Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Nel procedimento C‑384/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 14 ottobre 2005, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2005, nella causa
Johan Piek
contro
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Piek, dagli avv.ti A.A.M. van Beek e G. de Jager, advocaten ;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster, M. de Mol e dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti ;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re H. Tserepa‑Lacombe e M. van Heezik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul regime delle quote latte istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 856/84») e con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 90; pag. 13), e più precisamente sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84.
2. Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Piek, un produttore di latte che, nel 1979, nell’ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), ha concluso un accordo di non commercializzazione di latte per un periodo di quattro anni con il fondo di sviluppo e di risanamento dell’agricoltura (Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw; in prosieguo: un «accordo “SLOM”»), ed il Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (in prosieguo: il «ministero per l’agricoltura») in relazione ad un rifiuto di concessione di un quantitativo specifico di riferimento a titolo dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3. L’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stata istituita con il regolamento n. 804/68.
4. Per combattere le eccedenze strutturali, il regolamento n. 1078/77 ha attuato un sistema di premi destinati agli agricoltori che rinunciano a commercializzare il loro latte e i loro prodotti lattiero-caseari (premio di non commercializzazione) o che riconvertono mandrie bovine ad orientamento lattiero in mandrie da ingrasso (premio di riconversione ). Il premio di non commercializzazione è accordato, su domanda, a qualsiasi produttore che si impegni, per un periodo minimo di quattro anni, a non concedere a titolo oneroso o a titolo gratuito il latte o i prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda.
5. Il regolamento n. 856/84 ha inserito nel regolamento n. 804/68 un art. 5 quater che istituisce un regime di prelievo supplementare sulle raccolte di latte, e il cui n. 1 prevede che:
«(…)
Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:
Formula A
– Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
(…)».
6. Le modalità di applicazione del regolamento n. 856/84 sono stabilite nel regolamento n. 857/84.
7. Secondo l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 857/84, il quantitativo di riferimento di latte o di equivalente latte è determinato sulla base del quantitativo consegnato dal produttore nell’anno civile 1981. In virtù del n. 2 del medesimo articolo, gli Stati membri possono tuttavia scegliere il 1982 o il 1983 come anno di riferimento. Nei Paesi Bassi, il 1983 è stato adottato come anno di riferimento.
8. L’art. 3 del regolamento n. 857/84 stabilisce che:
«Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all’art. 2 e nel quadro dell’applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:
1. I produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,
– se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;
– se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l’anno in cui è stato ultimato il piano.
Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo.
(…)».
9. Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), ha modificato il regolamento (CEE) n. 857/84 aggiungendo a quest’ultimo in particolare un art. 3 bis in virtù del quale potevano essere attribuiti quantitativi specifici di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto a titolo del regolamento n. 1078/77 (impegno corrispondente nei Paesi Bassi ad un accordo «SLOM») e con scadenza, a seconda dei casi, dopo il 30 settembre 1983 o dopo il 31 dicembre 1983, non avevano potuto ottenere un quantitativo di riferimento a titolo dell’art. 2 del regolamento n. 857/84. La concessione di un tale quantitativo specifico di riferimento presupponeva il rispetto delle condizioni previste dal regolamento n. 764/89.
10. Dall’art. 5 del regolamento n. 857/84 emerge che i quantitativi supplementari di riferimento di cui, in particolare, all’art. 3 di questo medesimo regolamento possono essere accordati solo nei limiti del quantitativo garantito per ciascuno Stato membro. Tali quantitativi devono essere prelevati dalla riserva nazionale. Essa è costituita dai quantitativi di riferimento che non sono stati attribuiti ai produttori e dai quantitativi di riferimento liberati, in particolare in seguito all’abbandono dell’attività da parte dei produttori.
Normativa olandese
11. La normativa olandese pertinente è contenuta nel decreto ministeriale relativo al prelievo supplementare 18 aprile 1984, (Beschikking Superheffing, in prosieguo: il «decreto 18 aprile 1984»), entrato in vigore il 1º aprile 1984.
12. Secondo l’art. 2 del decreto 18 aprile 1984, un prelievo supplementare è dovuto dal produttore in caso di superamento del quantitativo di riferimento che gli è stato concesso.
