Cooperazione allo sviluppo — Aiuto finanziario e tecnico e cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo — Regolamento n. 443/92
(Art. 202, terzo trattino, CE; regolamento del Consiglio n. 443/92, artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 15)
Nell’ambito delle competenze di esecuzione conferite dal Consiglio alla Commissione ai sensi dell’art. 202, terzo trattino, CE, i cui limiti vanno valutati segnatamente con riferimento agli obiettivi generali essenziali della normativa di cui trattasi, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con quest’ultima.
A norma dell’art. 15 del regolamento n. 443/92, riguardante l’aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi, il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di assicurare la gestione dell’aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica con tali paesi in via di sviluppo. È in forza di tale competenza di esecuzione che la Commissione ha adottato una decisione che approva un progetto relativo alla sicurezza delle frontiere della Repubblica delle Filippine diretto a migliorare la sicurezza e la gestione delle sue frontiere in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), che mira a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale.
Orbene, il regolamento n. 443/92 non contiene alcun riferimento esplicito alla lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale. Peraltro, relativamente alla questione se siffatto progetto entri nell’ambito di applicazione del detto regolamento poiché contribuisce al potenziamento delle capacità istituzionali del paese interessato – ambito d’azione esplicitamente menzionato tanto agli artt. 5 e 6 di tale regolamento, relativi all’aiuto finanziario e tecnico, quanto agli artt. 7 e 8, riguardanti la cooperazione economica – occorre precisare che, nel contesto dell’aiuto finanziario e tecnico, il sostegno alle istituzioni nazionali dei paesi in via di sviluppo non costituisce un fine in se stesso, ma uno strumento per potenziare la loro capacità di gestione delle politiche e dei progetti di sviluppo nei settori elencati, tra i quali non rientra la lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, e che il sostegno istituzionale in materia di cooperazione economica deve presentare un nesso diretto con lo scopo, ad esso assegnato dal regolamento, di potenziare gli investimenti e lo sviluppo, il che non risulta da nessun elemento della decisione in oggetto.
La detta decisione persegue quindi un obiettivo in materia di lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale che esorbita dall’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dal regolamento n. 443/92, cosicché la Commissione ha superato i limiti delle competenze di esecuzione conferitele dal Consiglio nell’art. 15 di tale regolamento.
(v. punti 51-53, 59-62, 66-68)