve inoltre precisare che, per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici comunitari, i contatti tra l’autorità aggiudicatrice, da un lato, e gli offerenti potenziali ed effettivi, dall’altro, sono disciplinati dagli artt. 141 e 148 delle modalità di esecuzione.

121    L’art. 141 delle modalità di esecuzione così dispone:

«1. Purché tempestivamente richiesti entro il termine di presentazione delle offerte, i capitolati d’oneri ed i documenti complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d’oneri o manifestato interesse entro i sei giorni di calendario che seguono la ricezione della richiesta.

2. Purché tempestivamente richieste, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri sono comunicate simultaneamente a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d’oneri o manifestato interesse, entro i sei giorni di calendario che precedono il termine fissato per la ricezione delle offerte o, per le domande di informazioni ricevute meno di otto giorni di calendario prima del termine fissato per la ricezione delle offerte, quanto prima dopo la ricezione della domanda.

(…)».

122    Peraltro, l’art. 148 delle modalità di esecuzione prevede quanto segue:

«1. I contatti tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante lo svolgimento di una procedura d’aggiudicazione d’appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Prima della data di chiusura per il deposito delle offerte, per i documenti e le informazioni complementari di cui all’art. 141, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:

a)      su iniziativa degli offerenti può fornire informazioni supplementari esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell’appalto e che sono comunicate alla stessa data a tutti gli offerenti che hanno chiesto il capitolato d’oneri;

(…)».

123    Risulta pertanto dalle sopracitate disposizioni che contatti tra l’autorità aggiudicatrice, da un lato, e gli offerenti potenziali ed effettivi, dall’altro, prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte sono consentiti nella misura in cui siano intesi a ottenere «informazioni complementari» sui capitolati d’oneri (art. 141, n. 2, delle modalità di esecuzione) e «informazioni supplementari» circa i documenti e le informazioni complementari di cui all’art. 141, dirette «esclusivamente allo scopo di chiarire la natura dell’appalto» [art. 148, n. 2, lett. a), delle modalità di esecuzione].

124    Per quanto riguarda le «informazioni complementari» di cui all’art. 141, n. 2, delle modalità di esecuzione, l’autorità aggiudicatrice è tenuta a fornirle ai potenziali offerenti entro i termini stabiliti dal detto articolo. Per quanto riguarda le «informazioni supplementari» di cui all’art. 148, n. 2, lett. a), delle modalità di esecuzione, l’autorità aggiudicatrice ha la facoltà, e non l’obbligo, di fornirle agli offerenti.

125    Nella specie è giocoforza constatare che il telefax del 27 agosto 2004 al quale la ricorrente fa riferimento non contiene domande di informazioni di cui alle sopramenzionate disposizioni delle modalità di esecuzione. Pertanto, come è già stato rilevato supra, al punto 11, tramite tale telefax la ricorrente ha formulato riserve circa la procedura di aggiudicazione dell’appalto controverso, fondate su una possibile assenza di obiettività della gara di appalto a vantaggio degli offerenti che già erano stati fornitori della DG interessata, su una mancanza di specifiche chiare di questo stesso bando di gara e su una mancanza di criteri di valutazione precisi e obiettivi degli offerenti. Con lo stesso telefax ha altresì chiesto alla DG interessata di spostare il termine per la presentazione delle offerte fino a che non avrà posto rimedio ai problemi sopramenzionati. Da ciò consegue che la Commissione non era tenuta a rispondere a tale lettera. Essa tuttavia lo ha fatto, in modo tempestivo ed adeguato, con lettera del 3 settembre 2004, esprimendo il punto di vista che le riserve della ricorrente erano infondate e rifiutando di dare seguito alla sua domanda di spostare il termine per la presentazione delle offerte (v. punto 13 supra). La convenuta ha dato così prova di un’incontestabile diligenza, propria di una buona amministrazione, tanto più che, come è stato sopra constatato, nella specie dal legislatore non le era imposto alcun obbligo di risposta. Da ciò consegue che il seguito dato dalla Commissione al telefax della ricorrente del 27 agosto 2004 non rivela alcuna violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza.

