Parole chiave
Massima

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Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. e))

Massima

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. e), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, dev’essere interpretato nel senso che non si applica alle forniture di protesi dentarie effettuate da un intermediario che non ha la qualifica di dentista o di odontotecnico, ma che ha acquistato tali protesi presso un odontotecnico.

Infatti, i termini «dentisti» e «odontotecnici», che figurano nel detto articolo della sesta direttiva sono univoci e, a meno di non modificare radicalmente il testo di tale disposizione e di far venir meno la condizione relativa alla qualità di fornitore, i detti termini non possono manifestamente essere intesi nel senso che includano intermediari che non siano precisamente né dentisti né odontotecnici. Di conseguenza, poiché il legislatore comunitario non aveva l’intenzione di estendere il beneficio dell’esenzione prevista da tale disposizione alle forniture di protesi dentarie che non siano effettuate da dentisti o da odontotecnici, né gli obiettivi perseguiti dalla detta esenzione né il principio di neutralità fiscale possono imporre un’interpretazione estensiva dell’art. 13, parte A, della sesta direttiva su tale punto. Ben al contrario, tenuto conto della formulazione precisa dei requisiti per l’esenzione prevista nel detto articolo, qualsiasi interpretazione tale da ampliare il testo di tale disposizione dovrebbe essere considerata incompatibile con la finalità della medesima quale concepita dal legislatore comunitario.

(v. punti 35-37, 42 e dispositivo)