Causa T‑29/05

Deltafina SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Diritti della difesa — Definizione del mercato rilevante — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader — Cooperazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Intese — Imputazione ad un’impresa — Decisione della Commissione che constata la responsabilità di un’impresa attiva in un mercato posto immediatamente a valle del mercato considerato e che ha partecipato attivamente e intenzionalmente all’intesa

[Artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 81, n. 1, CE]

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Portata

(Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003)

3.      Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione

(Art. 81, n. 1, CE)

4.      Atti delle istituzioni — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione — Valutazione caso per caso

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione — Interdipendenza dei tre criteri espressamente menzionati negli orientamenti adottati dalla Commissione — Qualificazione di un’infrazione come molto grave — Ruolo fondamentale del criterio attinente alla natura dell’infrazione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

7.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma)

8.      Concorrenza — Ammende — Contesto giuridico — Determinazione — Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione — Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003)

9.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Art. 253 CE)

10.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 2)

11.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader dell’infrazione — Nozione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 2)

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Valutazione — Necessità di prendere in considerazione ciascuna delle circostanze separatamente — Insussistenza — Valutazione complessiva

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3)

13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa — Valutazione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15 e n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino)

14.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione — Esclusione

(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2 e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, terzo trattino)

15.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti

(Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

16.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Inasprimento generale delle ammende — Ammissibilità — Presupposti

(Artt. 81, n. 1, CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003)

1.      La Commissione non supera i limiti del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE dimostrando la responsabilità di un’impresa per un’infrazione a tale disposizione, qualora tale impresa, benché attiva sul mercato posto immediatamente a valle rispetto a quello in cui le pratiche restrittive della concorrenza sono state attuate, partecipi attivamente ed intenzionalmente ad un’intesa tra produttori attivi nell’ambito di un mercato diverso da quello nel quale essa stessa opera.

Infatti, un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva su tale mercato rilevante.

Così, non è escluso che un’impresa possa partecipare all’attuazione di una restrizione della concorrenza anche se essa non restringe la propria libertà d’azione sul mercato su cui questa è principalmente attiva. Infatti, qualunque altra interpretazione potrebbe ridurre la portata del divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE in maniera contraria alla sua efficacia pratica e al suo principale obiettivo, come interpretato con riferimento all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, cioè quello di assicurare il mantenimento di una concorrenza leale nel mercato comune, dato che essa non permetterebbe di agire nei confronti di un’impresa che contribuisca attivamente ad una restrizione della concorrenza per il solo fatto che tale contributo non deriverebbe da un’attività economica relativa al mercato rilevante su cui tale restrizione si materializzi o sia destinata a materializzarsi.

Una lettura dei termini «accordi tra imprese» alla luce degli obiettivi perseguiti dall’art. 81, n. 1, CE, e dall’art. 3, n. 1, lett. g), CE mira a confermare l’esistenza di una concezione dell’intesa e dell’impresa autrice di un’infrazione, in cui non viene operata alcuna distinzione a seconda del settore o del mercato su cui le imprese interessate sono attive.

L’imputazione ad un’impresa partecipante ad un’intesa dell’infrazione nel suo complesso è conforme alle esigenze del principio della responsabilità personale qualora soddisfi due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva.

Quanto alla prima condizione, essa è soddisfatta, per quanto attiene alla relazione tra concorrenti operanti sullo stesso mercato rilevante nonché tra tali concorrenti e i loro clienti, quando l’impresa partecipante ha contribuito all’attuazione dell’intesa, anche in maniera subordinata, accessoria o passiva, per esempio approvando tacitamente tale intesa e non denunciandola alle autorità.

Quanto alla seconda condizione, l’imputazione di tutta l’infrazione all’impresa partecipante dipende altresì dalla manifestazione della sua volontà, che dimostra che essa approva, almeno tacitamente, gli obiettivi dell’intesa.

(v. punti 48‑49, 51, 57‑58, 62)

2.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale essa intende infliggere una sanzione per violazione delle norme in materia di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico.

Una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo si valuta alla luce delle censure formulate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione che definisce tale procedimento. In tali circostanze, l’accertamento di una violazione dei diritti della difesa presuppone che la censura che l’impresa sostiene non esserle stata contestata nella comunicazione degli addebiti venga formulata dalla Commissione nella sua decisione definitiva. Una semplice divergenza nella presentazione dei fatti, volta unicamente a esporre gli stessi in modo più preciso nella decisione impugnata non può costituire una modifica materiale delle censure.

(v. punti 113‑115, 120)

3.      Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia con un sufficiente grado di probabilità che essi esercitano un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa. Infatti, il pregiudizio per gli scambi intracomunitari deriva in generale dalla combinazione di diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti.

Infatti, l’art. 81, n. 1, CE non impone che le intese da esso considerate abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi intracomunitari, ma richiede che si provi che tali intese sono atte a produrre questo effetto.

(v. punti 167‑169)

4.      Anche se gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento.

(v. punto 230)

5.      Il fatto che con gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2 del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, la Commissione abbia precisato il proprio approccio nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti.

(v. punto 230)

6.      I tre criteri da prendere in considerazione nel valutare la gravità di un’infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, sono la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Questi tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione svolge un ruolo fondamentale, in particolare al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi».

A tale riguardo, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi operata negli orientamenti risulta che accordi o pratiche concordate miranti specificamente alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono già solo per questa loro natura essere qualificati come «molto gravi», senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto o da un’estensione geografica particolare. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, mentre la descrizione delle infrazioni gravi menziona espressamente l’impatto sul mercato e gli effetti su ampie zone del mercato comune, quella delle infrazioni molto gravi, viceversa, non indica alcuna necessità di un concreto impatto sul mercato, né di spiegamento degli effetti in una zona geografica particolare.

Sussiste un’interdipendenza tra i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione, nel senso che un livello elevato di gravità in base all’uno o all’altro di tali aspetti può compensare la minor gravità dell’infrazione sotto altri aspetti.

Per quanto concerne l’estensione del mercato geografico, questo costituisce solo uno dei tre criteri rilevanti ai fini della valutazione complessiva della gravità dell’infrazione e non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli Stati membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Né il Trattato CE, né il regolamento n. 17 o il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti, né la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali. Pertanto, la dimensione limitata del mercato geografico rilevante non osta alla qualificazione dell’infrazione constatata nel caso di specie come «molto grave». Tale soluzione si impone a fortiori per quanto attiene alla limitata dimensione del mercato del prodotto rilevante, posto che la dimensione del mercato del prodotto in linea di principio non è un elemento che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione, ma solo uno dei fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione e stabilire l’ammontare dell’ammenda.

Orbene, è chiaro che l’infrazione, ascritta ai trasformatori di tabacco ed all’impresa di cui trattasi, tra le cui attività figura la commercializzazione del tabacco trasformato, consistente nella fissazione dei prezzi delle singole varietà di tabacco greggio in uno Stato membro e nella ripartizione delle quantità di tabacco greggio da acquistare dai produttori, configura un’infrazione molto grave per sua stessa natura. Le infrazioni di questo tipo sono considerate come particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato o come violazioni manifeste delle regole comunitarie sulla concorrenza.

(v. punti 231, 233‑234, 238, 240‑242)

7.      Nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, il fatto che la Commissione non abbia dimostrato in modo giuridicamente valido che il cartello abbia un impatto concreto sul mercato è ininfluente ai fini della qualifica dell’infrazione come «molto grave».

La mancanza di una sufficiente dimostrazione di un impatto concreto sul mercato non è atta a rimettere in discussione l’importo iniziale dell’ammenda, stabilito dalla Commissione in funzione della gravità dell’infrazione.

(v. punti 250‑251)

8.      La precedente prassi in materia di decisioni della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza.

(v. punti 292, 426)

9.      La motivazione di una decisione individuale deve fare apparire, in forma chiara e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto, nella motivazione, dei requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto in questione, ma anche del contesto in cui esso è stato adottato nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.

(v. punto 319)

10.    La Commissione, quando dichiara espressamente nella comunicazione degli addebiti che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Così operando, fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo dall’addebito dell’infrazione, ma anche dall’inflizione di ammende. Tuttavia, imporre alla Commissione di comunicare alle imprese interessate, nella fase della comunicazione degli addebiti, indicazioni concrete circa l’entità delle ammende previste equivarrebbe ad obbligarla ad anticipare in modo inopportuno la sua decisione definitiva.

A tal proposito, l’attribuzione della qualità di leader ad un’impresa comporta rilevanti conseguenze in ordine all’importo dell’ammenda da infliggere alla stessa. Infatti, ai sensi del punto 2 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, si tratta di una circostanza aggravante che comporta una maggiorazione non trascurabile dell’importo di base dell’ammenda. Allo stesso modo, a termini del punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione, siffatta qualifica esclude sin da subito il beneficio di una riduzione notevole dell’ammenda, anche qualora l’impresa qualificata come leader soddisfi tutte le condizioni enunciate per poter ottenere una simile riduzione. Pertanto, spetta alla Commissione esporre nella comunicazione degli addebiti gli elementi che essa reputa pertinenti onde consentire all’impresa che può essere qualificata leader del cartello di replicare ad una simile censura. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale comunicazione resta una fase nel processo di adozione della decisione definitiva e che, pertanto, non rappresenta la posizione irrevocabile della Commissione, a quest’ultima non può imporsi di procedere, già in tale fase, ad una qualificazione giuridica degli elementi in base ai quali la stessa qualificherà nella propria decisione definitiva un’impresa come leader dell’intesa.

(v. punti 324‑325, 327)

11.    Nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza, l’impresa di cui trattasi, per essere qualificata come leader, deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa e aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima.

Sebbene gli elementi fatti valere dalla Commissione dimostrino che tale impresa ha svolto un ruolo attivo e diretto in un cartello, essi tuttavia non sono sufficienti per dimostrare che essa abbia rappresentato una forza motrice significativa per detto cartello, in particolare se nessun elemento del fascicolo mostri che l’impresa in questione abbia assunto una qualsivoglia iniziativa allo scopo di creare detto cartello o di indurre una qualunque delle altre imprese ad aderirvi, e se non vi sia nessun elemento che consenta di dimostrare che l’impresa in questione abbia assunto la responsabilità di attività generalmente connesse all’esercizio del ruolo di leader di un cartello, come la presidenza di riunioni o la centralizzazione e la distribuzione di determinati dati.

(v. punti 332‑335)

12.    La Commissione deve in linea di principio conformarsi ai termini dei propri orientamenti nel fissare l’importo delle ammende per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza. Tuttavia, negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, non è previsto che la Commissione debba sempre tener conto singolarmente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 di tali orientamenti, ed essa non è tenuta a concedere una riduzione supplementare a tale titolo e in modo automatico, dal momento che il carattere adeguato di un’eventuale riduzione dell’ammenda per circostanze attenuanti deve essere valutato da un punto di vista complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Infatti, l’adozione degli orientamenti non ha privato di rilievo la giurisprudenza precedente, secondo cui la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o di non prendere in considerazione taluni elementi all’atto di stabilire l’importo delle ammende che essa intende infliggere, in particolare in funzione delle circostanze del caso di specie.

Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti.

(v. punti 347‑348)

13.    Nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda per violazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, la Commissione è tenuta a riconoscere l’esistenza di una circostanza attenuante per il fatto della mancata attuazione di un’intesa solo se l’impresa, che fa valere tale circostanza, può dimostrare di essersi opposta chiaramente e considerevolmente all’attuazione di tale intesa, al punto da aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima e di non aver aderito in apparenza all’accordo, né, con ciò, istigato altre imprese ad attuare l’intesa in questione. Sarebbe troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente qualora potessero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, laddove il loro atteggiamento abbia istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza.

(v. punto 350)

14.    Nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda per violazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti)», di cui al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese in causa siano state spinte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione, dato che il caso in cui l’infrazione sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione non è coperto da tale disposizione degli orientamenti.

(v. punti 354‑355)

15.    La Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende per violazione alle regole comunitarie sulla concorrenza e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi di detta istituzione. Essa dispone a questo riguardo di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese. Per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di collaborazione, il comportamento di un’impresa deve consentire alla Commissione di accertare e sanzionare tali infrazioni. Nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la Commissione non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

(v. punti 389‑390, 399)

16.    Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, ove ciò sia necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

Gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del proprio potere discrezionale.

Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo, che può concludersi con un’ammenda, non possono maturare un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non superi il livello delle ammende praticato precedentemente.

Infatti, ogni impresa implicata in un procedimento amministrativo che può dar luogo all’irrogazione di un’ammenda deve tener conto della possibilità che, in ogni momento, la Commissione decida di innalzare il livello dell’importo delle ammende rispetto a quello applicato in passato.

(v. punti 426, 435)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 settembre 2010 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata – Diritti della difesa – Definizione del mercato rilevante – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Ruolo di impresa leader – Cooperazione»

Nella causa T‑29/05,

Deltafina SpA, con sede in Orvieto, rappresentata dagli avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.‑F. Bellis e F. Di Gianni,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. É. Gippini Fournier e F. Amato, successivamente dai sigg. Gippini Fournier e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Deltafina SpA, ricorrente, è una società italiana le cui attività principali consistono nella prima trasformazione del tabacco greggio e nella vendita di tabacco trasformato. Essa è detenuta al 100% dalla società americana Universal Corp. tramite una società interamente controllata da quest’ultima, la società americana Universal Leaf Tobacco Company Inc. (in prosieguo: la «Universal Leaf»).

2        La Universal Leaf possiede anche l’intero capitale della Tabacos Españoles, SL (in prosieguo: la «Taes»), una delle quattro imprese di prima trasformazione del tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori» o i «trasformatori spagnoli»).

3        Qui di seguito si farà riferimento al gruppo cui appartengono le diverse società menzionate ai precedenti punti 1 e 2 con l’espressione: il «gruppo Universal».

4        Il 3 e il 4 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso le sedi di tre di detti trasformatori, ossia la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), l’Agroexpansión, SA, e la World Wide Tobacco España, SA (in prosieguo: la «WWTE»), nonché presso l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).

5        Il 3 ottobre 2001 la Commissione ha altresì proceduto ad accertamenti presso le sedi della Maison des métiers du tabac [Associazione di professionisti del tabacco] e della Fédération européenne des transformateurs de tabac [Federazione europea dei trasformatori del tabacco] nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco [Federazione nazionale dei coltivatori di tabacco] (in prosieguo: la «FNCT»).

6        Con lettera del 16 gennaio 2002 i trasformatori e l’Anetab, invocando la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), hanno comunicato a quest’ultima la propria intenzione di collaborare.

7        Con lettera del 21 gennaio 2002 essi hanno fornito alla Commissione talune informazioni.

8        Con lettera del 15 febbraio 2002 la Universal Leaf ha informato la Commissione che essa appoggiava pienamente l’iniziativa della Taes di collaborare nel rispetto della comunicazione sulla cooperazione. Essa l’ha inoltre informata che la Deltafina partecipava con la Taes alla redazione di una memoria esplicativa del ruolo e delle attività svolte da quest’ultima nel mercato spagnolo del tabacco, e le ha manifestato il proprio auspicio che anche la Deltafina potesse quindi beneficiare dei vantaggi derivanti dalla comunicazione sulla cooperazione. 

9        Il 18 febbraio 2002 la Taes ha trasmesso alla Commissione la memoria di cui al precedente punto 8.

10      Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni ai trasformatori spagnoli, all’Anetab e alla FNCT, in base all’art. 11 del regolamento n. 17. Essa ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione (in prosieguo: il «Ministero dell’Agricoltura») riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.

11      L’11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori spagnoli, la Deltafina, la Universal, la Universal Leaf, l’Anetab e la FNCT.

12      Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, sotto forma di copia su CD-ROM inviato loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima. La Deltafina ha presentato proprie osservazioni scritte in data 1° marzo 2004.

13      Il 29 marzo 2004 si è svolta un’audizione alla quale ha partecipato la Deltafina.

14      Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

15      La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.

16      La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la Deltafina, riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74‑76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77‑83 e 276 della decisione impugnata).

17      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 16 con i termini «cartello dei trasformatori».

18      La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la Confederación de cooperativas agrarias de España (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché le «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77‑83 e 277 della decisione impugnata).

19      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 18 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori».

20      Nella decisione impugnata la Commissione ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).

21      All’art. 1 di tale decisone essa imputa la responsabilità del cartello dei trasformatori a nove imprese, tra cui i trasformatori spagnoli e la Deltafina, e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, considerate congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).

22      All’art. 2 della decisione impugnata la Commissione ingiunge a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che abbia oggetto o effetto identico o equivalente.

23      All’art. 3 della decisione impugnata sono inflitte le seguenti ammende:

–        Deltafina: EUR 11 880 000;

–        Cetarsa: EUR 3 631 500;

–        Agroexpansión: EUR 2 592 000;

–        WWTE: EUR 1 822 500;

–        Taes: EUR 108 000;

–        ASAJA: EUR 1 000;

–        UPA: EUR 1 000;

–        COAG: EUR 1 000;

–        CCAE: EUR 1 000.

24      L’importo dell’ammenda inflitta alla Deltafina tiene conto, in particolare, del ruolo di impresa leader che essa avrebbe svolto nell’ambito del cartello dei trasformatori (punti 435 e 436 della decisione impugnata). In considerazione di tale ruolo la Commissione aumenta, per circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda del 50%. La Deltafina beneficia tuttavia di una riduzione del 40% dell’importo di base dell’ammenda per circostanze attenuanti (punti 437 e 438 della decisione impugnata) e del 10% dell’importo dell’ammenda per la sua cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo (punti 448‑456 della decisione impugnata).

25      Dall’art. 3 della decisione impugnata risulta altresì che le società controllanti della WWTE sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla WWTE e la società controllante dell’Agroexpansión del pagamento di quella inflitta all’Agroexpansión. 

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 20 gennaio 2005, la Deltafina ha proposto il presente ricorso.

27      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha loro sottoposto alcuni quesiti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

28      Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 9 giugno 2009.

29      La Deltafina chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e, comunque, del tutto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in alternativa, nel caso in cui la ricorrente rimanga soccombente nella stessa misura della Commissione, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese ovvero, nel caso in cui la ricorrente rimanga soccombente per la maggior parte dei suoi motivi, condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché una parte di quelle della Commissione.

 In diritto

31      A sostegno del proprio ricorso, la Deltafina deduce undici motivi, relativi:

–        il primo, ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e dei principi di legalità e di responsabilità personale, nonché ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere;

–        il secondo, ad una violazione dell’art. 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dei diritti della difesa e del diritto ad un giusto processo, delle forme sostanziali e dei principi di legalità, certezza del diritto e proporzionalità, nonché ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere;

–        il terzo, ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e del punto 43 delle linee direttrici [sulla] nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2004, C 101, pag. 81) nonché ad un difetto di motivazione;

–        il quarto, ad una violazione degli artt. 2 e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 A e del punto 5, lett. d), degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), e dei principi di proporzionalità, di «parità della sanzione e di trattamento», nonché ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere;

–        il quinto, ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 B degli orientamenti e del principio di parità di trattamento, nonché ad uno sviamento di potere;

–        il sesto, ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 2 degli orientamenti, nonché ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere;

–        il settimo, ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 3 degli orientamenti, nonché ad uno sviamento di potere;

–        l’ottavo, ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, e del punto 5, lett. a), degli orientamenti;

–        il nono, ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del preambolo e del punto 4 degli orientamenti, del punto B, lett. e), e del punto D della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento, nonché ad un difetto di motivazione e ad uno sviamento di potere;

–        il decimo, ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, e del punto 5, lett. b), degli orientamenti e del principio di proporzionalità nonché ad uno sviamento di potere; e

–        l’undicesimo, ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di irretroattività delle pene e di tutela del legittimo affidamento, nonché ad uno sviamento di potere.

32      I primi tre motivi sono dedotti in via principale e si ricollegano alle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata. I successivi sette motivi sono sollevati in subordine e si ricollegano alle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda. L’ultimo motivo viene dedotto in ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui i sette motivi precedenti siano respinti e mira parimenti alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

1.     Sulla ricevibilità delle censure relative ad uno sviamento di potere

33      Nell’ambito dei diversi motivi che essa fa valere a sostegno del proprio ricorso, ad eccezione del terzo e dell’ottavo motivo, la Deltafina addebita alla Commissione, in particolare, di essere incorsa in uno sviamento di potere.

34      A questo proposito si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la nozione di sviamento di potere si riferisce all’ipotesi in cui un’autorità amministrativa abbia esercitato i propri poteri per uno scopo diverso da quello in vista del quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo nel caso in cui essa, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 24, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 99).

35      Nel caso di specie si deve necessariamente rilevare che la Deltafina si limita a far astrattamente valere una serie di censure relative ad uno sviamento di potere, senza fornire il minimo indizio o ragionamento a sostegno delle stesse e neppure precisare quale sarebbe lo scopo realmente perseguito dalla Commissione con l’adozione della decisione impugnata. Dette censure, nei termini in cui sono sollevate, non soddisfano i requisiti di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, in quanto non sono sufficientemente chiare e precise per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Pertanto, esse devono essere dichiarate irricevibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punti 333 e 334).

2.     Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e dei principi di legalità e di responsabilità personale, nonché ad un difetto di motivazione

36      Il primo motivo dedotto dalla Deltafina si articola in quattro capi. Nell’ambito del primo capo, essa lamenta il fatto che la Commissione la ritenga responsabile di un’infrazione commessa in un mercato nel quale essa non è presente. Nell’ambito del secondo capo, essa sostiene che i comportamenti che, a suo avviso, le vengono imputati non sono contemplati né dall’art. 81, n. 1, CE, né dall’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003. Nell’ambito del terzo capo essa ritiene che la Commissione l’abbia erroneamente qualificata come leader del cartello dei trasformatori. Infine, nell’ambito del quarto capo essa afferma che la Commissione ha omesso di definire il mercato rilevante nella decisione impugnata.

37      Il Tribunale esaminerà congiuntamente i primi due capi, poi, separatamente, il terzo e il quarto capo.

38      Quanto alla censura relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione che la Deltafina muove nell’ambito del motivo in esame, senza ricollegarla ad uno qualsiasi dei suoi quattro capi, si deve necessariamente constatare che essa non fornisce alcun ragionamento atto ad esplicitarla. Il motivo deve essere pertanto dichiarato irricevibile a norma dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (v. punto 35 supra).

 Sul primo e sul secondo capo, relativi, rispettivamente, al fatto che la Commissione ritiene la Deltafina responsabile di un’infrazione commessa nell’ambito di un mercato nel quale essa non è presente, e al fatto che i comportamenti imputati alla Deltafina non sono contemplati né dall’art. 81, n. 1, CE, né dall’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003

–       Argomenti delle parti

39      In primo luogo, la Deltafina sostiene che essa non è attiva sul mercato dell’acquisto e della trasformazione del tabacco greggio in Spagna e, pertanto, nell’ipotesi che tale mercato costituisca il mercato rilevante, essa non può essere ritenuta responsabile dei comportamenti che vi sono stati tenuti.

40      In secondo luogo, la Deltafina afferma di non aver partecipato all’elaborazione degli accordi intercorsi fra i trasformatori né di averli attuati, dato che non era autorizzata ad operare in Spagna come trasformatore, e che quindi era priva della qualità necessaria per negoziare e concludere contratti con i produttori spagnoli di tabacco greggio e per partecipare alla ripartizione dei quantitativi di tabacco greggio da acquistare. Essa sostiene che non le si può addebitare un ruolo «di autore o [di] co-autore della condotta», e ancor meno di leader del cartello dei trasformatori, ma tutt’al più quello di un «soggetto, oggettivamente e soggettivamente esterno al cartello, ma indirettamente propiziatore delle condotte degli agenti, con presenza ad incontri, smistamento di informazioni e comunicazioni, mediazione fra i partecipanti e conservazione di documenti e dati». Orbene, queste condotte non sarebbero contemplate né dall’art. 81, n. 1, CE, né dall’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e non sarebbero, pertanto, passibili di sanzione.

41      A sostegno delle proprie affermazioni la Deltafina fa valere la decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44; in prosieguo: la «decisione perossidi organici»). Essa afferma che in tale decisione la Commissione ha ritenuto responsabile di violazione dell’art. 81, n. 1, CE una società estranea al cartello in questione, ossia la società fiduciaria AC‑Treuhand AG, a causa di determinate condotte da quest’ultima adottate che presenterebbero elementi comuni alle condotte ad essa contestate. Essa rileva che a detta società fiduciaria, malgrado avesse avuto un ruolo cruciale in seno all’organizzazione e nell’attuazione dell’intesa e nonostante fosse stata ritenuta la «custode» di quest’ultima, era stata inflitta solo un’ammenda simbolica di EUR 1 000, in virtù della «novità relativa della questione».

42      In primo luogo, la Commissione controbatte che la tesi della Deltafina, secondo cui l’art. 81, n. 1, CE non è applicabile nei confronti di imprese non direttamente attive sul mercato rilevante, non trova alcun appiglio nel testo di tale disposizione. Ciò che sarebbe rilevante ai fini dell’applicazione di quest’ultima è che l’impresa di cui trattasi abbia partecipato ad una pratica restrittiva della concorrenza avente, almeno potenzialmente, un effetto sensibile sugli scambi tra Stati membri.

43      In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’affermazione della Deltafina, secondo cui le condotte che le vengono contestate non ricadono nel divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE, non solo è del tutto infondata, ma è altresì contraddetta da numerosi elementi contenuti nel ricorso.

