|
16.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 120/11 |
Sentenza del Tribunale 8 marzo 2011 — World Wide Tobacco España/Commissione
(Causa T-37/05) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Effetto deterrente - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Massimale del 10 % del volume d’affari - Cooperazione)
2011/C 120/27
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: World Wide Tobacco España SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso e A. Emch, poi avv.ti M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz e A. João Vide)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna)
Dispositivo
|
1) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla World Wide Tobacco España, SA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna) è fissato a EUR 1 579 500. |
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
La World Wide Tobacco España sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla World Wide Tobacco España. |