13. La regola principale che riguarda la concessione dei quantitativi di riferimento è enunciata all’art. 5 del decreto 18 aprile 1984, che prevedeva, nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia principale, vale a dire quella risultante dal decreto ministeriale che modifica il decreto relativo al prelievo supplementare (latte) 28 marzo 1985 [Wijziging Beschikking Superheffing (melk)], che il prelievo non è dovuto per il quantitativo che è stato consegnato nel 1983, ridotto dell’8,65%.
14. L’art. 3 del regolamento n. 857/84 è stato attuato dall’art. 11 del decreto 18 aprile 1984, che enuncia le regole di concessione di quantitativi specifici di riferimento. Nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia principale, tale disposizione prevedeva che:
«1. Chiunque abbia contratto obblighi d’investimento successivamente al 1° settembre 1981, ma anteriormente al 1° marzo 1984, può invocare le disposizioni del presente articolo e pretendere un quantitativo specifico, in deroga al quantitativo di cui all’art. 5, n. 1, o rispettivamente all’art. 5, n. 2. Tale diritto può essere esercitato anche quando un altro titolare di diritti reali sul fondo di cui trattasi abbia contratto simili obblighi.
2. Per obblighi d’investimento ai sensi del n. 1 si intendono obblighi di effettuare investimenti o obblighi contratti nell’ambito della decisione concernente le imprese agricole che presentano possibilità di sviluppo [Besluit landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijkheden] (Staatscourant 1974, 83 e 89), al fine dell’attuazione di un piano di sviluppo approvato:
a) o per un importo di almeno NLG 50 000 destinato alla sostituzione di una parte delle poste esistenti per il bestiame o all’aumento del loro numero, operazione che deve riguardare almeno il 20% dell’azienda e che deve comportare la sostituzione o l’aggiunta di non meno di cinque poste su un totale di non più dì sessanta;
b) o per un importo di almeno NLG 100 000 destinato alla sostituzione di una parte delle poste esistenti o all’aumento del loro numero, operazione che deve riguardare almeno il 25% dell’azienda su un numero totale di poste superiore a sessanta.
S’intendono per “obblighi d’investimento” anche gli obblighi contratti per un importo pari al 90% almeno dell’importo di cui alla lett. a) o b), quando l’interessato può dimostrare di aver effettuato personalmente lavori per un valore che raggiunga almeno la differenza tra l’importo di cui alla lett. a) o, rispettivamente, alla lett. b) e l’importo per il quale gli obblighi sono stati contratti.
3. Per poste ai sensi del n. 2 si intendono i compartimenti costruiti nella stalla per le vacche da latte o le vacche da allevamento, nonché gli equipaggiamenti ad essi direttamente collegati, purché siano stati effettivamente messi in funzione dopo il 1° gennaio 1982.
4. Il quantitativo specifico di cui al n. 1 è pari alla quantità che l’interessato ha consegnato all’impresa dove gli investimenti sono stati realizzati, nel corso di un periodo di fornitura di 52 settimane, che corrisponde praticamente all’anno civile e che è precedente alla sottoscrizione degli obblighi di cui al n. 1, quantitativo a cui bisogna aggiungere il numero di Kg. per cui il diritto è riconosciuto e che è calcolato secondo la formula seguente: numero totale di poste supplementari o di poste nuove meno il numero di vacche da latte o di vacche da allevamento disponibili nell’impresa durante l’anno precedente la sottoscrizione degli obblighi quando tale numero è superiore al numero di poste disponibili prima dell’ampliamento meno il 20% di tale ampliamento, moltiplicato per 5 500, il tutto diminuito dell’8,65%, fermo restando che:
a) qualora la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 abbia avuto luogo nel 1983, i due terzi del quantitativo calcolato secondo la formula di cui sopra sono presi in considerazione, fatto salvo l’art. 5, nn. 1 o 2, e che
b) qualora la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 abbia avuto luogo prima del 1 ° aprile 1985, la metà di tale quantitativo è preso in considerazione, fatto salvo l’art. 5, nn. 1 o 2;
c) qualora la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 abbia avuto luogo dopo il 31 marzo 1985 ma prima del 1º gennaio 1986 si applica solo l’art. 5, nn. 1 o 2.