44      Inoltre, la Commissione osserva che la stessa Deltafina ritiene che il suo ruolo possa essere assimilato a quello avuto dalla AC‑Treuhand nella causa che ha dato origine alla decisione perossidi organici, e rileva che tale ruolo è sanzionabile ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

–       Giudizio del Tribunale

45      Per quanto riguarda il primo capo del presente motivo, si deve rilevare che tra le parti è pacifico che in Spagna, che costituisce il mercato geografico rilevante nel caso di specie, la Deltafina non acquista tabacco greggio da produttori né esercita attività di prima trasformazione di tabacco greggio. In tale Stato membro la Deltafina opera solo ad uno stadio successivo della filiera, nel caso specifico quello dell’acquisto di tabacco trasformato ai fini della sua rivendita alle manifatture di tabacco.

46      Pertanto, si deve necessariamente constatare che la Deltafina non è presente nel mercato rilevante, ossia, come sarà chiarito in appresso al punto 82, il mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio.

47      Da tale rilievo non può tuttavia dedursi che la Commissione non potesse legittimamente sanzionare la Deltafina per violazione dell’art. 81, n. 1, CE.

48      Infatti, come il Tribunale ha già avuto modo di dichiarare al punto 122 della propria sentenza 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/Commissione (Racc. pag. II‑1501), un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva su tale mercato rilevante.

49      Nello stesso senso, al punto 127 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha precisato che non è escluso che un’impresa possa partecipare all’attuazione di una restrizione della concorrenza anche se essa non restringe la propria libertà d’azione sul mercato su cui questa è principalmente attiva. Infatti, qualunque altra interpretazione potrebbe ridurre la portata del divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE in maniera contraria alla sua efficacia pratica e al suo principale obiettivo, come interpretato con riferimento all’art. 3, n. 1, lett. g), CE, cioè quello di assicurare il mantenimento di una concorrenza leale nel mercato comune, dato che essa non permetterebbe di agire nei confronti di un’impresa che contribuisca attivamente ad una restrizione della concorrenza per il solo fatto che tale contributo non deriverebbe da un’attività economica relativa al mercato rilevante su cui tale restrizione si materializzi o sia destinata a materializzarsi. Al punto 128 della stessa sentenza il Tribunale è giunto alla conclusione che una lettura dei termini «accordi tra imprese» alla luce degli obiettivi perseguiti dall’art. 81, n. 1, CE, e dall’art. 3, n. 1, lett. g), CE mira a confermare l’esistenza di una concezione dell’intesa e dell’impresa autrice di un’infrazione, in cui non viene operata alcuna distinzione a seconda del settore o del mercato su cui le imprese interessate sono attive.

50      Orbene, nel caso di specie, come sarà chiarito più dettagliatamente qui di seguito ai punti 122‑133, risulta che la Deltafina ha partecipato attivamente e direttamente con i trasformatori ad un’intesa che sapeva essere, o che non poteva ignorare fosse, preordinata a eliminare o restringere la concorrenza nel settore del tabacco greggio in Spagna.

51      La valutazione del Tribunale illustrata al precedente punto 48 è a fortiori pertinente nel caso di specie dal momento che, mentre l’AC‑Treuhand, nella sua qualità d’impresa fiduciaria, non era in alcun modo attiva nel mercato del prodotto interessato, ossia quello dei perossidi organici, quale concorrente dal lato dell’offerta o da quello della domanda, per contro la Deltafina, in quanto principale cliente dei trasformatori spagnoli, era attiva in Spagna in un mercato posto immediatamente a valle rispetto a quello in cui le pratiche restrittive della concorrenza qui in discussione sono state attuate. Inoltre, in Italia la Deltafina era presente nello stesso mercato del prodotto di cui trattasi nel caso di specie.

52      Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere dichiarato infondato.

53      Per quanto riguarda il secondo capo del motivo in esame, esso si fonda sulla premessa secondo cui la Deltafina non ha partecipato attivamente e direttamente al cartello dei trasformatori alla stregua di questi ultimi, ma si è limitata a facilitarne «indirettamente» l’attuazione.

54      Orbene, come si è già rilevato al precedente punto 50 e come verrà dimostrato ai seguenti punti 122‑133, tale premessa è erronea.

55      In ogni caso, la tesi della Deltafina secondo cui le imprese che contribuiscono ad un’intesa in modo solo subordinato, accessorio o passivo non violano l’art. 81, n. 1, CE e non sono quindi passibili d’ammenda ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, è anch’essa erronea.

56      Difatti, nella sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha respinto una tesi analoga, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa alle condizioni che devono ricorrere nella partecipazione di un’impresa ad un cartello, affinché quest’ultima possa essere ritenuta responsabile, in quanto coautrice, dell’infrazione nel suo complesso (punti 129‑136).

57      Più in particolare in tale sentenza il Tribunale ha rammentato che, perché l’infrazione nel suo complesso possa essere imputata ad un’impresa partecipante ad un’intesa in conformità del principio di responsabilità personale, è necessario che siano soddisfatte due condizioni, una di natura oggettiva e l’altra di natura soggettiva.

58      Quanto alla prima condizione, il Tribunale ha rilevato che, ai sensi della giurisprudenza, essa è soddisfatta, per quanto attiene alla relazione tra concorrenti operanti sullo stesso mercato rilevante nonché tra tali concorrenti e i loro clienti, quando l’impresa partecipante ha contribuito all’attuazione dell’intesa, anche in maniera subordinata, accessoria o passiva, per esempio approvando tacitamente tale intesa e non denunciandola alle autorità (sentenza AC‑Treuhand/Commissione, punto 48 supra, punto 133).

59      Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha innanzitutto rilevato che è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione di tale impresa all’intesa (sentenza AC‑Treuhand/Commissione, punto 48 supra, punto 130). Il Tribunale ha aggiunto che, per dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un accordo unico, costituito da una serie di comportamenti illeciti ripartiti nel tempo, la Commissione deve provare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Al riguardo, il Tribunale ha ricordato che il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Il Tribunale ha sottolineato che tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo. Il Tribunale ha precisato che tali principi si applicano mutatis mutandis nei confronti delle riunioni cui hanno partecipato non solo i concorrenti produttori, ma anche i loro clienti.

60      Poi, al punto 131 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha affermato che, per quanto attiene alla determinazione della responsabilità personale di un’impresa la cui partecipazione all’intesa non abbia la stessa estensione e la stessa intensità di quella delle altre imprese, risulta dalla giurisprudenza che, benché gli accordi e le pratiche concordate di cui all’art. 81, n. 1, CE derivino necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell’infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa in tale mercato, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all’infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti, che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale.

61      Infine, al punto 132 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha concluso che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante al fine di far accertare nei suoi confronti l’esistenza di un’infrazione. Tuttavia, il Tribunale ha aggiunto che, benché l’importanza, all’occorrenza limitata, della partecipazione dell’impresa interessata non possa quindi rimettere in questione la sua responsabilità personale per tutta l’infrazione, essa è nondimeno atta ad incidere nella valutazione della sua estensione e della sua gravità e, pertanto, nella determinazione del livello della sanzione.

62      Quanto alla seconda condizione, al punto 134 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha rammentato che l’imputazione di tutta l’infrazione all’impresa partecipante dipende altresì dalla manifestazione della sua volontà, che dimostra che essa approva, almeno tacitamente, gli obiettivi dell’intesa. Il Tribunale ha precisato che tale condizione soggettiva, da un lato, è inerente al criterio dell’approvazione tacita dell’intesa e a quello della mancata presa di distanza pubblica dal suo contenuto, in quanto tali criteri implicano la presunzione che l’impresa interessata continui ad approvare gli obiettivi e l’attuazione dell’intesa, e, dall’altro, costituisce la giustificazione che permette di considerare corresponsabile l’impresa interessata, poiché essa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti ed era a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.

63      Al punto 136 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il Tribunale ha rilevato che i principi esposti ai precedenti punti 57‑62 si applicano mutatis mutandis alla partecipazione di un’impresa, la cui attività economica e capacità professionale non le permettono di poter ignorare il carattere anticoncorrenziale dei comportamenti in questione e di apportare quindi un sostegno non trascurabile alla commissione dell’infrazione. 

64      Da quanto precede risulta che anche il secondo capo del primo motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sul terzo capo, relativo al fatto che la Commissione ha erroneamente qualificato la Deltafina come leader del cartello dei trasformatori

–       Argomenti delle parti

65      La Deltafina sostiene che la Commissione l’ha erroneamente qualificata come leader del cartello dei trasformatori.

66      A sostegno delle proprie affermazioni, essa fa valere i seguenti elementi, che distinguerebbero la sua situazione da quella di altre imprese considerate in altre cause leader di un cartello:

–        la Deltafina non ha svolto un ruolo di promotore dei comportamenti addebitati ai trasformatori;

–        essa non ha istigato, meno che mai costretto, alcun’impresa ad unirsi al cartello dei trasformatori;

–        essa non ha esercitato pressioni nei confronti di alcuno, né disponeva comunque del potere di farlo;

–        essa non ha svolto alcun ruolo nella direzione o controllo del cartello dei trasformatori, il quale del resto non disponeva di «organi istituzionali di governo»;

–        il sig. M., suo presidente, ha presenziato solo a quattro incontri del cartello dei trasformatori e non avrebbe potuto «orchestrarne le strategie»;

–        essa non avrebbe potuto tenere comportamenti da «leader tariffario» (price leader) dal lato della domanda perché, non operando allo stesso stadio della filiera dei trasformatori spagnoli, non acquistava tabacco greggio dai produttori;

–        essa non ha mai avuto il potere di diritto o di fatto di applicare sanzioni o ritorsioni nei confronti dei membri del cartello dei trasformatori che non si fossero conformati alle azioni comuni.

67      Inoltre, la Deltafina contesta l’affermazione della Commissione secondo cui, nella decisione impugnata, il ruolo di leader ad essa imputato viene preso in considerazione solo quale circostanza aggravante. Essa sostiene che di fatto tale ruolo è l’unica censura che le sia stata mossa.

68      In primo luogo, la Commissione ribatte che, pur volendo ipotizzare che essa abbia commesso un errore nel qualificare la Deltafina come leader del cartello dei trasformatori, ciò non porterebbe ad un’esclusione tout court di qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le infrazioni ad essa ascritte, ma tutt’al più condurrebbe ad una riduzione dell’importo dell’ammenda. Il fatto che la Deltafina fosse il leader del cartello dei trasformatori, infatti, nella decisione impugnata sarebbe stato preso in considerazione solo a titolo di circostanza aggravante ai fini del calcolo dell’ammenda.

69      La Commissione ritiene poi che, comunque, il presente capo del motivo debba essere respinto. In proposito, da un lato, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, la sua precedente prassi in materia di decisioni non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza. Dall’altro, essa rinvia al punto 435 della decisione impugnata che, a suo avviso, spiega in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi per cui la Deltafina è stata considerata leader del cartello dei trasformatori.

–       Giudizio del Tribunale

70      Si deve rilevare che la Deltafina fa valere il presente capo a sostegno delle proprie conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata e che, alla pari dei primi due capi, esso è volto a dimostrare che la Commissione non poteva ritenerla responsabile del cartello dei trasformatori.

71      Orbene, come ha affermato giustamente la Commissione, la qualità di leader del cartello dei trasformatori attribuita alla Deltafina è stata presa in considerazione nella decisione impugnata solo nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda, quale circostanza aggravante (v. punti 435 e 436 della decisione impugnata). Contrariamente a quanto suggerisce la Deltafina, non è la constatazione che essa abbia svolto un ruolo di leader nell’ambito del cartello dei trasformatori che ha indotto la Commissione a dichiararla responsabile dell’infrazione, bensì la constatazione, fondata in particolare sui vari elementi riportati in sintesi ai punti 359‑369 della decisione impugnata, che essa ha partecipato direttamente e attivamente a detto cartello. In altri termini, la qualità di leader del cartello dei trasformatori attribuita alla Deltafina è ininfluente ai fini della sussistenza della responsabilità di quest’ultima nella commissione dell’infrazione. 

72      È vero che i comportamenti della Deltafina su cui la Commissione si è fondata per qualificarla come leader del cartello dei trasformatori sono sostanzialmente gli stessi in base ai quali essa ha concluso per la sua partecipazione a detto cartello. Resta tuttavia il fatto che, come rilevato giustamente dalla Commissione nelle sue memorie, la questione se un’impresa abbia partecipato ad un’intesa e quella, eventualmente, dell’estensione e del grado di tale partecipazione ricadono nell’ambito di due valutazioni distinte, la prima relativa all’accertamento dell’esistenza di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, e la seconda relativa alla determinazione del livello della sanzione.

73      Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo capo del primo motivo, quand’anche fosse fondato, non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. Pertanto, esso deve essere respinto in quanto inconferente nell’ambito di tale motivo. Si terrà tuttavia conto di questo terzo capo nella disamina del sesto motivo, fondato in parte sugli stessi argomenti.

 Sul quarto capo, relativo al fatto che nella decisione impugnata la Commissione ha omesso di definire il mercato rilevante

–       Argomenti delle parti

74      La Deltafina addebita alla Commissione di aver omesso di definire i mercati rilevanti, del prodotto e geografico, nella decisione impugnata.

75      A questo riguardo, in primo luogo, la Deltafina fa riferimento ai punti 27 e seguenti della sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑61/99, Adriatica di Navigazione/Commissione (Racc. pag. II‑5349). Essa afferma che, secondo il punto 30 di tale sentenza, censure dirette contro la definizione del mercato rilevante data dalla Commissione possono concernere altri profili peculiari all’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE diversi dall’esistenza di un «accordo» tra imprese, dall’«incidenza sugli scambi fra gli Stati membri» e dagli «effetti negativi sulla concorrenza», quali in particolare la portata dell’intesa in questione, il suo carattere unico o globale nonché l’apporto individuale di ciascuna impresa partecipante. Questi ultimi elementi sarebbero strettamente connessi al principio della responsabilità personale per il compimento d’infrazioni collettive, nonché a principi generali del diritto, come i principi di certezza del diritto e di proporzionalità. La Deltafina aggiunge del pari che, secondo il punto 32 della stessa sentenza, «[è] dunque auspicabile che la Commissione, allorché adotta una decisione che constata la partecipazione di un’impresa a un’infrazione complessa, collettiva e ininterrotta, come lo sono spesso i cartelli, oltre a verificare l’osservanza delle condizioni specifiche d’applicazione dell’art. [81, n. 1, CE], consideri che perché una decisione del genere possa implicare la responsabilità personale di ciascuno dei suoi destinatari deve essere accertata la loro partecipazione ai comportamenti collettivi sanzionati, i quali devono essere correttamente definiti». Essa aggiunge che, in base al medesimo punto, «[u]na tale decisione può avere ripercussioni importanti sulle relazioni delle imprese interessate non solo con l’Amministrazione, ma anche con i terzi, sicché occorre che la Commissione esamini il o i mercati rilevanti e li identifichi in maniera sufficientemente precisa nei motivi della decisione che sanziona un’infrazione all’art. [81, n. 1, CE], al fine di fissare le condizioni di funzionamento del mercato su cui la concorrenza si trova falsata, rispondendo così allo stesso tempo alla fondamentale esigenza di certezza del diritto».

76      La Deltafina sostiene poi che, dato che essa non opera nel mercato ove si sono dispiegate le condotte restrittive della concorrenza, la Commissione non può dichiararla responsabile di tali condotte ed infliggerle una sanzione senza con ciò violare il principio della responsabilità personale.

77      Da ultimo, invocando lo stesso motivo, la Deltafina sostiene altresì che, nella decisione impugnata, la Commissione non dimostra «il legame fra [tale] condotta [e gli] effetti sul mercato che, pur nella presenza di un’infrazione per oggetto, deve pur tradursi in conseguenze avverse sulle dinamiche concorrenziali». Essa ritiene che il rinvio – operato dalla Commissione al punto 368 della decisione impugnata – al punto 136 della sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/99, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione (Racc. pag. II‑3141), sia privo di pertinenza.

78      In risposta agli argomenti della Deltafina, innanzitutto la Commissione afferma che, nella decisione impugnata, essa fornisce una definizione sufficientemente chiara e dettagliata del contesto economico e giuridico del mercato nel quale sono state attuate le pratiche restrittive di cui trattasi.

79      La Commissione respinge poi l’affermazione della Deltafina, secondo cui essa ha violato il principio della responsabilità personale ritenendola responsabile delle condotte restrittive della concorrenza in questione, mentre tale società non operava nel mercato ove tali condotte sono state rilevate.

80      Infine, la Commissione ritiene «del tutto privo di pertinenza» l’argomento della Deltafina secondo cui, siccome quest’ultima non era presente nel mercato rilevante, difetterebbe il legame tra le condotte illecite interessate e i loro effetti su tale mercato. Essa asserisce che il fatto che la Deltafina non sia direttamente attiva nel mercato in cui sono state rilevate le pratiche restrittive della concorrenza non la esonera dalla responsabilità per aver contribuito all’attuazione di tali pratiche, né deve indurre a ritenere che dette pratiche non abbiano avuto un impatto sul mercato in questione. Al riguardo, richiamando in particolare il punto 136 della sentenza European Night Services e a./Commissione, citata al precedente punto 77, essa afferma che, come risulta da giurisprudenza consolidata, non occorre valutare quali siano stati gli effetti concreti sul mercato di accordi che, come quello del caso di specie, sono manifestamente restrittivi della concorrenza.

–       Giudizio del Tribunale

81      Si deve necessariamente constatare che, contrariamente a quanto afferma la Deltafina, nella decisione impugnata la Commissione non ha omesso di definire i mercati rilevanti, del prodotto e geografico.

82      Infatti, da tale decisione risulta in modo sufficientemente chiaro e preciso che il mercato rilevante è il mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio. In particolare, ai punti 19‑65 della decisione impugnata la Commissione descrive dettagliatamente le imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna – fornendo tra l’altro precisazioni sulle loro attività di acquisto e di trasformazione del tabacco greggio nonché sulle relazioni commerciali che esse intrattengono tra di loro –, i produttori di tabacco greggio, i rappresentanti dei produttori, diversi aspetti del settore del tabacco greggio in Spagna, tra cui le regioni di produzione, il volume e il valore della produzione, il valore delle vendite, le diverse varietà di tabacco greggio e i prezzi medi di consegna (massimi) di ciascuna di tali varietà, nonché i contesti normativi, comunitario e spagnolo, applicabili al tabacco greggio.

83      Inoltre, l’analisi così effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata consente di comprendere appieno le condizioni di funzionamento del mercato in cui la concorrenza viene falsata, contrariamente a quanto suggerisce la Deltafina richiamando l’ultima frase del punto 32 della sentenza Adriatica di Navigazione/Commissione, citata al precedente punto 75.

84      L’affermazione della Deltafina, secondo cui la Commissione ha omesso di identificare il mercato rilevante nella decisione impugnata, è ancor meno fondata alla luce del fatto che da numerosi passaggi dei suoi scritti emerge che essa ha perfettamente compreso che questo è il mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio. Infatti, per citare solo un esempio, tutta l’argomentazione che essa elabora a sostegno del primo capo del presente motivo si fonda proprio su tale definizione.

85      Il quarto capo del primo motivo è pertanto privo di qualsiasi fondamento di fatto.

86      Per quanto concerne l’argomento della Deltafina secondo cui la Commissione ha violato il principio di responsabilità personale, ritenendola responsabile di un’intesa attuata in un mercato nel quale essa non era attiva, esso non può essere accolto. Infatti, come si è già illustrato ai precedenti punti 48 e 49, un’impresa può violare il divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza in un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva in tale mercato rilevante. In realtà, ciò che importa affinché l’infrazione nel suo complesso possa essere imputata ad un’impresa partecipante ad un’intesa, in conformità ai requisiti del principio di responsabilità personale, è che detta impresa soddisfi le due condizioni, oggettiva e soggettiva, rammentate ai precedenti punti 57‑63 e, come verrà chiarito ai seguenti punti 122‑133, ciò è accertato per quanto riguarda la Deltafina.

87      Infine, contrariamente a quanto sembra sostenere la Deltafina (v. supra, punto 77), dal semplice fatto che quest’ultima non fosse attiva nel mercato rilevante non può dedursi che il cartello dei trasformatori non fosse atto a produrre effetti pregiudizievoli sulla concorrenza in tale mercato.

88      Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto capo del primo motivo deve essere dichiarato infondato.

89      Da tutte le considerazioni sopra esposte risulta che il primo motivo non può essere accolto in alcuno dei suoi capi.

 Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dei diritti della difesa e del diritto ad un giusto processo, delle forme sostanziali e dei principi di legalità, di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché ad un difetto di motivazione

90      Il secondo motivo sollevato dalla Deltafina è articolato in quattro capi. Nell’ambito del primo capo, essa lamenta il fatto che nella decisione impugnata la Commissione le ha attribuito un ruolo diverso da quello contestatole con la comunicazione degli addebiti. Nell’ambito del secondo capo, la stessa sostiene che le condotte ad essa ascritte vanno in realtà imputate al suo presidente. Nell’ambito del terzo capo, essa asserisce che la Commissione le ha negato l’accesso ad alcuni documenti a carico. Infine, nell’ambito del quarto capo, essa sostiene che nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha definito in modo sufficientemente chiaro i mercati rilevanti, del prodotto e geografico.

91      Quanto alla censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, sollevata dalla Deltafina nell’ambito del secondo motivo senza ricollegarla espressamente ad uno qualunque dei suoi quattro capi, è giocoforza constatare che essa non fornisce alcuna argomentazione idonea a esplicitarla. Occorre pertanto dichiararla irricevibile ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (v. supra, punto 35).

 Sul primo capo, relativo al fatto che nella decisione impugnata la Commissione ha attribuito alla Deltafina un ruolo diverso da quello contestatole con la comunicazione degli addebiti

–       Argomenti delle parti

92      La Deltafina sostiene che, considerandola responsabile in quanto «autore» o «co-autore» dell’infrazione nella decisione impugnata e qualificandola, nella stessa, come leader del cartello dei trasformatori, la Commissione le ha attribuito un ruolo diverso – e più grave – rispetto a quello imputatole nella comunicazione degli addebiti.

93      A sostegno delle proprie affermazioni, la Deltafina rileva una serie di divergenze tra il testo della comunicazione degli addebiti e quello della decisione impugnata. Essa in particolare asserisce che, mentre non vi sono punti della prima in cui le venga rimproverato di aver preso parte agli accordi e pratiche controversi – dal momento che una simile censura viene formulata solo nei confronti dei trasformatori spagnoli –, nella seconda, invece, essa viene presentata come direttamente e attivamente partecipe a tali accordi e pratiche. Allo stesso modo, nella comunicazione degli addebiti non verrebbe fatta alcuna menzione della circostanza che la Deltafina potesse essere considerata leader del cartello dei trasformatori. Inoltre, la Deltafina critica una serie di considerazioni contenute nella decisione impugnata.

94      La Deltafina sostiene che, in tal modo, la Commissione non solo ha avanzato una tesi non corroborata dagli elementi del dossier, ma ha anche leso i suoi diritti della difesa. Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare essa addebita alla Commissione di non averle consentito di manifestare la propria posizione sulle qualifiche di autore o di coautore dell’infrazione e di leader del cartello dei trasformatori, adottate nei suoi riguardi nella decisione impugnata.

95      La Commissione afferma di non aver mai attribuito alla Deltafina la qualifica di «autore» o di «coautore» delle pratiche restrittive condannate, pur evidenziando che, nel diritto della concorrenza, tali qualifiche non hanno «rilevanza giuridica». Richiamandosi agli elementi di fatto di cui ai punti 362‑366 della decisione impugnata, essa precisa che la conclusione cui essa è giunta in tale decisione è che la Deltafina sia stata «partecipe» a pieno titolo delle suddette pratiche e che quindi essa dovesse essere ritenuta «pienamente» corresponsabile dell’infrazione.

96      La Commissione sostiene di essersi basata, nella comunicazione degli addebiti, sugli stessi elementi di fatto per affermare la partecipazione della Deltafina al cartello dei trasformatori e, di conseguenza, la sua corresponsabilità nella violazione dell’art. 81 CE. Essa osserva che, nella sua risposta a tale comunicazione degli addebiti, la Deltafina si era del resto ampiamente difesa in merito all’attribuzione di tale ruolo nell’ambito del cartello dei trasformatori. Essa è del parere che nessuna delle «differenze redazionali» fra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, evidenziate dalla Delatafina, possa pertanto dimostrare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa di quest’ultima.

97      La Commissione respinge inoltre le critiche mosse dalla Deltafina contro talune considerazioni contenute nella decisione impugnata.

98      Infine, la Commissione, richiamandosi alle condotte illustrate ai punti 363‑365 della decisione impugnata, ritiene tutt’altro che «irragionevole» l’affermazione, contenuta al punto 361 della decisione impugnata, secondo cui la Deltafina ha svolto un ruolo «particolarmente attivo» nel cartello dei trasformatori.

99      Secondo la Commissione, dagli elementi che precedono risulta che essa non ha né commesso alcun errore di valutazione, né ha violato i diritti della difesa della Deltafina, ritenendo quest’ultima partecipe alle pratiche restrittive contestate nell’art. 1 della decisione impugnata e dichiarandola corresponsabile di tali pratiche.

100    Quanto alle critiche che la Deltafina formula a proposito della qualifica di leader del cartello dei trasformatori adottata nei suoi confronti nella decisione impugnata, innanzitutto la Commissione sostiene che, quand’anche esse fossero fondate, ciò potrebbe tutt’al più costituire un motivo di riduzione dell’ammenda.

101    La Commissione rammenta poi che, secondo una giurisprudenza costante, dal momento che nella comunicazione degli addebiti essa dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 199). Orbene, gli elementi in tal modo stabiliti dalla giurisprudenza ricorrerebbero nella comunicazione degli addebiti.

102    Da ultimo, la Commissione fa valere che, in ogni caso, il fatto che essa non abbia esplicitamente indicato, nella comunicazione degli addebiti, la propria intenzione di considerare quale circostanza aggravante il ruolo particolare svolto dalla Deltafina nell’ambito del cartello dei trasformatori non ha avuto conseguenze sulla difesa di tale impresa. Infatti, alle pagine 31-37 della propria risposta alla comunicazione degli addebiti quest’ultima avrebbe espressamente avanzato argomenti volti a minimizzare il proprio ruolo.

–       Giudizio del Tribunale

103    Il presente capo si articola in due componenti principali. Da un lato, la Deltafina adduce la presenza di divergenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata per quanto riguarda la valutazione del suo ruolo nel cartello dei trasformatori. Dall’altro, essa contesta la fondatezza di tale valutazione operata nella decisione impugnata.

104    Nell’ambito di ciascuna delle suddette componenti, la Deltafina formula in particolare critiche nei confronti della qualità di leader del cartello dei trasformatori attribuitale. Nell’ambito della prima, infatti, essa addebita alla Commissione di non aver fatto menzione, nella comunicazione degli addebiti, della circostanza che essa potesse essere considerata leader del cartello dei trasformatori, violando così i suoi diritti della difesa. Nell’ambito della seconda essa sostiene che la conclusione cui è giunta la Commissione nella decisione impugnata, secondo cui la ricorrente ha svolto siffatto ruolo nel cartello dei trasformatori, non è sufficientemente avvalorata.

105    Come già constatato al precedente punto 71 e come giustamente rilevato dalla Commissione, nella decisione impugnata la qualità di leader del cartello dei trasformatori attribuita alla Deltafina è stata presa in considerazione solo nell’ambito del calcolo dell’importo dell’ammenda quale circostanza aggravante. Pertanto, anche qualora venisse dimostrata la violazione del diritto della difesa invocata in riferimento a tale qualità o dovesse risultare che detta qualità non è provata in modo giuridicamente valido, ciò non può comportare l’annullamento della decisione impugnata, come auspicato dalla Deltafina facendo valere la presente componente, ma tutt’al più una diminuzione dell’importo dell’ammenda impostale. Pertanto, le summenzionate critiche devono essere respinte in quanto inconferenti nell’ambito della presente componente. Essere verranno esaminate qui di seguito nel contesto del sesto motivo, dedotto dalla Deltafina a sostegno delle proprie conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale, che si fonda sostanzialmente sulle stesse considerazioni.

106    Per quanto riguarda le altre critiche che la Deltafina formula a sostegno della presente componente, queste concernono tre questioni distinte, ossia, in primo luogo, quella relativa al fondamento su cui nella decisione impugnata la Commissione è giunta alla conclusione che tale società avesse violato l’art. 81 CE; in secondo luogo, quella relativa all’esistenza di divergenze a questo proposito tra tale decisione e la comunicazione degli addebiti; e, in terzo luogo, quella relativa alla giustificazione giuridicamente valida di detta conclusione della Commissione.

107    Per quanto concerne la prima questione va rammentato che, come si è già evidenziato ai precedenti punti 15‑21, la decisione impugnata riguarda due intese orizzontali concluse e attuate nel mercato spagnolo del tabacco greggio, di cui la prima coinvolge i trasformatori spagnoli e la Deltafina e la seconda i rappresentanti dei produttori. A termini della decisione impugnata ciascuna di tali intese è connotata da un insieme di accordi e/o pratiche concordate e costituisce un’infrazione unica e continuata dell’art. 81, n. 1, CE (v., segnatamente, punti 275‑277 e 296‑298 della decisione impugnata).

108    I trasformatori spagnoli e la Deltafina sono ritenuti responsabili della prima violazione nella sua interezza e i rappresentanti dei produttori della seconda nella sua interezza (v., segnatamente, art. 1 e punti 358, 359 e 366 della decisione impugnata).

109    Più precisamente, da vari punti della decisione impugnata emerge che si ritiene che la Deltafina, alla pari dei trasformatori spagnoli, abbia concluso accordi e/o partecipato a pratiche concordate aventi come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che ciascun trasformatore poteva acquistare dai produttori (v., segnatamente, punti 85, 88, 112, 144, 274, 276, 278, 279, 281‑283, 285‑287, 301, 303, 305 e 357 della decisione impugnata). Inoltre, si ritiene che la Deltafina, alla pari dei trasformatori spagnoli e durante il periodo 1999‑2001, abbia concluso accordi e/o partecipato a pratiche concordate aventi come obiettivo la fissazione di forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio, figuranti nelle tabelle allegate ai contratti di coltivazione, nonché le condizioni complementari (v., segnatamente, punti 85, 274, 276, 290 e 357 della decisione impugnata).

110    In altri termini, nella decisione impugnata si addebita alla Deltafina di avere partecipato direttamente e attivamente al cartello dei trasformatori (v., segnatamente, punti 357, 361, 366 e 369 della decisione impugnata). A questo proposito deve rilevarsi che al punto 369 della decisione impugnata la Commissione precisa in particolare che «si deve ritenere che il ruolo della Deltafina abbia un effetto diretto e fondamentale e non si limiti al ruolo di coordinatore esterno o “facilitator”».

111    Ai punti 359‑366 della decisione impugnata la Commissione esplicita, rimandando ad altri punti di tale decisione, l’iter logico e i fatti specifici sui quali essa si è fondata per giungere alle conclusioni esposte ai precedenti punti 109 e 110.

112    L’iter logico e i fatti di cui sopra sono i seguenti:

–        attraverso la partecipazione del suo presidente e, occasionalmente, di altri rappresentanti, la Deltafina ha preso parte a talune riunioni del cartello dei trasformatori (punti 67, 112 e 363 della decisione impugnata), nel caso specifico le riunioni del 13 marzo 1996 a Madrid (Spagna) (punti 88 e 92 della decisione impugnata), del 17 dicembre 1996 (punto 117 della decisione impugnata), del 30 gennaio 1997 a Roma (punto 118 della decisione impugnata) e del marzo 1999 (punto 186 della decisione impugnata);

–        quando non partecipava a talune riunioni del cartello dei trasformatori, la Deltafina veniva regolarmente informata da questi ultimi della situazione sul mercato spagnolo del tabacco greggio e delle pratiche da essi attuate (punti 112, 133‑136, 140‑143, 145, 149 e 364 della decisione impugnata);

–        nel 1997 il presidente della Deltafina è stato persino depositario di una nota che i trasformatori spagnoli avevano preparato e firmato in occasione di una loro riunione e che riportava i dettagli dei diversi accordi da essi conclusi (punti 122 e 364 della decisione impugnata);

–        la Deltafina è intervenuta nell’organizzazione del cartello dei trasformatori, in particolare attraverso lettere loro inviate al fine di giungere alla buona esecuzione degli accordi illeciti ed agendo quindi come mediatore nelle controversie tra i trasformatori (punti 140 e 365 della decisione impugnata);

–        la Deltafina ha svolto un ruolo centrale nell’ambito delle negoziazioni tra i trasformatori spagnoli e i rappresentanti dei produttori, relative alle forchette di prezzo del tabacco eccedentario del raccolto del 1999 (punti 207, 221 e 365 della decisione impugnata).

113    Per quanto attiene alla seconda questione, in via preliminare occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 9, e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione, Racc. pag. I‑10687, punto 19).

114    Tale principio impone, in particolare, che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale essa intende infliggere una sanzione per violazione delle norme in materia di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova sui quali si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo attivato a suo carico (v. sentenza ARBED/Commissione, cit. al punto 113 supra, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

115    Inoltre, una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo si valuta alla luce delle censure formulate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione che definisce tale procedimento (sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1775, punto 60, e causa T‑36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1847, punto 70). In tali circostanze, l’accertamento di una violazione dei diritti della difesa presuppone che la censura che l’impresa sostiene non esserle stata contestata nella comunicazione degli addebiti venga formulata dalla Commissione nella sua decisione definitiva.

116    Nel caso di specie, nella comunicazione degli addebiti, come nella decisione impugnata, la Commissione distingue tra due intese orizzontali connotate da un insieme di accordi e/o pratiche concordate nel mercato spagnolo del tabacco greggio, di cui la prima coinvolge il settore della prima trasformazione e la seconda quello della produzione, e qualifica ciascuna di tali intese come infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., segnatamente, punti 1, 316‑318 e 338‑340 della comunicazione degli addebiti). Come nella decisione impugnata, i trasformatori spagnoli e la Deltafina vi vengono ritenuti responsabili della prima violazione nel suo insieme e i rappresentanti dei produttori della seconda nel suo insieme (v., segnatamente, punti 411, 412 e 420 della comunicazione degli addebiti).

117    Per quanto riguarda in particolare la Deltafina, dalla comunicazione degli addebiti risulta chiaramente che, come nella decisione impugnata, a tale società viene imputata la responsabilità dell’infrazione a causa della sua implicazione diretta e attiva nelle attività del cartello dei trasformatori. Difatti, alla prima frase del punto 415 della comunicazione degli addebiti, pressoché identica alla prima frase del punto 361 della decisione impugnata, la Commissione asserisce che la «Deltafina ha svolto un ruolo particolarmente attivo nel cartello dei trasformatori spagnoli di tabacco grezzo». Analogamente, al punto 420 della comunicazione degli addebiti, redatto in termini simili al punto 366 della decisione impugnata, la Commissione conclude in particolare che si deve «ritenere che Deltafina abbia attivamente partecipato all’elaborazione e all’attuazione dell’accordo sul prezzo medio e sui quantitativi concluso tra i trasformatori a partire dal 1996 nonché alla negoziazione delle tabelle di prezzi del tabacco eccedentario nel 2000».

118    Inoltre, l’iter logico e i fatti, sui quali la Commissione si fonda per dimostrare la censura relativa ad un coinvolgimento diretto ed attivo della Deltafina nell’infrazione, corrispondono sostanzialmente a quelli su cui essa si basa nella decisione impugnata e che sono illustrati al precedente punto 112 (v., segnatamente, punti 412‑420 della comunicazione degli addebiti e i diversi punti della stessa comunicazione ai quali essi rinviano).

119    È pertanto giocoforza rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Deltafina, la decisione impugnata non si differenzia dalla comunicazione degli addebiti in relazione ai motivi per cui le è stata imputata la responsabilità della violazione. Alla lettura del testo della comunicazione degli addebiti la Deltafina doveva necessariamente comprendere che la Commissione, come nella decisione impugnata, intendeva fondarsi sul suo coinvolgimento diretto ed attivo nelle attività del cartello dei trasformatori. Dal momento che la comunicazione degli addebiti ha consentito alla Deltafina di venire a conoscenza non solo della censura relativa al suo coinvolgimento diretto e attivo nell’infrazione, ma anche dei fatti posti dalla Commissione a sostegno di tale censura nella decisione impugnata, la ricorrente era pienamente in grado di garantire la propria difesa nel corso del procedimento amministrativo.

120    È vero che, in vari passaggi della decisione impugnata, si fa espressamente menzione della partecipazione della Deltafina, a fianco dei trasformatori spagnoli, agli accordi e/o pratiche concordate controversi (v. supra, punto 109), laddove tale menzione manca nei corrispondenti passaggi della comunicazione degli addebiti. Tuttavia, in questo contesto si tratta solo di una semplice divergenza nella presentazione dei fatti, volta unicamente a esporre gli stessi in modo più preciso nella decisione impugnata e non può costituire una modifica materiale delle censure quali formulate nella comunicazione degli addebiti. A tale riguardo va rammentato che secondo giurisprudenza costante la decisione definitiva della Commissione non dev’essere necessariamente una copia della comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 91, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 14; sentenza del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, Compagnie maritime belge de transports e a./Commissione, Racc. pag. II‑1201, punto 113).

121    Allo stesso modo, al punto 413 della comunicazione degli addebiti, citando la propria decisione 17 dicembre 1980, 80/1334/CEE, relativa ad una procedura d’applicazione dell’articolo [81 CE] (IV/29.869 – Vetro greggio in Italia), (GU L 383, pag. 9; in prosieguo: la «decisione vetro greggio»), la Commissione dichiara che, secondo la propria prassi decisionale, «quando un’impresa permette e collabora scientemente a mettere in atto delle restrizioni della concorrenza che costituiscono la finalità prevista dagli accordi, è pertanto corresponsabile degli effetti restrittivi che ne derivano». Tale osservazione, che non ha equivalenti nella decisione impugnata e che figura nella parte della comunicazione degli addebiti dedicata ai destinatari della stessa e, individualmente, alla Deltafina, a prima vista potrebbe essere intesa nel senso che la Commissione addebita a quest’ultima non di aver partecipato direttamente e attivamente al cartello dei trasformatori, ma solo di aver agevolato la commissione dell’infrazione. Siffatta interpretazione tuttavia non può essere accolta, in quanto non tiene conto dei punti della comunicazione degli addebiti successivi alla predetta osservazione e, in particolare, dei punti 415 e 420, in cui alla Deltafina si rimprovera chiaramente di aver partecipato attivamente al cartello dei trasformatori (v. supra, punto 117). In realtà, nel formulare tale osservazione al punto 413 della comunicazione degli addebiti, la Commissione – anche se può lamentarsi il fatto che essa non si sia avvalsa di termini più precisi a questo riguardo – intendeva sostenere che un’impresa può violare il divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva sul tale mercato. Ciò appare evidente quando la suddetta osservazione viene letta nel contesto del passaggio della decisione vetro greggio da cui essa è tratta.

122    Per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che la Deltafina non contesta che i fatti sui quali la Commissione si fonda ai punti 359‑366 della decisione impugnata per ritenerla responsabile di una violazione dell’art. 81 CE, rammentati al precedente punto 112, siano avvalorati dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo. In realtà, nell’ambito della presente componente la Deltafina mette in discussione la conclusione della Commissione secondo cui detti fatti giustificano che la prima infrazione le venga imputata nel suo complesso.

123    A questo proposito va rammentato che, perché l’infrazione nel suo complesso possa essere imputata ad un’impresa partecipante a un’intesa, è necessario che siano soddisfatte due condizioni, una di natura oggettiva e l’altra di natura soggettiva (v. supra, punti 57‑63). Quanto alla prima condizione, occorre che tale impresa abbia contribuito all’attuazione dell’intesa, anche in maniera subordinata, accessoria o passiva. Quanto alla seconda condizione, detta impresa deve aver manifestato la propria volontà, che dimostra che essa approva, almeno tacitamente, gli obiettivi dell’intesa.

124    Nella fattispecie in esame, anzitutto, risulta che la Deltafina ha attivamente e direttamente contribuito all’attuazione del cartello dei trasformatori nel corso del periodo d’infrazione.

125    Infatti, gli elementi del fascicolo dimostrano che due rappresentanti della Deltafina, nel caso specifico il sig. M., suo presidente, e il sig. C., suo direttore responsabile degli acquisti, hanno partecipato alla prima riunione del cartello dei trasformatori, vale a dire quella del 13 marzo 1996 a Madrid, nel corso della quale si è discusso dei prezzi e dei volumi d’acquisto del tabacco greggio per la campagna 1996‑1997 ed è stato concluso un accordo sui prezzi. Da un telefax trasmesso dalla WWTE alla Deltafina il 10 aprile 1996, citato al punto 95 della decisione impugnata, emerge che quest’ultima ha attivamente contribuito alla conclusione di tale accordo ed ha redatto il processo verbale in cui lo stesso veniva riportato. Inoltre, da detto telefax nonché da un telefax trasmesso dall’Agroexpansión alla Deltafina il 22 aprile 1996 risulta che la WWTE e l’Agroexpansión si sono lamentate presso la Deltafina della violazione dell’accordo ad opera della Cetarsa.

126    Un’altra riunione del cartello dei trasformatori era prevista per il 17 dicembre 1996, in presenza del sig. M. Quest’ultimo ed il sig. C. hanno altresì partecipato alla riunione del cartello dei trasformatori tenutasi il 30 gennaio 1997 a Roma, nel corso della quale sono stati stipulati taluni accordi aventi ad oggetto i prezzi e le quantità di acquisto di tabacco greggio per la campagna 1997‑1998. Dal fascicolo risulta che il sig. M. ha custodito una nota redatta e sottoscritta dai trasformatori spagnoli in occasione di quest’ultima riunione, in cui sono riportati i dettagli dei diversi accordi, e che egli successivamente l’ha distrutta su richiesta degli stessi trasformatori.

127    In seguito, la WWTE e l’Agroexpansión hanno a più riprese informato la Deltafina sulla situazione del mercato spagnolo del tabacco greggio e si sono lamentate presso quest’ultima della violazione degli accordi citati al precedente punto 126, nonché di altri accordi che erano stati conclusi nel corso dei primi mesi del 1997. Infatti, il 29 aprile 1997 la WWTE ha inviato un telefax al sig. M. in cui lo informava che il prezzo minimo (medio) che la Cetarsa aveva accettato di pagare ai produttori costituiva una violazione di un accordo concluso tra i trasformatori in presenza del sig. M. e che, pertanto, sarebbe stato impossibile rispettare l’impegno di pagare un prezzo medio di ESP 50/60 al chilo. In risposta a tale telefax il sig. M., con telefax dello stesso giorno su carta intestata della Deltafina, ha invitato la WWTE a «restare calm[a]», affermando che «pagare sempre di più non giova a nessuno». Il 30 aprile 1997 l’Agroexpansión ha trasmesso un telefax al sig. M. in cui essa rilevava tra l’altro che «ancora una volta gli accordi e riunioni con le altre imprese di prima trasformazione [erano] sterili e ridicoli» e che essa «[aveva] rispettato il compromesso e [avrebbe acquistato] 5 milioni di chili ma pagherà 30 ESP in più dell’anno scorso». Con telefax del 9 luglio 1997 la WWTE si è nuovamente lamentata presso la Deltafina del comportamento della Cetarsa, sottolineando in particolare la necessità di «riappacificare il settore» e di avere «un accordo senza accordo». Nel suo telefax la WWTE affermava altresì: «Come tu hai detto varie volte, un accordo sui prezzi non è possibile senza accordo sui quantitativi. L’accordo sui quantitativi non può essere unicamente per un anno (...) Sarebbe necessario avere un accordo [avente durate] eventualmente di cinque anni, [o] al minimo di tre anni».

128    Il 1° ottobre 1997 l’Agroexpansión ha trasmesso un telefax alla Deltafina per informarla che la WWTE aveva accettato di pagare prezzi superiori a quelli convenuti. In risposta a tale telefax, lo stesso giorno il sig. M. ha scritto alla WWTE, su carta intestata della Deltafina, per renderle noto che, qualora tale informazione fosse risultata esatta, si sarebbe posto un serio problema e che il suo comportamento avrebbe potuto interpretarsi come «violento attacco» nei confronti dell’Agroexpansión. Con telefax trasmesso alla Deltafina il 2 ottobre 1997, la WWTE ha espresso il proprio punto di vista su tale questione.

129    Il 6 novembre 1997 la WWTE ha inviato un telefax alla Deltafina in cui la informava tra l’altro che essa tentava «in tutti i modi possibili» di raggiungere un accordo sui quantitativi e che, in occasione della riunione con gli altri trasformatori che si sarebbe tenuta il 20 novembre successivo, essa avrebbe proposto «di costituire una cauzione per [gli] accordi sotto forma di deposito di ingenti somme di denaro che permetta una certa sicurezza nell’esecuzione degli accordi». A tale telefax era allegata una tabella contenente informazioni su determinati prezzi pagati da ciascun trasformatore spagnolo.

130    Il giorno successivo alla riunione tenutasi a Madrid il 20 gennaio 1998, la Deltafina è stata informata dalla Taes dell’accordo quadro sulle condizioni d’acquisto per la campagna 1998‑1999, concluso dai trasformatori in occasione di tale riunione.

131    Da una relazione di attività dell’Agroexpansión datata 6 aprile 1999, risulta che nel marzo 1999 il sig. M. ha partecipato ad una riunione con i trasformatori spagnoli e con l’Anetab, durante la quale sono stati discussi i prezzi del tabacco greggio e la ripartizione dei volumi di acquisto di tabacco greggio per la campagna 1999‑2000.

132    Infine, nel 2000 la Deltafina è intervenuta nelle negoziazioni tra i trasformatori e i rappresentanti dei produttori relative alle forchette di prezzo del tabacco greggio eccedentario nel 1999. In particolare, in vista di una riunione dell’Anetab che doveva aver luogo alla fine del febbraio 2000, il 15 febbraio 2000 il sig. M., su carta intestata della Deltafina, ha inviato un telefax alla Cetarsa, all’Agroexpansión e alla WWTE per comunicare loro le proprie riflessioni, suggerimenti e proposte a tale riguardo.

133    Poi, tenendo conto dell’insieme delle circostanze oggettive che caratterizzano la partecipazione della Deltafina, si deve rilevare che quest’ultima ha contribuito al cartello dei trasformatori con piena cognizione di causa e dolosamente. Infatti, la Deltafina palesemente non poteva ignorare, o conosceva, l’obiettivo anticoncorrenziale e illecito di tale cartello, obiettivo che si è manifestato in particolare nello svolgersi di riunioni con scopo anticoncorrenziale, nello scambio di informazioni riservate cui essa ha attivamente partecipato durante tutto il periodo d’infrazione, e con una nota in cui si riportavano i dettagli di taluni accordi relativi ai prezzi e alle quantità di acquisto di tabacco greggio, di cui essa è stata custode. In tale contesto si deve aggiungere che, in considerazione della rilevante posizione da essa occupata nel mercato dell’acquisto di tabacco trasformato spagnolo, e del suo ruolo di responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività commerciali del gruppo Universal in Europa (v. i seguenti punti 142 e 268‑272), la Deltafina aveva interesse a che le pratiche restrittive di cui trattasi fossero attuate.

134     Alla luce di tutto quanto precede si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto legittimamente e senza violare i diritti della difesa della Deltafina che quest’ultima fosse divenuta corresponsabile dell’infrazione costituita dal cartello dei trasformatori.

135    Ne consegue che il primo capo deve essere dichiarato infondato.

 Sul secondo capo, relativo al fatto che le condotte addebitate alla Deltafina debbano in realtà essere addebitate al suo presidente

–       Argomenti delle parti

136    La Deltafina sostiene che le condotte ad essa ascritte potevano essere imputate unicamente al sig. M., suo presidente, in quanto questi aveva sempre agito, nell’ambito del cartello dei trasformatori, a titolo personale e non in veste di rappresentante od organo della società.

137    Essa precisa che i trasformatori spagnoli hanno scelto il sig. M. quale «custode dei loro accordi» per le garanzie di neutralità che egli offriva e per l’autorità di cui godeva nell’industria del tabacco, tanto in Spagna e in Italia quanto nel resto del mondo.

138    La Commissione chiede che gli argomenti della Deltafina siano respinti.

–       Giudizio del Tribunale

139    Si deve necessariamente rilevare che da una serie di elementi del fascicolo risulta che il sig. M. ha partecipato al cartello dei trasformatori non a titolo personale, ma in qualità di rappresentante della Deltafina.

140    A tale riguardo occorre anzitutto rammentare che il sig. M. è il presidente di detta società.

141    Va poi rilevato che, in occasione di talune riunioni del cartello, il sig. M. era accompagnato da un altro rappresentante della Deltafina, che ricopriva importanti funzioni in seno a tale società (v. supra, punti 125 e 126). Inoltre, va constatato che la riunione tenutasi a Roma il 30 gennaio 1997 (v. supra, punto 126) si è svolta negli uffici della Deltafina e che le diverse lettere che il sig. M. ha inviato ai trasformatori spagnoli nell’ambito del cartello dei trasformatori erano redatte su carta intestata della società. Oltretutto, nel proprio telefax del 29 aprile 1997 alla WWTE il sig. M. fa figurare il nome della società a fianco del proprio (v. supra, punto 127).

142    Infine, è chiaro che la partecipazione del sig. M. alle attività del cartello dei trasformatori aveva lo scopo di tutelare gli interessi commerciali della Deltafina nel mercato spagnolo. Infatti, da un lato, va rilevato che la Deltafina è responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività commerciali del gruppo Universal in Europa e che, pertanto, essa è direttamente interessata alle attività di acquisto di tabacco greggio della sua società consorella in Spagna, la Taes. Dall’altro, la Deltafina, oltre al fatto che essa acquistava pressoché tutta la produzione di tabacco trasformato della Taes (punto 27 della decisione impugnata), ha concluso importanti contratti d’acquisto di tabacco trasformato con la Cetarsa (punti 20 e 29 della decisione impugnata) e con l’Agroexpansión (punti 21 e 29 della decisione impugnata). Orbene, come risulta da taluni documenti del fascicolo e come è pacifico tra le parti, il prezzo pagato dai trasformatori spagnoli per l’acquisto del tabacco greggio incideva direttamente sul prezzo pagato dalla Deltafina per l’acquisto del tabacco trasformato (v., altresì, punto 32 della decisione impugnata).

143    Si deve del pari rilevare che, nella propria memoria del 18 febbraio 2002 (v. supra, punto 9), la Taes afferma che la Deltafina era interessata alla conclusione dell’accordo avente ad oggetto il prezzo di acquisto del tabacco greggio eccedentario nel 1999, dal momento che essa intendeva acquistare quantità supplementari di tabacco trasformato. Occorre aggiungere che, in molte delle lettere scambiate tra la Deltafina e i trasformatori spagnoli nell’ambito del cartello dei trasformatori, si fa espresso riferimento alla situazione della ricorrente.

144    Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo capo deve essere dichiarato infondato.

