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Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]

Massima

1. La norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

In applicazione di tale norma una persona può essere convenuta dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, giudice che si presume abbia con il contratto una stretta correlazione.

Al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale, per garantirne la prevedibilità, il regolamento n. 44/2001 stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo.

Ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del citato regolamento, infatti, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

(v. punti 22-25)

2. L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro. Tale disposizione mira infatti ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali, salvaguardando al contempo gli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di prossimità tra la lite e il giudice adito, perseguiti dal regolamento. Tuttavia, l’applicabilità di tale disposizione non conferisce necessariamente una competenza concorrente a tutti i tribunali nei cui circondari i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Designando autonomamente come «luogo di esecuzione» il luogo in cui l’obbligazione che caratterizza il contratto deve essere adempiuta, il legislatore comunitario ha inteso centralizzare la competenza giurisdizionale nel luogo di adempimento per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali e determinare una competenza giurisdizionale unica per tutte le domande fondate sul contratto. Poiché la competenza speciale introdotta dalla norma in parola è fondata, in sostanza, sull’esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne, in una logica di ottimizzazione del processo, in caso di pluralità di luoghi di consegna dei beni, occorre in linea di principio intendere per luogo di esecuzione, ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente.

In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’attore può citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

(v. punti 30‑34, 37, 39-40, 42, 45 e dispositivo)