Qualora la messa in funzione effettiva ai sensi del n. 3 abbia avuto luogo dopo il 1985, non può essere riconosciuto alcun diritto ad un quantitativo particolare sulla base delle disposizioni di tale articolo. Per i produttori che, durante l’anno precedente la firma degli obblighi, non hanno effettuato alcuna consegna o venduto direttamente, la formula viene calcolata applicando il 10% invece del 20%.
(…)».
15. Il decreto 16 maggio 1989 relativo al prelievo supplementare applicabile ai partecipanti ad un sistema di macellazione o di riconversione del bestiame destinato alla produzione di latte (Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers; in prosieguo: il «decreto 16 maggio 1989») riguardava i produttori di latte che non hanno potuto consegnare latte nel 1983 a causa di un impegno risultante da un accordo «SLOM». Tale regolamentazione consentiva loro di ottenere un quantitativo specifico di riferimento.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
16. Il sig. Piek, produttore di latte nei Paesi Bassi, ha concluso nel 1979 con il fondo di sviluppo e di risanamento dell’agricoltura un cosiddetto accordo «SLOM» con cui si impegnava, dietro versamento di un premio, a non consegnare latte o prodotti lattiero-caseari tra l’11 marzo 1980 e il 10 marzo 1984. Di conseguenza il sig. Piek si è riconvertito e ha trasformato la sua azienda di latte in azienda di bestiame da ingrasso.
17. Nell’ambito di un’operazione di ricomposizione fondiaria, il sig. Piek ha potuto ottenere 36 ha di terreno, confinanti con le costruzioni dell’azienda, che gli sono state assegnate a condizione di non (re)impiantare un’azienda di latte.
18. La modifica del piano di occupazione fondiaria necessaria a tale scopo era assoggettata alla condizione che il sig. Piek richiedesse, entro il 1º luglio 1981, una licenza edilizia per la costruzione di una stalla e che la costruzione avesse inizio nel 1981. L’11 giugno 1981 il signor Piek ha firmato tre contratti con imprese per la costruzione delle fondamenta, dell’edificio e per la sistemazione di una stalla per mucche da latte. Tale costruzione è stata completata nel 1983.
19. Il 27 giugno 1984, il sig. Piek ha presentato, in base all’art. 11 del decreto 18 aprile 1984, la domanda che è all’origine del presente rinvio pregiudiziale.
20. Tale domanda è stata respinta con decisione 12 ottobre 1984 perché gli obblighi d’investimento relativi all’azienda di latte erano stati assunti anteriormente al 1º settembre 1981. Orbene, l’art. 11, n. 1, del decreto 18 aprile 1984 richiedeva che tali obblighi d’investimento venissero assunti tra il 1º settembre 1981 ed il 1º marzo 1984.
21. Il sig. Piek ha proposto un reclamo contro tale decisione presso il Ministero dell’Agricoltura. Tale reclamo è stato dichiarato infondato con decisione 12 giugno 1985 che conferma la decisione 12 ottobre 1984.
22. Il sig. Piek ha quindi adito diversi giudici olandesi. In un primo momento è stato proposto un ricorso dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden contro una sentenza del Gerechtshof te ’s-Gravenhage 18 maggio 2000, che è stata cassata con sentenza 24 maggio 2002. Poi la causa è stata rinviata dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam, e il ricorrente ha proposto dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden un ricorso contro la sentenza pronunciata da tale giudice.
23. Il giudice del rinvio precisa inoltre che, a causa dell’accordo «SLOM» che aveva concluso, il ricorrente nella causa principale non ha consegnato né latte né prodotti lattiero-caseari nel 1983, anno scelto dal Regno dei Paesi Bassi come anno di riferimento. Egli non poteva nemmeno ottenere un quantitativo specifico di riferimento sulla base del decreto 16 maggio 1989.
