1. Disposizioni tributarie — Tributi interni
(Artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)
2. Disposizioni tributarie — Tributi interni
(Art. 90, primo comma, CE)
3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33)
1. Una tassa d’immatricolazione sugli autoveicoli ai fini della loro immissione in circolazione sul territorio di uno Stato membro, che non colpisce le autovetture private per il fatto che attraversano la frontiera, non costituisce un dazio doganale all’importazione o una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE, ma rientra nel regime generale delle riscossioni interne sulle merci e deve quindi essere esaminata alla luce dell’art. 90 CE.
(v. punti 41-42, dispositivo 1)
2. L’art. 90, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una tassa d’immatricolazione sugli autoveicoli ai fini della loro immissione in circolazione sul territorio di uno Stato membro, nella misura in cui è riscossa su autoveicoli usati al momento della loro prima immissione in circolazione sul territorio di tale Stato e il suo importo, determinato esclusivamente sulla base delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli (tipo di motore, cilindrata) e della loro classificazione ambientale, è calcolato senza tener conto del loro deprezzamento, di modo che, quando applicata ad autoveicoli usati importati da altri Stati membri, supera l’importo della detta tassa compreso nel valore residuo degli autoveicoli usati simili che sono già stati registrati nello Stato membro d’importazione.
(v. punto 57, dispositivo 2)
3. L’art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, che autorizza questi ultimi a mantenere o a introdurre, a determinate condizioni, tributi privi del carattere di imposte sulla cifra d’affari, non osta alla riscossione di una tassa d’immatricolazione degli autoveicoli ai fini della loro immissione in circolazione sul territorio di uno Stato membro, qualora la base imponibile di tale tassa non sia rappresentata dalla cifra d’affari e non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
(v. punto 60, dispositivo 3)