 Sul terzo capo, relativo al fatto che la Commissione ha rifiutato di consentire alla Deltafina di accedere a taluni documenti a carico

–        Argomenti delle parti

145    La Deltafina sostiene che la Commissione, negandole l’accesso ai documenti che dimostrano che essa svolgeva un ruolo di leader nel cartello dei trasformatori, ha leso i suoi diritti della difesa e il suo diritto ad un giusto processo.

146    A questo proposito essa rileva che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta diretta ad avere accesso alle memorie, depositate dalle altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti in risposta a quest’ultima, da essa formulata con telefax datato 23 marzo 2004 e reiterata con telefax datato 24 novembre 2004. Orbene, i principali elementi ai quali la Commissione farebbe riferimento nella decisione impugnata per attribuirle il ruolo di leader sarebbero determinati passaggi delle risposte dell’Agroexpansión e della WWTE alla comunicazione degli addebiti.

147    La Commissione nega di essersi basata su elementi contenuti nelle risposte dell’Agroexpansión e della WWTE alla comunicazione degli addebiti per provare che la Deltafina avesse un ruolo di leader nell’ambito del cartello dei trasformatori. Come risulterebbe dal punto 436 della decisione impugnata, nelle loro risposte l’Agroexpansión e la WWTE avrebbero semplicemente confermato questo ruolo o, più precisamente, i «fatti da cui emerge tale ruolo». Esse non avrebbero indicato alcun elemento di fatto che non fosse già stato contestato alla Deltafina nella comunicazione degli addebiti e relativamente al quale, quindi, quest’ultima non avrebbe potuto difendersi.

–       Giudizio del Tribunale

148    Per gli stessi motivi menzionati ai precedenti punti 70‑73 e 105, le affermazioni formulate dalla Deltafina a sostegno del capo in esame devono essere dichiarate inconferenti. Esse saranno esaminate in appresso nell’ambito del sesto motivo, invocato dalla Deltafina a suffragio delle proprie conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

 Sul quarto capo, relativo al fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non ha definito in modo sufficientemente chiaro i mercati rilevanti, geografico e del prodotto

–       Argomenti delle parti

149    La Deltafina sostiene che nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha definito in modo sufficientemente chiaro i mercati rilevanti, geografico e del prodotto, e che perciò essa ha leso gravemente i suoi diritti della difesa.

150    Secondo la Deltafina, se nella comunicazione degli addebiti tale mercato fosse stato definito «con la doverosa chiarezza», essa avrebbe avuto modo di presentare alla Commissione elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto farla pervenire a conclusioni diverse da quelle che figurano nella decisione impugnata. Più in particolare, ciò le avrebbe consentito di avanzare argomenti sulla propria presenza o assenza nel mercato rilevante e sul suo ruolo nello stesso.

151    La Commissione respinge le allegazioni della Deltafina.

–       Giudizio del Tribunale

152    Si deve anzitutto rilevare che dalla comunicazione degli addebiti risulta in modo sufficientemente chiaro e preciso che il mercato rilevante è il mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio. Nella comunicazione degli addebiti, come nella decisione impugnata (v. supra, punti 82 e 83), la Commissione descrive dettagliatamente le imprese di prima trasformazione del tabacco greggio in Spagna – fornendo in particolare precisazioni sulle loro attività di acquisto e di trasformazione del tabacco greggio nonché sulle relazioni commerciali che esse intrattengono tra loro –, i produttori di tabacco greggio ed i loro rappresentanti, diversi aspetti del settore del tabacco greggio in Spagna, tra cui le regioni di produzione, il volume e il valore della produzione, il valore delle vendite, le diverse varietà di tabacco greggio e i prezzi medi (massimi) di consegna di ciascuna di tali varietà, nonché i contesti normativi, comunitario e spagnolo, applicabili al tabacco greggio (v. punti 15‑81 della comunicazione degli addebiti). L’analisi così effettuata dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti consente di comprendere appieno le condizioni di funzionamento del mercato nell’ambito del quale la concorrenza risulta falsata.

153    Si deve poi necessariamente constatare che dalla risposta che la Deltafina ha fornito alla comunicazione degli addebiti si evince che quest’ultima non solo aveva perfettamente compreso come la Commissione concepisse il mercato rilevante nel caso di specie, ma aveva anche manifestato il suo punto di vista sul proprio ruolo in tale mercato.

154    In tali circostanze, il quarto capo del secondo motivo deve essere dichiarato infondato.

155    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il secondo motivo non può essere accolto.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e del punto 43 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio fra gli Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], nonché ad un difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

156    La Deltafina sostiene che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che le pratiche restrittive in oggetto pregiudicassero il commercio tra gli Stati membri.

157    A sostegno di tale allegazione, essa asserisce innanzitutto che la Commissione cade in contraddizione quando, da un lato, al punto 316 della decisione impugnata, afferma che «[l]a pratica restrittiva tra i trasformatori e Deltafina (…) può avere (...) effetto [diretto o indiretto, in atto o in potenza,] sulle correnti di scambio tra la Spagna e gli altri Stati membri, dato che [questa] aveva per oggetto di garantire l’esportazione di tabacco spagnolo trasformato» e, dall’altro, al punto 412 della decisione impugnata, dà atto che essa «non possiede prove conclusive degli effetti concreti sul mercato delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori».

158    La Deltafina contesta poi il fatto che la Commissione abbia presunto l’esistenza di un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri nel caso di specie «per la sola oggettiva ragione che un prodotto diverso da quello del verosimile mercato rilevante può venire esportato alla volta di altri mercati». Difatti, la Commissione terrebbe conto di un mercato, quello del tabacco trasformato, che si pone a valle rispetto a quello rilevante. Inoltre, la Commissione non descriverebbe le «dinamiche» in gioco nel suddetto mercato a valle né spiegherebbe come questo potrebbe essere affetto, «in senso anticoncorrenziale ed in misura sensibile» da condotte dispiegate nel mercato rilevante. La Deltafina lamenta altresì che la Commissione disconosca la circostanza che il mercato del tabacco greggio è «esclusivamente nazionale», dato che le imprese non spagnole non vengono riconosciute come trasformatori in Spagna e non possono acquistare tabacco greggio dai produttori spagnoli. Essa aggiunge che non risultano flussi di importazioni di tabacco greggio dalla Spagna né di esportazioni di tabacco greggio verso tale paese.

159    La Deltafina contesta inoltre alla Commissione di avere disatteso il punto 43 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio fra gli Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], che prevede segnatamente che «[l]a probabilità che un particolare accordo produca effetti indiretti o potenziali deve essere spiegata dall’autorità (…) che sostiene che il commercio tra Stati membri può essere pregiudicato in maniera sensibile», e che «[e]ffetti ipotetici o speculativi non sono sufficienti per poter determinare l’applicabilità del diritto comunitario».

160    Infine, la Deltafina sostiene che il cartello di cui si tratta è riconducibile alla nozione di «cartell[o] relativ[o] ad un unico Stato membro», ai sensi dei punti 78‑82 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio fra gli Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE]. Essa aggiunge che, secondo dette linee direttrici, «[l]’idoneità a pregiudicare il commercio di tale tipologia di cartello viene prevalentemente ravvisata nella sua valenza escludente verso i concorrenti degli altri Stati membri». Orbene, nella decisione impugnata non vi sarebbero elementi che consentano di stabilire l’esistenza di tali effetti escludenti nel caso di specie. In realtà, secondo la Deltafina, le barriere normative che in Spagna precludono lo stabilimento delle imprese di trasformazione straniere e le caratteristiche intrinseche del tabacco greggio, che impongono che tale prodotto sia trasformato nell’immediata prossimità spaziale e temporale dei raccolti, «rendono molto remota l’evenienza finanche degli effetti indiretti, il cui verificarsi potrebbe trasformare il pregiudizio al commercio, da meramente ipotetico, a potenziale».

161    La Commissione ritiene che il terzo motivo debba essere dichiarato infondato.

162    Anzitutto, essa sottolinea che la condizione relativa al pregiudizio al commercio tra Stati membri è soddisfatta qualora, in base ad un insieme di elementi di diritto e di fatto, appaia con un sufficiente grado di probabilità che l’accordo di cui è causa eserciti un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE, non sarebbe necessario dimostrare che gli scambi siano concretamente pregiudicati.

163    La Commissione afferma poi che, ai punti 316 e 317 della decisione impugnata, essa ha illustrato i motivi per cui le pratiche restrittive in questione erano «potenzialmente idonee» a pregiudicare il commercio fra Stati membri. Essa ritiene che non vi sia alcuna contraddizione tra i punti 316 e 412 della decisione impugnata.

164    Inoltre, la Commissione osserva che la Deltafina non nega che un cartello concernente i prezzi d’acquisto del tabacco greggio possa ripercuotersi sul prezzo del tabacco trasformato, né che il tabacco trasformato spagnolo sia principalmente destinato all’esportazione. A suo giudizio, in considerazione di tali circostanze essa non era tenuta a descrivere il mercato del tabacco trasformato prima di giungere alla conclusione che il cartello poteva avere un impatto sull’esportazione di tale prodotto.

165    Infine, la Commissione respinge l’affermazione della Deltafina secondo cui, poiché il cartello in esame era riconducibile alla nozione di cartello relativo ad un unico Stato membro, essa aveva l’onere di dimostrare che tale cartello avesse un effetto escludente dei concorrenti degli altri Stati membri. A questo proposito essa rinvia in particolare al punto 317 della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

166    Da una giurisprudenza consolidata risulta che l’interpretazione e l’applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri, di cui agli artt. 81 CE e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze della Corte 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin Kassaregister e Hugin Cash Registers/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 17, e 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 47).

167    Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia con un sufficiente grado di probabilità che essi esercitano un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza deve inoltre essere significativa (sentenze della Corte 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico, Racc. pag. I‑1983, punto 16, e Ambulanz Glöckner, cit. al punto 166 supra, punto 48).

168    Infatti, il pregiudizio per gli scambi intracomunitari deriva in generale dalla combinazione di diversi fattori che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti (sentenze della Corte 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I‑135, punto 47, e 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, British Sugar/Commissione, Racc. pag. I‑4933, punto 27).

169    La giurisprudenza ha altresì precisato che l’art. 81, n. 1, CE non impone che le intese da esso considerate abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi intracomunitari, ma richiede che si provi che tali intese sono atte a produrre questo effetto (v. sentenza della Corte 23 novembre 2006, causa C‑238/05, Asnef-Equifax e Administración del Estado, Racc. pag. I‑11125, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

170    Nel caso di specie deve rilevarsi che nella decisione impugnata la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente valido che il cartello dei trasformatori era atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

171    In particolare, al punto 316 della decisione impugnata la Commissione ha giustamente concluso che la predetta condizione di applicazione dell’art. 81 CE era soddisfatta, in considerazione del fatto che il cartello dei trasformatori era idoneo ad avere un impatto sulle esportazioni di tabacco trasformato dalla Spagna verso gli altri Stati membri.

172    A questo proposito si deve rilevare che, come risulta da vari passaggi della decisione impugnata (v., segnatamente, punti 20, 23, 27, 32 e 84 della decisione impugnata), da un lato, il prezzo d’acquisto del tabacco greggio incide direttamente sul prezzo del tabacco trasformato e, dall’altro, il tabacco trasformato spagnolo è principalmente destinato all’esportazione. Tali elementi, non contestati dalla Deltafina, sono sufficienti a dimostrare che il cartello dei trasformatori era atto ad avere un impatto sull’esportazione del tabacco trasformato spagnolo, con la conseguenza che la Deltafina non può addebitare alla Commissione di non aver descritto le «dinamiche» in gioco nel mercato di detto prodotto.

173    È vero che, nel verificare se il presupposto relativo agli effetti sul commercio tra Stati membri fosse soddisfatto, la Commissione ha tenuto conto di un prodotto – il tabacco trasformato – che si pone in un mercato a valle del mercato rilevante. Tuttavia, come peraltro la Deltafina riconosce espressamente nel ricorso, tale approccio è conforme non solo alla giurisprudenza, la quale ritiene che l’influenza sulle correnti di scambio tra Stati membri possa essere indiretta (v. supra, punto 167), ma anche alle linee direttrici relative alla nozione di incidenza sul commercio di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE]. Infatti, al punto 38 di tali linee direttrici si afferma in particolare che «[g]li effetti indiretti si verificano spesso in relazione a prodotti connessi a quelli a cui si applica un accordo o una pratica», che «gli effetti indiretti possono (...) verificarsi quando un accordo o una pratica hanno un impatto sulle attività economiche transfrontaliere di imprese che utilizzano o che in qualche modo dipendono dai prodotti a cui si applica l’accordo o la pratica», e che «[t]ali effetti possono prodursi, ad esempio, quando l’accordo o la pratica riguardano un prodotto intermedio, che non è oggetto di commercio, ma che viene utilizzato per la fornitura di un prodotto finale, il quale invece è oggetto di commercio».

174    Inoltre, la conclusione della Commissione secondo cui il cartello dei trasformatori è atto a produrre effetti sull’esportazione del tabacco trasformato spagnolo e, quindi, sugli scambi intracomunitari non è affatto contraddetta dall’affermazione, contenuta al punto 412 della decisione impugnata, secondo cui «[essa] non possiede prove conclusive degli effetti concreti sul mercato delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori; infatti sarebbe impossibile determinare ex post il livello di prezzi che sarebbe stato applicato al mercato del tabacco greggio in Spagna in assenza dei comportamenti in questione». Infatti, con tale affermazione, formulata nell’ambito dell’esame della gravità dell’infrazione, la Commissione si limita a constatare di non poter quantificare con precisione i reali effetti sul mercato del cartello dei trasformatori. Essa non esclude quindi che il cartello possa avere avuto simili effetti. Anzi, come verrà illustrato più dettagliatamente in prosieguo ai punti 245‑259, nella decisione impugnata la Commissione ha tenuto conto, nel valutare la gravità dell’infrazione, del fatto che a partire dal 1998 il cartello dei trasformatori aveva avuto effetti concreti sul mercato.

175    Dal momento che il ragionamento sviluppato dalla Commissione al punto 316 della decisione impugnata dimostra di per sé in modo sufficiente, per i motivi che precedono, che il cartello dei trasformatori era idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, non occorre esaminare le critiche mosse dalla Deltafina nei confronti dell’argomento, formulato ad abuntantiam dalla Commissione al punto 317 della decisione impugnata, secondo cui «un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal trattato [CE]».

176    Infine, quanto al carattere sensibile del pregiudizio agli scambi cagionato dal cartello dei trasformatori, si deve constatare che, al punto 317 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che detta intesa riuniva tutti i trasformatori riconosciuti in Spagna, che questi ultimi acquistavano la quasi totalità del tabacco greggio prodotto in Spagna ogni anno, che l’intesa riguardava tutto il tabacco greggio in tal modo acquistato e che il tabacco greggio, una volta trasformato, era principalmente venduto all’esportazione. Tali differenti elementi dimostrano in modo giuridicamente valido che il cartello dei trasformatori era idoneo ad avere un effetto sensibile sugli scambi intracomunitari.

177    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo deve essere dichiarato infondato.

178    Pertanto, le conclusioni dirette ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata non possono essere accolte.

3.     Sulle conclusioni dirette ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda

 Sul quarto motivo, relativo ad una violazione degli artt. 2 e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 A e del punto 5, lett. d), degli orientamenti e dei principi di proporzionalità, di «parità della sanzione e di trattamento», nonché ad un difetto di motivazione

 Sintesi della decisione impugnata

179    Ai punti 404‑458 della decisione impugnata la Commissione affronta la questione delle ammende da infliggere ai destinatari.

180    Al punto 405 della decisione impugnata la Commissione rammenta che, nel fissare l’ammontare dell’ammenda, essa deve tener conto della gravità e della durata dell’infrazione.

181    Per determinare l’importo iniziale da stabilire in base alla gravità, in un primo momento la Commissione valuta, ai punti 407‑414 della decisione impugnata, la gravità «intrinseca» delle infrazioni di cui trattasi.

182    Così, innanzitutto, al punto 407 della decisione impugnata essa rileva che, per effettuare tale valutazione, essa deve tener conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, qualora possa essere valutato, nonché dell’estensione del mercato geografico interessato.

183    Al punto 408 della decisione impugnata la Commissione constata, poi, che «[l]a produzione di tabacco [greggio] in Spagna rappresenta il 12% della produzione comunitaria», che «[l]’area coltivata in Spagna è di 14 571 ettari situati prevalentemente nelle Comunità autonome di Estremadura (84%), Andalusia (11,5%) e Castiglia-Leon (3%)» e che «[l]a dimensione geografica del mercato è piuttosto piccola e alquanto concentrata in un’unica regione della Spagna».

184    Inoltre, al punto 409 della decisione impugnata la Commissione afferma che «[t]uttavia, la natura dell’infrazione è considerata molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Spagna nonché la spartizione di quantità».

185    Per quanto concerne più specificamente i rappresentanti dei produttori, al punto 410 della decisione impugnata essa rileva che questi hanno partecipato ad accordi e/o pratiche concordate riguardanti principalmente la fissazione delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio – entro le quali essi successivamente avrebbero negoziato il prezzo finale del tabacco greggio all’atto della consegna – e il prezzo minimo medio per produttore e per associazione di produttori. Essa aggiunge che, sebbene i margini all’interno di tali forchette di prezzo fossero molto ampi e potessero variare dal 100 al 380% tra il valore minimo e massimo per ciascun grado qualitativo all’interno di una stessa varietà di tabacco grezzo, tuttavia i rappresentanti dei produttori, nell’accordarsi sul livello minimo del prezzo medio – per produttore e per associazione di produttori – intendevano aumentare il prezzo finale di vendita del loro tabacco greggio al di sopra del livello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza.

186    Per quanto riguarda i trasformatori spagnoli e la Deltafina, al punto 411 della decisione impugnata la Commissione sottolinea che questi, oltre ad essersi accordati sulle forchette di prezzo per grado qualitativo e sulle condizioni complementari, «hanno segretamente concordato vari altri aspetti riguardanti il prezzo e le quantità da vendere, in particolare il prezzo medio (massimo) di consegna per ciascuna varietà di tabacco greggio (per tutte le qualità senza distinzione) nonché il volume di tabacco greggio di acquisto dei singoli trasformatori». Essa aggiunge che, a partire dal 1998, essi hanno anche adottato meccanismi sofisticati di cessione e di compensazione al fine di garantire il rispetto del loro cartello segreto sui prezzi e sui quantitativi.

187    Infine, al punto 412 della decisione impugnata la Commissione afferma che essa «non possiede prove conclusive degli effetti concreti sul mercato delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori», in quanto «sarebbe impossibile determinare ex post il livello di prezzi che sarebbe stato applicato al mercato del tabacco greggio in Spagna in assenza dei comportamenti in questione». Al punto successivo essa asserisce che «[c]iononostante, si può affermare che, perlomeno a partire dal 1998, come conseguenza del coordinamento segreto organizzato tra di loro in materia di prezzi e quantitativi, prima e dopo la stipula dei contratti di coltivazione e fino alla conclusione delle operazioni finali di compravendita, il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato (...) e poteva avere un impatto reale sul mercato».

188    Al punto 414 della decisione impugnata la Commissione rileva che, in base alle considerazioni precedenti, deve concludersi che entrambe le infrazioni siano da considerarsi «molto gravi». Essa precisa tuttavia che «terrà conto della dimensione relativamente ridotta del mercato del prodotto rilevante».

189    In un secondo momento, la Commissione applica un trattamento differenziato alle imprese coinvolte, ritenendo che occorra «tener conto (...) del peso specifico di ciascuna impresa e dell’effetto concreto del suo comportamento illecito in modo che l’effetto deterrente dell’ammenda inflitta alla singola impresa sia commisurato al suo contributo al comportamento illegale da sanzionare» (punto 415 della decisione impugnata).

190    Pertanto, essa distingue anzitutto tra, da un lato, il cartello dei trasformatori (punti 416‑424 della decisione impugnata) e, dall’altro, quello dei rappresentanti dei produttori (punti 425‑431 della decisione impugnata).

191    Poi, per quanto riguarda il cartello dei trasformatori, la Commissione ritiene che «le ammende dovrebbero essere calcolate in maniera decrescente in funzione del loro contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato detenuta dalla singola impresa interessata» (punto 416 della decisione impugnata).

192    A questo proposito la Commissione dichiara che «a Deltafina dovrebbe essere inflitto l’importo iniziale più elevato per la sua posizione preminente sul mercato a titolo di principale acquirente di tabacco greggio spagnolo sottoposto a prima trasformazione (i suoi rapporti commerciali con Cetarsa, Agroexpansión e Taes sono descritti ai punti [20], [21] e 27)». Ad avviso della Commissione, «come conseguenza del suo potere di acquisto Deltafina era più di ogni altro in grado di influenzare il comportamento del trasformatore spagnolo» (punto 417 della decisione impugnata).

193    Quanto ai trasformatori spagnoli, la Commissione è dell’avviso che il «contributo» da essi dato alle pratiche illegali «si [possa] ritenere, in senso lato, (...) analogo» (punto 418 della decisione impugnata). A suo avviso si deve tener conto tuttavia delle dimensioni e delle quote di mercato dei singoli trasformatori interessati.

194    In base a ciò, la Commissione suddivide i trasformatori spagnoli in tre categorie:

–        nella prima categoria essa colloca la Cetarsa, per il fatto che quest’ultima, con una quota pari a circa il 67% del mercato per l’acquisto del tabacco greggio spagnolo, è di gran lunga il trasformatore spagnolo leader e ad essa deve perciò infliggersi l’ammontare iniziale più elevato (punto 419 della decisione impugnata);

–        nella seconda categoria essa pone l’Agroexpansión e la WWTE, affermando che esse detengono entrambe una quota di mercato pari a circa il 15% e deve essere inflitto loro lo stesso ammontare iniziale (punto 420 della decisione impugnata);

–        infine, nella terza categoria essa colloca la Taes per il fatto che quest’ultima detiene una quota di mercato pari solamente all’1,6% e le deve pertanto essere inflitto l’ammontare iniziale più basso (punto 421 della decisione impugnata).

195    Inoltre, al fine di garantire che l’ammenda abbia un effetto sufficientemente deterrente, la Commissione ritiene che occorra applicare un coefficiente moltiplicatore all’ammontare iniziale determinato per la WWTE nonché a quello determinato per l’Agroexpansión. In proposito, essa osserva che queste due società, pur detenendo in Spagna quote di mercato relativamente modeste, appartengono a gruppi multinazionali di «considerevole forza economica e finanziaria» e che «[i]noltre, [esse] hanno agito sotto l’influenza determinante delle loro società madri» (punto 422 della decisione impugnata). La Commissione ritiene pertanto necessario aumentare l’ammontare iniziale dell’ammenda inflitta a dette società applicando un coefficiente che tenga conto, da un lato, della dimensione dei gruppi cui esse appartengono e, dall’altro, della loro dimensione relativa rispetto agli altri trasformatori spagnoli (punto 423 della decisione impugnata). Essa applica quindi un coefficiente moltiplicatore di 1,5 – cioè una maggiorazione del 50% – all’ammontare iniziale determinato nei confronti della WWTE e un coefficiente moltiplicatore di 2 – ossia una maggiorazione del 100% – all’ammontare iniziale determinato nei confronti dell’Agroexpansión. 

196    In considerazione di tali diversi elementi, al punto 424 della decisione impugnata la Commissione fissa l’ammontare iniziale delle ammende come segue:

–        Deltafina:          EUR 8 000 000

–        Cetarsa:                   EUR 8 000 000

–         WWTE:          EUR 1 800 000 x 1,5 = EUR 2 700 000

–        Agroexpansión: EUR 1 800 000 x 2 = EUR 3 600 000

–        Taes:                   EUR 200 000

197    Infine, per quanto riguarda i rappresentanti dei produttori, la Commissione ritiene congruo infliggere a ciascuno di loro soltanto un’ammenda simbolica di EUR 1 000 (punti 425‑430 della decisione impugnata). Essa motiva la propria posizione adducendo il fatto che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo” poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti dei produttori nel contesto specifico della loro contrattazione collettiva di accordi tipo» (punto 428 della decisione impugnata). Essa afferma altresì che si deve rilevare che «l’esistenza e i risultati della contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e (...) nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento» (punto 429 della decisione impugnata).

 Argomenti delle parti

198    Con il suo quarto motivo, dedotto in subordine, la Deltafina afferma in sostanza che la Commissione, nel valutare la gravità dell’infrazione e nel fissare l’ammontare iniziale dell’ammenda che le è stata inflitta, non ha rispettato gli orientamenti ed ha violato i principi di proporzionalità e di «parità della sanzione e di trattamento». Essa afferma altresì che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

199    Nell’ambito di tale quarto motivo la Deltafina formula una serie di censure e di argomenti che possono essere raggruppati in sette capi.

200    In primo luogo, essa contesta il fatto che la Commissione abbia qualificato l’infrazione come «molto grave», laddove la stessa aveva riconosciuto che il mercato rilevante aveva una «dimensione geografica piuttosto piccola».

201    In secondo luogo, essa addebita alla Commissione di aver qualificato l’infrazione come «molto grave» pur senza disporre di alcuna prova che questa avesse prodotto effetti concreti sul mercato e, pertanto, di aver violato il punto 1 A degli orientamenti. Riferendosi ad un parere redatto dal proprio economista in data 13 gennaio 2005, essa afferma che da esso emerge che le condotte incriminate sono state verosimilmente prive di effetti sul mercato spagnolo del tabacco greggio. Più in particolare, il parere dimostrerebbe che i prezzi della più importante varietà di tabacco spagnolo durante il periodo dell’infrazione, lungi dallo stabilizzarsi o dal diminuire, hanno registrato un aumento del 21% e che i prezzi del tabacco spagnolo, sempre nello stesso periodo, hanno «registrato sostanziale convergenza con i prezzi europei e (…) mondiali».