24. Ciò premesso lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84, osti ad una normativa nazionale adottata per la sua attuazione, formulata in modo tale che i produttori che hanno contratto obblighi di investimento, indipendentemente se ciò sia avvenuto o meno nell’ambito di un piano di sviluppo, possono ottenere un quantitativo specifico di riferimento solo qualora abbiano contratto tali obblighi dopo il 1º settembre 1981 ma prima del 1º marzo 1984.
2) Per l’ipotesi in cui la questione 1 non possa essere risolta in senso generale: quali siano i criteri in base ai quali si può valutare in che misura il limite di tempo ricordato nella questione 1 sia compatibile con il regolamento n. 857/84».
Sulle questioni pregiudiziali
25. Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga sul potere di cui dispone uno Stato membro di limitare, mediante una misura nazionale di attuazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84, la categoria dei produttori di latte che possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento a quelli che hanno assunto obblighi d’investimento tra il 1º settembre 1981 ed il 1º marzo 1984, indipendentemente se ciò sia avvenuto o meno nell’ambito di un piano di sviluppo, escludendone così i produttori di latte che avevano assunto tali obblighi anteriormente al 1º settembre 1981.
26. In via preliminare, occorre ricordare che con il regolamento n. 856/84, il Consiglio ha istituito un prelievo supplementare, riscosso sui quantitativi di latte consegnati oltrepassanti un quantitativo di riferimento definito per ciascuno Stato membro.
27. Come è stato precisato al punto 7 della presente sentenza, il Regno dei Paesi Bassi, avvalendosi dell’opzione prevista all’art. 2, n. 2, del detto regolamento, ha previsto che, nel suo territorio, il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nel corso dell’anno civile 1983.
28. Deroghe a tali regole, che prevedono la possibilità per i produttori di ottenere, in certe situazioni particolari e a certe condizioni, un quantitativo specifico di riferimento, sono previste in particolare all’art. 3 del regolamento n. 857/84.
Sull’esistenza di un potere discrezionale nell’ambito dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84
29. Per quanto riguarda le deroghe enunciate all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84, la Corte ha riconosciuto agli Stati membri un potere discrezionale per prevedere o meno l’attribuzione di quantitativi di riferimento specifici ai produttori interessati da tale disposizione (sentenza 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 11) e per fissare, eventualmente, il volume di tali attribuzioni, allo scopo di tener conto di un piano di sviluppo ancora in corso di esecuzione, (sentenza 11 luglio 1989, cause riunite da 196/88 a 198/88, Cornée e a., Racc. pag. 2309, punto 13) o di un piano di sviluppo eseguito dopo il 1º gennaio 1981 (sentenza 12 luglio 1990, causa C ‑16/89, Spronk, Racc. pag. I‑3185, punti 11 e 12).
30. A differenza dei ricorrenti nelle cause citate, il sig. Piek ha realizzato i suoi investimenti al di fuori di un piano di sviluppo ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84.
31. Come ha sottolineato la Commissione, occorre tuttavia ammettere che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale identico nel caso previsto dall’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84. Il sig. Piek, del resto, ha contestato non già l’esistenza, in quanto tale, di tale potere discrezionale, ma la possibilità che il medesimo consenta ad uno Stato membro di limitare la concessione di un quantitativo specifico di riferimento ai produttori di latte che hanno assunto obblighi d’investimento dopo il 1º settembre 1981 e, pertanto, di limitare la categoria dei produttori che possono beneficiare di un tale quantitativo.
Sui limiti del potere discrezionale esercitato a titolo dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84
32. Qualora uno Stato membro scelga di fare uso della facoltà di attribuire quantitativi specifici di riferimento a titolo dell’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84, il margine di valutazione di cui dispone è limitato da esigenze derivanti allo stesso tempo dalla lettera della disposizione considerata, dall’obiettivo che essa persegue e dal principio di non discriminazione. (v. sentenza Spronk, cit. , punti 13 e 17).
33. Benché tali requisiti siano stati formulati nell’ambito di un potere riconosciuto agli Stati membri di stabilire il livello dei quantitativi di riferimento individuali a favore dei diversi produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo, in questione nella sentenza Spronk, cit., occorre considerare che si tratta di requisiti applicabili anche alle condizioni stabilite da uno Stato membro allo scopo dell’attribuzione di quantitativi specifici di riferimento nel caso di investimenti realizzati senza piano di sviluppo, ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84.
34. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali si annovera il principio di proporzionalità (v., in particolare, sentenze 20 giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan e a., Racc. pag. I‑5719, punti 35 e 36 ; 25 marzo 2004, cause riunite C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, Cooperativa Lattepiú e a., Racc. pag. I‑2869, punto 57, e 14 settembre 2006, causa C‑496/04, Slob, Racc. pag. I‑8257, punto 41).
35. È alla luce di tali principi che occorre valutare se lo Stato membro interessato ha fatto del suo potere discrezionale un uso conforme al diritto comunitario prevedendo che solo i produttori di latte che hanno assunto obblighi d’investimento tra il 1º settembre 1981 e il 1º marzo 1984 possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento, ad esclusione dei produttori che hanno assunto tali obblighi anteriormente al 1º settembre 1981.
36. Per quanto riguarda la formulazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84, occorre constatare che, per quanto riguarda gli obblighi d’investimento, tale disposizione stabilisce, a proposito degli obblighi assunti con il piano di sviluppo, previsti al suo primo comma, una data limite, prevedendo che solo i produttori che hanno sottoscritto un piano di tale tipo depositato « anteriormente al 1º marzo 1984» possono eventualmente ottenere un quantitativo specifico di riferimento. Essa non stabilisce, invece, una data a partire dalla quale gli obblighi d’investimento dovrebbero obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini di un tale ottenimento.
37. La data del 1º gennaio 1981, menzionata all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84, si inserisce nell’ambito di una distinzione operata da tale disposizione, a proposito della determinazione dell’importo del quantitativo specifico di riferimento che può essere accordato, tra i piani «in corso di esecuzione » (primo trattino) e i piani eseguiti dopo tale data (secondo trattino). Come ha sottolineato la Commissione, non può essere collegata nessuna conclusione decisiva alla menzione di tale data per quanto riguarda la delimitazione degli obblighi d’investimento che possono essere presi in considerazione per la concessione di un quantitativo specifico di riferimento.
38. Inoltre, la menzione della data del 1º gennaio 1981 all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84 corrisponde al fatto che l’art. 2, n. 1, del detto regolamento considera, in linea di principio, l’anno 1981 come l’anno di riferimento. Orbene, il Regno dei Paesi Bassi ha usato la facoltà, offerta dal n. 2 del detto articolo, di optare per l’anno 1983 come anno di riferimento. Di conseguenza, non occorre trasporre la data del 1º gennaio 1981 nel contesto di un obbligo di investimento assunto senza piano di sviluppo ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84.
39. Ne deriva che, contrariamente a quanto ha sostenuto il sig. Piek, il testo dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 non contiene elementi idonei ad impedire che uno Stato membro limiti la categoria dei produttori che possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che hanno assunto obblighi d’investimento dopo il 1º settembre 1981.
40. Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 857/84 esso consiste nel permettere agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori (v. sentenza Duff e a., cit., punto 13). Il perseguimento di questo obiettivo si deve esercitare tuttavia, come emerge dall’art. 5 del detto regolamento, nei limiti della riserva costituita dallo Stato membro interessato all’interno del quantitativo garantito.
41. Deriva dunque da una lettura combinata delle disposizioni degli artt. 3, n. 1, e 5 del regolamento n. 857/84 che, se il legislatore comunitario ha inteso accordare agli Stati membri la facoltà di far beneficiare un produttore che ha assunto obblighi d’investimento dei frutti del suo investimento (v., in tal senso, sentenze cit. Cornée e a., punto 12, e Spronk, punto 15), la facoltà, per lo Stato membro, di accordare a tal fine quantitativi specifici di riferimento si può esercitare solo nei limiti del quantitativo garantito e tali quantitativi sono a carico della riserva nazionale. Contrariamente a quanto ha sostenuto il sig. Piek una tale restrizione può essere idonea a giustificare una limitazione nel tempo degli obblighi d’investimento che possono essere presi in considerazione a tal riguardo.
42. Nella fattispecie, anche supponendo che, come ha sostenuto il sig. Piek in udienza, l’esaurimento della riserva nazionale non possa essere dimostrato dinanzi al giudice del rinvio, a cui spetta esaminare tale questione, una limitazione nel tempo come quella in questione nella controversia principale si rivela tuttavia necessaria quando lo Stato membro che beneficia a tal proposito di un margine discrezionale, può validamente basarsi su un rischio reale di esaurimento di tale riserva nazionale. Orbene, occorre sottolineare a tal riguardo che, nei Paesi Bassi, tutti i quantitativi di riferimento hanno subito all’epoca una riduzione dell’8,65% (v. punti 13 e 14 della presente sentenza).
43. Questa limitazione nel tempo non può, del resto, essere considerata sproporzionata rispetto al rischio di esaurimento. Infatti, bilanciando gli inconvenienti subiti dai produttori di latte nella situazione del sig. Piek e l’obbligo per lo Stato membro interessato di rispettare i requisiti posti dall’art. 5 del regolamento n. 857/84, occorre osservare che la limitazione nel tempo degli obblighi d’investimento da prendere in considerazione per la concessione di un quantitativo specifico di riferimento a quelli assunti dopo il 1º settembre 1981 è basata sull’idea che qualsiasi produttore che ha assunto tali obblighi entro tale data disponeva di almeno 16 mesi per rispettare i medesimi entro il 1º gennaio 1983, inizio dell’anno di riferimento scelto dalle autorità olandesi. Orbene, tale termine deve essere considerato sufficientemente lungo per consentire ad un tale produttore di realizzare durante l’anno di riferimento 1983 la produzione supplementare di latte risultante dai suoi obblighi d’investimento in nuove poste per le vacche da latte e per le vacche da riproduzione.
44. Il sig. Piek non ha peraltro presentato argomenti idonei a mettere in dubbio il fatto che, di regola, è possibile raggiungere tale obiettivo entro un certo termine.
45. Ne consegue anche che i produttori che hanno assunto obblighi d’investimento anteriormente al 1º settembre 1981 non subiscono una discriminazione rispetto a quelli che hanno assunto tali obblighi dopo tale data. Infatti, i primi sono, a differenza dei secondi, in linea di principio, in grado di ottenere, senza che sia necessario ricorrere a una misura derogatoria di concessione di un quantitativo specifico di riferimento a titolo dell’art. 3 del regolamento n. 857/84, un quantitativo di riferimento, ai sensi dell’art. 2 del detto regolamento, che riflette l’aumento della loro produzione derivante dagli investimenti anteriormente consentiti.
46. Come ha sottolineato il governo olandese, occorre aggiungere ancora che la presa in considerazione di obblighi d’investimento assunti anteriormente al 1º settembre 1981 avrebbe potuto comportare il rischio di un uso improprio della normativa relativa alle quote latte. Infatti, essa avrebbe dato ai produttori la possibilità di invocare vecchi obblighi d’investimento, anteriori a tale data, per farsi attribuire quantitativi specifici di riferimento allo scopo, non di produrre o di commercializzare latte, ma di trarre un vantaggio puramente finanziario dal loro valore di mercato (v., in tal senso, sentenze 22 ottobre 1991, causa C‑44/89, von Deetzen, Racc. pag. I‑5119, punto 24, e 20 giugno 2002, causa C‑401/99, Thomsen, Racc. pag. I‑5775, punti 39 e 45).
47. Risulta dalle considerazioni che precedono che occorre risolvere le questioni proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden affermando che l’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale che limita la categoria dei produttori di latte che possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento a quelli che, dopo il 1º settembre 1981, ma anteriormente al 1º marzo 1984, hanno assunto obblighi d’investimento.
Sulle spese
48. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella in questione nella causa principale che limita la categoria dei produttori di latte che possono beneficiare di un quantitativo specifico di riferimento a quelli che, dopo il 1° settembre 1981, ma anteriormente al 1° marzo 1984, hanno assunto obblighi d’investimento.