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Massima

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1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte. B, lett. d), punto 6]

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 6]

Massima

1. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le società fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).

Un’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva che esonerasse dall’imposta sul valore aggiunto la gestione dei fondi a capitale variabile e non la gestione dei fondi di tipo chiuso sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, su cui si basa, tra l’altro, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, i fondi di tipo chiuso non presentano alcuna differenza rilevante che impedisca, a priori, la loro inclusione tra i fondi comuni d’investimento di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, così come i fondi a capitale variabile.

Il rinvio alle disposizioni della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2005/1, non presenta alcuna utilità al fine di dedurne un’interpretazione restrittiva della nozione di «fondi comuni d’investimento» contenuta nell’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. Anche se dai ‘considerando’ e dai termini della direttiva 85/611 risulta che questa ha lo scopo di coordinare le normative nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo, ciò nondimeno al momento dell’adozione della sesta direttiva la terminologia comunitaria nel settore dei fondi comuni d’investimento non era ancora armonizzata, dato che la direttiva 85/611, che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli organismi d’investimento collettivo, è stata adottata solo nel 1985.

(v. punti 29-32, 37, dispositivo 1)

2. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nel loro territorio che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nell’agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni d’investimento, quali i fondi cui si applica la direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2005/1.

(v. punto 54, dispositivo 2)

3. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ha un’efficacia diretta, nel senso che può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che sia incompatibile con tale disposizione.

L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva indica in maniera sufficientemente precisa e incondizionata che la gestione di fondi comuni d’investimento va esentata. Il fatto che tale disposizione ribadisca l’esistenza di un margine discrezionale in capo agli Stati membri non può rimettere in discussione tale interpretazione se, sulla base di indizi obiettivi, la prestazione controversa risponde ai criteri indicati per detta esenzione.

(v. punti 59-60, 62, dispositivo 3)