Parole chiave
Massima

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1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso

(Art. 226 CE)

2. Trasporti — Trasporti aerei — Direttiva 2002/30 — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

(Artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 925/1999; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/30)

Massima

1. Nell’ambito di un ricorso ex art. 226 CE, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato emesso da quest’ultima delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata. Infatti, la possibilità per lo Stato interessato di presentare osservazioni costituisce, anche qualora esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza costituisce un requisito formale ad substantiam per la regolarità del procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre la fase precontenziosa.

A questo proposito, non può costituire un nuovo addebito l’osservazione della Commissione, anche se fatta soltanto nella fase dell’atto di ricorso, secondo la quale uno Stato membro non ha abrogato una normativa nazionale riguardante le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione quando ha recepito la direttiva 2002/30, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, e quando, dopo il termine di recepimento, la menzionata normativa era ancora in vigore. Infatti, da parte della Commissione si tratta di una mera constatazione di fatto di cui può avvalersi dal momento che la situazione descritta è in grado di provare, da un lato, che lo stato delle cose non è cambiato dopo la scadenza dei due mesi accordati dal parere motivato e, dall’altro, che tale normativa nazionale non era una misura transitoria volta ad assicurare la continuità dopo l’abrogazione del regolamento n. 925/1999, relativo all’immatricolazione e all’impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, terza edizione.

(v. punti 25, 27)

2. Gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 2002/30, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, impongono che, in pendenza del termine di recepimento di tale direttiva, gli Stati membri si astengano dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo che la direttiva stessa prescrive. Essi non possono pertanto adottare, in pendenza del detto termine, disposizioni che, pur perseguendo lo stesso obiettivo, cioè la riduzione del numero di persone che subiscono i danni provocati dal rumore dei velivoli, impediscono l’introduzione di restrizioni operative omogenee in tutta la Comunità.

È idoneo a pregiudicare gravemente la realizzazione dello scopo prescritto da tale direttiva l’adozione da parte di uno Stato membro, in pendenza del termine di trasposizione della direttiva, di una normativa riguardante le operazioni notturne di taluni aerei subsonici civili a reazione, che non era volta a recepire la detta direttiva, ma ad istituire un quadro normativo armonizzato a livello nazionale per ridurre le emissioni sonore prodotte dai velivoli, fondato sull’approccio previsto dal regolamento n. 925/1999, relativo all’immatricolazione e all’impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, terza edizione, ossia l’emanazione di restrizioni operative sulla base del coefficiente di diluizione dei motori con l’obiettivo di vietare definitivamente l’esercizio degli aerei subsonici civili a reazione ricertificati.

Al riguardo, l’adozione della detta normativa nazionale, che è entrata in vigore meno di tre mesi prima della data di scadenza del termine per recepire la direttiva, ha causato un trattamento ingiustamente svantaggioso per talune categorie di velivoli e ha pregiudicato in maniera duratura i presupposti per il recepimento e l’applicazione della direttiva medesima nella Comunità. Infatti, a causa del divieto di utilizzare alcuni aerei in seguito all’applicazione della menzionata normativa nazionale, la determinazione dell’impatto del rumore prevista dalla detta direttiva non potrà tener conto delle emissioni prodotte da tutti gli aerei conformi alle norme definite nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e, di conseguenza, il miglioramento ottimale della gestione del rumore non potrà essere perseguito in maniera conforme alle disposizioni della detta direttiva.

(v. punti 63-65, 68)