29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-373/05) (1)

(«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Tabacco greggio - Obbligo di motivazione - Art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999»)

2009/C 205/55

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore del tabacco greggio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.