126    Ad abundantiam, si deve rilevare che la ricorrente non ha contestato l’affermazione della Commissione secondo la quale l’autorità aggiudicatrice aveva risposto rapidamente a tutte le questioni sollevate dagli offerenti sul capitolato d’oneri, la maggior parte delle quali proveniva dalla ricorrente.

127    Alla luce di quanto precede, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

D –  Sul quarto motivo, che deduce assenza di informazioni pertinenti e difetto di motivazione

1.     Argomenti delle parti

128    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata in quanto la DG interessata non ha sufficientemente motivato i suoi atti. Il motivo è articolato su due censure.

129    In primo luogo, la DG interessata non avrebbe fornito alla ricorrente tutte le informazioni richieste circa i motivi del rigetto della sua offerta, in violazione dell’art. 253 CE e dell’art. 8 della direttiva 92/50. La DG interessata non avrebbe chiaramente esposto le ragioni per le quali ha rifiutato l’offerta della ricorrente e non avrebbe spiegato nulla sulle caratteristiche e sui vantaggi comparativi dell’offerta accolta, precludendo così alla ricorrente la possibilità di formulare commenti rilevanti circa la scelta operata, nonché l’eventuale possibilità di ottenere un risarcimento in giudizio. La ricorrente rileva altresì che la DG interessata non ha invocato alcun motivo di ordine pubblico né un segreto commerciale per giustificare il suo rifiuto di comunicare la relazione di valutazione che di norma viene trasmessa dalla Commissione in siffatti casi a tutti gli offerenti, conformemente all’art. 12, n. 2, della direttiva 92/50. Secondo la ricorrente, una motivazione insufficiente come quella qui considerata rende estremamente difficile, se non impossibile, il controllo giurisdizionale della decisione impugnata.

130    In secondo luogo, nella replica la ricorrente sottolinea il superamento del termine di quindici giorni circa la comunicazione agli offerenti degli estratti della relazione del comitato di valutazione, in violazione del regolamento finanziario e della normativa sugli pubblici appalti. Tale superamento e l’assenza totale di motivazione circa taluni aspetti della decisione impugnata sarebbero stati fonte di difficoltà per la ricorrente nella presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale.

131    La Commissione conclude per il rigetto del presente motivo.

2.     Giudizio del Tribunale

132    Si deve, in limine, precisare che le norme che stabiliscono il contenuto dell’obbligo di motivazione che grava sull’autorità aggiudicatrice nei confronti del concorrente la cui offerta non è stata selezionata nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di un determinato appalto sono l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e l’art. 149 delle modalità di esecuzione, e non già le disposizioni della direttiva 92/50, come asserito dalla ricorrente (v. punto 104 supra).

133    Dagli articoli sopramenzionati risulta che, in materia di pubblici appalti, l’autorità aggiudicatrice assolve il proprio obbligo di motivazione qualora si limiti, anzitutto, a comunicare immediatamente a tutti gli offerenti esclusi i motivi del rigetto della loro offerta indicando, inoltre, agli offerenti che abbiano presentato un’offerta ammissibile, e su loro domanda espressa, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome aggiudicatario entro il termine di quindici giorni di calendario a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v. sentenze del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑250/05, Evropaïki Dynamiki/Commissione, Racc. pag. II-85, punto 68, e 10 settembre 2008, causa T‑465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

134    Questo modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE, secondo cui deve apparire in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, così da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato affinché essi possano far valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 maggio 1996, causa T‑19/95, Adia interim/Commissione, Racc. pag. II‑321, punto 32; 26 febbraio 2002, causa T‑169/00, Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 190; Strabag Benelux/Consiglio, punto 107 supra, punto 55, e 12 luglio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 133 supra, punto 69).

135    Si deve aggiungere che il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione degli elementi di informazione di cui la ricorrente dispone al momento della presentazione di un ricorso (sentenze Strabag Benelux/Consiglio, punto 107 supra, punto 58, e Renco/Consiglio, punto 107 supra, punto 96).

136    Da ciò consegue che, al fine di stabilire se nella specie la Commissione abbia soddisfatto il suo obbligo di motivazione, vanno esaminate le lettere del 18 novembre e 10 dicembre 2004, da essa inviate alla ricorrente prima della data di presentazione del presente ricorso.

137    La lettera del 18 novembre 2004 informa la ricorrente che la sua offerta (presentata con la Steria nell’ambito dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria) non è stata accolta. Spiega che la detta offerta non è stata accolta perché, alla luce dei criteri di aggiudicazione, non costituiva la migliore offerta in termini di qualità e di prezzo. Tale lettera precisa altresì che la ricorrente poteva ottenere informazioni aggiuntive sui motivi del rifiuto della sua offerta e che, se lo avesse chiesto per iscritto, avrebbe potuto essere informata sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché sul nome del concorrente scelto. La lettera indica, infine, che taluni dettagli della citata offerta non sarebbero stati comunicati se tale comunicazione fosse stata di ostacolo all’applicazione delle leggi, in contrasto con l’interesse pubblico, avesse recato pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private ovvero avesse potuto nuocere ad una leale concorrenza tra di esse. Da ciò consegue che tale lettera, per quanto rivestisse sotto taluni aspetti un carattere stereotipato, è redatta conformemente alle disposizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario.

138    La lettera del 10 dicembre 2004, indirizzata dalla Commissione alla ricorrente, comunica a quest’ultima un estratto della relazione del comitato di valutazione. Tale lettera è stata inviata in risposta ad una domanda scritta della ricorrente in data 22 novembre 2004, ripetuta l’8 dicembre 2004.

139    L’estratto del rapporto del comitato di valutazione menziona il nome del concorrente la cui offerta è stata accolta. Inoltre, tale estratto contiene i commenti esaurienti del comitato di valutazione sull’offerta prescelta e sull’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria con riferimento a ciascuno dei criteri di aggiudicazione (v. punto 21 supra). Del resto, tale estratto contiene una tabella con i punti attribuiti a ciascuna delle due offerte in relazione a ciascuno dei criteri di aggiudicazione, nonché una tabella contenente i rispettivi prezzi delle due offerte e la valutazione comparativa del rapporto qualità/prezzo (v. punto 22 supra).

140    Si deve pertanto constatare che, comunicando alla ricorrente dapprima i motivi essenziali del rifiuto dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria e, successivamente, l’estratto sopramenzionato della relazione del comitato di valutazione, la Commissione ha fornito una sufficiente motivazione in diritto del rigetto dell’offerta della ricorrente, conformemente all’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e all’art. 149, n. 2, delle modalità di esecuzione. Si deve rilevare, infatti, che il detto estratto menziona il nome dell’aggiudicatario dell’appalto nonché, tramite i commenti del comitato di valutazione e le due tabelle sopra menzionate, le «caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta». La lettera del 18 novembre 2004 e tale estratto, comunicato con lettera del 10 dicembre 2004, hanno pertanto consentito alla ricorrente di identificare immediatamente le ragioni per le quali la sua offerta non era stata scelta, cioè il fatto che era economicamente meno vantaggiosa di quella del concorrente la cui offerta è stata prescelta, in quanto quest’ultima presentava un migliore rapporto qualità/prezzo.

141    Per quanto, infine, riguarda la censura della ricorrente relativa al superamento del termine di quindici giorni concernente la comunicazione che le è stata fatta degli estratti del rapporto del comitato di valutazione, si deve effettivamente rilevare che tale estratto le è stato comunicato con lettera del 10 dicembre 2004 e che le è pertanto pervenuto almeno diciotto giorni di calendario dopo la richiesta da lei rivolta per iscritto alla Commissione per telefax e lettera raccomandata del 22 novembre 2004. Tale lieve ritardo, per quanto spiacevole, non ha però assolutamente limitato la possibilità della ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al Tribunale e non può pertanto, di per sé, comportare l’annullamento della decisione impugnata. Dagli atti risulta infatti che la ricorrente ha utilizzato tutte le informazioni contenute in tale estratto per presentare il ricorso di cui qui trattasi (v., in questo senso, sentenza 10 settembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 133 supra, punto 52).