202    In terzo luogo, la Deltafina sostiene che la decisione impugnata è contraddittoria perché, da un lato, al punto 413 la Commissione asserisce che «il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato» e, dall’altro, afferma il contrario ai punti 85, 88, 111, 113, 122, 126, 130, 133, 144, 175, 186, 206, 229, 231, 232, 233, 235, 239, 244, 255, 256, 257, 284, 294, 295, 296, 307 e 319.

203    In quarto luogo, la Deltafina sostiene che la Commissione ha snaturato i fatti affermando, al punto 417 della decisione impugnata, che essa era il principale acquirente di tabacco trasformato spagnolo e che il potere d’acquisto di cui godeva le consentiva di influenzare il comportamento dei trasformatori spagnoli. A sostegno delle proprie affermazioni, essa fa di nuovo riferimento al parere del suo economista del 13 gennaio 2005, e più in particolare alla tabella n. 5 di tale parere, da cui risulterebbe che, nel corso del periodo dell’infrazione e con riferimento all’acquisto di tabacco trasformato spagnolo, la sua quota media di mercato era del 27,5%, quella della Dimon (comprendente l’Agroexpansión) del 25,2%, quella della Cetarsa del 31,6% e quella della Standard Commercial Tabacco Co., Inc. (comprendente la WWTE) del 15% circa.

204    La Deltafina sostiene altresì che, contrariamente a quanto indicato nella sintesi della decisione impugnata pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all’art. 30 del regolamento n. 1/2003, essa non era «il più importante cliente [di tre trasformatori spagnoli]». Riferendosi alla tabella n. 7 del summenzionato parere del suo economista la stessa precisa che, durante il periodo dell’infrazione, essa ha acquistato tutta la produzione della consorella Taes, in media il 32,3% della produzione della Cetarsa, in media il 19,8% della produzione dell’Agroexpansión e una piccola parte della produzione della WWTE. In realtà, secondo la Deltafina, il principale cliente della Cetarsa era un «cliente storico», al quale quest’ultima era legata, ossia l’Altadis, SA (ex Tabacalera), quello dell’Agroexpansión era il gruppo Dimon e quello della WWTE il gruppo Standard.

205    Infine, la Deltafina critica la posizione della Commissione secondo cui, per determinare le quote sul mercato dell’acquisto di tabacco trasformato spagnolo, occorra escludere le cessioni intercorse tra la Cetarsa e la Tabacalera/Altadis (v. seguente punto 218).

206    In quinto luogo, la Deltafina afferma che nella decisione impugnata la Commissione riconosce che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo” poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti dei produttori» (punto 428 della decisione impugnata) e che «l’esistenza e i risultati della contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e (...) che nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento» (punto 429 della decisione impugnata). Essa rileva che tali circostanze hanno indotto la Commissione ad imporre un’ammenda simbolica di ammontare pari a EUR 1 000 solo ai produttori e lamenta il fatto che la Commissione non abbia chiarito nella decisione impugnata perché la stessa soluzione non potesse trovare applicazione nel suo caso. Essa sostiene inoltre che la Commissione ha violato il punto 5, lett. d), degli orientamenti, il quale prevede che, quando viene inflitta un’ammenda simbolica di EUR 1 000, «la motivazione di una siffatta ammenda (...) dovrebbe essere illustrata nel testo stesso della decisione».

207    In sesto luogo, invocando la «parità della sanzione», la Deltafina contesta alla Commissione di non aver tenuto conto, quando ha valutato la gravità dell’infrazione, del fatto che ad essa, a differenza dei trasformatori spagnoli, non venissero rimproverati «comportamenti di illecita interlocuzione e negoziazione verticale con i produttori e le loro associazioni e cooperative».

208    Infine, in settimo luogo, la Deltafina ritiene che la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento essendosi sensibilmente discostata dalla propria prassi anteriore in materia di calcolo dell’importo delle ammende nel caso di intese tra imprese attive unicamente sul mercato del prodotto in cui si sono dispiegati i fatti condannati. Rimandando ad un secondo parere del proprio economista datato 13 gennaio 2005, essa afferma che nel corso del periodo 1991‑2004 questo genere di intese è stato sanzionato con ammende il cui importo complessivo era in media pari allo 0,91% del valore del mercato rilevante. Essa lamenta altresì che nella decisione impugnata la Commissione non ha chiarito i motivi per cui avesse ritenuto necessario discostarsi in tale misura dalla propria prassi anteriore.

209    Alla luce delle considerazioni che precedono, la Deltafina chiede che il Tribunale voglia ridurre l’importo dell’ammenda inflittale.

210    La Commissione sostiene che il quarto motivo è privo di fondamento per quanto riguarda tutti i suoi capi.

211    In primo luogo, la Commissione sostiene di aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell’importo iniziale dell’ammenda, della dimensione ridotta del mercato rilevante, nonostante il fatto che, per sua natura, l’infrazione di cui trattasi fosse «molto grave».

212    In secondo luogo, la Commissione respinge l’argomento della Deltafina secondo cui essa non fosse in possesso di alcuna prova del fatto che l’infrazione in esame abbia avuto effetti concreti sul mercato. 

213    Al riguardo, essa rileva anzitutto che le pratiche restrittive concernenti la fissazione dei prezzi e la spartizione delle fonti di approvvigionamento costituiscono di per sé infrazioni molto gravi anche in assenza della prova di effetti concreti di tali pratiche sul mercato (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II‑1875, punto 232, e European Night Services e a./Commissione, cit. al punto 77 supra, punto 136).

214    In secondo luogo, rimandando al punto 413 della decisione impugnata essa ribadisce che, almeno a partire dal 1998, il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato ed afferma che è quindi del tutto ragionevole ritenere che esso abbia potuto avere effetti sul mercato, sebbene tali effetti non siano misurabili. Essa aggiunge che, se il cartello non fosse stato idoneo a produrre effetti sullo sviluppo dei prezzi del tabacco greggio, i trasformatori e la Deltafina non avrebbero avuto alcuna ragione di parteciparvi per oltre cinque anni.

215    In terzo luogo, la Commissione afferma che il parere dell’economista della Deltafina del 13 gennaio 2005 non dimostra che il cartello dei trasformatori sia stato privo di un impatto concreto sul mercato.

216    In terzo luogo, la Commissione asserisce che nessuno dei punti della decisione impugnata citati dalla Deltafina contraddice quanto da essa affermato al punto 413 della decisione stessa.

217    In quarto luogo, la Commissione sostiene di non aver commesso errori nell’affermare che la Deltafina godesse di una posizione preminente sul mercato spagnolo dell’acquisto di tabacco greggio.

218    Al riguardo la Commissione rileva che, nel suo primo parere del 13 gennaio 2005, l’economista designato dalla Deltafina includeva la Cetarsa tra gli acquirenti di tabacco trasformato, mentre quest’ultima non acquista tabacco trasformato da terzi. Essa sostiene che, se detto economista intende includere nelle vendite complessive sul mercato spagnolo del tabacco trasformato le vendite della Cetarsa alla Tabacalera/Altadis, i dati contenuti nel suo parere non sarebbero realistici, dato che queste ultime vendite «non possono essere equiparate alle vendite a esportatori terzi (quali Universal/Deltafina, Standard e Dimon) che sono alla base della dinamica del cartello dei trasformatori». La Commissione afferma che, fino alla metà degli anni ’90, la Cetarsa vendeva praticamente tutto il tabacco da essa trasformato alla Tabacalera e che entrambe le imprese erano, almeno fino al 1998, controllate dallo Stato. A suo parere, pertanto, durante i primi anni del cartello dei trasformatori, ossia dal 1996 al 1998, le operazioni commerciali tra la Tabacalera e la Cetarsa erano assimilabili a vendite infra-gruppo e non potevano essere considerate nel calcolo delle quantità di tabacco acquistato da terzi (il «tabacco di esportazione»). Secondo la Commissione, se quindi si escludono le vendite effettuate dalla Cetarsa alla Tabacalera/Altadis, la quota media di mercato detenuta dalla Deltafina nel mercato dell’acquisto del tabacco trasformato in Spagna dal 1996 al 2001 risulta nettamente superiore al 27,5% ed è, in ogni caso, la più elevata.

219    La Commissione aggiunge che non vi è alcun dubbio che la Deltafina fosse anche la principale cliente della Cetarsa, dell’Agroexpansión e della Taes.

220    Infine, richiamandosi a taluni passaggi della decisione impugnata, la Commissione rileva che la Deltafina intratteneva inoltre ulteriori «rapporti commerciali» con i trasformatori, «avendo firmato con Cetarsa contratti per il trattamento e la battitura di una parte del tabacco di Taes e di Agroexpansión».

221    Secondo la Commissione, tramite gli acquisti di tabacco dalla Taes, dall’Agroexpansión e dalla Cetarsa nonché tramite la conclusione di contratti con la Cetarsa per la trasformazione del tabacco della Taes, la Deltafina godeva nel mercato spagnolo di una posizione «tutt’affatto speciale».

222    In quinto luogo, la Commissione ritiene di aver sufficientemente motivato nella decisione impugnata la propria valutazione delle conseguenze che l’incertezza derivante dal contesto normativo spagnolo ha prodotto sul comportamento delle diverse imprese e associazioni interessate.

223    In sesto luogo, la Commissione respinge come infondata la critica relativa all’omessa considerazione del fatto che alla Deltafina non viene addebitato di aver partecipato «alla illecita interlocuzione e negoziazione verticale» con i produttori, le loro associazioni e le loro cooperative.

224    In settimo luogo, la Commissione dichiara di non essersi mai, né formalmente né informalmente, impegnata a rispettare la prassi in materia di calcolo delle ammende invocata dalla Deltafina. Inoltre, la stessa ricorda che, nell’ambito del regolamento n. 1/2003, essa dispone di un ampio margine di discrezionalità nella fissazione dell’importo delle ammende, che essa valuta la gravità delle infrazioni in funzione di molteplici elementi non riconducibili ad un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere in considerazione e che la sua precedente prassi in materia di decisioni non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, poiché quest’ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 1/2003.

 Giudizio del Tribunale

225    Prima di esaminare i diversi argomenti formulati dalla Deltafina, si devono esporre talune considerazioni generali sulla determinazione dell’importo delle ammende e, in particolare, sulla valutazione della gravità dell’infrazione. 

–       Considerazioni generali

226    A termini dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». La stessa prescrizione figura all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, che era applicabile all’epoca dell’infrazione di cui alla presente causa.

227    In ossequio a giurisprudenza costante, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle norme in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1689, punto 127).

228    È del pari giurisprudenza costante che la gravità delle infrazioni al diritto comunitario della concorrenza dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o tassativo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 241, e Dalmine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 129).

229    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta ai diversi destinatari in base al metodo generale che essa si è imposta negli orientamenti, sebbene in detta decisione non faccia esplicitamente menzione di questi ultimi.

230    Gli orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, enunciano pur sempre una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 91). Il fatto che con gli orientamenti la Commissione abbia precisato il proprio approccio nel valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di esaminare tale criterio in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 237).

231    Secondo il metodo previsto dagli orientamenti, quale punto di partenza per il calcolo dell’importo delle ammende da infliggersi alle imprese interessate la Commissione fissa un importo determinato in funzione della gravità «intrinseca» dell’infrazione. Per valutare tale gravità, occorre prendere in considerazione la natura dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma).

232    In tale ambito, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 000 e EUR 1 milione, le «infrazioni gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 milione e EUR 20 milioni, e le «infrazioni molto gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è di oltre EUR 20 milioni (punto 1 A, secondo comma, primo e secondo trattino). Per quanto riguarda le infrazioni molto gravi, la Commissione precisa che si tratta essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino).

233    Inoltre, va rilevato che i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione menzionati al precedente punto 231 non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione svolge un ruolo preminente, in particolare, al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi». A tale riguardo, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi operata negli orientamenti risulta che accordi o pratiche concordate miranti specificamente alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono già solo per questa loro natura essere qualificati come «molto gravi», senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto o da un’estensione geografica particolare. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, mentre la descrizione delle infrazioni gravi menziona espressamente l’impatto sul mercato e gli effetti su ampie zone del mercato comune, quella delle infrazioni molto gravi, viceversa, non indica alcuna necessità di un concreto impatto sul mercato, né di spiegamento degli effetti in una zona geografica particolare (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./Commissione, Racc. pag. II‑3033, punto 178, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 150).

234    Infine, sussiste un’interdipendenza tra i tre aspetti della valutazione della gravità dell’infrazione, nel senso che un livello elevato di gravità in base all’uno o all’altro di tali aspetti può compensare la minor gravità dell’infrazione sotto altri aspetti (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 230 supra, punto 241).

–       Sul primo capo, relativo all’omessa considerazione della dimensione relativamente ridotta del mercato del prodotto

235    Dal punto 408 della decisione impugnata risulta che, nel valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto della limitata dimensione tanto del mercato geografico quanto del mercato del prodotto rilevanti.

236    Dalla lettura combinata di tale punto e del punto 409 della decisione impugnata (v. supra, punto 184), e in particolare dall’impiego dell’avverbio «tuttavia» in quest’ultimo punto, risulta che la Commissione ha ritenuto che, nonostante la ridotta dimensione dell’uno e dell’altro di detti mercati, l’infrazione dovesse essere qualificata come «molto grave», dato che «riguard[ava] la fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Spagna nonché la spartizione di quantità».

237    Si deve anzitutto necessariamente rilevare che tale valutazione è fondata.

238    Infatti, per quanto concerne l’estensione del mercato geografico, questo costituisce solo uno dei tre criteri rilevanti ai sensi degli orientamenti ai fini della valutazione globale della gravità dell’infrazione. Nell’ambito di tali criteri interdipendenti, la natura dell’infrazione riveste un ruolo di primaria importanza (v. supra, punti 233 e 234).

239    Orbene, è chiaro che l’infrazione ascritta ai trasformatori e alla Deltafina, consistente nella fissazione dei prezzi delle singole varietà di tabacco greggio in Spagna e nella ripartizione delle quantità di tabacco greggio da acquistare dai produttori, configura un’infrazione molto grave per sua stessa natura. Va rammentato a questo proposito che l’art. 81, n. 1, lett. a), b) e c), CE dichiara espressamente incompatibili con il mercato comune gli accordi e le pratiche concordate che consistono, rispettivamente, nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento. Le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, sono considerate dalla giurisprudenza come particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 675), o come violazioni manifeste delle norme comunitarie in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 303). Si deve altresì rammentare che le infrazioni molto gravi ai sensi del punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti sono composte «essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati». A ciò si aggiunge il fatto, rilevato al punto 411 della decisione impugnata, che il cartello dei trasformatori prevedeva una componente segreta, circostanza che accentua la gravità dell’infrazione.

240    Inoltre, l’estensione del mercato geografico non è un criterio autonomo nel senso che solo infrazioni concernenti la maggior parte degli Stati membri potrebbero essere qualificate come «molto gravi». Né il Trattato CE, né il regolamento n. 17 o il regolamento n. 1/2003, né gli orientamenti, né la giurisprudenza consentono di ritenere che solo restrizioni geograficamente molto estese possano essere qualificate come tali (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 87).

241    Pertanto, la dimensione limitata del mercato geografico rilevante non osta alla qualificazione dell’infrazione constatata nel caso di specie come «molto grave».

242    Tale soluzione si impone a fortiori per quanto attiene alla limitata dimensione del mercato del prodotto rilevante, posto che la dimensione del mercato del prodotto in linea di principio non è un elemento che debba essere obbligatoriamente preso in considerazione, ma solo uno dei fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione e stabilire l’ammontare dell’ammenda. (v., in tal senso, sentenza Dalmine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 132).

243    Si deve poi rilevare che, sebbene la Commissione abbia ritenuto che la ridotta dimensione del mercato geografico e del mercato del prodotto rilevanti non precludesse la qualifica dell’infrazione come «molto grave», essa ha tuttavia tenuto pienamente conto di tale dimensione limitata al momento della fissazione dell’importo iniziale delle ammende, determinato in funzione della gravità dell’infrazione (v., segnatamente, il punto 414 della decisione impugnata). Infatti, la Commissione ha stabilito un importo iniziale di soli EUR 8 000 000 per la Deltafina, laddove ai sensi degli orientamenti essa poteva, trattandosi di un’infrazione molto grave, prevedere l’adozione di un importo iniziale di almeno EUR 20 000 000.

244    Alla luce di quanto precede, il primo capo del quarto motivo deve essere dichiarato infondato.

–       Sul secondo capo, relativo alla valutazione dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato

245    In via preliminare si deve rammentare che, a termini del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».

246    Si deve altresì rammentare che la natura dell’infrazione svolge un ruolo preminente al fine di qualificare le infrazioni come molto gravi e che accordi o pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi o alla ripartizione dei mercati possono, già solo per questa loro natura, essere qualificati come «molto gravi», senza che sia necessario che tali comportamenti siano caratterizzati da un impatto o da un’estensione geografica particolare (v. supra, punto 233).

247    Nella decisione impugnata la Commissione ha tenuto conto, nel valutare la gravità dell’infrazione, del fatto che a partire dal 1998 il cartello dei trasformatori aveva avuto effetti concreti sul mercato anche se, da un lato, essa aveva già qualificato tale infrazione come «molto grave» per sua stessa natura (punti 409‑411 della decisione impugnata) e, dall’altro, essa riteneva che detti effetti non potessero essere quantificati con precisione (punto 412 della decisione impugnata).

248    Se la Commissione sceglie pertanto di tener conto dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, essa deve fornire indizi concreti, credibili e sufficienti che consentano di valutare l’effettiva influenza che l’infrazione possa avere avuto sulla concorrenza in tale mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punti 73‑75).

249    Orbene, nel caso di specie, nella parte della decisione impugnata dedicata alla valutazione della gravità dell’infrazione (v. punto 413 della decisione impugnata) la Commissione, per affermare l’esistenza di effetti concreti del cartello dei trasformatori sul mercato a partire dal 1998, non ha fornito siffatti indizi, ma si è limitata a fare riferimento al fatto che il cartello era stato pienamente attuato e rispettato a partire da tale data, circostanza che può configurare solo un principio di indizio dell’esistenza di simili effetti (v. punto 252 qui di seguito).

250    Tuttavia, il fatto che nella suddetta parte della decisione impugnata la Commissione non abbia dimostrato in modo giuridicamente valido che il cartello dei trasformatori abbia avuto un impatto concreto sul mercato è ininfluente ai fini della qualifica dell’infrazione come «molto grave». Tale qualifica infatti rimane assolutamente appropriata in considerazione della stessa natura di detta infrazione (v. supra, punti 233, 238, 239 e 246).

251    Inoltre, nell’ambito della propria competenza esclusiva estesa anche al merito, il Tribunale ritiene che la mancanza di una sufficiente dimostrazione di un impatto concreto sul mercato non sia atta a rimettere in discussione l’importo iniziale dell’ammenda stabilito dalla Commissione in funzione della gravità dell’infrazione. 

252    In primo luogo, occorre ritenere che, in considerazione del fatto che il cartello dei trasformatori raggruppava tutti i trasformatori riconosciuti in Spagna, che questi ultimi acquistavano la quasi totalità del tabacco greggio prodotto annualmente in tale paese e che tale cartello riguardava tutto il tabacco greggio acquistato dai suddetti trasformatori, l’effettiva attuazione del cartello in discorso configuri un principio di indizio dell’esistenza di effetti sul mercato.

253    In secondo luogo, si deve rilevare che la decisione impugnata, in parti diverse da quelle dedicate alla valutazione della gravità dell’infrazione, contiene indizi di un impatto concreto del cartello sul mercato.

254    Difatti, al punto 173 della decisione impugnata la Commissione rileva che nel 1998 «è stata arrestata la scalata dei prezzi verificatasi negli anni precedenti e i prezzi sono perfino scesi». Essa aggiunge che, in una dichiarazione datata 15 febbraio 2002, l’Agroexpansión l’ha informata che, «[d]urante la campagna 1998/1999, i trasformatori spagnoli si sono attenuti in maggiore o minor misura ai compromessi (...) descritti» e che, «[a]d esempio, [sono] riusciti ad assicurare al mercato, per la prima volta, una certa stabilità, che ha rallentato la scalata dei prezzi di acquisto degli anni precedenti, e a contenere il potere di negoziazione collettiva del settore della produzione».

255    Analogamente, al punto 301 della decisione impugnata la Commissione chiarisce che il prezzo medio massimo di consegna, sul quale si erano accordati i trasformatori e la Deltafina, «determina (...) molto direttamente il prezzo finale pagato per le singole varietà di tabacco grezzo» e che «[l]’incidenza d[ell’]infrazione sulla concorrenza è stata significativa giacché, concordandosi sul prezzo medio (massimo) di consegna da pagare ai produttori, le imprese di prima trasformazione riuscivano ad uniformare al massimo i prezzi finali che avrebbero pagato ai produttori e a ridurli a loro vantaggio ad un livello inferiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza».

256    Infine, al punto 314 della decisione impugnata la Commissione afferma che dalla tabella di cui al punto 38 della medesima decisione risulta che, a partire dal 1998, «i prezzi si sono stabilizzati e sono effettivamente scesi (nel 1998, il calo dei prezzi è stato del 4,8% per tutte le varietà senza distinzione)». Rimandando al punto 173 della decisione impugnata, essa ripete che l’Agroexpansión ha anche confermato l’esistenza di un nesso tra il cartello dei trasformatori e la diminuzione dei prezzi.

257    Le valutazioni che precedono non sono inficiate dalle affermazioni contenute nel parere dell’economista della Deltafina datato 13 gennaio 2005. Da un lato, infatti, tale economista riconosce espressamente che nel 1998 si è verificata una diminuzione dei prezzi di tutte le varietà di tabacco greggio. Dall’altro, per quanto concerne il periodo 1999/2001, dal parere risulta che, sebbene i prezzi della varietà «Virginia» siano aumentati, per contro quelli delle altre varietà sono rimasti stabili o sono addirittura diminuiti. Infine, non può escludersi che, in assenza del cartello, i prezzi della varietà «Virginia» sarebbero aumentati in misura ancora maggiore o che i prezzi delle altre varietà di tabacco sarebbero aumentati anziché stabilizzarsi o diminuire. Quanto al raffronto operato dall’economista tra lo sviluppo dei prezzi della varietà «Virginia» nel mercato spagnolo, da un lato, e nel mercato degli altri tre Stati membri principali produttori di tabacco greggio, dall’altro, esso non è concludente dal momento che le condizioni della concorrenza e le normative applicabili nell’ambito di ciascuno di detti mercati nazionali non sono necessariamente equivalenti.

258    In terzo luogo, occorre rilevare che, sebbene sia vero che nella decisione impugnata la Commissione abbia determinato la gravità dell’infrazione prendendo in considerazione gli effetti reali del cartello dei trasformatori sul mercato, il fatto che simili effetti abbiano riguardato soltanto una parte del periodo di infrazione, nel caso specifico a partire dal 1998, è un elemento che, congiuntamente a quello relativo alle dimensioni ridotte del mercato geografico e del mercato del prodotto rilevanti, ha indotto la Commissione a determinare per la Deltafina un importo iniziale di soli EUR 8 000 000, laddove ai sensi degli orientamenti essa poteva, trattandosi di un’infrazione molto grave, prevedere la fissazione di un importo iniziale di almeno EUR 20 000 000.

259    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il secondo capo del quarto motivo deve essere respinto.

–       Sul terzo capo, relativo ad una contraddizione tra il punto 413 della decisione impugnata ed altri punti della medesima decisione

260    Si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Deltafina, non sussiste alcuna contraddizione tra l’affermazione di cui al punto 413 della decisione impugnata, secondo cui «il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato», e gli altri punti da quest’ultima citati.

261    Anzitutto, tale affermazione della Deltafina si fonda su una lettura parziale del passaggio in questione del punto 413 della decisione impugnata. Infatti, in tale passaggio la Commissione sostiene che il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato solo a partire dal 1998. Orbene, i punti 85, 88, 111, 122, 133, 144, 284 e 307 della decisione impugnata riguardano il funzionamento di tale cartello nel 1996 e nel 1997.

262    Poi, per quanto riguarda le affermazioni di cui ai punti 113, 126 e 130 della decisione impugnata, esse non sono pertinenti, poiché afferiscono al cartello dei rappresentanti dei produttori e non al cartello dei trasformatori.

263    Allo stesso modo, i punti 175, 206, 229, 231-233, 235, 239, 255‑257, 294, 295 e 319 della decisione impugnata si riferiscono a questioni relative alle contrattazioni bilaterali tra i trasformatori, da un lato, e i rappresentanti dei produttori, dall’altro. Orbene, come viene chiarito al punto 295 della decisione impugnata, «il fallimento [di tali] trattative bilaterali (...) non mut[a] la natura del comportamento anticoncorrenziale dei trasformatori». In altri termini, le suddette questioni sono prive di pertinenza per quanto riguarda l’attuazione e il rispetto del cartello dei trasformatori a partire dal 1998.

264    Quanto al punto 186 della decisione impugnata, sebbene sia vero che vi venga affermato che le discussioni che hanno avuto luogo tra i trasformatori all’inizio del 1999 non sono sfociate nella conclusione di un accordo, vi si indica anche che questi ultimi hanno deciso di prorogare l’accordo quadro dell’anno precedente. Ciò risulta in modo ancora più netto dal punto successivo.

