5.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/25


Sentenza del Tribunale 28 aprile 2010 — BST/Commissione

(Causa T-452/05) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del filo industriale - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione - Responsabilità extracontrattuale - Divulgazione di informazioni riservate - Danno - Nesso causale»)

2010/C 148/43

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Belgian Sewing Thread (BST) NV (Deerlijk, Belgio) (rappresentanti: avv.ti H. Gilliams e J. Bocken)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), come modificata dalla decisione della Commissione 13 ottobre 2005, C(2005) 3765, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione, e, dall’altro, alla condanna della Commissione, a titolo di responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Belgian Sewing Thread (BST) NV all’art. 2 della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 3452, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Filo), è fissato in EUR 856 800.

2)

Quanto al resto, la domanda di annullamento è respinta.

3)

La domanda di risarcimento è respinta.

4)

La BST sopporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla BST.


(1)  GU C 60 dell’11.3.2006.