142    Alla luce degli argomenti qui sopra sviluppati, si deve concludere che la motivazione della decisione impugnata ha consentito alla ricorrente di far valere i suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Pertanto il presente motivo dev’essere respinto.

E –  Sul terzo motivo, che deduce errori manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta della ricorrente

1.     Argomenti delle parti

143    La ricorrente sostiene che la DG interessata è incorsa in errore manifesto di valutazione in quanto non ha valutato correttamente e obiettivamente la qualità della sua offerta e ha ritenuto che questa fosse inferiore a quella del concorrente la cui offerta à stata prescelta.

144    Nell’ambito di tale motivo, in un primo momento, la ricorrente sostiene che, poiché la DG interessata non ha seguito una metodologia obiettiva, predeterminata e nota agli offerenti per arrivare alla classifica finale, è chiaro che la decisione del comitato di valutazione era fondata su supposizioni inesatte.

145    In un secondo tempo, la ricorrente fa presente che il carattere generale dei criteri utilizzati e l’assenza di conoscenza da parte degli offerenti dell’esatta natura del compito contrattuale previsto hanno portato ad una valutazione soggettiva del valore delle offerte.

146    La ricorrente, infine, censura taluni commenti specifici del comitato di valutazione, che denoterebbero errori manifesti di valutazione commessi all’atto della valutazione della sua offerta.

147    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

148    Secondo una costante giurisprudenza, l’autorità aggiudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara e il controllo del giudice comunitario deve di conseguenza limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del Tribunale 27 settembre 2002, causa T‑211/02, Tideland Signal/Commissione, Racc. pag. II‑3781, punto 33, e 6 luglio 2005, causa T‑148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, Racc. pag. II‑2627, punto 47; v. altresì, in questo senso, sentenza della Corte 23 novembre 1978, causa 56/77, Agence européenne d’intérims/Commissione, Racc. pag. 2215, punto 20).

149    Si deve nella specie rilevare che la ricorrente, allo scopo di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dall’autorità aggiudicatrice, si basa, in sostanza, su due elementi.

150    In primo luogo, sostiene che la DG interessata non ha seguito un metodo obiettivo, predeterminato e noto agli offerenti al fine di arrivare alla classifica finale. Deduce altresì l’asserita ignoranza, da parte degli offerenti, della natura dei compiti contrattualmente previsti e l’asserito carattere generale dei criteri di aggiudicazione, traendone la conclusione che la valutazione delle offerte poteva essere unicamente soggettiva e fondata su supposizioni inesatte.

151    Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente si limita ad affermazioni generali, non suffragate e non corroborate da un qualche elemento probatorio. I suoi argomenti costituiscono una reiterazione di quelli utilizzati nell’ambito del primo e secondo motivo, che sono stati respinti dal Tribunale. Peraltro, la ricorrente non dimostra assolutamente come tutte tali asserite carenze dell’autorità aggiudicatrice l’avrebbero indotta a supposizioni inesatte e a una valutazione soggettiva delle offerte. Si deve da ciò concludere che tale argomento non può dare fondatezza al presente motivo.

152    In secondo luogo, la ricorrente contesta taluni commenti specifici formulati in merito all’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria dal comitato di valutazione.

153    In primo luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «[l]’offerta rivela un deficit di comprensione del capitolato d’oneri in quanto fa riferimento ad attività che già sono state compiute o che lo sarebbero state al momento in cui il contratto sarebbe entrato in vigore». La ricorrente contesta la fondatezza di tale commento, che qualifica soggettivo e iniquo, e sostiene, in sostanza, che, se vi era un malinteso, quest’ultimo sarebbe stato dovuto al fatto che la ricorrente era invitata a presentare un’offerta per un progetto le cui specifiche erano sconosciute. Ritiene peraltro che, comunque, un siffatto commento sia vago e che sia impossibile controbattervi.

