24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Austria/Commissione
(Causa T-368/05) (1)
(FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Premio per bovini - Premio alla vacca nutrice - Premio all’estensivazione - Controlli chiave - Obbligo di utilizzare un sistema di informazione geografica informatizzato - Controllo delle superfici foraggere alpestri - Obbligo di cooperazione - Obbligo di motivazione - Tipo di correzione finanziaria applicata - Estrapolazione delle constatazioni di inadempimenti)
2009/C 256/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente H. Dossi, poi H. Dossi e C. Pesendorfer, ed infine C. Pesendorfer e A. Hable, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Erlbacher, agente)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), nella parte in cui essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica d’Austria
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |