Causa C-282/05 P

Holcim (Deutschland) AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Rimborso delle spese di garanzia bancaria»

Massime della sentenza

1.        Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo

(Art. 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

2.        Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Interruzione

(Art. 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

3.        Responsabilità extracontrattuale — Presupposti

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.        Il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità della Comunità inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato. Pertanto, nei casi in cui la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, tale termine di prescrizione inizia a decorrere quando gli effetti dannosi di tale atto si sono prodotti. Una diversa soluzione equivarrebbe a mettere in discussione il principio dell’autonomia dei ricorsi, in quanto farebbe dipendere il procedimento del ricorso per risarcimento del danno dall’esito di un ricorso di annullamento.

Questa soluzione può essere trasposta ai contenziosi sorti da atti individuali. In questi contenziosi, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti nei riguardi delle persone cui essa si dirige. In una situazione in cui a una società è inflitta un’ammenda mediante una decisione della Commissione, gli effetti dannosi si producono nei confronti di tale società dal momento della sua condanna a pagare l’ammenda. È infatti indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che il comportamento illegittimo della Comunità sia stato constatato con una decisione giudiziaria.

(v. punti 29-31)

2.        Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, la prescrizione è interrotta, in materia di responsabilità extracontrattuale, sia dall’istanza presentata alla Corte sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente delle Comunità. Poiché detto art. 46 dello Statuto della Corte si riferisce alle azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, l’«istanza», ai sensi di tale norma, che è del resto considerata interruttiva della prescrizione, è quella intesa a mettere in discussione tale responsabilità, conformemente all’art. 288, secondo comma, CE. Un ricorso di annullamento non può pertanto essere considerato un’«istanza» idonea a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte.

(v. punto 36)

3.        Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato al sussistere di un insieme di condizioni, tra le quali figura, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli. Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione comunitaria dei limiti del suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di valutazione considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. La natura generale o individuale di un atto non è pertanto determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere.

(v. punti 47-48)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 aprile 2007 (*)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) – Rimborso delle spese di garanzia bancaria»

Nel procedimento C‑282/05 P,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 12 luglio 2005,

Holcim (Deutschland) AG, già Alsen AG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dai sigg. P. Niggemann e F. Wiemer, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, J. Makarczyk, L. Bay‑Larsen e J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la Holcim (Deutschland) AG chiede l’annullamento della sentenza 21 aprile 2005, causa T‑28/03, Holcim (Deutschland) AG/Commissione (Racc. pag. II‑1357; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il suo ricorso inteso al risarcimento del danno che afferma aver subìto in conseguenza delle spese connesse alla costituzione di una garanzia bancaria onde differire il pagamento di un’ammenda inflitta con decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Cemento»), poi annullata con sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, denominata «sentenza Cemento» (Racc. p. II‑491).

 Fatti all’origine della controversia

2        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti 1‑9 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1      La ricorrente, la società Alsen AG, divenuta Holcim (Deutschland) AG, con sede in Amburgo (Germania), opera nella fabbricazione di materiale da costruzione. La Alsen AG proviene dalla fusione realizzata nel 1997 tra la Alsen Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH (in prosieguo: la “Alsen Breitenburg”) e la Nordcement AG (in prosieguo: la “Nordcement”).

2      Con [la decisione Cemento], la Commissione condannava la Alsen Breitenburg e la Nordcement ad ammende di EUR 3,841 milioni e, rispettivamente, EUR 1,85 milioni, per violazione dell’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).

3      La Alsen Breitenburg e la Nordcement introducevano ricorsi di annullamento avverso tale decisione. Tali ricorsi venivano registrati sotto i numeri T‑45/95 e T‑46/95 e successivamente uniti ai ricorsi promossi dalle altre società considerate nella decisione Cemento.

4      Avvalendosi della facoltà offerta dalla Commissione, la Alsen Breitenburg e la Nordcement decidevano di costituire una garanzia bancaria, evitando così di dover pagare immediatamente le ammende di cui trattasi. La garanzia bancaria della Alsen Breitenburg veniva costituita dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 2000 presso la Berenberg Bank, dietro commissione annua dello 0,45%. La Nordcement costituiva presso la Deutsche Bank una garanzia bancaria dal 18 aprile 1995 al 3 maggio 2000, dietro commissione annua dello 0,375% e una commissione unica di emissione di EUR 15,34. Complessivamente la ricorrente pagava alle banche, per la costituzione delle garanzie bancarie, un importo di EUR 139 002,21.

5      Con [la citata sentenza Cemento], il Tribunale annullava la decisione Cemento per quanto riguarda la ricorrente e condannava la Commissione alle spese.

6      Ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale e con lettera 28 settembre 2001, la ricorrente chiedeva pertanto alla convenuta il rimborso, da un lato, delle spese processuali (in particolare delle spese legali, pari a EUR 545 000) e, dall’altro, delle spese derivanti dalla costituzione delle garanzie bancarie.

7      Con lettera 24 gennaio 2002, la convenuta proponeva alla ricorrente il rimborso di una parte delle spese legali (ammontanti a EUR 130 000), ma rifiutava il rimborso delle spese di garanzia bancaria, avvalendosi della giurisprudenza relativa alle spese ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura.

8      Con lettera 5 aprile 2002, la ricorrente invitava nuovamente la convenuta a versarle la totalità delle spese legali e di garanzia bancaria. Per il rimborso delle spese di garanzia bancaria, la ricorrente si basava, questa volta, sull’art. 288, secondo comma, CE e sull’art. 233 CE, nonché sulla sentenza del Tribunale 10 ottobre 2001, causa T‑171/99, Corus UK/Commissione (Racc. pag. II‑2967), nel frattempo intervenuta.

9      Con messaggio di posta elettronica 30 maggio 2002, la convenuta proponeva il pagamento delle spese legali per l’ammontare di EUR 200 000. Per quanto riguarda le spese di garanzia bancaria, rifiutava nuovamente di procedere al loro rimborso, considerando che la possibilità di soprassedere al pagamento dell’ammenda con la costituzione di una garanzia bancaria costituiva una semplice opzione e che pertanto la convenuta non poteva essere responsabile delle spese conseguenti alle decisioni delle imprese di fare ricorso a tale possibilità».

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 31 gennaio 2003, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione a versarle l’importo di EUR 139 002,21, maggiorato degli interessi di ritardo al tasso del 5,75% annuo a partire dal 15 aprile 2000;

–        condannare la Commissione alle spese.

4        La convenuta, da parte sua, ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile nella misura in cui è fondato sull’art. 233 CE;

–        respingere totalmente il ricorso nella misura in cui è fondato sull’art. 288 CE:

–        in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato nella parte in cui ha ad oggetto le spese di garanzia bancaria incorse prima del 31 gennaio 1998;

–        in quanto infondato per il resto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

5        Nelle sue osservazioni, la ricorrente conclude di conseguenza che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile nella misura in cui è fondato sull’art. 233 CE;

–        in subordine, interpretare il ricorso, nella misura in cui è fondato sull’art. 233 CE, come ricorso di annullamento o per carenza;

–        condannare la convenuta alle spese.

6        Mediante la sentenza impugnata, pronunciata dopo aver sentito le difese svolte dalle parti e le loro risposte alle domande loro rivolte dal Tribunale nel corso dell’udienza del 10 giugno 2004, il Tribunale ha respinto il ricorso.

7        In primo luogo, ha dichiarato il ricorso irricevibile nella misura in cui era fondato sull’art. 233 CE.

8        Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha constatato che, nell’ambito del Trattato CE, i rimedi giuridici offerti agli interessati per far valere i loro diritti sono enumerati in termini tassativi. Orbene, l’art. 233 CE, relativo agli obblighi che l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia comporta, dal momento che non prevede un siffatto rimedio giuridico, non può stare in modo autonomo a fondamento di una domanda intesa ad ottenere il rimborso di spese di garanzie bancarie. Il Tribunale ha del resto rifiutato di interpretare il ricorso come ricorso di annullamento o per carenza dopo aver constatato che il suo oggetto iniziale consisteva in una domanda di risarcimento (punto 46 della sentenza impugnata).

9        In secondo luogo, il Tribunale ha giudicato che il ricorso, nella misura in cui era fondato sull’art. 288 CE, doveva essere respinto, essendo in parte irricevibile e in parte infondato.

10      Il Tribunale ha considerato, come suggerito dalla convenuta, il ricorso come in parte irricevibile, poiché l’azione per il risarcimento danno era prescritta ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte. Ha ricordato che il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale non può iniziare a decorrere prima che siano integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento (punto 59 della sentenza impugnata). Nella specie, esso ha considerato che tali condizioni fossero soddisfatte fin dalla costituzione delle garanzie bancarie in quanto la ricorrente, ritenendo la decisione Cemento illegittima, era in grado di mettere in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità (punto 63 della sentenza impugnata). Pertanto, il termine di prescrizione è stato interrotto solo con la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale il 31 gennaio 2003. In applicazione dell’art. 46 dello Statuto della Corte, il Tribunale ha considerato l’azione per risarcimento danni prescritta per quanto riguarda le spese di garanzia bancaria incorse prima del 31 gennaio 1998 (punto 74 della sentenza impugnata).

11      Il Tribunale ha statuito nel merito per quanto riguarda le spese incorse successivamente a tale data. Ha dapprima proceduto a verificare se il comportamento della Commissione consistesse in una violazione qualificata del diritto comunitario. Ha ricordato che esso stesso aveva constatato l’illegittimità della decisione Cemento nella citata sentenza Cemento. Esso ha tuttavia concluso che tale illegittimità non costituiva una violazione qualificata del diritto comunitario e ha invero riconosciuto che la Commissione non disponeva nella specie di un potere discrezionale esteso e che, in tali circostanze, il mancato rispetto del diritto comunitario potrebbe essere analizzato come una violazione grave e manifesta (punti 95‑100 della sentenza impugnata). Esso ha tuttavia ricordato che i fatti all’origine della decisione Cemento erano di estrema complessità. Alla luce di quanto considerato, il Tribunale ha giudicato che la violazione del diritto comunitario non era nella specie sufficientemente qualificata (punti 101‑116 della sentenza impugnata).

12      Il Tribunale ha poi ricercato un eventuale nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno asserito considerando che questo nesso non fosse dimostrato in quanto la costituzione di una garanzia bancaria è conseguenza della libera scelta della ricorrente e non dell’illegittimità della decisione della Commissione (punti 119‑131 della sentenza impugnata).

13      Il Tribunale ha allora giudicato inutile pronunciarsi sul danno subìto e ha respinto il ricorso nel merito.

 Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

14      La ricorrente conferma le conclusioni formulate in primo grado e chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di EUR 139 002,21, maggiorata degli interessi di ritardo al tasso del 5,75% annuo a partire dal 15 aprile 2000;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca ex novo tenendo conto della valutazione di diritto svolta dalla Corte;

–        condannare la convenuta a tutte le spese;

15      La convenuta conclude che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese;

 Il ricorso

16      Il ricorso è basato su tre motivi. Con il primo motivo si deduce un errore di diritto laddove il Tribunale considera l’azione per risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE parzialmente prescritta. Con il secondo motivo si deduce un errore di diritto laddove il Tribunale ricerca la sussistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario per accertare la responsabilità della Comunità. Con il terzo motivo si deduce un errore laddove il Tribunale giudica non accertato nella specie alcun nesso di causalità tra l’illegittimità della decisione Cemento e la costituzione degli oneri di garanzia.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

17      La ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale circa l’applicazione delle norme di prescrizione previste dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Considera che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere soltanto una volta pronunciato l’annullamento della decisone Cemento. A sostegno del suo ragionamento cita la sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Commissione (Racc. pag. 85, punto 10), dalla quale risulta che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo del risarcimento e, soprattutto, prima che si sia concretato il danno da risarcire.

18      Orbene, secondo la ricorrente, l’annullamento della decisione Cemento era nella specie una condizione dell’obbligo di risarcimento.

19      La ricorrente considera che, costituendo le garanzie bancarie, ha soddisfatto un obbligo giuridico che è cessato solo con la decisione di annullamento. Ritiene altresì il danno strettamente connesso con la presentazione del ricorso di annullamento, poiché le garanzie bancarie sono state costituite proprio in ragione di quest’ultimo e dell’assenza di carattere sospensivo.

20      La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale ha sviluppato un ragionamento errato, sulla base della sentenza 2 giugno 1976, cause riunite 56/74‑60/74, Kurt Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 711), giudicando che le sarebbe stato possibile proporre un ricorso per risarcimento sin dalla costituzione delle garanzie bancarie. Essa considera infatti che un siffatto utilizzo del ricorso previsto dall’art. 288 CE avrebbe integrato uno sviamento di procedura destinato ad aggirare le condizioni di ricevibilità poste dall’art. 230 CE per il ricorso di annullamento.

21      La ricorrente considera infine che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, il danno non è affatto stato continuo, ma si è interamente realizzato con la costituzione delle garanzie bancarie. Sottolinea che un solo ed unico contratto di garanzia è stato concluso con le banche. Tale contratto era inoltre limitato ratione temporis alla durata del procedimento giudiziario e i tassi di interesse applicabili erano annui. Pertanto non si era proceduto ad alcuna fatturazione giornaliera delle commissioni bancarie relative a tali garanzie.

22      In subordine, la ricorrente sostiene che il termine di prescrizione è stato interrotto con la presentazione del ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. A suo avviso, i fatti della specie sono stati accertati definitivamente solo nell’ambito di tale ricorso e la presentazione del ricorso per risarcimento del danno dipendeva essenzialmente dall’esito del procedimento di annullamento.

23      La convenuta considera, da parte sua, che il Tribunale ha operato una corretta applicazione delle regole di prescrizione. Essa sostiene in particolare che la decisione illegittima costituisce il fatto generatore della responsabilità.

24      Ritiene che la costituzione delle garanzie bancarie non possa analizzarsi come un obbligo giuridico in quanto è frutto della libera scelta della ricorrente, la quale poteva ugualmente decidere di pagare l’ammenda. Annullando la decisione Cemento, il Tribunale non ha pertanto potuto porre termine ad un’obbligazione inesistente. L’annullamento non costituisce pertanto il fatto all’origine della responsabilità, il quale invece si colloca nella decisione Cemento medesima.

25      La convenuta sottolinea altresì che la ricorrente poteva, come giudicato dal Tribunale, proporre un ricorso per risarcimento danni sin dalla costituzione delle garanzie. La convenuta considera che giustamente il Tribunale ha applicato la citata sentenza Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio, poiché i ricorsi degli artt. 230 CE e 288 CE erano autonomi.

26      Pertanto, la convenuta considera che il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel giudicare che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla costituzione delle garanzie bancarie.

27      La convenuta sostiene altresì che la presentazione del ricorso di annullamento non ha interrotto il termine di prescrizione e sostiene che l’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia prevede espressamente che tale termine è interrotto con l’introduzione del ricorso per risarcimento danni. Un ricorso di annullamento non può pertanto interrompere il detto termine.

 Giudizio della Corte

28      Il primo motivo si divide in tre parti.

 Sulla prima parte, relativa all’esame del momento di decorrenza del termine di prescrizione

29      Il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità della Comunità inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato. Pertanto, nei casi in cui la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, tale termine di prescrizione inizia a decorrere quando gli effetti dannosi di tale atto si sono prodotti.

30      Una diversa soluzione equivarrebbe a mettere in discussione il principio dell’autonomia dei ricorsi, in quanto farebbe dipendere il procedimento del ricorso per risarcimento del danno dall’esito di un ricorso di annullamento. Questa soluzione può essere trasposta ai contenziosi sorti da atti individuali. In questi contenziosi, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti nei riguardi delle persone cui essa si dirige.

31      Orbene, nella specie, gli effetti dannosi della decisione Cemento si sono prodotti nei confronti dei predecessori della società ricorrente dal momento della loro condanna al pagamento di un’ammenda. A tali condanne si accompagnava la facoltà, consentita al fine di evitare di versare immediatamente le ammende, di costituire garanzie bancarie. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli effetti dannosi della decisione Cemento non si sono pertanto prodotti al momento dell’annullamento da parte del Tribunale di tale decisione. È infatti indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che il comportamento illegittimo della Comunità sia stato constatato con una decisione giudiziaria.

32      I predecessori della società ricorrente potevano, di conseguenza, conformemente alla soluzione elaborata dalla Corte al punto 6 della citata sentenza Kampffmeyer e a./Commissione e Consiglio, proporre un ricorso inteso a far constatare la responsabilità extracontrattuale delle Comunità sin dal momento in cui a causa del danno essa era divenuta certa, cioè, nella specie, sin dal momento della costituzione delle garanzie bancarie. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, ciò non avrebbe costituito uno sviamento di procedura, poiché il ricorso per risarcimento è autonomo rispetto al ricorso di annullamento.

33      Il Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, è incorso in errore di diritto giudicando che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla data di costituzione delle garanzie bancarie. Infatti, se l’azione per responsabilità poteva essere senz’altro proposta sin dalla costituzione delle garanzie, poiché in tale data il danno prodotto dalla contestata decisione della Commissione era in principio certo e ne poteva essere valutata la portata, la prescrizione, da parte sua, poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui il danno pecuniario si era effettivamente concretizzato, cioè a partire dal momento in cui, nella specie, avevano iniziato a decorrere le spese per le garanzie bancarie. Ma quale che sia la data presa in considerazione, questa è senz’altro anteriore alla pronuncia della sopra menzionata sentenza Cemento che la ricorrente considera come quella di inizio del termine di prescrizione. La prima parte del primo motivo deve pertanto essere disattesa.

 Sulla seconda parte, che deduce il carattere continuo del danno

34      Il danno asserito dalla ricorrente è costituito dalle somme che è stata obbligata a versare alle banche per la costituzione di garanzie. Come risulta dai documenti versati agli atti sottoposti all’esame del Tribunale e dal procedimento svoltosi dinanzi ad esso, tali spese bancarie erano calcolate proporzionalmente al numero dei giorni durante i quali le garanzie bancarie erano in vigore.

35      L’importo del danno asserito aumentava pertanto in proporzione al numero dei giorni trascorsi. La ricorrente non ha quindi elementi per sostenere che il danno avrebbe presentato un carattere istantaneo e si sarebbe limitato alla sola costituzione delle garanzie bancarie. Di conseguenza, giustamente, il Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata ha considerato che il danno asserito dalla ricorrente presentava carattere continuativo. La seconda parte del primo motivo va pertanto disattesa.

 Sulla terza parte, che deduce l’interruzione del termine di prescrizione

36      Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte, la prescrizione è interrotta, in materia di responsabilità extracontrattuale, sia dall’istanza presentata alla Corte sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente delle Comunità. Poiché l’art. 46 dello Statuto della Corte si riferisce alle azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, l’«istanza», ai sensi di tale norma, che è del resto considerata interruttiva della prescrizione, è quella intesa a mettere in discussione tale responsabilità, conformemente all’art. 288, n. 2, CE. Un ricorso di annullamento non può pertanto essere considerato un’«istanza» idonea a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Pertanto, la ricorrente non ha elementi per sostenere, con l’ultima parte del suo primo motivo, che il Tribunale è incorso in errore di diritto allorché ha giudicato che la presentazione di un ricorso di annullamento non ha interrotto il termine di prescrizione.

