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21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2009 — Estonia/Commissione
(Causa T-324/05) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 832/2005, che stabilisce misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Collegialità - Nozione di “scorte” - Circostanze che hanno determinato la costituzione delle scorte - Motivazione - Buona amministrazione - Buona fede - Non discriminazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità»)
2009/C 282/69
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio ed E. Randvere, poi T. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe ed E. Randvere, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente E. Balode-Buraka, poi L. Ostrovska e K. Drēviņa, agenti)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Estonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
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3) |
La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. |