25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio

(Causa T-348/05) (1)

(Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina - Modifica della definizione del prodotto in questione - Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto)

(2008/C 272/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Russia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti B. Servais e Y. Melin, poi avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti E. Righini e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945/2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945/2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.

2)

Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.