37      Da quanto precede consegue che il primo motivo dev’essere in toto respinto.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

38      La ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in errore di diritto nel ricercare una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario come condizione dell’obbligo di risarcimento del danno della Comunità.

39      Sostiene che il criterio della violazione sufficientemente qualificata è applicabile solo quando è in discussione l’azione normativa della Comunità. Orbene, nella specie, viene ricercata la responsabilità della Comunità nel contesto giuridico dato dall’annullamento di un atto individuale di carattere amministrativo. Pertanto, secondo la ricorrente, il Tribunale non doveva ricercare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, dal momento che la semplice constatazione di una illegittimità basta per fondare l’obbligo di risarcimento.

40      Aggiunge che il criterio della violazione sufficientemente grave e manifesta è richiesto nel quadro degli atti normativi al fine di prevenire contenziosi di massa che sono meno probabili quando sono in discussione atti individuali, come ricorre nel caso qui in esame.

41      In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di riconoscere che nella specie si ha violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario. A questo proposito richiama la giurisprudenza che considera che si ha violazione sufficientemente grave e manifesta quando un’istituzione viola in modo palese i limiti del suo potere discrezionale, e che una semplice infrazione è sufficiente quando tale potere è esso stesso ridotto (v. sentenza 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I‑2553). La ricorrente considera che il margine di discrezionalità della convenuta fosse nella specie ridotto e si riallaccia su questo punto alla valutazione operata dal Tribunale (v. punto 100 della sentenza impugnata). Essa considera, per contro, che il Tribunale ha ingiustamente tenuto conto della complessità dei fatti e delle difficoltà di applicazione del diritto comunitario ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, poiché la citata giurisprudenza non consente, a suo avviso, di fondare la sentenza impugnata su siffatti motivi.

42      La ricorrente sostiene infine che i fatti di cui al caso di specie non erano, per quanto la riguarda, complessi e che la lunghezza della sopra menzionata sentenza Cemento si spiega col semplice fatto che la convenuta e il Tribunale hanno preferito riunire diverse cause connesse piuttosto che trattare con separata sentenza il caso delle società Alsen Breitenburg e Nordcement.

43      La convenuta considera, dal canto suo, che il Tribunale ha giustamente ricercato l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta.

44      Essa sostiene, in particolare, che la distinzione operata dalla ricorrente tra atti normativi e atti individuali non è pertinente. Secondo la giurisprudenza della Corte, la natura degli atti non sarebbe, infatti, un criterio determinante per identificare i limiti del potere discrezionale delle istituzioni (v. sentenza 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 40 e 42). Considera che, per valutare la portata di tale potere discrezionale, è necessario collocarsi al momento dell’adozione della decisione. In tali condizioni occorre tener conto della particolare situazione della Commissione in tale momento e pertanto tenere in considerazione la complessità dei fatti all’origine della causa. Essa ritiene inoltre che l’assenza di complessità dei fatti, asserita dalla ricorrente, è una questione che si sottrae alla competenza della Corte nel quadro di un ricorso di impugnazione.

45      In subordine, la convenuta sostiene che la valutazione della complessità dei fatti non può limitarsi alla sola situazione della ricorrente in impugnazione, ma deve altresì prendere in considerazione l’insieme delle situazioni che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione Cemento.

 Giudizio della Corte

46      Il secondo motivo si suddivide in tre parti.

 Sulla prima parte, che deduce che il Tribunale non poteva ricercare una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario

47      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato al sussistere di un insieme di condizioni, tra le quali figura, quando è in discussione l’illegittimità di un atto giuridico, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli. Per quanto riguarda tale condizione, il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto comunitario sufficientemente qualificata è quello della violazione grave e manifesta da parte di un’istituzione comunitaria dei limiti del suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di valutazione considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punti 43 e 44).

