Causa C-467/05
Procedimento penale
a carico di
Giovanni Dell’Orto
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Direttiva 2004/80/CE – Nozione di “vittima” nell’ambito di un procedimento penale — Persona giuridica — Restituzione di beni sequestrati nel corso di un procedimento penale»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate l’8 marzo 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 giugno 2007
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Questioni riguardanti l’interpretazione di una decisione quadro adottata ai sensi del Titolo VI del Trattato UE
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
[Art. 234 CE; artt. 35 UE e 46, lett. b), UE]
3. Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme di procedura
4. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale —Posizione della vittima nel procedimento penale — Decisione quadro 2001/220
[Decisione quadro del Consiglio 2001/220, artt. 1, lett. a), 2, n. 1, e 8, n. 1]
1. Il fatto che una decisione di rinvio riguardante l’interpretazione di una decisione quadro adottata ai sensi del titolo VI del Trattato CE non richiami l’art. 35 UE, ma si riferisca invece all’art. 234 CE, non può, da solo, determinare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciò a maggior ragione in quanto il Trattato UE non stabilisce, né espressamente né implicitamente, in quale forma il giudice nazionale debba presentare la domanda di decisione pregiudiziale.
(v. punto 36)
2. In forza dell’art. 46, lett. b), UE, il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi all’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione. Analogamente all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE.
Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE.
(v. punti 34, 39-40)
3. Le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore.
Orbene, la questione della competenza giurisdizionale ai fini della decisione sulla restituzione alla parte lesa dei beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale rientra nella materia delle norme di procedura, cosicché non vi è alcun ostacolo relativo all’applicazione della legge nel tempo che osti alla presa in considerazione, nell’ambito di una controversia in merito a tale questione, delle disposizioni pertinenti della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, al fine di interpretare la normativa nazionale in conformità a quest’ultima.
(v. punti 48-49)
4. La decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev’essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, la nozione di vittima ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.
Infatti, interpretare la decisione quadro nel senso che essa riguardi anche le persone giuridiche che asseriscono aver subito un pregiudizio causato direttamente da una violazione del diritto penale sarebbe contrario al dettato stesso dell’art. 1, lett. a), della decisione quadro, che riguarda unicamente le persone fisiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da comportamenti contrari alla legge penale di uno Stato membro. Inoltre, non vi è alcun’altra disposizione della decisione quadro contenente un’indicazione secondo cui il legislatore dell’Unione europea avrebbe inteso estendere la nozione di vittima alle persone giuridiche ai fini dell’applicazione della decisione quadro in parola. Ben al contrario, diverse disposizioni di quest’ultima, tra cui in particolare gli artt. 2, nn. 1 e 2, e 8, n. 1, confermano che lo scopo del legislatore è stato quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vittime di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale.
La direttiva 2004/80, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, non è tale da inficiare siffatta interpretazione. Infatti, anche supponendo che le disposizioni di una direttiva adottata sul fondamento del Trattato CE possano in qualche modo incidere sull’interpretazione delle disposizioni di una decisione quadro fondata sul Trattato UE e che la nozione di vittima ai sensi della direttiva possa essere interpretata nel senso che essa riguarda le persone giuridiche, la direttiva e la decisione quadro non si trovano comunque in un rapporto tale da imporre un’interpretazione uniforme della nozione di cui trattasi.
(v. punti 53-55, 57-58, 60 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 giugno 2007 (*)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Direttiva 2004/80/CE – Nozione di “vittima” nell’ambito di un procedimento penale – Persona giuridica – Restituzione di beni sequestrati nel corso di un procedimento penale»
Nel procedimento C‑467/05,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza 6 ottobre 2005, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2005, nel procedimento penale a carico di
Giovanni Dell’Orto,
con l’intervento di:
Saipem SpA,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1º febbraio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Dell’Orto, dall’avv. M. Brusa;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Travers, BL;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. J. Turner, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Condou-Durande e E. Righini nonché dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»), e della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, promosso dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, e riguardante la restituzione di beni sequestrati.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione europea
La decisione quadro
3 L’art. 1 della decisione quadro dispone che:
«Ai fini della presente decisione quadro s’intende per:
a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
(…)
c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
d) “procedimento”: il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
(…)».
