Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritti conferiti dal marchio — Prodotti recanti un marchio posti sotto il regime del transito esterno — Marchio tutelato in uno Stato membro di transito, ma non nello Stato membro di destinazione

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, nn. 1 e 3)

Massima

L’art. 5, nn. 1 e 3, della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può vietare il transito, in uno Stato membro dove tale marchio è tutelato, di prodotti recanti il marchio e posti sotto il regime del transito esterno con destinazione verso un altro Stato membro dove una siffatta tutela non esiste, solo qualora fornisca la prova che i detti prodotti costituiscono oggetto di un atto di un terzo effettuato mentre sono posti sotto il regime del transito esterno, che ne implica necessariamente l’immissione in commercio nel detto Stato membro di transito.

Al riguardo, è in linea di principio privo di rilevanza il fatto che le merci destinate ad uno Stato membro provengano da uno Stato associato o da uno Stato terzo o ancora che queste siano state fabbricate nel paese di origine legalmente o in violazione di un diritto di marchio del titolare vigente nel detto paese.

(v. punti 23, 26-27, 41, dispositivo 1-2)