265    Al punto 244 della decisione impugnata, che riguarda il 2001, la Commissione si limita a rilevare che ad essa «non risulta invece alcun esempio di scambi di informazioni durante il periodo del raccolto». Essa pertanto non sostiene che gli accordi conclusi tra la Deltafina e i trasformatori spagnoli non siano stati pienamente attuati nel corso di tale anno. Al contrario, al punto 236 della decisione impugnata essa afferma che l’accordo quadro del 1998 è stato prorogato al 2001. Va aggiunto che dal punto 240 della decisione impugnata risulta che tutti i trasformatori spagnoli hanno espressamente ammesso nel corso del procedimento amministrativo che tale accordo quadro era stato prorogato fino al 3 ottobre 2001.

266    Infine, per quanto attiene al punto 296 della decisione impugnata, la Commissione si limita ad affermare che gli accordi o pratiche concordate cui hanno partecipato i trasformatori e la Deltafina hanno un «carattere unico e continuato».

267    Il terzo capo del quarto motivo deve pertanto essere dichiarato infondato.

–       Sul quarto capo, relativo alla erronea qualificazione della Deltafina quale principale acquirente di tabacco trasformato in Spagna

268    Si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Deltafina, la Commissione non ha commesso errori ritenendo che tale impresa rivestisse una posizione di primo piano nel mercato dell’acquisto di tabacco trasformato spagnolo.

269    In primo luogo, tale valutazione della Commissione non è affatto contraddetta dalle affermazioni contenute nel parere dell’economista della Deltafina. A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che, alla tabella n. 5 di tale parere, la Cetarsa viene inclusa tra le imprese acquirenti del tabacco trasformato spagnolo sebbene essa sia un’impresa di prima trasformazione e non acquisti tabacco trasformato presso terzi. In realtà, come la Deltafina ha spiegato nella sua risposta ad uno dei quesiti scritti postole dal Tribunale, i dati contenuti in tale tabella si riferiscono alle vendite di tabacco trasformato spagnolo ai fabbricanti di sigarette. Si deve poi rilevare che, anche tenendo conto dei dati prodotti dall’economista della Deltafina, quest’ultima, e non la Cetarsa, era il principale venditore di tabacco trasformato spagnolo nel 2000 e nel 2001. Infatti, nel corso di tali anni, la Deltafina deteneva rispettivamente il 31,6% e il 28,7% del mercato della vendita di tabacco trasformato spagnolo, mentre le quote di mercato della Cetarsa raggiungevano rispettivamente il 26,7% e il 27,6%.

270    In secondo luogo, non può contestarsi che la Deltafina fosse il principale cliente di tre dei quattro trasformatori spagnoli. Anzitutto, infatti, tra le parti è pacifico che la Taes vendesse la maggior parte della propria produzione alla Deltafina. Poi, come emerge dal punto 21 della decisione impugnata e dalla tabella n. 7 del parere dell’economista della Deltafina, quest’ultima era di gran lunga il principale cliente dell’Agroexpansión dal 1996 al 1998. Inoltre, in una risposta fornita il 15 marzo 2002 ad una richiesta di informazioni da parte della Commissione, la Cetarsa ha affermato che i suoi principali clienti erano, in ordine d’importanza, la Deltafina, l’Altadis e la Dimon. Da ultimo, occorre rilevare che dalla stessa tabella risulta che, nel 1999 e nel 2000, la Deltafina era cliente dei quattro trasformatori spagnoli.

271    In terzo luogo, va altresì rilevato che, oltre ai rapporti commerciali sopra illustrati, la Deltafina intratteneva altri rapporti commerciali con taluni trasformatori. Così, come risulta dal punto 29 della decisione impugnata, del quale la Deltafina non mette in dubbio la fondatezza, quest’ultima aveva concluso con la Cetarsa, che aveva capacità di trasformazione in eccesso, contratti per il trattamento e la battitura di una parte del tabacco della Taes e dell’Agroexpansión.

272    I vari elementi che precedono dimostrano in modo giuridicamente valido che la Deltafina era più di ogni altro in grado di influenzare il comportamento dei trasformatori spagnoli, come rilevato dalla Commissione al punto 417 della decisione impugnata.

273    Pertanto, il quarto capo del quarto motivo deve essere dichiarato infondato.

–       Sul quinto capo, relativo ad un difetto di motivazione concernente le conseguenze da trarre, per la fissazione dell’importo delle ammende, dall’incertezza generata dal contesto normativo spagnolo e dall’atteggiamento delle autorità spagnole

274    Contrariamente a quanto sostiene la Deltafina, nella decisione impugnata la Commissione espone in modo molto preciso i motivi per cui l’incertezza generata dal contesto normativo spagnolo e dall’atteggiamento delle autorità spagnole nell’ambito della contrattazione di contratti tipo giustifichino l’imposizione di un’ammenda simbolica unicamente nei confronti dei rappresentanti dei produttori.

275    A questo riguardo, in primo luogo, deve rammentarsi che, come viene in sintesi illustrato ai punti 275‑277 della decisione impugnata e come si è già osservato ai precedenti punti 15‑21 e 107, la decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali, la prima delle quali coinvolge i trasformatori spagnoli e la Deltafina e la seconda i rappresentanti dei produttori. Agli stessi punti si precisa che entrambe tali intese sono connotate da un insieme di accordi e/o pratiche concordate e costituiscono un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE.

276    Dalla decisione impugnata risulta altresì molto chiaramente che il cartello dei trasformatori presentava due componenti, vale a dire:

–        da un lato, nel periodo 1996‑2001 i trasformatori e la Deltafina hanno concluso accordi segretamente e/o hanno partecipato a pratiche concordate essenzialmente per fissare ogni anno il prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione di qualità, nonché per ripartire i quantitativi di ciascuna varietà di tabacco greggio che ciascun trasformatore poteva acquistare dai produttori (v., segnatamente, la sintesi compiuta ai punti 276 e 278 della decisione impugnata e, per quanto concerne la qualificazione di tale componente del cartello come «segreta», i punti 411, 413, 438 e 454 della decisione impugnata);

–        dall’altro, durante il periodo 1999‑2001 i trasformatori e la Deltafina hanno altresì concluso accordi e/o partecipato a pratiche concordate aventi l’obiettivo di fissare le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio, nonché le condizioni complementari che proponevano ai rappresentanti dei produttori in occasione delle negoziazioni collettive tra i due settori (v., segnatamente, la sintesi compiuta ai punti 276 e 280 della decisione impugnata).

277    Quanto al cartello dei rappresentanti dei produttori, nella decisione impugnata si afferma chiaramente che quest’ultimo è connotato da un insieme di accordi e/o pratiche concordate, nel corso del periodo 1996/2001, volti essenzialmente a fissare ogni anno le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio nonché le condizioni complementari che essi proponevano successivamente ai trasformatori all’atto delle contrattazioni collettive tra i due settori (v., segnatamente, la sintesi compiuta ai punti 277 e 318 della decisione impugnata).

278    In altri termini, dalla decisione impugnata emerge chiaramente che il cartello dei trasformatori andava ben al di là del cartello dei rappresentanti dei produttori, giacché presentava una componente segreta che interveniva al di fuori dell’ambito delle contrattazioni collettive tra i due settori.

279    In secondo luogo, occorre rilevare che nella decisione impugnata, nell’ambito della fissazione dell’importo delle ammende, la Commissione analizza le conseguenze che il contesto normativo spagnolo e l’atteggiamento delle autorità spagnole hanno avuto sul comportamento dei vari destinatari ed espone con precisione il proprio ragionamento in proposito.

280    Innanzitutto, infatti, la Commissione esamina il cartello dei rappresentanti dei produttori (punti 425‑430 della decisione impugnata).

281    A tale riguardo, in primo luogo, richiamandosi ai punti 350 e seguenti della decisione impugnata, la Commissione rammenta che la normativa nazionale applicabile non obbligava i rappresentanti dei produttori e i trasformatori spagnoli a concordare le forchette di prezzo e le condizioni complementari. Essa precisa che, sebbene dal 1982 al 2000 tale normativa prevedesse che, per poter ottenere l’omologazione da parte del Ministero dell’Agricoltura, i contratti tipo dovessero contenere clausole sul «prezzo minimo garantito» e il «prezzo che il produttore deve ricevere per il materiale grezzo», essa non obbligava peraltro le parti che negoziavano tali contratti tipo a concordare «le cifre effettive da inserire nelle clausole di prezzo». Per quanto concerne quest’ultimo punto, essa rileva che dal 1995 al 1998, del resto, il Ministero dell’Agricoltura ha omologato contratti tipo contenenti clausole di prezzo in bianco (punto 426 della decisione impugnata).

282    Al punto 427 della decisione impugnata la Commissione fa poi riferimento a taluni elementi che, al punto successivo, la inducono tuttavia a riconoscere che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo” poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti dei produttori nel contesto specifico della loro contrattazione collettiva di accordi tipo». I predetti elementi sono i seguenti:

–        i contratti tipo negoziati dal 1995 al 1998 e omologati dal Ministero dell’Agricoltura prevedevano che tutti i rappresentanti dei produttori negoziassero congiuntamente con i singoli trasformatori le tabelle di prezzo e le condizioni complementari;

–        nel 1999 il Ministero dell’Agricoltura ha perfino approvato le tabelle di prezzo che erano già state negoziate collettivamente da tutti i rappresentanti dei produttori e dai quattro trasformatori;

–        tali tabelle sono state allegate al contratto tipo pubblicato quell’anno nel Boletín Oficial del Estado;

–        nel 2000 e nel 2001 il Ministero dell’Agricoltura ha invitato i rappresentanti dei due settori ad una serie di riunioni – alcune delle quali svoltesi presso il ministero stesso – al fine di concordare le tabelle di prezzo, in tal modo incoraggiando le parti ad accelerare la conclusione dei loro negoziati collettivi su dette tabelle.

283    Al punto 429 della decisione impugnata la Commissione aggiunge che l’esistenza e i risultati delle contrattazioni sui contratti tipo erano in generale di dominio pubblico, e che nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del procedimento amministrativo.

284    Infine, dal punto 430 della decisione impugnata risulta che gli elementi descritti ai precedenti punti 282 e 283 hanno indotto la Commissione ad irrogare soltanto un’ammenda simbolica di EUR 1 000 ai rappresentanti dei produttori.

285    In secondo luogo, per quanto riguarda il cartello dei trasformatori, ai punti 437 e 438 della decisione impugnata la Commissione si pronuncia sull’influenza che hanno avuto il contesto giuridico spagnolo e l’atteggiamento delle autorità spagnole.

286    A questo proposito, la Commissione distingue tra la componente di detto cartello che si riferisce alla contrattazione e alla conclusione «pubbliche» di contratti tipo con i rappresentanti dei produttori – segnatamente la contrattazione relativa alle forchette di prezzo e alle condizioni complementari – e la componente «segreta» dello stesso cartello.

287    Da un lato, quindi, al punto 437 della decisione impugnata la Commissione afferma che i rilievi da essa operati ai punti 427‑429 della decisione impugnata per quanto riguarda la condotta dei rappresentanti dei produttori (v. supra, punti 282 e 283) sono validi anche per quanto concerne la prima delle suddette due componenti del cartello dei trasformatori.

288    Dall’altro, per quanto riguarda la componente «segreta» di quest’ultimo cartello, al punto 438 della decisione impugnata la Commissione afferma che il comportamento dei trasformatori «si è spinto notevolmente al di là dell’ambito del contesto giuridico rilevante e dell’ambito delle contrattazioni pubbliche e degli accordi con i rappresentanti dei produttori». Al medesimo punto essa riconosce peraltro che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori hanno determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori potevano sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi».

289    Come risulta dall’ultima frase del punto 438 della decisione impugnata, la Commissione, tenendo conto degli elementi menzionati ai precedenti punti 287 e 288, ha deciso di ridurre fino al 40% per circostanze attenuanti l’ammontare di base delle ammende inflitto ai trasformatori e alla Deltafina.

290    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quinto capo del quarto motivo deve essere dichiarato infondato.

–       Sul sesto capo, relativo all’omessa considerazione della mancata partecipazione della Deltafina alle discussioni e alle contrattazioni intercorse tra i trasformatori spagnoli e i rappresentanti dei produttori

291    Il sesto capo del quarto motivo è erroneo in fatto dal momento che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha ritenuto che le discussioni e le contrattazioni «verticali» intercorse tra i trasformatori spagnoli, da un lato, e i rappresentanti dei produttori, dall’altro, fossero contrarie all’art. 81 CE. Pertanto, la circostanza che la Deltafina non abbia preso parte a tali discussioni e contrattazioni non può avere la minima influenza sulla valutazione della gravità dell’infrazione ad essa imputata né, conseguentemente, sull’importo iniziale dell’ammenda fissato nel suo caso.

–       Sul settimo capo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione si è discostata dalla sua precedente prassi

292    Dato che la precedente prassi in materia di decisioni della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (sentenza LR AF 1998/Commissione, cit. al punto 101 supra, punto 234), il settimo capo del quarto motivo non può essere accolto.

–       Conclusioni sul quarto motivo

293    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il quarto motivo deve essere respinto nella sua totalità.

 Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 B degli orientamenti e del principio della parità di trattamento

 Sintesi della decisione impugnata

294    Ai punti 432 e 433 della decisione impugnata la Commissione analizza la questione della durata dell’infrazione addebitata ai trasformatori e alla Deltafina.

295    Anzitutto, richiamandosi al punto 92 della decisione impugnata la Commissione rileva che il cartello dei trasformatori è iniziato il 13 marzo 1996 (punto 432 della decisione impugnata).

296    Essa afferma poi che tale cartello è cessato, secondo le dichiarazioni fatte dai trasformatori, il 3 ottobre 2001. Tuttavia, constatando che le «ultime prove» in suo possesso riguardano una riunione svoltasi il 10 agosto 2001, menzionata al punto 260 della decisione impugnata, essa considera quest’ultima la data in cui l’infrazione è giunta al termine (punto 432 della decisione impugnata).

297    Alla luce di tali elementi, la Commissione determina la durata dell’infrazione in cinque anni e quattro mesi, corrispondenti ad un’infrazione di lunga durata. Pertanto, al punto 433 della decisione impugnata essa applica una maggiorazione del 50% sull’importo iniziale dell’ammenda inflitta a tutti i trasformatori spagnoli e alla Deltafina.

 Argomenti delle parti

298    Nell’ambito del quinto motivo, dedotto in subordine, la Deltafina sostiene che, ai punti 432 e 433 della decisione impugnata, la Commissione «puramente e semplicemente accomuna tutte le condotte», ossia quelle «reali» imputate ai trasformatori e quelle «virtuali» ascritte alla Deltafina, determina la durata dell’infrazione in «più di cinque anni e quattro mesi», ritiene che tale infrazione costituisca, per tutte le parti, un’infrazione di lunga durata ed applica a tutte le suddette parti la maggiorazione del 50% sull’importo iniziale dell’ammenda. Secondo la ricorrente, avendole attribuito «una corresponsabilità di volontà, non ancorata a specifici fatti o condotte», la Commissione avrebbe dovuto quanto meno individuare con precisione il «dies a quo» dell’infrazione, vale a dire, «fornire delle coordinate spazio-temporali del momento in cui la volontà di Deltafina avrebbe iniziato a concorrere dall’esterno con quella dei quattro trasformatori spagnoli, influenzandone o determinandone le condotte».

299    La Deltafina chiede di conseguenza che il Tribunale voglia ridurre l’importo dell’ammenda, in considerazione del fatto che l’infrazione può essere solo di durata media.

300    La Commissione controbatte che il dies a quo del cartello dei trasformatori deve essere fissato al 13 marzo 1996, data della sua prima riunione.

 Giudizio del Tribunale

301    Si deve necessariamente rilevare che, nel punto 432 della decisione impugnata, la Commissione ha espressamente fissato il dies a quo del cartello dei trasformatori al 13 marzo 1996.

302    Come risulta dal punto 92 della decisione impugnata, al quale il punto 432 della stessa decisione rinvia, tale data corrisponde a quella in cui – secondo le dichiarazioni della Taes, della WWTE e dell’Agroexpansión – la Deltafina e i trasformatori spagnoli si sono riuniti per la prima volta al fine di discutere dei prezzi e dei volumi di acquisto del tabacco greggio per la campagna 1996/1997.

303    La Commissione a maggior ragione poteva considerare tale data quale dies a quo dell’infrazione per quanto concerne la Deltafina dal momento che, come si è già rilevato al precedente punto 125, quest’ultima era rappresentata alla riunione in parola sia dal sig. M., proprio presidente, che dal sig. C., suo direttore responsabile degli acquisti.

304    Oltretutto, l’argomento della Deltafina muove dalla premessa erronea secondo cui essa si sarebbe limitata ad agevolare, dall’esterno rispetto al cartello dei trasformatori, la commissione dell’infrazione (v. supra, punti 122‑133).

305    Dal momento che la Deltafina non rimette in discussione la valutazione della Commissione secondo cui l’infrazione è cessata il 10 agosto 2001, si deve concludere che la Commissione ha determinato legittimamente la durata di tale infrazione in oltre cinque anni e quattro mesi – vale a dire un’infrazione di lunga durata ai sensi degli orientamenti – e, pertanto, ha applicato una maggiorazione del 50% all’importo iniziale dell’ammenda stabilito nei confronti della Deltafina.

306    Ne consegue che il quinto motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sul sesto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 2 degli orientamenti, nonché ad un difetto di motivazione

 Sintesi della decisione impugnata

307    Dal punto 436 della decisione impugnata risulta che l’ammontare di base dell’ammenda inflitta alla Deltafina è stato maggiorato del 50% per circostanze aggravanti, dal momento che tale impresa aveva svolto un ruolo di leader nell’ambito del cartello dei trasformatori.

308    A tale riguardo, al punto 435 della decisione impugnata la Commissione dichiara quanto segue:

«Dai fatti di cui ai punti (361) e seguenti [della decisione impugnata], risulta che Deltafina ha svolto un ruolo fondamentale nella elaborazione e attuazione degli accordi sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi stipulati tra i trasformatori dopo il 1996. Deltafina (rappresentata dal suo presidente) ha indotto i trasformatori spagnoli a coordinare le strategie di acquisto e ha agito quale depositario e arbitro degli accordi anticoncorrenziali dei trasformatori, in particolare allorché sono iniziate le loro pratiche anticoncorrenziali».

309    Al punto 436 della decisione impugnata, la Commissione aggiunge che «[i]l ruolo leader di Deltafina nel cartello dei trasformatori è stato ulteriormente confermato da Agroexpansión e da WWTE nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e nella successiva audizione (...)».

 Argomenti delle parti

310    Nell’ambito del sesto motivo, dedotto in subordine, la Deltafina sostiene che la decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione le imputa come circostanza aggravante il ruolo di leader che essa avrebbe avuto, è viziata sotto due profili.

311    In primo luogo, essa afferma che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto, al punto 435, la Commissione si limita a rinviare genericamente ai «fatti di cui ai punti (361) e seguenti».

312    In tale ambito, essa afferma che detti fatti si riducono a presenze a riunioni, proponimenti, ricezione di informazioni, custodia di un documento, invio di lettere, mediazione ed intervento in discussioni, ossia «condotte passive, esterne e presenzialistiche od, al più, indirettamente propiziatorie di quelle attive dei trasformatori spagnoli, che del cartello erano i reali protagonisti». Tali fatti non dimostrerebbero in alcun modo che essa abbia svolto un ruolo di leader nell’ambito del cartello.

313    In secondo luogo, la Deltafina asserisce che, per attribuirle siffatto ruolo, la Commissione si basa su taluni stralci delle risposte dell’Agroexpansión e della WWTE alla comunicazione degli addebiti. Essa lamenta nuovamente il fatto che la Commissione abbia rifiutato di consentirle l’accesso a tali risposte, così ledendo gravemente i suoi diritti della difesa.

314    Alla luce di questi diversi elementi, la Deltafina chiede che il Tribunale voglia ridurre l’importo dell’ammenda, escludendo dal calcolo della stessa la maggiorazione del 50% applicata dalla Commissione per circostanze aggravanti.

315    La Commissione chiede che tale sesto motivo sia respinto.

316    In primo luogo, la Commissione afferma che nella decisione impugnata essa spiega in maniera sufficientemente chiara e precisa le ragioni per cui la stessa ritiene che la Deltafina abbia rivestito un ruolo di leader nell’ambito dell’intesa. Più in particolare, essa fa riferimento al punto 435 della decisione impugnata, il quale rinvia ai fatti di cui ai punti 361‑369 della medesima decisione.

317    In questo contesto, essa sostiene che detti fatti dimostrano chiaramente il ruolo di leader dell’intesa attribuito alla Deltafina.

318    In secondo luogo, rinviando alle considerazioni riferite al precedente punto 147, la Commissione nega di aver violato i diritti della difesa della Deltafina non consentendole di accedere alle risposte dell’Agroexpansión e della WWTE alla comunicazione degli addebiti.

 Giudizio del Tribunale

319    In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad un difetto di motivazione, occorre rilevare che secondo giurisprudenza costante la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire, in forma chiara e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del rispetto, nella motivazione, dei requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto in questione, ma anche del contesto in cui esso è stato adottato nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

320    Nel caso di specie si deve rilevare che, al punto 435 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato in modo sufficientemente preciso gli elementi sui quali essa si è fondata per qualificare la Deltafina quale leader del cartello dei trasformatori. Infatti, in tale punto, oltre ad aver chiaramente identificato le condotte della Deltafina che, a suo avviso, giustificavano una simile qualificazione, essa ha rinviato esplicitamente agli elementi di fatto descritti ai punti 361 e seguenti della decisione impugnata, che operano a loro volta un rinvio ad altri punti.

321    Inoltre, al punto 436 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell’audizione, l’Agroexpansión e la WWTE avevano confermato che la Deltafina aveva svolto un ruolo di leader nel cartello dei trasformatori.

322    Pertanto, la censura relativa ad un difetto di motivazione deve essere dichiarata infondata.

323    In secondo luogo, si deve esaminare la censura della Deltafina, sollevata nell’ambito del primo capo del secondo motivo (v. supra, punti 104 e 105), relativa al fatto che nella comunicazione degli addebiti la Commissione non ha menzionato la circostanza che essa potesse essere ritenuta leader del cartello dei trasformatori, così violando i suoi diritti della difesa.

324    A questo proposito si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, quando la Commissione dichiara espressamente nella comunicazione degli addebiti che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Così operando, fornisce le indicazioni necessarie per difendersi non solo dall’addebito dell’infrazione, ma anche dall’inflizione di ammende (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 228 supra, punto 428, e 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, Racc. pag. I‑10193, punto 49).

325    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che imporre alla Commissione di comunicare alle imprese interessate, nella fase della comunicazione degli addebiti, indicazioni concrete circa l’entità delle ammende previste equivarrebbe ad obbligarla ad anticipare in modo inopportuno la sua decisione definitiva (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 21).

326    Nel caso di specie si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza sopra menzionata, nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha esposto i principali elementi di fatto e di diritto atti a fungere da fondamento dell’ammenda che essa prevedeva di infliggere alla Deltafina. Infatti, al punto 459 di tale comunicazione essa ha in particolare affermato che, per valutare la gravità dell’infrazione, intendeva tener conto del fatto che gli accordi aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi e delle quantità sono riconducibili tra le violazioni più gravi delle norme della concorrenza. Al punto 460 della comunicazione degli addebiti essa ha precisato che, per quanto riguarda l’infrazione imputata ai trasformatori, questa aveva avuto inizio il 13 marzo 1996 ed era cessata, secondo le dichiarazioni di questi ultimi, il 3 ottobre 2001. Essa ha aggiunto che l’ultimo elemento di prova in suo possesso si riferiva, tuttavia, a una riunione tenutasi il 10 agosto 2001. Infine, al punto 461 della comunicazione degli addebiti la Commissione ha affermato che essa avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze della causa descritte in tale comunicazione e, in particolare, del ruolo individualmente avuto da ciascuno dei destinatari della stessa, dell’influenza che la normativa spagnola in materia di prodotti agricoli può aver avuto sulla condotta di detti destinatari e della collaborazione fornita dai trasformatori e dalle loro associazioni in forza della comunicazione sulla cooperazione.

327    È vero che la Commissione non ha specificato nella comunicazione degli addebiti il fatto che essa potesse attribuire alla Deltafina la qualifica di leader. Orbene, si deve rilevare che tale qualifica comporta rilevanti conseguenze in ordine all’importo dell’ammenda da infliggere all’impresa interessata. Infatti, ai sensi del punto 2 degli orientamenti, si tratta di una circostanza aggravante che comporta una maggiorazione non trascurabile dell’importo di base dell’ammenda. Allo stesso modo, a termini del punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione, siffatta qualifica esclude sin da subito il beneficio di una riduzione notevole dell’ammenda, anche qualora l’impresa qualificata come leader soddisfi tutte le condizioni enunciate per poter ottenere una simile riduzione. Pertanto, spetta alla Commissione esporre nella comunicazione degli addebiti gli elementi che essa reputa pertinenti onde consentire all’impresa che può essere qualificata leader del cartello di replicare ad una simile censura. Tuttavia, in considerazione del fatto che tale comunicazione resta una fase nel processo di adozione della decisione definitiva e che, pertanto, non rappresenta la posizione irrevocabile della Commissione, a quest’ultima non può imporsi di procedere, già in tale fase, ad una qualificazione giuridica degli elementi in base ai quali la stessa qualificherà nella propria decisione definitiva un’impresa come leader dell’intesa.