48      La natura generale o individuale di un atto non è pertanto determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere (sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 46, e 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I‑7541, punto 27).

49      Di conseguenza, è infondata l’affermazione della ricorrente secondo cui il criterio della violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto sarebbe applicabile soltanto quando è in discussione l’azione normativa della Comunità e sarebbe invece esclusa quando, come nella specie, è in discussione un atto individuale. Il Tribunale non poteva di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto, limitarsi a constatare l’esistenza di una semplice illegittimità, ma doveva, come ha giustamente operato, prendere in considerazione il criterio dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Di conseguenza, il Tribunale senza incorrere in errore di diritto ha ricercato se nella specie sussistesse una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario. Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere disattesa.

 Sulla seconda parte, relativa ai criteri presi in considerazione dal Tribunale per identificare una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario

50      Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso (v. citate sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, punto 40, e Commissione/Fresh Marine, punto 24).

51      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto non solo del potere discrezionale di valutazione della convenuta, ma anche della complessità dei fatti e delle difficoltà di applicazione del diritto comunitario allo scopo di accertare se risultasse dimostrata la violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario. I criteri presi in considerazione per accertare l’esistenza di una siffatta violazione del diritto comunitario non sono di conseguenza inficiati da errore di diritto. La seconda parte del motivo deve di conseguenza essere disattesa.

 Sulla terza parte, intesa a che la Corte accerti in subordine che i fatti di specie non erano complessi

52      La ricorrente presenta due argomenti intesi a sostenere che i fatti non erano complessi. Essa sostiene, in primo luogo, che la complessità dei fatti constatata dal Tribunale deriva soltanto dalla lunghezza della sopra menzionata sentenza Cemento, la quale è dovuta esclusivamente alla circostanza che il Tribunale in tale sentenza ha deciso di riunire diverse cause connesse, mentre avrebbe potuto, senza difficoltà, statuire con separata sentenza per le sole società Alsen Breitenburg e Nordcement.

53      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha dedotto la complessità dei fatti dalla particolare lunghezza della sentenza Cemento. Il Tribunale, al punto 114 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la convenuta si trovava di fronte a situazioni complesse da disciplinare con riferimento all’insieme delle circostanze della sopra menzionata sentenza Cemento. Di conseguenza, è infondata l’affermazione della ricorrente secondo la quale il Tribunale, incorrendo in errore di diritto, avrebbe tratto dalla lunghezza della sentenza Cemento, che sarebbe unicamente dovuta alla riunione di più cause, la conclusione che i fatti di specie erano complessi.

54      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se i fatti di specie fossero complessi, va ricordato che dall’art. 225, n. 1, secondo comma, CE e dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il ricorso di impugnazione è limitato alle questioni di diritto.

55      Come è stato ricordato al punto 50 della presente sentenza, il regime di responsabilità sviluppato dalla Corte esige che si tenga conto, in particolare, del grado di complessità del caso che l’amministrazione comunitaria ha dovuto trattare. La questione se i fatti di cui trattasi in un’azione per responsabilità rivestivano un siffatto carattere di complessità rientra nel solo potere di valutazione del Tribunale e non può essere discussa nell’ambito di un ricorso di impugnazione a meno che non si sia avuto snaturamento, il che nella specie non viene dedotto. Pertanto, tale parte del motivo è irricevibile.

56      Poiché la terza parte del secondo motivo è in parte infondata e in parte irricevibile, il secondo motivo dev’essere disatteso in toto.

57      Da quanto precede consegue che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto nel giudicare che nella specie non vi era stata violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, che sarebbe stata da sola tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Considerato il carattere cumulativo delle condizioni cui è subordinato il sorgere di tale responsabilità, tale considerazione è sufficiente per respingere il ricorso, senza che si renda necessario pronunciarsi sul terzo motivo relativo all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento ascritto alla Comunità e il danno asserito.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso d’impugnazione è respinto.

2)      La Holcim (Deutschland) AG è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.