154    Il citato commento del comitato di valutazione si riferisce al primo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso, cioè quello dell’«idoneità della strategia proposta per la realizzazione dei compiti previsti». Per quanto riguarda tale criterio di aggiudicazione, l’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria ha ottenuto un punteggio di 23,2/40, mentre l’offerta prescelta ha ottenuto un punteggio di 35,1/40.

155    È giocoforza constatare che, anche a questo proposito, la ricorrente, nell’ambito della sua critica al sopramenzionato commento, riprende gli argomenti invocati nell’ambito del primo motivo, che già è stato respinto dal Tribunale. Peraltro, la ricorrente, nel procedere per semplici affermazioni, non dimostra assolutamente la fondatezza dei suoi rilievi circa il carattere asseritamente soggettivo, iniquo e vago del citato commento. Da ciò consegue che le censure formulate dalla ricorrente nei confronti del suddetto commento del comitato di valutazione non dimostrano l’erroneità del detto commento e tanto meno l’esistenza di un errore manifesto di valutazione circa la sua offerta.

156    In secondo luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «[l]’offerta presenta talune contraddizioni, in particolare per quanto riguarda la pianificazione: per esempio, talune attività di sviluppo iniziano addirittura prima dell’inizio delle specifiche». La ricorrente, rispondendo ad un quesito rivoltole per iscritto del Tribunale, ha fatto presente che un attento esame dei diagrammi Gantt allegati alla sua offerta dimostrerebbe che, contrariamente ai commenti del comitato di valutazione, aveva previsto che le attività di sviluppo, salvo talune giustificate eccezioni, avrebbero avuto inizio dopo le attività connesse con le specifiche.

157    Anche il sopramenzionato commento del comitato di valutazione, contestato dalla ricorrente, fa riferimento al primo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso.

158    Il Tribunale, dopo aver esaminato i diagrammi Gantt depositati dalla ricorrente e tenendo conto delle risposte fornite dalle parti ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza, ritiene che tali diagrammi diano effettivamente l’impressione che la ricorrente prevedeva, nella pianificazione del progetto relativo all’appalto controverso, che quanto meno talune attività di sviluppo avrebbero avuto inizio prima delle attività corrispondenti di specifica, dimostrando così che il commento del comitato di valutazione era fondato. È vero che la ricorrente ha, in sostanza, sostenuto nel corso dell’udienza che ogni malinteso che avrebbe potuto sorgere dalla lettura dei diagrammi Gantt era dovuto al fatto che tali diagrammi, quali depositati dinanzi al Tribunale e acclusi altresì all’offerta, erano presentati in formato A 4, il che rendeva talune informazioni – necessarie per la comprensione della pianificazione del progetto figurante nell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria – non visibili. La ricorrente ha sostenuto che aveva altresì incluso nella sua offerta i medesimi diagrammi Gantt, ma in formato A 3, il che avrebbe reso visibili le informazioni pertinenti connesse con la pianificazione del progetto e avrebbe dimostrato che il commento del comitato di valutazione era infondato. Tuttavia, nonostante la loro asserita importanza, si deve constatare che il Tribunale non ha avuto a sua disposizione i citati diagrammi in formato A 3.

159    Ad ogni modo, anche a supporre fondato questo argomento della ricorrente, si deve notare che esso verte sul primo criterio di aggiudicazione dell’appalto qui controverso. Orbene, come risulta dalle tabelle presentate supra al punto 22, anche se l’offerta della ricorrente avesse ottenuto il massimo dei punti circa il criterio di aggiudicazione, e cioè 40/40, la ricorrente non sarebbe stata in grado di ottenere tale appalto, tenuto conto del numero di punti ottenuti dalla sua offerta negli altri tre criteri di aggiudicazione.

160    Ciò considerato, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’erroneità del commento di cui trattasi del comitato di valutazione e, comunque, non ha assolutamente provato che tale commento asseritamente errato sarebbe sintomo di un errore manifesto commesso nella valutazione della sua offerta.

