SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
15 marzo 2007
Causa F-111/05
Carlos Sanchez Ferriz
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per il periodo 2001/2002»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Sanchez Ferriz chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo 1º luglio 2001 - 31 dicembre 2002.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Funzionari — Ricorso — Ricorso avverso un rapporto di evoluzione della carriera
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65; Statuto dei funzionari, artt. 26, comma 7, e 43)
2. Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3. Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
4. Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
5. Eccezione di illegittimità — Portata — Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità
(Art. 241 CE)
1. Nell’ambito di un ricorso diretto da un funzionario contro il suo rapporto di evoluzione della carriera, il motivo relativo al fatto che l’esistenza di un fascicolo elettronico violerebbe l’art. 26, ultimo comma, dello Statuto, in quanto esso osterebbe alla trasmissione, al giudice comunitario, dell’intero fascicolo personale del detto funzionario, quand’anche fosse fondato, non potrebbe assolutamente rimettere in discussione la legittimità del controverso rapporto di evoluzione della carriera. Tutt’al più, tale argomento potrebbe permettere di sostenere che il giudice comunitario non ha disposto, nella causa in esame, della comunicazione degli elementi d’informazione prevista dallo Statuto. Tuttavia, la legittimità della valutazione, da parte del giudice comunitario, di un ricorso proposto da un funzionario non è assolutamente subordinata al rispetto, da parte dell’istituzione convenuta, del suo obbligo di comunicazione del fascicolo personale del detto funzionario, previsto dall’art. 26 dello Statuto. Solo al giudice comunitario spetta valutare l’opportunità di adottare eventuali misure di organizzazione del procedimento e di ordinare eventuali mezzi istruttori.
(v. punto 31)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 28 novembre 2006, causa T‑47/04, Milbert e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑281 e II‑A‑2‑1455, punto 83)
2. Il fatto che, nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i valutatori tengano conto della media-obiettivo loro indicata non significa assolutamente che la loro libertà di giudizio sia limitata in violazione dell’art. 43 dello Statuto. Al contrario, il sistema della media-obiettivo, quale posto in essere nelle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione, è idoneo a favorire la libertà dei valutatori nella valutazione dei funzionari ed a promuovere la formulazione di una valutazione rappresentativa dei meriti dei detti funzionari.
Infatti, in primo luogo, questa media, che esprime in modo matematico la valutazione delle prestazioni di un funzionario medio, non limita la facoltà concessa ai valutatori di variare gli apprezzamenti formulati individualmente sulle prestazioni di ciascun funzionario secondo il grado di scostamento, verso l’alto o verso il basso, delle sue prestazioni rispetto a detta media.
In secondo luogo, l’indicazione di una media-obiettivo pari a 14, su una scala di punti tra 0 e 20, consente di evitare il rischio di abuso della valutazione media, che avrebbe l’effetto di ridurre la banda di punti effettivamente utilizzata dai valutatori e, pertanto, pregiudicherebbe la funzione della valutazione, la quale è quella di riflettere il più fedelmente possibile i meriti dei funzionari valutati e di consentire un confronto effettivo.
In terzo luogo, l’indicazione di una media-obiettivo permette parimenti di ridurre il rischio di una disparità nelle medie delle valutazioni condotte dalle varie direzioni generali che non sia motivata da considerazioni oggettive collegate ai meriti dei funzionari valutati.
In quarto luogo, il sistema della media-obiettivo tiene conto della realtà più comunemente osservata, ossia di una ripartizione omogenea dei funzionari valutati attorno a un livello medio di merito rappresentato dalla media-obiettivo. Inoltre, il sistema introdotto dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, adottate dalla Commissione, consente ai valutatori, quando la situazione specifica di un servizio si discosta da questa realtà comune, di discostarsi parimenti dalla media-obiettivo. Infatti, come risulta dall’art. 6, n. 1, di tali disposizioni generali di esecuzione, nessuna conseguenza è collegata al superamento di un punto della media-obiettivo.
(v. punti 40-45)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punti 52, 54 e 55)
Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑19/05, Sanchez Ferriz/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑41 e II‑A‑1‑135, punto 42)
3. Direttive interne relative alla redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, le quali prevedono tre forcelle di riferimento corrispondenti alle percentuali indicative dei funzionari in organico e autorizzano diversi ritmi di avanzamento della carriera, con una forcella compresa tra 17 e 20 punti (carriera rapida) per un massimo del 15% dei funzionari, una compresa tra 12 e 16 punti (carriera normale) per circa il 75% dei funzionari e una compresa tra 10 e 11 punti (carriera lenta) per un massimo del 10% dei funzionari, non limitano la libertà di giudizio dei valutatori in modo contrario all’art. 43 dello Statuto.
Infatti, le forcelle di riferimento, fornite a titolo indicativo, sono il frutto dell’osservazione delle valutazioni del passato e la loro inosservanza non è accompagnata da nessuna sanzione. L’indicazione di forcelle di riferimento si limita a tener conto della realtà più comunemente osservata, senza pregiudicare la libertà del valutatore di discostarsene, quando la situazione particolare dei funzionari valutati lo giustifichi.
(v. punti 47-50)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: Fardoom e Reinard/Commissione, citata, punto 61
Tribunale della funzione pubblica: Sanchez Ferriz/Commissione, citata, punto 49
4. La libertà di giudizio del valutatore nell’ambito della redazione di un rapporto di evoluzione della carriera non è limitata dall’intervento del vidimatore nel procedimento di valutazione. Il vidimatore è un valutatore nel senso più ampio del termine. Infatti, conformemente all’art. 7, n. 4, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, sono il valutatore e il vidimatore che redigono il rapporto di evoluzione della carriera. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 5, di tali disposizioni generali di esecuzione, nel caso in cui il funzionario esprima il desiderio di conferire con il vidimatore, quest’ultimo ha la facoltà sia di modificare sia di confermare il rapporto di evoluzione della carriera. Ne discende che, secondo il metodo di valutazione adottato dalla Commissione come il più idoneo, la libertà di giudizio dei valutatori per valutare correttamente i funzionari in base ai tre criteri di valutazione previsti non è minimamente limitata. Di conseguenza, la facoltà del vidimatore di modificare la valutazione del valutatore – così come del resto quella del valutatore d’appello di modificare la valutazione del vidimatore – non costituisce violazione dell’art. 43 dello Statuto.
(v. punti 52 e 53)
5. La portata di un’eccezione di illegittimità deve essere limitata a quanto è indispensabile alla definizione della lite. Infatti, l’art. 241 CE non ha lo scopo di consentire ad una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di carattere generale a sostegno di un ricorso qualsiasi. L’atto generale di cui viene eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione.
(v. punto 59)
Riferimento:
Corte: 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità (Racc. pag. 222, in particolare pag. 238); 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 296, in particolare pag. 330)
Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 57); 3 febbraio 2000, causa T‑60/99, Townsend/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑45, punto 53)