3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/31 |
Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Chalkor/Commissione
(Causa T-21/05) (1)
(«Concorrenza - Intese - Settore dei tubi idrotermosanitari in rame - Decisione che accerta una violazione all’art. 81 CE - Infrazione continuata e multiforme - Ammenda - Partecipazione limitata all’intesa - Estensione geografica del mercato interessato - Durata dell’infrazione - Cooperazione»)
(2010/C 179/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chalkor (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Forrester, QC, A. Schulz e A. Komninos, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Noë, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame)
Dispositivo
1) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Chalkor AE Epexergasias Metallon all’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), è fissato in EUR 8,2467 milioni. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Chalkor Epexergasias Metallon e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. |