6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/21 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Grecia e a./Commissione
(Cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05) (1)
(Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuti connessi con la ristrutturazione e la privatizzazione della compagnia aerea nazionale ellenica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e ne ordina il recupero - Continuità economica tra due società - Identificazione dell’effettivo beneficiario di un aiuto ai fini del suo recupero - Criterio dell’operatore privato - Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune - Obbligo di motivazione)
2010/C 301/31
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e P. Mylonopoulos, agenti) (causa T-415/05); Olympiakes Aerogrammes AE (Kallithéa, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato) (causa T-416/05); e Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Anestis, S. Mavroghenis, avvocati, S. Jordan, T. Soames, solicitors, e D. Geradin, avvocato) (causa T-423/05)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e T. Scharf, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atene) (rappresentanti: N. Keramidas e, nella causa T-416/05, anche N. Korogiannakis, I. Dryllerakis e E. Dryllerakis, avvocati) (cause T-416/05 e T-423/05)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 settembre 2005 C(2005) 2706 def., relativa ad aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione]
Dispositivo
1) |
L’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 14 settembre 2005, C(2005) 2706 def.) relativa a aiuti di Stato a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) — Olympiaki Aeroporia — Ristrutturazione e privatizzazione] è annullata. |
2) |
L’art. 1 n. 2, della decisione C(2005) 2706 def. è annullato nella parte in cui ha ad oggetto l’importo corrispondente al valore dell’insieme degli elementi immateriali dell’attivo iscritti nel bilancio di trasformazione della Olympiaki Aeroporia Ypiresies a titolo di avviamento, di valore degli aerei trasferiti alla Olympiakes Aerogrammes AE nonché di ricavi attesi dalla vendita di due aerei ancora iscritti nel bilancio della Olympiaki Aeroporia Ypiresies. |
3) |
L’art. 2, della decisione C(2005) 2706 def., è annullato nella parte in cui ha ad oggetto le misure di cui all’art. 1, nn. 1 e 2, nei limiti in cui queste ultime disposizioni sono annullate. |
4) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
5) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti sommari. |