1. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
3. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
4. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 3, n. 2)
1. L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nella presa di possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tale riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. Ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente è «stata eseguita» o è «effettivamente in corso di esecuzione attualmente» allorché l’imputato è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
Infatti, una pena detentiva cui è stata applicata la sospensione condizionale, che sanziona il comportamento illecito di un soggetto condannato, dev’essere considerata come «effettivamente in corso di esecuzione attualmente» fin dal momento in cui la condanna è divenuta esecutiva e durante il periodo di sospensione. Inoltre, una volta che il periodo di sospensione è scaduto, la pena dev’essere considerata come «eseguita» ai sensi di questa stessa disposizione.
(v. punti 42, 44, dispositivo 2)
3. Ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente» quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
Infatti, la finalità di una custodia cautelare è molto diversa da quella della condizione di esecuzione prevista all’art. 54 della CAAS. Mentre la finalità della prima è piuttosto preventiva, quella della seconda è di evitare che un soggetto che è stato giudicato con sentenza definitiva in un primo Stato contraente non possa più essere perseguito per i medesimi fatti e resti quindi, alla fine, impunito quando il primo Stato di condanna non ha fatto eseguire la pena inflitta.
(v. punti 51-52, dispositivo 3)
4. Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS).
Infatti, questa condizione di esecuzione non può, per definizione, essere soddisfatta allorché un eventuale mandato di arresto europeo viene emesso dopo una sentenza di condanna in un primo Stato membro proprio al fine di assicurare l’esecuzione di una pena detentiva che non è stata ancora eseguita ai sensi dell’art. 54 della CAAS.
Questa constatazione è confermata dalla decisione quadro stessa la quale, all’art. 3, punto 2, obbliga lo Stato membro richiesto a rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo allorché risulta dalle informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro e che, in caso di condanna, la condizione di esecuzione è soddisfatta.
Questo risultato è corroborato dal fatto che l’interpretazione dell’art. 54 della CAAS non può dipendere dalle disposizioni della decisione quadro senza dar luogo ad un’incertezza giuridica che deriverebbe, da un lato, dal fatto che non tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione quadro lo sono anche dalla CAAS – la quale, inoltre, si applica a taluni Stati terzi – e, dall’altro, dalla circostanza che il campo di applicazione del mandato di arresto europeo è limitato, cosa che non vale per l’art. 54 della CAAS, che è valido per tutte le infrazioni sanzionate dagli Stati membri che hanno aderito a tale convenzione.
Pertanto, il fatto che una pena detentiva definitiva possa eventualmente essere eseguita nello Stato di condanna in seguito alla consegna da parte di un altro Stato di una persona condannata non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della CAAS.
(v. punti 60‑64, dispositivo 4)