328    Nel caso di specie gli elementi di fatto sui quali si è fondata la Commissione nella decisione impugnata per attribuire alla Deltafina il ruolo di leader del cartello dei trasformatori sono, in base a quanto da essa dichiarato, quelli sintetizzati al punto 435 della stessa decisione. Per quanto attiene alle indicazioni contenute nella prima frase del punto 436 della decisione impugnata (v. supra, punto 321), il Tribunale prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui la WWTE e l’Agroexpansión si sono limitate, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell’audizione, a confermare gli elementi suddetti e non hanno fatto riferimento ad alcun fatto che non fosse già stato portato a conoscenza della Deltafina nella comunicazione degli addebiti (v. supra, punti 147 e 316‑318). Alla luce di ciò, e senza anticipare il giudizio in merito all’idoneità degli elementi, su cui la Commissione dichiara in tal modo di essersi fondata, a dimostrare che la Deltafina rivestisse il ruolo di leader del cartello dei trasformatori, si deve dichiarare che la Commissione non ha violato i diritti della difesa di quest’ultima negandole l’accesso, prima dell’adozione della decisione impugnata, alle suddette risposte alla comunicazione degli addebiti.

329    Inoltre, si deve necessariamente rilevare che gli elementi di fatto, su cui la Commissione si è fondata nella decisione impugnata per attribuire alla Deltafina il ruolo di leader del cartello dei trasformatori, erano già menzionati nella comunicazione degli addebiti e, pertanto, quest’ultima era in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista su tali elementi prima dell’adozione di detta decisione. Infatti, gli elementi cui viene fatto riferimento al punto 435 della decisione impugnata erano già inclusi tra quelli figuranti ai punti 416‑420 della comunicazione degli addebiti.

330    Di conseguenza, la Commissione non ha violato i diritti della difesa della Deltafina omettendo di indicare nella comunicazione degli addebiti che quest’ultima potesse essere considerata il leader del cartello dei trasformatori.

331    In terzo luogo, occorre verificare se gli elementi di fatto su cui la Commissione si è basata nella decisione impugnata per qualificare la Deltafina quale leader del cartello dei trasformatori consentissero di adottare siffatta qualifica. Nell’ambito del presente motivo (v. supra, punto 312) nonché nell’ambito del terzo capo del primo motivo (v. supra, punto 73) e del primo capo del secondo motivo (v. supra, punto 105), la Deltafina addebita alla Commissione, infatti, di non aver dimostrato che essa avesse un simile ruolo nel cartello dei trasformatori.

332    A tal riguardo occorre sottolineare che, per essere qualificata come leader, l’impresa di cui trattasi deve aver rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 374, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 423) e aver avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, cit., punti 300 e 375).

333    Orbene, sebbene gli elementi fatti valere dalla Commissione al punto 435 della decisione impugnata dimostrino che la Deltafina ha svolto un ruolo attivo e diretto nel cartello dei trasformatori, essi tuttavia non sono sufficienti per dimostrare che tale società abbia rappresentato una forza motrice significativa per detto cartello e neppure che essa abbia avuto un ruolo più importante di quello avuto da uno qualsiasi dei trasformatori spagnoli. Si deve rilevare in particolare che, anche se la Commissione, per i motivi illustrati ai precedenti punti 122‑133, ha imputato legittimamente tutta l’infrazione di cui trattasi alla Deltafina, resta il fatto che quest’ultima, nel corso di un’infrazione durata oltre cinque anni, ha preso parte solo ad un numero molto limitato delle riunioni del cartello dei trasformatori, durante le quali sono stati conclusi gli accordi illeciti – e cioè tutt’al più a quattro riunioni su un totale di quasi trenta –, e che essa ha partecipato soltanto ad un numero relativamente ridotto di scambi di corrispondenza e di informazioni tra i membri di tale cartello.

334    Inoltre, non vi sono elementi nel fascicolo tali da far ritenere che la Deltafina abbia assunto una qualsivoglia iniziativa allo scopo di creare detto cartello o di indurre uno qualunque dei trasformatori spagnoli ad aderirvi. In particolare, l’affermazione della Commissione contenuta al punto 435 della decisione impugnata, secondo cui la Deltafina «ha indotto i trasformatori spagnoli a coordinare le strategie di acquisto», non è sufficientemente dimostrata. Il solo fatto che, nel proprio telefax del 9 luglio 1997 (v. supra, punto 127), la WWTE precisi che il presidente della Deltafina ha a più riprese affermato che «un accordo sui prezzi non [era] possibile senza accordo sui quantitativi» non può essere sufficiente ad avvalorare detta affermazione. Tanto più che lo stesso telefax lascia piuttosto intendere che la stessa WWTE auspicava la conclusione di un accordo sui quantitativi, insistendo anche sulla necessità che esso avesse una durata di cinque anni o quanto meno di tre anni. A tal riguardo si deve rilevare che, in un telefax del 6 novembre 1997 al presidente della Deltafina, citato al punto 143 della decisione impugnata, la WWTE afferma che essa cerca «in tutti i modi possibili di giungere ad un accordo sui quantitativi», precisando che, in occasione della prossima riunione del cartello dei trasformatori, essa avrebbe proposto «di costituire una cauzione [per gli] accordi sotto forma di deposito di ingenti somme di denaro che permetta una certa sicurezza nell’esecuzione degli accordi».

335    Non vi sono neppure elementi del fascicolo che consentano di dimostrare che la Deltafina abbia assunto la responsabilità di attività di norma connesse all’esercizio del ruolo di leader di un cartello, come la presidenza di riunioni o la centralizzazione e la distribuzione di determinati dati. Benché sia vero che per un breve periodo la Deltafina ha avuto la custodia di una nota che riportava i dettagli di taluni accordi illeciti, questo è stato solo un caso isolato. Analogamente, sebbene gli elementi del fascicolo dimostrino che la Deltafina ha avuto la funzione di mediatore nel caso di divergenze tra i trasformatori, i suoi interventi a questo titolo risultano poco numerosi e limitati ai primi due anni del cartello dei trasformatori. Inoltre, essi non venivano accompagnati da alcuna minaccia concreta o misura disciplinare.

336    Il sesto motivo deve pertanto essere accolto parzialmente e, di conseguenza, la decisione impugnata deve essere riformata nella parte in cui stabilisce la circostanza aggravante di leader nei confronti della Deltafina. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate qui di seguito, ai punti 437‑439.

 Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 3 degli orientamenti

 Argomenti delle parti

337    La Deltafina lamenta il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto nel caso di specie delle circostanze attenuanti previste dal secondo e dal terzo trattino del punto 3 degli orientamenti, vale a dire, rispettivamente, la «non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite» e l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione».

338    Infatti, in primo luogo, la Deltafina sostiene che nella decisione impugnata la Commissione dà «ripetutamente» atto del mancato rispetto, «quanto meno parziale», di accordi e pratiche illecite negli anni 1996 (punti 85, 88 e 111 della decisione impugnata), 1997 (punti 113, 122, 126, 130 e 133 della decisione impugnata), 1998 (punti 144 e 175 della decisione impugnata), 1999 (punto 186 della decisione impugnata), 2000 (punti 206, 229, 231‑233 e 235 della decisione impugnata) e 2001 (punti 239, 244 e 255‑257 della decisione impugnata). Essa cita altresì taluni passaggi dei punti 295, 307 e 319 della decisione impugnata.

339    In tale contesto la Deltafina osserva che, nella sentenza 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione (Racc. pag. II‑2473), il Tribunale ha dichiarato che gli orientamenti «[prevedevano] oramai espressamente che la mancata applicazione di fatto di un accordo illecito sia da considerare una circostanza attenuante» (punto 191), che il punto 3, secondo trattino, degli orientamenti riguardava unicamente «l’ipotesi in cui un’intesa, nel suo insieme, non viene applicata, a prescindere dal comportamento proprio di ciascuna impresa» (punto 188) e che «occorre[va] (…), conformemente al principio d’individualità delle pene e delle sanzioni, esaminare la gravità relativa della partecipazione dell’impresa all’infrazione» (punto 189).

340    In secondo luogo, la Deltafina lamenta che la Commissione non abbia tenuto conto del fatto che l’infrazione ascrittale è cessata il 10 agosto 2001, ossia prima della data dei primi accertamenti.

341    In base alle suesposte considerazioni, la Deltafina chiede che il Tribunale voglia ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta.

342    La Commissione chiede che il settimo motivo venga respinto.

343    In primo luogo, essa asserisce che, nel caso di specie, non era tenuta ad applicare la circostanza attenuante di cui al punto 3, secondo trattino, degli orientamenti.

344    In proposito, anzitutto, essa afferma che il fatto che l’intesa non sia stata pienamente rispettata prima del 1998 è stato preso in considerazione nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, tant’è vero che l’ammontare iniziale dell’ammenda della Deltafina, nonostante la natura molto grave dell’infrazione, è stato fissato in EUR 8 000 000 anziché in EUR 20 000 000.

345    La Commissione sostiene poi che la propria posizione è corroborata dai punti 189 e 192 della sentenza Cheil Jedang/Commissione, citata al precedente punto 339, nonché dai punti 276 e 277 della sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (Racc. pag. II‑2223, punti 276 e 277). La Commissione sottolinea che la Deltafina non solo non si è mai opposta chiaramente e in modo considerevole all’attuazione del cartello con i trasformatori, ma ha pienamente aderito a tale cartello, svolgendovi un ruolo particolarmente attivo, di coordinamento e di mediazione.

346    In secondo luogo, la Commissione ritiene che non fosse inoltre tenuta a considerare come circostanza attenuante il fatto che l’infrazione fosse cessata prima dei suoi interventi.

 Giudizio del Tribunale

347    In via preliminare si deve rammentare che, nel fissare l’importo delle ammende, la Commissione deve in linea di principio conformarsi ai termini dei propri orientamenti (v. supra, punto 230). Tuttavia, negli orientamenti non viene prescritto che la Commissione debba sempre tener conto singolarmente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 di tali orientamenti, ed essa non è tenuta a concedere una riduzione supplementare a tale titolo e in modo automatico, dal momento che il carattere adeguato di un’eventuale riduzione dell’ammenda per circostanze attenuanti deve essere valutato da un punto di vista complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

348    Infatti, l’adozione degli orientamenti non ha privato di rilievo la giurisprudenza precedente, secondo cui la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o di non prendere in considerazione taluni elementi all’atto di stabilire l’importo delle ammende che essa intende infliggere, in particolare in funzione delle circostanze del caso di specie. Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti (v. sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich/Commissione, cit. al punto 230 supra, punto 473 e giurisprudenza ivi citata).

349    Per quanto riguarda la prima censura fatta valere dalla Deltafina, si deve rilevare che, a termini del punto 3, secondo trattino, degli orientamenti, la «non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite» può configurare una circostanza attenuante.

350    Dalla giurisprudenza risulta che la Commissione è tenuta a riconoscere l’esistenza di una circostanza attenuante per il fatto della mancata attuazione di un’intesa solo se l’impresa, che fa valere tale circostanza, può dimostrare di essersi opposta chiaramente e considerevolmente all’attuazione di tale intesa, al punto da aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima e di non aver aderito in apparenza all’accordo, né, con ciò, istigato altre imprese ad attuare l’intesa in questione. Sarebbe troppo semplice per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente qualora potessero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, laddove il loro atteggiamento abbia istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza (sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 345 supra, punti 277 e 278).

351    Orbene, nell’ambito del presente motivo la Deltafina non adduce alcuna circostanza che consenta di concludere che essa si sia discostata chiaramente e in modo considerevole dal cartello dei trasformatori, al punto da averne perturbato lo stesso funzionamento. Essa, infatti, si limita a invocare taluni punti della decisione impugnata che, come già chiarito ai precedenti punti 260‑267, o sono privi di rilevanza per quanto attiene alla censura in esame, in particolare in quanto non riguardano il cartello dei trasformatori, o si limitano a stabilire che, fino al 1998, detto cartello non è stato pienamente attuato e rispettato, e ciò in via generale da parte dei membri dello stesso e non singolarmente da parte della Deltafina.

352    Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, occorre rammentare che il fatto che il cartello dei trasformatori sia stato pienamente attuato solo a partire dal 1998 è uno degli elementi presi in considerazione dalla Commissione nel valutare la gravità dell’infrazione e, quindi, nel fissare l’importo iniziale dell’ammenda da determinare in forza di detta gravità. Orbene, la Commissione ha determinato nei confronti della Deltafina un importo iniziale di soli EUR 8 000 000 laddove, in base agli orientamenti, trattandosi di un’infrazione molto grave essa poteva prevedere di stabilire un importo iniziale di almeno EUR 20 000 000.

353    Pertanto, la prima censura fatta valere dalla Deltafina non può essere accolta.

354    Quanto alla seconda censura, si deve rammentare che, a termini del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti)» rientra tra le circostanze attenuanti.

355    Detta cessazione può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese in causa siano state spinte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione, dato che il caso in cui l’infrazione sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione non è coperto da tale disposizione degli orientamenti (sentenza Dalmine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 158).

356    Orbene, nella fattispecie in esame l’infrazione – come afferma la Deltafina – è cessata il 10 agosto 2001, vale a dire prima della data dei primi accertamenti operati dalla Commissione, nel caso di specie il 3 ottobre 2001. Detta cessazione pertanto non può costituire una circostanza attenuante ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.

357    Inoltre, va rammentato che una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione sin dai primi interventi della Commissione non può essere automatica, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di specie da parte di quest’ultima, nell’ambito del suo potere discrezionale. A tale riguardo, l’applicazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui la natura anticoncorrenziale del comportamento in questione non sia manifesta. Al contrario, la sua applicazione sarà meno adeguata, in via di principio, in una situazione in cui quest’ultimo sia chiaramente anticoncorrenziale, sempre che ciò sia dimostrato (sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit. al punto 345 supra, punto 281).

358    Orbene, nel caso in esame non può ritenersi che la Deltafina possa aver avuto un ragionevole dubbio quanto al carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, trattandosi della partecipazione a un’intesa orizzontale, avente l’obiettivo di fissare il prezzo e la ripartizione dei quantitativi, di cui una delle componenti aveva carattere segreto, e che costituiva perciò un’infrazione manifesta all’art. 81 CE.

359    La seconda censura fatta valere dalla Deltafina, pertanto, non può essere accolta.

360    Alla luce delle considerazioni che precedono, il settimo motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del punto 5, lett. a), degli orientamenti 

 Argomenti delle parti

361    Nell’ambito dell’ottavo motivo, dedotto in subordine, la Deltafina contesta alla Commissione di aver preso in considerazione, ai fini del calcolo della soglia massima del 10% di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, il fatturato da essa realizzato nel corso dell’esercizio 2002/2003. Secondo la Deltafina, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatturato relativo all’esercizio sociale conclusosi il 31 marzo 2004, dal momento che il suo esercizio si chiude il 31 marzo di ogni anno e la decisione impugnata è stata adottata il 20 ottobre 2004.

362    La Deltafina precisa che il fatturato da essa realizzato nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 marzo 2004 raggiungeva EUR 127 360 989, vale a dire un importo inferiore a quello di EUR 133 228 000, menzionato al punto 443 della decisione impugnata. Essa ritiene che l’importo dell’ammenda ad essa inflitta, prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, non poteva dunque essere superiore a EUR 12 736 000.

363    La Commissione riconosce che nel caso della Deltafina, per valutare se la soglia del 10% fosse stata o meno superata, il fatturato da prendere in considerazione è quello realizzato da quest’ultima nel corso dell’esercizio sociale chiusosi il 31 marzo 2004. Tuttavia, anche prendendo in considerazione quest’ultimo fatturato, tale soglia non sarebbe superata.

364    Ad abundantiam la Commissione afferma che, nella sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione (Racc. pag. II‑1181, punti 352‑354), il Tribunale ha dichiarato che il limite massimo del 10% deve essere applicato al «risultato finale del calcolo dell’ammenda» e non in una fase anteriore, cioè prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Orbene, nel caso di specie non sarebbe oggetto di contestazione il fatto che l’ammontare finale dell’ammenda inflitta alla Deltafina, ossia EUR 11 880 000, non superi il 10% del fatturato da questa realizzato nell’esercizio sociale chiusosi il 31 marzo 2004.

 Giudizio del Tribunale

365    Al punto 439 della decisione impugnata la Commissione determina l’importo dell’ammenda della Deltafina, prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, in EUR 13 200 000. Al punto 443 di tale decisione essa precisa che, «[d]ato che il fatturato annuale di Deltafina nel 2003 è ammontato a 133 228 000 EUR», tale importo non deve essere adeguato in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

366    A termini dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, il fatturato da prendersi in considerazione, per il calcolo del limite massimo del 10% previsto dalla stessa disposizione, è quello realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente. Come le parti ritengono concordemente, per determinare se detto limite massimo fosse stato oltrepassato o meno, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatturato realizzato dalla Deltafina nel corso dell’esercizio sociale conclusosi il 31 marzo 2004.

367    Al punto 443 della decisione impugnata, dunque, la Commissione si è basata erroneamente sul fatturato realizzato dalla Deltafina nel corso dell’esercizio sociale chiusosi il 31 marzo 2003.

368    Tuttavia, il motivo relativo a tale errore è inoperante dal momento che, anche tenendo conto del fatturato realizzato dalla Deltafina nel corso dell’esercizio sociale chiusosi il 31 marzo 2004, il limite massimo del 10% non è superato. Infatti, da una tabella contenuta nei conti annuali della Deltafina al 31 marzo 2004, allegata al ricorso, risulta che, in tale data, il fatturato di quest’ultima ammontava a EUR 139 904 230,95, vale a dire un ammontare superiore di oltre dieci volte a quello citato di EUR 13 200 000. A tale proposito va precisato che la cifra da prendere in considerazione è quella figurante sotto la voce contabile «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» di tale tabella e non, come fa la Deltafina, quello indicato a fianco del titolo «Totale», il quale include voci contabili che non possono essere prese in considerazione, nel caso specifico quelle denominate «Variazione delle rimanenze di prodotti (...) finiti» e «Altri ricavi e proventi».

369    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’ottavo motivo deve essere respinto.

 Sul nono motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del preambolo e del punto 4 degli orientamenti, del punto B, lett. e), e del punto D della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento, nonché ad un difetto di motivazione

 Sintesi della decisione impugnata

370    Ai punti 448‑456 della decisione impugnata la Commissione si pronuncia sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda i trasformatori e la Deltafina.

371    In primo luogo, essa afferma in particolare che questi ultimi hanno chiesto di beneficiare dell’applicazione di tale comunicazione prima che fosse loro notificata la comunicazione degli addebiti (punto 449 della decisione impugnata).

372    In secondo luogo, essa constata che il punto D della comunicazione sulla cooperazione è applicabile ai trasformatori spagnoli. Essa rileva che, anche se la maggior parte degli elementi essenziali probanti l’esistenza dell’infrazione erano già in suo possesso, le informazioni che questi ultimi le hanno fornito l’hanno agevolata nel chiarire ed accertare la stessa (punti 450 e 451 della decisione impugnata).

373    In terzo luogo, la Commissione ritiene che la Taes, tenuto conto della cooperazione «particolarmente preziosa» da essa offerta durante il procedimento, in particolare in merito alla partecipazione della Deltafina all’infrazione, e del fatto che non ha mai contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, debba beneficiare, a norma del punto D, n. 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, di una riduzione del 40% dell’ammenda (punto 452 della decisione impugnata).

374    In quarto luogo, la Commissione sostiene che le informazioni fornite dalla Cetarsa e dalla WWTE, pur essendo significative, non si sono rivelate altrettanto utili per le sue indagini quanto quelle della Taes (punto 453 della decisione impugnata). Essa afferma che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la Cetarsa e la WWTE hanno asserito una circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti. Pertanto, la Commissione decide di concedere a tali due trasformatori una riduzione del 25% dell’ammenda, conformemente al punto D, punto 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

375    In quinto luogo, per quanto riguarda l’Agroexpansión la Commissione osserva che anch’essa le ha fornito informazioni utili, ma che, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, ha contestato i fatti «analogamente a Cetarsa e WWTE» (punto 454 della decisione impugnata). Essa aggiunge che l’Agroexpansión ha negato il carattere segreto degli accordi dei trasformatori sui prezzi di consegna medi (massimi). Tenuto conto di tali elementi, essa concede a tale società una riduzione del 20% dell’ammenda.

376    Infine, in sesto luogo, la Commissione applica una riduzione del 10% all’ammenda irrogata alla Deltafina (punto 456 della decisione impugnata). Essa ritiene che, sebbene né la Universal né la Deltafina abbiano fornito indicazioni precise a proposito del contributo della Deltafina alla collaborazione della Taes con la Commissione, non va ignorato che parte dei documenti allegati alla memoria della Taes del 18 febbraio 2002 provenivano in modo evidente dalla Deltafina e che erano stati forniti da quest’ultima alla Taes ai fini di detta collaborazione. Essa ribadisce che le informazioni fornite dalla Taes sono state particolarmente utili per la sua indagine ed essenziali, tra l’altro, per stabilire la responsabilità della Deltafina. Nondimeno, la Deltafina non le avrebbe direttamente chiarito in che modo e in quale grado intendesse cooperare e, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa avrebbe sostanzialmente contestato le accuse formulate nella comunicazione degli addebiti circa la sua responsabilità. Essa afferma altresì che la Deltafina «non soddisfa il requisito di cui al punto B[, lett. e)], della comunicazione [sulla cooperazione]».

 Argomenti delle parti

377    Nell’ambito del nono motivo, dedotto in subordine, la Deltafina sostiene che la Commissione è incorsa in una serie di errori nel valutare la sua cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo. Tale censura può essere suddivisa in quattro capi.

378    Nell’ambito del primo capo, la Deltafina afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la stessa avesse sostanzialmente contestato le accuse contenute nella comunicazione degli addebiti circa le sue responsabilità. Infatti, asserendo che il sig. M. agiva a titolo personale, essa si sarebbe limitata a contestare l’interpretazione e la valutazione giuridica di taluni fatti operate dalla Commissione. Essa aggiunge che, in una memoria del 18 febbraio 2002, anche la Taes aveva compiuto una simile dichiarazione e si stupisce del fatto che, ciononostante, la Taes abbia usufruito di una riduzione dell’ammenda superiore alla sua.

379    Nell’ambito del secondo capo, la Deltafina afferma che la Commissione ha violato la comunicazione sulla cooperazione, poiché al punto 456 della decisione impugnata le rimprovera di non soddisfare il requisito stabilito al punto B, lett. e), di detta comunicazione. Essa sostiene che quest’ultimo, infatti, non è applicabile al caso di specie, poiché nella decisione impugnata la Commissione applica il punto D della suddetta comunicazione, il quale riguarda precisamente l’ipotesi in cui «un’impresa (...) cooper[i] senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C». Essa aggiunge che la Commissione non le ha contestato nella comunicazione degli addebiti le condotte di cui al punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione e che nella decisione impugnata la Commissione non ha neppure accertato che essa fosse l’autore di condotte di siffatta natura.

380    Nell’ambito del terzo capo, la Deltafina ritiene che la decisione impugnata sia «viziata da una contraddizione grave della motivazione», in quanto la percentuale di riduzione dell’ammenda ad essa accordata da parte della Commissione è inferiore a quella concessa alla Taes. A sostegno di tale affermazione la Deltafina afferma che, dal momento che al punto 360 della decisione impugnata la Commissione rileva che essa esercita un ruolo di coordinamento e di supervisione delle operazioni europee del gruppo Universal, comprese quelle della sua consorella Taes, «è ragionevole che, da tale sua condizione, le rivengano, oltre che le responsabilità, anche i benefici». Essa aggiunge che gli «apporti» particolarmente preziosi della Taes, in particolare per quanto riguarda la sua partecipazione al cartello dei trasformatori, non potevano provenire che da Deltafina stessa. Essa insiste sul fatto di aver collaborato con la Commissione sin dall’inizio del coinvolgimento della Taes nella causa in esame. Gli elementi trasmessi alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo dai legali della Taes sarebbero stati inviati per conto sia di quest’ultima sia proprio, sarebbero stati predisposti congiuntamente dai rappresentanti e dirigenti di entrambe le società, con la supervisione della Universal, e proverrebbero in larghissima misura dalla stessa Deltafina.

381    Infine, nell’ambito del quarto capo, la Deltafina sostiene che la Commissione ha applicato in modo discriminatorio la comunicazione sulla cooperazione. Al riguardo, in primo luogo essa lamenta che la Cetarsa, la WWTE e l’Agroexpansión hanno usufruito di una riduzione dell’ammenda superiore alla sua pur avendo, «sebbene in diversa misura», contestato i fatti. Poi, essa rileva che soltanto nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti la WWTE e l’Agroexpansión hanno dichiarato per la prima volta che la stessa aveva avuto un ruolo di leader nel cartello dei trasformatori. Secondo la Deltafina vi è dunque motivo di dubitare «della pienezza e della lealtà della loro collaborazione nei due anni precedenti». Infine, essa addebita alla Commissione di aver applicato il criterio di cui al punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione solo per quanto la riguarda.

382    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Deltafina chiede che il Tribunale voglia ridurre l’importo della sua ammenda applicando la stessa percentuale di riduzione applicata all’importo dell’ammenda della Taes, vale a dire il 40%.

383    La Commissione ritiene che nessuno dei capi abbia fondamento.

384    In primo luogo, essa ricorda che, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la Deltafina ha affermato che tutte le condotte contestatele erano, in realtà, imputabili al sig. M., il quale aveva agito esclusivamente a titolo personale. Orbene, tale asserzione costituirebbe un «chiaro tentativo di travisare i fatti».

385    In secondo luogo, la Commissione nega di aver erroneamente applicato il punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione. Al riguardo, da un lato, essa sostiene che il fatto che essa applichi il punto D di tale comunicazione non esclude affatto che la stessa possa prendere in considerazione, al fine di stabilire quale percentuale di riduzione applicare all’ammenda dell’impresa che collabora, la circostanza che detta impresa non soddisfi talune delle condizioni di cui ai punti B e C della stessa comunicazione. Dall’altro, essa afferma che è inesatto sostenere che non abbia contestato alla Deltafina condotte come quelle indicate al punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione.