161    In terzo luogo, la ricorrente contesta il seguente commento del comitato di valutazione:

«L’offerta presenta una descrizione dettagliata di Cosmic FFP, ma gli strumenti proposti per le valutazioni (Calico e Costar) sono appropriati solo per le valutazioni basate sulla metodologia Cocomo II, il che è incoerente (v. punto 4.1.3.5.1) [dell’offerta])».

162    Tale commento fa riferimento al secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto qui controverso, cioè quello dell’«idoneità dei metodi, degli strumenti, dell’ambiente e delle procedure di qualità utilizzati per la realizzazione dei compiti». Per quanto riguarda tale criterio di aggiudicazione, l’offerta precitata ha ottenuto un punteggio di 16,7/30, mentre l’offerta prescelta ha ottenuto un punteggio di 24,5/30.

163    La Commissione, nelle sue memorie e nel corso dell’udienza, ha precisato che l’incoerenza riscontrata dal comitato di valutazione era data dal fatto che, mentre la ricorrente, nella sua offerta, avrebbe descritto gli strumenti che intendeva utilizzare per avvalersi del metodo Cocomo, il che non era richiesto nel bando di gara, non avrebbe però fornito alcuna informazione sull’infrastruttura di gestione del metodo Cosmic FFP, che era il metodo prescritto nel capitolato d’oneri. Inoltre, la ricorrente non avrebbe indicato quale fosse il nesso tra i due metodi Cocomo e Cosmic FFP menzionati nella sua offerta e quale fosse il nesso tra il metodo Cocomo, menzionato senza apparente ragione nella sua offerta, e il sistema oggetto dell’appalto controverso.

164    La ricorrente, rispondendo a un quesito rivoltole per iscritto dal Tribunale, ha sostenuto che il riferimento operato nella sua offerta al metodo Cocomo non doveva essere considerato un’incoerenza e che la ragione per la quale non aveva proposto strumenti specifici per la metodologia Cosmic FFP era che siffatti strumenti specifici non erano necessari. Neppure il concorrente la cui offerta è stata prescelta avrebbe proposto siffatti strumenti nella sua offerta.

165    Si deve innanzitutto rilevare che, effettivamente, il capitolato d’oneri dell’appalto di cui trattasi prescrive l’utilizzo del sistema Cosmic FFP per procedere alle stime relative, in sostanza, allo sforzo che doveva essere dispiegato per effettuare talune attività informatiche legate all’appalto di cui trattasi. Dall’esame della sezione 4.1.3.5.1 dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria risulta, inoltre, che questa fa un riferimento molto breve e in termini generali al metodo Cocomo e agli strumenti Calico e Costar. Si deve infine rilevare che il comitato di valutazione rimprovera non solo al citato consorzio, ma anche al concorrente la cui offerta è stata prescelta di non aver precisato gli strumenti che sarebbero stati utilizzati nell’ambito del sistema Cosmic FFP.

166    È giocoforza rilevare che la ricorrente non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tali elementi di fatto, che non sono contestati, conferiscano carattere erroneo al commento del comitato di valutazione sopramenzionato al punto 161 e, a fortiori, consentano di ritenere che il detto commento avrebbe indotto l’autorità aggiudicatrice a procedere a tal riguardo ad una valutazione manifestamente erronea dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria, soprattutto considerato che il punteggio attribuito alla detta offerta per il secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso, lungi dal basarsi su tale unica analisi, era fondato anche sugli altri concordanti commenti formulati dal comitato di valutazione (v., in questo senso, sentenza 12 luglio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 133 supra, punto 106).

167    In quarto luogo, la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione secondo cui «RUP [era] considerato per tutta l’offerta [del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria] come “il” metodo di gestione del progetto [anche se la sua] proposta di software per l’ambiente di sviluppo non annovera alcuna licenza IBM-Rational». Tale commento fa egualmente riferimento al secondo criterio di aggiudicazione dell’appalto controverso.