4 L’art. 2 della decisione quadro prevede quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».
5 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, della decisione quadro:
«Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata».
6 L’art. 9 della decisione quadro è così formulato:
«1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
(…)
3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell’ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo».
7 Ai sensi dell’art. 17, terzo trattino, della decisione quadro, ciascuno Stato membro doveva far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione degli articoli citati nei punti da 3 a 6 della presente sentenza al più tardi il 22 marzo 2002.
La direttiva
8 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva:
«Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda [d’indennizzo] presso un’autorità o qualsiasi altro organismo di quest’ultimo Stato membro».
9 L’art. 2 della direttiva stabilisce che:
«L’indennizzo è erogato dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato».
10 L’art. 12 della direttiva è così formulato:
«1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
11 L’art. 17 della direttiva dispone che:
«La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:
a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;
b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine».
12 L’art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005».
La normativa nazionale
13 L’art. 263 del codice di procedura penale italiano, come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (in prosieguo: il «CPP»), prevede che:
«1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
(…)
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
(…).
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione».
14 L’art. 444 del CPP prevede quanto segue:
«1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(…)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (…) il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; (…).
(…)».
15 L’art. 665, n. 1, del CPP prevede che:
«Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato».
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
16 Dall’ordinanza di rinvio emerge che, dinanzi al Tribunale di Milano, è stato promosso un procedimento penale contro il sig. Dell’Orto ed altri imputati per fatti costituenti i reati di false comunicazioni sociali, posti in essere anche al fine di commettere i reati di appropriazione indebita aggravata e di illecito finanziamento ai partiti politici. Tra le parti lese da tali reati vi sono diverse società appartenenti al gruppo italiano ENI, fra cui la società Saipem SpA (in prosieguo: la «Saipem»), costituitasi parte civile nell’ambito del procedimento penale di cui trattasi.
17 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il sig. Dell’Orto e gli altri imputati hanno distratto ingenti somme di denaro, di proprietà delle dette società, mediante il pagamento di consulenze fittizie fornite a società offshore legate organicamente ad uno degli imputati, appropriandosi così una parte di tali somme. In particolare, il sig. Dell’Orto si sarebbe appropriato una somma pari a EUR l 064 069,78 di proprietà della Saipem, somma in seguito posta sotto sequestro conservativo dall’autorità giudiziaria italiana nel corso del procedimento penale. Siffatto provvedimento conservativo avrebbe segnatamente la precipua e specifica finalità di garantire il soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
18 Detto procedimento penale si chiudeva con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, pronunciata il 4 maggio 1999 e poi passata in giudicato il 5 giugno seguente, con cui veniva irrogata una pena ai sensi dell’art. 444 CPP, ossia attraverso il cosiddetto «patteggiamento». Con detta sentenza il sig. Dell’Orto veniva condannato a una pena detentiva e a una multa, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre nulla era disposto riguardo alla somma sequestrata.
19 La Saipem SpA aveva ottenuto la restituzione della somma in questione, in esecuzione di un’ordinanza del giudice in parola del 3 dicembre 1999. Tale ordinanza veniva annullata con sentenza 8 novembre 2001 dalla Corte di cassazione, la quale considerava in particolare che, nulla essendo stato previsto nella sentenza 4 maggio 1999 circa la somma sequestrata, il giudice penale non aveva il potere di ingiungerne la restituzione alla Saipem.
20 A seguito della sentenza 8 novembre 2001, il sig. Dell’Orto chiedeva al detto giudice di ingiungere alla Saipem di restituire a sua volta la somma di cui trattasi, poiché la medesima avrebbe potuto essere nuovamente sottoposta a sequestro in attesa di una decisione in merito alla sua eventuale restituzione. A parere del sig. Dell’Orto, detta decisione sarebbe spettata al giudice civile in applicazione dell’art. 263, terzo comma, del CPP, trattandosi di una controversia in merito alla proprietà della somma in questione.
21 Con ordinanza 18 luglio 2003, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice civile, respingendo per il resto la domanda del sig. Dell’Orto.
22 Quest’ultima ordinanza veniva annullata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza 21 aprile 2005, che disponeva il rinvio della causa dinanzi al medesimo giudice. Secondo tale sentenza, qualora, in applicazione dell’art. 263, terzo comma, CPP, la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate sia risolta dal giudice civile mediante procedimento incidentale, non per questo viene meno la competenza del giudice penale a provvedere in ordine alla custodia delle cose stesse fino a quando la controversia sulla loro proprietà non sia stata risolta, cosicché spetta al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano «adottare i provvedimenti occorrenti per far rientrare concretamente in sequestro la somma nel frattempo restituita alla SAIPEM».
23 Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio si è quindi riaperto al fine di dare esecuzione a tale seconda pronuncia della Corte suprema di cassazione.
24 Secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie della causa principale, non può sussistere alcuna «controversia sulla proprietà» delle somme sequestrate tale da giustificare l’apertura di un procedimento incidentale dinanzi al giudice civile. Le somme sottoposte a sequestro rappresenterebbero un indebito da restituire alla Saipem in forza dell’art. 2037 del codice civile e, dall’esame degli atti processuali, risulterebbe che lo stesso sig. Dell’Orto non ha mai contestato che la somma controversa fosse di proprietà di tale società.
25 Il giudice del rinvio ritiene che, per la verità, sia un ostacolo di carattere solo procedurale ad impedirgli di disporre direttamente la restituzione di tali somme alla Saipem, dal momento che la questione atterrebbe al potere del giudice dell’esecuzione di adottare una decisione in merito a siffatta restituzione delle somme sequestrate, a seguito della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del CPP. Secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, quale risulta in particolare dalla citata sentenza 8 novembre 2001, il giudice dell’esecuzione non avrebbe il potere di decidere in ordine alla restituzione alla parte offesa delle cose sequestrate dopo una sentenza pronunciata sulla base del detto art. 444, che nulla prevede a tal fine.
26 In tale contesto, il giudice del rinvio si pone la questione dell’applicabilità dei principi stabiliti dagli artt. 2 e 9 della decisione quadro.
27 In particolare, detto giudice si chiede se tali articoli della decisione quadro siano applicabili sotto il profilo del loro ambito di applicazione ratione personae, posto che la vittima non è una persona fisica, ma una persona giuridica.
28 Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della decisione quadro, questa si applica ad una «persona fisica» che ha subito un pregiudizio. Il giudice del rinvio si domanda tuttavia se sia possibile interpretare la decisione quadro, letta alla luce degli artt. 12 e 17 della direttiva, nel senso che essa si applichi anche a qualsiasi altra persona lesa da reato, in particolare alle persone giuridiche. Se così fosse, il principio di cui all’art. 9, n. 3, della decisione quadro, in base al quale i beni appartenenti alla vittima e sequestrati nell’ambito del procedimento penale sono restituiti a quest’ultima senza ritardo, troverebbe applicazione nella causa principale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino, Racc. pag. I‑5285), da ciò conseguirebbe l’obbligo per il giudice nazionale d’interpretare, per quanto possibile, le disposizioni del CCP concernenti la portata dei poteri di decisione del giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate nell’ambito del procedimento penale in senso conforme al citato art. 9, n. 3, della decisione quadro, che autorizza una procedura semplificata al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa relativa al risarcimento delle vittime.
29 Il giudice del rinvio osserva peraltro che la Corte, relativamente a forme di estinzione dell’azione penale analoghe a quelle derivanti da una sentenza di «patteggiamento» ai sensi dell’art. 444 del CPP, ha dichiarato che esse devono essere considerate alla stessa stregua di una sentenza definitiva che chiuda il procedimento penale (sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge, Racc. pag. I‑1345).
30 Posto che, nella causa principale, la controversia sulla restituzione delle somme sequestrate è posteriore alla chiusura del procedimento penale, avvenuta con la sentenza 4 maggio 1999, il giudice del rinvio si pone altresì la questione dell’applicabilità dei principi di cui agli artt. 2 e 9 della decisione quadro nell’ambito specifico di un procedimento penale di esecuzione successivo alla chiusura del procedimento penale vero e proprio.
31 In tale contesto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le regole di cui agli artt. 2 e 9 della decisione quadro (…) possono applicarsi nell’ambito del procedimento penale in generale a qualsiasi parte lesa da reato, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 e seguenti della direttiva (…) o di altre disposizioni di diritto comunitario.
2) Se le regole di cui agli artt. 2 e 9 della decisione quadro (…) possono applicarsi nell’ambito del procedimento penale di esecuzione successivo alla sentenza definitiva di condanna (e, quindi, anche alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) a qualsiasi parte lesa da reato, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 e seguenti della direttiva (…) o di altre disposizioni di diritto comunitario».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
32 Diversi governi che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento in esame hanno sollevato dubbi riguardo alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
33 Il governo del Regno Unito sostiene che l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta dalla circostanza che tale domanda è proposta ai sensi dell’art. 234 CE, laddove l’interpretazione richiesta riguarda la decisione quadro, e cioè un atto adottato in forza del titolo VI del Trattato UE. In un caso del genere, la domanda dovrebbe essere fondata unicamente sull’art. 35, n. 1, UE, mentre l’art. 234 CE non sarebbe applicabile. L’Irlanda osserva che, essendo soddisfatte nel caso di specie le condizioni per l’applicazione dell’art. 35 UE, l’erroneo richiamo all’art. 234 CE come fondamento della domanda non dovrebbe impedire alla Corte di risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio.
34 Occorre rilevare innanzi tutto che, in conformità dell’art. 46, lett. b), UE, le disposizioni dei Trattati CE e CEEA relative alle competenze della Corte ed all’esercizio di tali competenze, tra le quali figura l’art. 234 CE, sono applicabili a quelle del titolo VI del Trattato UE, alle condizioni previste all’art. 35 UE. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, ne risulta che il regime previsto all’art. 234 CE è destinato ad applicarsi alla competenza pregiudiziale della Corte ai sensi dell’art. 35 UE, fatte salve le condizioni previste da tale disposizione (v., in questo senso, sentenza Pupino, cit., punti 19 e 28).
35 È pacifico che la Repubblica italiana ha affermato, con una dichiarazione che ha preso effetto il 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che essa accettava la competenza della Corte a statuire sulla validità e sull’interpretazione degli atti previsti dall’art. 35 UE secondo le modalità di cui al n. 3, lett. b), di tale articolo. È altresì pacifico che la decisione quadro, fondata sugli artt. 31 UE e 34 UE, fa parte degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE, a proposito dei quali la Corte può statuire in via pregiudiziale (sentenza Pupino, cit., punti 20 e 22), e non è in discussione che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che agisce nell’ambito di un procedimento penale come quello intentato nella causa principale, dev’essere considerato come una giurisdizione di uno Stato membro ai sensi dell’art. 35 UE.
36 In tale contesto, e a prescindere dalla circostanza che le questioni pregiudiziali concernono altresì l’interpretazione di una direttiva adottata in forza del Trattato CE, il fatto che la decisione di rinvio non richiami l’art. 35 UE, ma si riferisca invece all’art. 234 CE, non può, da solo, determinare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Ciò a maggior ragione in quanto il Trattato UE non stabilisce, né espressamente, né implicitamente, in quale forma il giudice nazionale debba presentare la domanda di decisione pregiudiziale (v., per analogia, relativamente all’art. 234 CE, sentenza 6 aprile 1962, causa 13/61, De Geus, Racc. pag. 87, in particolare pag. 100).
37 Il governo olandese nutre dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, dal momento che nell’ordinanza di rinvio il contesto fattuale e quello normativo non sarebbero definiti a sufficienza. A parere di tale governo, risulta in particolare come sia poco chiara l’utilità delle questioni poste, poiché, in mancanza di precisazioni sulle disposizioni di diritto nazionale applicabili, è impossibile verificare, come sostenuto dal giudice del rinvio, se si ponga una questione d’interpretazione di tali disposizioni in conformità della decisione quadro, decisione peraltro priva di efficacia diretta.
38 Il governo austriaco osserva che la normativa italiana non consente al giudice del rinvio di decidere nell’ambito della causa principale in merito alle domande riguardanti il diritto civile, di modo che le questioni pregiudiziali presentano un carattere ipotetico.
39 Occorre rilevare che, analogamente all’art. 234 CE, l’art. 35 UE subordina l’adizione della Corte in via pregiudiziale alla condizione che il giudice nazionale «reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza», di modo che la giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell’art. 234 CE è, in linea di principio, trasponibile alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte in forza dell’art. 35 UE (sentenza Pupino, cit., punto 29).
40 Ne consegue che la presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in tali questioni non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte. Fatte salve tali ipotesi, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire sulle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli atti previsti all’art. 35, n. 1, UE (sentenza Pupino, cit., punto 30).
41 Peraltro, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. A tal proposito, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle norme di diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista fra tali disposizioni e il diritto nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, relativamente all’art. 234 CE, sentenza 19 aprile 2007, causa C‑295/05, Asemfo, Racc. pag. II‑2999, punti 32 e 33).
42 Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì a dare ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. II‑3633, punto 20).
43 Come risulta dai punti da 16 a 30 della presente sentenza, l’ordinanza di rinvio presenta i fatti all’origine della causa principale nonché le disposizioni direttamente pertinenti del diritto nazionale applicabile spiegando le ragioni per cui il giudice del rinvio richiede l’interpretazione della decisione quadro, così come il nesso fra quest’ultima e la normativa nazionale applicabile in materia.
44 Contrariamente alla tesi sostenuta dal governo austriaco, non è evidente che, nella causa principale, un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla decisione quadro sia impossibile, il che spetta al giudice nazionale verificare (v., in questo senso, sentenza Pupino, cit., punto 48).
45 In tale contesto, non risulta evidente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni della decisione quadro considerate nelle questioni sollevate non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale, che il problema sia di natura ipotetica o che la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni stesse.
46 Infine, le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio sono altresì sufficienti per garantire la possibilità, di cui dispongono le parti della causa principale, gli Stati membri, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, di presentare osservazioni in conformità all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, come d’altronde testimoniano le osservazioni depositate dalle parti intervenute nel presente procedimento.
47 Nella fase scritta del procedimento seguito dinanzi alla Corte, è stata posta la questione se la decisione quadro possa considerarsi applicabile dal punto di vista temporale ad un complesso di circostanze venute in essere, come nella causa principale, ben prima dell’adozione della decisione quadro il 15 marzo 2001, senza contare il termine per l’attuazione di quest’ultima, che, per quanto riguarda segnatamente l’art. 9 della medesima, scadeva il 22 marzo 2002.
48 A tale proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio, situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (v., in particolare, sentenza 9 marzo 2006, causa C‑293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I‑2263, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
49 Orbene, la questione al centro della causa principale, e cioè quella della competenza giurisdizionale ai fini della decisione sulla restituzione alla parte lesa dei beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, rientra nella materia delle norme di procedura, cosicché non vi è alcun ostacolo relativo all’applicazione della legge nel tempo che osti alla presa in considerazione, nell’ambito della controversia in esame, delle disposizioni pertinenti della decisione quadro al fine di interpretare la normativa nazionale in conformità a quest’ultima.