386    In terzo luogo, la Commissione afferma che non era tenuta ad applicare all’ammenda della Deltafina la stessa percentuale di riduzione applicata a quella della Taes.

387    Al riguardo, da un lato, essa sottolinea che la Deltafina è stata considerata responsabile della violazione dell’art. 81 CE non per il suo ruolo di coordinamento e supervisione delle attività della Taes, ma per aver essa stessa posto in essere «una serie di condotte rilevanti, spesso determinanti, nell’ambito del cartello [dei trasformatori]». Dall’altro, essa afferma che la cooperazione della Deltafina si è limitata alla redazione congiunta con la Taes della memoria di quest’ultima del 18 febbraio 2002.

388    In quarto luogo, la Commissione ritiene di non essere incorsa in alcuna violazione del principio di parità di trattamento, applicando alla Deltafina una percentuale di riduzione inferiore a quella di cui hanno usufruito altre imprese destinatarie della decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

389    Si deve rammentare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi di detta istituzione. La Commissione dispone a questo riguardo di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punti 81 e 88).

390    Per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di collaborazione, il comportamento di un’impresa deve consentire alla Commissione di accertare e sanzionare un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza con minore difficoltà (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 499 e la giurisprudenza ivi citata) e testimoniare un effettivo spirito di cooperazione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 228 supra, punti 395 e 396).

391    Nella comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha precisato le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).

392    In forza del punto B della comunicazione sulla cooperazione, un’impresa può beneficiare di una notevole riduzione dell’importo dell’ammenda, ossia di almeno il 75%, e persino di una non imposizione dell’ammenda, se essa soddisfa cumulativamente tutte le condizioni prescritte alle lett. a)-e) di tale punto. Ai sensi del punto B, lett. e), non può beneficiare di siffatta riduzione o non imposizione dell’ammenda l’impresa che, tra l’altro, abbia svolto «un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita».

393    In forza del punto C della medesima comunicazione, «l’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, [lett.] da b) ad e), denunci l’intesa segreta dopo che la Commissione abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento [amministrativo] in vista dell’adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell’ammontare dell’ammenda».

394    Il punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», prevede quanto segue:

«1.      Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. 

Ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

395    È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza del motivo in esame. Il secondo capo dello stesso sarà oggetto di esame in ultima battuta.

396    Quanto al primo capo, si deve necessariamente constatare che, al punto 456 della decisione impugnata, la Commissione ha giustamente rilevato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Deltafina ha contestato «sostanzialmente (...) le conclusioni (...) circa la sua responsabilità». Infatti, in tale risposta la Deltafina ha confutato fermamente la propria responsabilità nell’infrazione sostenendo ripetutamente che tale responsabilità dovesse essere attribuita al sig. M., che avrebbe agito esclusivamente a titolo personale nell’ambito del cartello dei trasformatori e non in qualità di rappresentante della società. Così operando, la Deltafina contestava i fatti sostanziali su cui si è basata la comunicazione degli addebiti e non si limitava a fornirne una diversa interpretazione o a contraddire la valutazione giuridica effettuata dalla Commissione. 

397    Per quanto riguarda l’argomento che la Deltafina trae dalla circostanza che alla Taes non sia stato addebitato l’aver contestato i fatti materiali, nonostante anch’essa avesse affermato nel corso del procedimento amministrativo che il sig. M. agiva esclusivamente a titolo personale, è sufficiente rilevare che essa, a differenza della Deltafina, con tale affermazione non mirava a confutare un fatto che la riguardava direttamente e che chiamava in causa la sua responsabilità nell’infrazione.

398    Quanto al terzo capo, anzitutto, è necessario rilevare che esso si fonda su una premessa erronea. Infatti, come risulta chiaramente dai punti 359‑366 della decisione impugnata e dai precedenti punti 107‑112, la Deltafina è stata dichiarata responsabile dell’infrazione a causa non delle sue funzioni di supervisione e di controllo delle operazioni della Taes, ma della sua partecipazione diretta ed attiva alle attività del cartello dei trasformatori.

399    Si deve poi rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, la Commissione non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 364 supra, punto 394 e la giurisprudenza ivi citata).

400    Orbene, la Commissione non ha manifestamente ecceduto il proprio margine di discrezionalità ritenendo che la collaborazione fornita dalla Taes fosse di utilità maggiore rispetto a quella fornita dalla Deltafina.

401    Infatti, come si è già illustrato ai precedenti punti 396 e 397, a differenza della Taes la Deltafina ha contestato taluni fatti materiali ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione. 

402    Inoltre, contrariamente alla Taes, la Deltafina non ha mai collaborato direttamente con la Commissione. Più in particolare, quest’ultima ha ritenuto giustamente che la collaborazione della Deltafina si fosse limitata alla partecipazione alla redazione della memoria della Taes del 18 febbraio 2002 (v. supra, punti 8 e 9). Infatti, è solo in rapporto alla preparazione di tale memoria che la Universal Leaf ha fatto riferimento, nella propria lettera inviata il 15 febbraio 2002 alla Commissione, alla collaborazione della Deltafina. Successivamente, né la Universal Leaf né la Taes né la Deltafina hanno comunicato alla Commissione che la Deltafina continuasse a cooperare nell’ambito dell’indagine, tramite la Taes, e neppure che le informazioni trasmessele dalla Taes fossero preparate in collaborazione con la Deltafina.

403    Pertanto, la Commissione poteva legittimamente applicare alla Deltafina una percentuale di riduzione dell’ammenda inferiore a quella concessa alla Taes.

404    Per quanto riguarda il quarto capo, si deve ritenere che la Deltafina non possa sostenere di essere stata oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto alla Cetarsa, alla WWTE e all’Agroexpansión, dal momento che la collaborazione da essa fornita era molto più limitata di quella fornita da queste ultime.

405    A questo proposito, da un lato, come la stessa Deltafina riconosce nel proprio ricorso, anche se la Cetarsa, la WWTE e l’Agroexpansión hanno del pari contestato sostanzialmente taluni fatti, ciò tuttavia è avvenuto «in diversa misura» rispetto alla Deltafina. Infatti, solo quest’ultima, affermando ripetutamente nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che il suo presidente aveva agito esclusivamente a titolo personale, ha contestato nel corso di tutto il procedimento amministrativo qualsivoglia partecipazione alle attività del cartello dei trasformatori.

406    D’altro canto, mentre la Cetarsa, la WWTE e l’Agroexpansión avevano comunicato alla Commissione elementi molto utili nel corso del procedimento amministrativo (v. punti 453 e 454 della decisione impugnata), la collaborazione della Deltafina, come già rilevato al precedente punto 402, si è limitata alla partecipazione alla redazione della memoria della Taes del 18 febbraio 2002.

407    Il quarto capo deve pertanto essere dichiarato infondato.

408    Da ultimo, per quanto riguarda il secondo capo, occorre anzitutto rilevare che niente osta a che la Commissione, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essa gode in materia, tenga conto del fatto che l’impresa interessata non soddisfa una delle condizioni di cui al punto B, lett. a)-e), della comunicazione sulla cooperazione quando, applicando il punto D di tale comunicazione, essa è chiamata a determinare la percentuale di riduzione da concedere a detta impresa nell’ambito della forchetta del 10‑50% di cui al n. 1 dello stesso punto.

409    Occorre poi rilevare che dalle memorie della Commissione nonché dai chiarimenti da essa forniti in udienza risulta che, là dove affermava, al punto 456 della decisione impugnata, che la Deltafina non soddisfaceva la condizione di cui al punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione faceva riferimento al fatto che quest’ultima era il leader del cartello dei trasformatori. A questo proposito si deve infatti rilevare che, dal punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione risulta che la Commissione non intende concedere una riduzione notevole dell’ammenda, o persino la totale non imposizione della stessa, se la parte interessata ha svolto un ruolo particolarmente determinante in seno all’intesa, quale un ruolo di leader, d’incitatore o d’istigatore.

410    Orbene, come stabilito ai precedenti punti 331‑335, gli elementi del fascicolo della Commissione non sono sufficienti per dimostrare che la Deltafina abbia svolto un ruolo di leader. Pertanto, la Commissione ha commesso un errore tenendo conto, tra le altre considerazioni, di tale ruolo per fissare soltanto al 10% la percentuale di riduzione da applicare alla Deltafina a titolo di cooperazione.

411    Alla luce di tutto quanto precede, il nono motivo deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata deve essere conseguentemente riformata stabilendo un tasso di riduzione adeguato a favore della Deltafina. Nell’ambito della propria competenza esclusiva estesa anche al merito, il Tribunale ritiene opportuno ridurre l’ammenda inflitta alla Deltafina in misura pari al 15% al fine di tener conto della sua cooperazione. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate ai punti 437‑439 qui di seguito.

 Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del punto 5, lett. b), degli orientamenti e del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

412    Nell’ambito del decimo motivo, dedotto in subordine, la Deltafina addebita alla Commissione di non aver tenuto conto, in base al punto 5, lett. b), degli orientamenti, del «contesto economico e sociale del tabacco greggio in Spagna» per ridurre l’importo finale dell’ammenda inflittale.

413    A sostegno di tale motivo la Deltafina afferma che la coltivazione del tabacco nell’Unione europea è destinata ad un declino strutturale a seguito della cessazione del sistema dei premi comunitari previsti dall’organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco. Essa precisa che nel 2010, dopo un periodo provvisorio di quattro anni, verrà introdotto un nuovo sistema, nel quale gli aiuti al reddito non saranno più in funzione della produzione del tabacco, ma verranno invece legati ad obiettivi di riconversione e di supporto a diverse coltivazioni. Essa afferma altresì che, secondo le previsioni della Commissione, «l’effetto netto del nuovo modello sarà una riduzione molto sensibile della produzione tabacchicola comunitaria, con la conseguente impossibilità di mantenere la grande parte dell’occupazione agricola extrafamiliare di settore e quella dell’industria della prima trasformazione». Essa aggiunge che le varietà di tabacco coltivate nell’Unione non sono considerate strategiche dalle industrie manifatturiere e sono agevolmente sostituibili con tabacco coltivato in paesi terzi a costi inferiori. Infine, essa sostiene che i premi concorrono attualmente per oltre l’80% al reddito dei coltivatori.

414    La Deltafina aggiunge che, nella decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), la Commissione ha preso in espressa considerazione, come circostanza attenuante, il «contesto economico specifico» di cui al punto 5, lett. b), degli orientamenti. In detto caso, la Commissione avrebbe pertanto ridotto nella misura del 60% l’ammenda inflitta a ciascuna delle parti.

415    La Commissione ritiene che, nel fissare l’importo dell’ammenda, non fosse tenuta a prendere in considerazione il declino fatto valere dalla Deltafina e che, pertanto, il decimo motivo debba essere dichiarato infondato.

 Giudizio del Tribunale

416    Il punto 5, lett. b), degli orientamenti dispone quanto segue:

«Dopo aver effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione (...), le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza gli importi delle ammende».

417    Si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la Deltafina, la Commissione non fosse affatto tenuta a prendere in considerazione un presunto declino strutturale della coltivazione del tabacco nell’Unione per ridurre l’ammontare finale dell’ammenda inflittale in base al punto 5, lett. b), degli orientamenti, dato che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, tale declino costituiva soltanto un evento futuro ed incerto. 

418    La Deltafina non può neanche avvalersi della decisione 2003/600, dal momento che le circostanze di tale causa non sono paragonabili a quelle del caso di specie. Più in particolare, nella fattispecie in esame non ricorreva alcuna delle circostanze eccezionali che erano state prese in considerazione dalla Commissione in tale decisione, ai sensi del punto 5, lett. b), degli orientamenti. Inoltre, e in ogni caso, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della fissazione dell’importo delle ammende la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale ed essa non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni (sentenza della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I‑1843, punto 82).

419    Alla luce di quanto precede, il decimo motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sull’undicesimo motivo, relativo ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di irretroattività delle pene e di tutela del legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

420    Nell’ambito dell’undicesimo motivo, dedotto in via di ulteriore subordine, la Deltafina sostiene anzitutto che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, non limitandosi, in conformità alla sua precedente prassi in materia di decisioni, ad infliggerle un’ammenda simbolica. A sostegno di tale affermazione essa fa valere che, nella decisione perossidi organici, la Commissione ha inflitto alla società AC‑Treuhand un’ammenda di soli EUR 1 000, a motivo della novità del suo orientamento in materia, consistente nel sanzionare non soltanto le imprese membri di un’intesa, ma anche quelle che, senza essere presenti nel mercato rilevante, organizzano o agevolano tale intesa. Essa sostiene che da detta decisione, dal comunicato stampa ad essa relativo e dal punto 33 della Relazione sulla politica della concorrenza del 2003 (XXXIII Relazione sulla politica della concorrenza – 2003) emerge che la Commissione soltanto per l’avvenire intendeva discostarsi dalla propria prassi consistente nell’imporre solo un’ammenda puramente simbolica in siffatta ipotesi. Orbene, tutte le condotte contestate alla Deltafina si sarebbero svolte prima dell’11 agosto 2001, ossia due anni e quattro mesi prima dell’adozione della decisione perossidi organici.

421    La Deltafina adduce poi una violazione del principio di parità di trattamento, osservando che il Tribunale ha dichiarato che, «[n]ell’ambito della repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza, il rispetto di tale principio richiede, senza dubbio, che imprese che hanno commesso infrazioni dello stesso tipo in periodi concomitanti siano sottoposte alle stesse sanzioni giuridiche, indipendentemente dalla data necessariamente aleatoria in cui è stata adottata una decisione nei loro confronti» e che «[n]ei limiti di quanto sopra, il detto principio è strettamente connesso al principio d’irretroattività delle pene, ai sensi del quale la sanzione inflitta ad un’impresa per un’infrazione alle regole della concorrenza deve corrispondere a quella che era prevista all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa» (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 70).

422    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Deltafina invita il Tribunale a ridurre l’ammenda all’importo simbolico di EUR 1 000.

423    La Commissione ritiene che l’undicesimo motivo debba essere dichiarato infondato.

424    A questo proposito innanzi tutto la Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza, la sua precedente prassi in materia di decisioni non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza. Essa ribadisce poi che la causa che ha dato origine alla decisione perossidi organici non è paragonabile alla causa in esame. Inoltre, essa rileva che né tale decisione né il comunicato stampa relativo a detta decisione né la Relazione sulla politica di concorrenza del 2003 (XXXIII Relazione sulla politica della concorrenza – 2003) contengono assicurazioni precise, categoriche e concordanti quanto al fatto che a condotte come quelle ascritte alla Deltafina debbano essere inflitte ammende «particolarmente lievi».

 Giudizio del Tribunale

425    In primo luogo, per quanto concerne l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, si deve giudicare che nessuno degli elementi fatti valere dalla Deltafina era idoneo a generare in capo a quest’ultima un siffatto affidamento sul fatto che le sarebbe stata inflitta un’ammenda puramente simbolica.

426    A questo riguardo, anzitutto, occorre rammentare che la precedente prassi della Commissione in materia di decisioni non funge di per sé da contesto giuridico alle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 292). Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003, ove ciò sia necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (v., per analogia, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 120 supra, punto 109). Inoltre, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del proprio potere discrezionale (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo, che può concludersi con un’ammenda, non possono maturare un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non superi il livello delle ammende praticato precedentemente (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & Lyle e a./Commissione, Racc. pag. II‑2035, punto 146, e LR AF 1998/Commissione, cit. al punto 101 supra, punto 243).

427    Si deve poi rammentare che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento spetta ad ogni soggetto che si trovi in una situazione in cui risulti che l’amministrazione comunitaria ha fatto sorgere nello stesso fondate aspettative [sentenza della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, Racc. pag. 1155, punto 44]; e si deve precisare che nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, che gli siano state fornite dall’amministrazione (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 364 supra, punto 152 e giurisprudenza ivi citata).

428    Nel caso di specie il fatto che, in numerose decisioni anteriori alla decisione perossidi organici, la Commissione non abbia addebitato una violazione dell’art. 81, n. 1, CE ad imprese che hanno contribuito all’attuazione di un’intesa, ma che non erano attive nel mercato interessato dall’infrazione, non era idoneo a far sorgere in capo alla Deltafina una fondata aspettativa che detta istituzione si sarebbe astenuta, in futuro, dal perseguire e dal sanzionare simili imprese. Infatti, come il Tribunale ha già dichiarato ai punti 163‑165 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, il riorientamento della prassi in materia di decisioni operato dalla Commissione nella decisione perossidi organici è fondato su un’interpretazione corretta della portata del divieto previsto dall’art. 81, n. 1, CE.

429    Tale riorientamento della prassi della Commissione in materia di decisioni era ancor più prevedibile per la Deltafina dal momento che esisteva un precedente, ossia la decisione vetro greggio, del 1980. Inoltre, la prassi della Commissione in materia di decisioni successiva al 1980 non poteva essere ragionevolmente intesa come un abbandono definitivo dell’approccio iniziale seguito nella decisione vetro greggio. Tale prassi in materia di decisioni si limita a non condannare né sanzionare le imprese di consulenza implicate, senza peraltro respingere, in diritto, la concezione inizialmente seguita nella decisione vetro greggio (sentenza AC‑Treuhand/Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 164).

430    Quanto all’affermazione della Deltafina secondo cui dalla decisione perossidi organici, dal comunicato stampa relativo a tale decisione nonché dal punto 33 della Relazione sulla politica della concorrenza del 2003 (XXXIII Relazione sulla politica della concorrenza – 2003) emerge che la Commissione solo per l’avvenire ha dichiarato che non si sarebbe più limitata ad infliggere un’ammenda puramente simbolica, senza che sia necessario verificare se tali testi contengano assicurazioni precise, categoriche e concordanti in tal senso, è sufficiente rilevare che detti testi sono stati pubblicati oltre sei anni dopo che le condotte ascritte alla Deltafina hanno avuto inizio ed oltre due anni dopo la loro cessazione. La Deltafina dunque non avrebbe potuto in alcun modo ritenere, al momento in cui essa ha commesso l’infrazione di cui trattasi, che la Commissione le avrebbe inflitto un’ammenda solo simbolica.

431    Infine, come già rilevato al precedente punto 51, la situazione della Deltafina nel caso di specie non è paragonabile a quella dell’AC‑Treuhand nella causa che ha dato origine alla decisione perossidi organici. Infatti, mentre l’AC‑Treuhand era un’impresa di consulenza e non era in alcun modo attiva nel mercato del prodotto rilevante in tale causa, quale concorrente dal lato o dell’offerta o della domanda, la Deltafina per contro, in quanto principale cliente dei trasformatori spagnoli, era attiva in un mercato situato immediatamente a valle di quello in cui sono state messe in atto le pratiche restrittive della concorrenza. Oltretutto, la Deltafina era presente sul mercato della prima trasformazione in Italia ed intratteneva rapporti commerciali molto stretti con taluni trasformatori spagnoli.

432    In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio della parità di trattamento fatta valere dalla Deltafina, si deve rammentare che la prassi della Commissione in materia di decisioni non funge di per sé da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 292).

433    Si deve tuttavia anche rammentare che la Commissione, quando infligge simili ammende, è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, fra i quali figura il principio di parità di trattamento.

434    Pertanto, i raffronti operati dalla Deltafina con altre decisioni della Commissione, pronunciate in materia di ammende, possono essere pertinenti in ordine al rispetto del principio di parità di trattamento solo quando venga dimostrato che le circostanze delle cause che hanno dato origine a tali altre decisioni sono paragonabili a quelle del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 187). Orbene, come si è già constatato ai precedenti punti 51 e 431, la situazione della Deltafina nella fattispecie in esame non è paragonabile a quella della AC‑Treuhand nella causa che ha dato origine alla decisione perossidi organici.

435    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio d’irretroattività delle pene, si deve rilevare che, come risulta dai punti 137‑150 della sentenza AC‑Treuhand/Commissione, citata al precedente punto 48, ogni impresa che ha contribuito all’attuazione di un’intesa, comprese le imprese non attive sul mercato rilevante colpito dalla restrizione della concorrenza, poteva ragionevolmente prevedere, all’epoca in cui l’infrazione interessata è stata commessa, che il divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE le fosse in linea di principio applicabile. Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte al precedente punto 426, ogni impresa implicata in un procedimento amministrativo che può dar luogo all’irrogazione di un’ammenda deve tener conto della possibilità che, in ogni momento, la Commissione decida di innalzare il livello dell’importo delle ammende rispetto a quello applicato in passato. La Commissione, pertanto, non limitandosi ad imporre un’ammenda puramente simbolica alla Deltafina non ha violato il principio d’irretroattività delle pene.

436    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare l’undicesimo motivo infondato.

 Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda inflitta alla Deltafina

437    Dai precedenti punti 331‑336 nonché 410 e 411 risulta che la decisione impugnata deve essere riformata, in quanto nella stessa la Commissione non ha dimostrato sufficientemente che la Deltafina svolgesse un ruolo di leader nell’ambito del cartello dei trasformatori. Perciò la Commissione non poteva legittimamente aumentare del 50% l’importo di base dell’ammenda della Deltafina per circostanze aggravanti né tener conto di tale presunto ruolo per ridurre solo del 10% l’importo dell’ammenda per la cooperazione.

438    Per il resto, rimangono invariati le considerazioni della Commissione esposte nella decisione impugnata nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato nel caso di specie.

439    L’importo finale dell’ammenda viene dunque calcolato come segue: l’ammenda di partenza inflitta alla Deltafina (EUR 12 000 000) è ridotta del 40% per circostanze attenuanti, il che determina un importo di EUR 7 200 000 prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Quest’ultimo importo è ridotto del 15% ai sensi di detta comunicazione. Conseguentemente, l’importo finale dell’ammenda da infliggere alla Deltafina è di EUR 6 120 000.

 Sulle spese

440    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione dell’art. 87, n. 3, primo comma, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

441    Nella fattispecie in esame, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, si deve procedere ad una giusta valutazione delle circostanze della causa, decidendo che la Deltafina sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione e che quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Deltafina.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Deltafina SpA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), è fissato in EUR 6 120 000.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Deltafina sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Deltafina.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 settembre 2010.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla ricevibilità delle censure relative ad uno sviamento di potere

2.  Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 e dei principi di legalità e di responsabilità personale, nonché ad un difetto di motivazione

Sul primo e sul secondo capo, relativi, rispettivamente, al fatto che la Commissione ritiene la Deltafina responsabile di un’infrazione commessa nell’ambito di un mercato nel quale essa non è presente, e al fatto che i comportamenti imputati alla Deltafina non sono contemplati né dall’art. 81, n. 1, CE, né dall’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul terzo capo, relativo al fatto che la Commissione ha erroneamente qualificato la Deltafina come leader del cartello dei trasformatori

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo, relativo al fatto che nella decisione impugnata la Commissione ha omesso di definire il mercato rilevante

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dei diritti della difesa e del diritto ad un giusto processo, delle forme sostanziali e dei principi di legalità, di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché ad un difetto di motivazione

Sul primo capo, relativo al fatto che nella decisione impugnata la Commissione ha attribuito alla Deltafina un ruolo diverso da quello contestatole con la comunicazione degli addebiti

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul secondo capo, relativo al fatto che le condotte addebitate alla Deltafina debbano in realtà essere addebitate al suo presidente

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul terzo capo, relativo al fatto che la Commissione ha rifiutato di consentire alla Deltafina di accedere a taluni documenti a carico

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo, relativo al fatto che, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione non ha definito in modo sufficientemente chiaro i mercati rilevanti, geografico e del prodotto

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e del punto 43 delle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio fra gli Stati membri di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], nonché ad un difetto di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sulle conclusioni dirette ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione degli artt. 2 e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 A e del punto 5, lett. d), degli orientamenti e dei principi di proporzionalità, di «parità della sanzione e di trattamento», nonché ad un difetto di motivazione

Sintesi della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Considerazioni generali

–  Sul primo capo, relativo all’omessa considerazione della dimensione relativamente ridotta del mercato del prodotto

–  Sul secondo capo, relativo alla valutazione dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato

–  Sul terzo capo, relativo ad una contraddizione tra il punto 413 della decisione impugnata ed altri punti della medesima decisione

–  Sul quarto capo, relativo alla erronea qualificazione della Deltafina quale principale acquirente di tabacco trasformato in Spagna

–  Sul quinto capo, relativo ad un difetto di motivazione concernente le conseguenze da trarre, per la fissazione dell’importo delle ammende, dall’incertezza generata dal contesto normativo spagnolo e dall’atteggiamento delle autorità spagnole

–  Sul sesto capo, relativo all’omessa considerazione della mancata partecipazione della Deltafina alle discussioni e alle contrattazioni intercorse tra i trasformatori spagnoli e i rappresentanti dei produttori

–  Sul settimo capo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione si è discostata dalla sua precedente prassi

–  Conclusioni sul quarto motivo

Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del punto 1 B degli orientamenti e del principio della parità di trattamento

Sintesi della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul sesto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 2 degli orientamenti, nonché ad un difetto di motivazione

Sintesi della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e del punto 3 degli orientamenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del punto 5, lett. a), degli orientamenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul nono motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del preambolo e del punto 4 degli orientamenti, del punto B, lett. e), e del punto D della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento, nonché ad un difetto di motivazione

Sintesi della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul decimo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, del punto 5, lett. b), degli orientamenti e del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’undicesimo motivo, relativo ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di irretroattività delle pene e di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda inflitta alla Deltafina

Sulle spese



* Lingua processuale: l’italiano.