168    La Commissione, nelle sue osservazioni nonché nel corso dell’udienza, ha precisato che, con tale commento, il comitato di valutazione aveva riscontrato un’incoerenza nell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria data dal fatto che, mentre tale offerta evocava a più riprese RUP come «il» metodo da seguire, non precisava tuttavia se il detto consorzio avesse a sua disposizione una licenza per il software IBM‑Rational, da utilizzare nell’ambito di tale metodo, lasciando così in sospeso la questione di chi, tra la ricorrente e l’autorità aggiudicatrice, avrebbe assunto il costo dell’utilizzo di tale software.

169    Secondo la ricorrente, il commento sopramenzionato era tale da indurre in errore l’autorità aggiudicatrice ed è altresì privo di pertinenza. Il costo delle licenze necessarie doveva essere sostenuto dalla ricorrente e non vi sarebbe stato pertanto motivo di fare una qualche menzione a tale riguardo nell’offerta, poiché ciò non era richiesto nel bando di gara. A parere della ricorrente, era evidente che essa avrebbe utilizzato prodotti coperti da una licenza per effettuare il suo lavoro.

170    A tale riguardo è sufficiente fare presente che tale argomento della ricorrente è generico e non suffragato da alcun elemento probatorio. Non è pertanto tale da dimostrare l’erroneità del commento del sopramenzionato comitato di valutazione e meno ancora l’esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dall’autorità aggiudicatrice.

171    In quinto luogo, la ricorrente contesta la pertinenza del commento del comitato di valutazione secondo cui, «nonostante il fatto che l’esperienza in materia di dogane e accise sia identificata [nell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria] come indispensabile in termini di competenza, in pratica la sua proposta non dimostra l’esistenza di competenza di tale tipo». Tale commento si riferisce al terzo criterio di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, cioè quello dell’«idoneità dell’organizzazione dell’équipe proposta per la realizzazione dei compiti». Il punteggio attribuito all’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria a proposito di tale criterio di aggiudicazione era di 14,5/20, mentre l’offerta prescelta ha ottenuto un punteggio di 17,6/20.

172    In primo luogo, la ricorrente sostiene che il commento sopramenzionato è infondato, poiché il consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria disponeva di un’esperienza nel settore delle dogane e delle accise e tale esperienza era descritta nell’offerta. In secondo luogo, la ricorrente rileva che non vi era alcuna ragione per includere nell’offerta informazioni dettagliate in tale settore, poiché questo non era richiesto nel bando di gara e il capitolato d’oneri non richiedeva il possesso di tale «competenza». Infine, la ricorrente afferma che il fatto che l’asserita assenza di esperienza del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria nel settore delle dogane e delle accise sia utilizzata come motivo per giustificare una valutazione mediocre della sua offerta costituisce una violazione del bando di gara, poiché tale esperienza non è ivi menzionata come criterio di valutazione.

173    La critica della ricorrente verte sia sulla pertinenza del commento del comitato di valutazione sia sulla sua fondatezza.

174    Per quanto riguarda la pertinenza del commento, il Tribunale rileva che, nonostante il fatto che il capitolato d’oneri non richiedesse un’esperienza in materia di dogane e di accise degli offerenti, il comitato di valutazione ha semplicemente voluto sottolineare, con tale commento, l’esistenza di un’incoerenza nell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria. Tale incoerenza consisteva nel fatto che, mentre quest’ultimo affermava che l’offerente per essere prescelto doveva possedere un’esperienza in materia di dogane e di accise, tuttavia la sua offerta non dimostrava, per quanto lo riguardava, una siffatta esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un siffatto commento da parte del comitato di valutazione era tale da rendere utilmente edotta l’autorità aggiudicatrice.

175    Per quanto riguarda la fondatezza del commento, si deve rilevare che la Commissione ha precisato che tale commento è stato formulato con riferimento al punto 6.3.1 dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria, in cui si afferma che gli analisti d’affari (business analysts) proposti avevano un’«esperienza certificata in materia di accise/fiscalità delle dogane nella UE». Secondo la Commissione, il comitato di valutazione ha considerato che i curriculum vitae prodotti dalla ricorrente e relativi agli analisti d’affari non annoverassero tale esperienza. La ricorrente non è stata in grado di confutare tali precisazioni fornite dalla Commissione. Alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che il carattere erroneo di detto commento del comitato di valutazione non sia stato dimostrato.

