24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2009 — AceaElectrabel/Commissione
(Causa T-303/05) (1)
(Aiuti di Stato - Settore dell’energia - Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili - Nozione di unità economica)
2009/C 256/37
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli et F. D'Alessandri)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola et C. Bazoli)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’ACEAElectrabel Produzione SpA è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3. |
3) |
L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento. |