50 La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
51 Con le sue due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, quale quello di cui trattasi nella causa principale, la nozione di «vittima» ai sensi della decisione quadro include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.
52 L’art. 1, lett. a), della decisione quadro, ai fini della medesima, definisce la vittima come la persona «fisica» che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.
53 Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che la decisione quadro riguarda unicamente le persone fisiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da comportamenti contrari alla legge penale di uno Stato membro.
54 Interpretare la decisione quadro nel senso che essa riguarderebbe anche le persone «giuridiche» che, come la parte civile nella causa principale, asseriscono aver subito un pregiudizio causato direttamente da una violazione del diritto penale sarebbe contrario al dettato stesso dell’art. 1, lett. a), della decisione quadro di cui trattasi.
55 Inoltre, non vi è alcun’altra disposizione della decisione quadro contenente un’indicazione secondo cui il legislatore dell’Unione europea avrebbe inteso estendere la nozione di vittima alle persone giuridiche ai fini dell’applicazione della decisione quadro in parola. Ben al contrario, diverse disposizioni di quest’ultima confermano che lo scopo del legislatore è stato quello di prendere in considerazione unicamente le persone fisiche vittime di un pregiudizio causato da una violazione del diritto penale.
56 A tale riguardo, oltre all’art. 1, lett. a), della decisione quadro, che si riferisce, quali elementi del danno, al pregiudizio fisico o mentale, nonché alle sofferenze psichiche, occorre menzionare l’art. 2, n. 1, della decisione quadro, il quale impone agli Stati membri di adoperarsi affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale, il n. 2 del medesimo art. 2, che menziona il trattamento specifico di cui devono beneficiare le vittime particolarmente vulnerabili, così come l’art. 8, n. 1, della decisione quadro, che impone agli Stati membri di garantire un livello adeguato di protezione ai familiari o alle persone assimilabili ai familiari della vittima.
57 La direttiva non è tale da inficiare siffatta interpretazione. La decisione quadro e la direttiva regolano materie diverse. La direttiva istituisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo in situazioni transfrontaliere. Essa intende assicurare che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente, quest’ultima sia indennizzata da tale primo Stato. Per contro, la decisione quadro si propone di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri relativamente alla salvaguardia degli interessi della vittima nell’ambito del procedimento penale. Essa è diretta a garantire il risarcimento, da parte dell’autore del reato, del pregiudizio subito dalla vittima.
58 Di conseguenza, anche supponendo che le disposizioni di una direttiva adottata sul fondamento del Trattato CE possano in qualche modo incidere sull’interpretazione delle disposizioni di una decisione quadro fondata sul Trattato UE e che la nozione di vittima ai sensi della direttiva possa essere interpretata nel senso che essa riguarda le persone giuridiche, la direttiva e la decisione quadro non si trovano comunque in un rapporto tale da imporre un’interpretazione uniforme della nozione di cui trattasi.
59 Peraltro, una fattispecie quale quella oggetto della causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Come risulta dal punto 57 della presente sentenza, la direttiva prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente, mentre la causa principale riguarda i reati di false comunicazioni sociali, di appropriazione indebita aggravata e di illecito finanziamento ai partiti politici, commessi sostanzialmente sul territorio dello Stato membro di residenza della vittima.
60 Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che la decisione quadro dev’essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, quale quello di cui trattasi nella causa principale, la nozione di «vittima» ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev’essere interpretata nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale e, più specificamente, di un procedimento di esecuzione successivo ad una sentenza definitiva di condanna, quale quello di cui trattasi nella causa principale, la nozione di «vittima» ai sensi della decisione quadro non include le persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.