176    Si deve, infine, notare che la ricorrente contesta il commento del comitato di valutazione con riferimento al secondo criterio di aggiudicazione che lamenta l’inclusione, nell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria, di riferimenti standard relativi, in particolare, all’impianto complessivo e agli strumenti informatici utilizzati, che non sarebbero giustificati e non avrebbero alcun rapporto con gli obiettivi dell’EMCS. La ricorrente confuta altresì il commento del comitato di valutazione che deduce il quarto criterio di aggiudicazione, relativo al carattere asseritamente generico dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria. Tuttavia, è giocoforza rilevare che, anche in questo caso, la ricorrente procede per semplici affermazioni, argomenta in modo generico e non corrobora queste ultime con elementi probatori. Le censure, di conseguenza, possono soltanto essere disattese.

177    Ad abundantiam, il Tribunale ritiene importante sottolineare che l’iniziativa della ricorrente intesa a censurare taluni commenti specifici del comitato di valutazione è infruttuosa, in quanto la predetta non dimostra assolutamente come tali commenti asseritamente errati sarebbero idonei a produrre un errore manifesto di valutazione dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki‑Steria. A questo proposito, la ricorrente dovrebbe soprattutto spiegare come il presunto commento erroneo infici il punteggio ottenuto dalla sua offerta. La ricorrente non ha proceduto ad una siffatta spiegazione.

178    Tenuto conto degli sviluppi che precedono, è dato di concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di errori manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nell’ambito della valutazione dell’offerta del consorzio Evropaïki Dynamiki-Steria. Il presente motivo dev’essere di conseguenza respinto.

179    Da ciò consegue che il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

180    La ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a tutte le spese, anche in caso di rigetto del suo ricorso. Sostiene che l’omessa comunicazione, da parte della DG interessata, di una motivazione sufficiente e tempestiva non le ha consentito di valutare pienamente le sue opportunità di contestare la decisione impugnata e l’ha pertanto costretta ad introdurre il presente ricorso al fine di preservare i suoi diritti.

181    La Commissione considera che tale domanda non può trovare giustificazione nel diritto comunitario.

182    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

183    Del resto, l’art. 87, n. 3, del regolamento sopramenzionato è così formulato:

«Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie».

184    Nella specie, in particolare, è stato constatato che il quarto motivo, che deduce l’assenza di informazioni pertinenti e il difetto di motivazione, era infondato. Non sussistono pertanto altre ragioni per cui il Tribunale si discosti dalla regola contenuta nell’art. 87, n. 2, sopramenzionata. La domanda della ricorrente deve di conseguenza essere respinta.

185    La ricorrente, rimasta soccombente in tutte le sue richieste, dev’essere condannata alle spese, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2010.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

I –  Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

II –  Aggiudicazione dell’appalto controverso

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sulla ricevibilità

A –  Argomenti delle parti

B –  Giudizio del Tribunale

II –  Nel merito

A –  Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera concorrenza

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla prima parte del motivo, inerente all’assenza delle specifiche dell’EMCS

b)  Sulla seconda parte del motivo, concernente l’omessa comunicazione del codice sorgente dell’NCTS

Sulla disparità dell’informazione a favore dell’offerente aggiudicatario

Sull’utilità del codice sorgente dell’NCTS per la formulazione delle offerte

B –  Sul secondo motivo, che deduce la violazione del regolamento finanziario, delle modalità di esecuzione e delle direttive 92/50 e 2004/18

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Sul quinto motivo, che deduce la violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

D –  Sul quarto motivo, che deduce assenza di informazioni pertinenti e difetto di motivazione

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

E –  Sul terzo motivo, che deduce errori manifesti di valutazione commessi dall’autorità aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta della ricorrente

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.