Causa C-275/05
Alois Kibler jun.
contro
Land Baden-Württemberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Sigmaringen)
«Latte e latticini — Art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 — Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini — Regolamenti (CEE) nn. 857/84, 590/85 e 1546/88 — Trasferimento del quantitativo di riferimento in seguito alla restituzione di una parte di azienda — Locatore che non ha la qualifica di produttore di latte o di latticini — Affitto agricolo sciolto volontariamente»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 18 maggio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 7, n. 1, come modificato dal regolamento n. 590/85; regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 7, primo comma, punti 2, 3 e 4)
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte
(Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 7, n. 1, come modificato dal regolamento n. 590/85; regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 7, primo comma, punto 4)
1. Gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 590/85, e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del detto prelievo supplementare, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata di un’azienda, il quantitativo di riferimento ad essa relativo non può passare al locatore qualora quest’ultimo non sia un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l’azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.
(v. punto 24, dispositivo 1)
2. Gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 590/85, e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del detto prelievo, ostano a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell’affittuario alla cessazione dell’affitto agricolo qualora quest’ultimo sia stato sciolto volontariamente.
(v. punto 28, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
26 ottobre 2006 (*)
«Latte e latticini – Art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini – Regolamenti (CEE) nn. 857/84, 590/85 e 1546/88 – Trasferimento del quantitativo di riferimento in seguito alla restituzione di una parte di azienda – Locatore che non ha la qualifica di produttore di latte o di latticini – Affitto agricolo sciolto volontariamente»
Nel procedimento C‑275/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con decisione 12 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2005, nella causa tra
Alois Kibler jun.
e
Land Baden-Württemberg
con l’intervento di:
Manfred Ott,
Konrad Leiprecht,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Kibler jun. (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale»), affittuario del sig. Leiprecht (in prosieguo: il «locatore»), sulla base di un contratto di affitto agricolo, ed il Land Baden‑Württemberg (in prosieguo: il «convenuto nella causa principale») riguardo al trasferimento, in seguito allo scioglimento volontario del detto contratto di affitto, del quantitativo di riferimento di latte al locatore, che non è, egli stesso, produttore di latte o di latticini. A sostegno del Land Baden‑Württemberg sono intervenuti il sig. Ott, subaffittuario del ricorrente nella causa principale, ed il locatore.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L’art. 7 del regolamento n. 857/84, in vigore all’epoca dei fatti controversi, recita:
«1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un’azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all’acquirente, all’affittuario o all’erede, secondo modalità da stabilire.
In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera.
(…)».
4 L’art. 12 del detto regolamento precisa:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
(…)
d) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
5 Ai sensi dell’art. 7, primo comma, del regolamento n. 1546/88:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell’ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:
1) in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l’azienda;
2) in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l’azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata. La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva;
3) le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
4) in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l’affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all’azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all’azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto.
Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento.
In caso di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti fissati da detta disposizione, gli Stati membri possono graduare, secondo criteri relativi alle dimensioni delle aziende in causa, la parte del quantitativo di riferimento da aggiungere alla riserva.
Il quantitativo di riferimento corrispondente ad un’azienda ovvero ad una o più parti di un’azienda che l’acquirente, l’affittuario o l’erede non intendono utilizzare ai fini della produzione lattiera può essere aggiunto alla riserva».
6 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1):
«Il quantitativo di riferimento disponibile in un’azienda viene trasferito con l’azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.
(...)».
Normativa nazionale
7 L’art. 7 del regolamento sui quantitativi garantiti di latte (Milchgarantiemengenverordnung): vendita, affitto, successioni recita:
«In caso di totale o parziale affitto o vendita dell’impresa tra parenti o coniugi, in caso di trasmissione per successione anticipata ed in caso di totale o parziale trasferimento d’azienda per successione legale o testamentaria, le disposizioni di cui all’art. 1 per il trasferimento dei quantitativi di riferimento trovano applicazione qualora il trasferimento abbia avuto luogo tra il 1° gennaio 1983 ed il 1° aprile 1984.
(l bis) In caso di integrale trasferimento, cessione o restituzione di un’impresa sulla base di un contratto di compravendita o di affitto, il quantitativo di riferimento trasferito, qualora attribuito conformemente all’art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, e n. 3, prima frase, seconda possibilità, del regolamento (CEE) n. 857/84, è liberato a favore della Repubblica federale di Germania qualora il trasferimento abbia avuto luogo prima della scadenza del termine previsto a tal fine negli atti giuridici di cui all’art. 1.
(…)
(2) Qualora parti di un’azienda utilizzate per la produzione di latte vengano trasferite o cedute sulla base di un contratto di compravendita o di affitto successivamente al 1° aprile 1984, è trasferita all’acquirente o affittuario anche una frazione del quantitativo di riferimento proporzionale alla parte trasferita o ceduta, entro un tetto pari a 12 000 kg/ha, salvo applicazione del n. 3.
(…)
(3 bis) Qualora, in forza di un contratto di affitto stipulato prima del 2 aprile 1984, vengano restituite al locatore, dopo il 30 settembre 1984, una o più parti d’azienda utilizzate per la produzione lattiera, fino alla concorrenza di 5 ettari di superficie restituita non si trasferisce alcun quantitativo di riferimento (...) Il trasferimento di quantitativi di riferimento ai sensi della prima frase non riguarda i quantitativi di riferimento ridivenuti disponibili in base al combinato disposto dell’art. 2 bis, n. 4, quinta frase, e dell’art. 2 bis, n. 3, del Milchaufgabevergütungsgesetz ed assegnati all’affittuario a titolo oneroso.
(3 ter) Qualora, sulla base di un contratto di affitto stipulato dopo il 1° aprile 1984, venga restituito al locatore dopo il 30 giugno 1986 il quantitativo di riferimento il cui trasferimento al momento della cessione è stato attestato conformemente all’art. 9, n. 2, prima frase, punto 3, viene trasferito per la parte in cui non è stato dimesso prima della cessione del bene in affitto o liberato mediante corrispettivo per la cessazione definitiva della produzione di latte; tuttavia, il quantitativo di riferimento trasferito è limitato a quello al quale ha diritto il locatore prima della cessione.
(4) I nn. 1‑3 trovano altresì applicazione a rapporti giuridici che producono effetti giuridici paragonabili».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
8 Nel 1980, il locatore ha dato in affitto al padre del ricorrente nella causa principale una superficie pari a 4,01 ha di pascolo destinato alla produzione di latte. Il detto ricorrente, intanto succeduto a suo padre, ha sciolto il contratto d’affitto agricolo il 30 novembre 1992.
9 Il locatore ha successivamente dato in affitto il detto pascolo ad un terzo, che non è produttore di latte.
10 Nel 2002 il locatore ha chiesto all’Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur Ravensburg (Ufficio per l’agricoltura; in prosieguo: l’«ALLB») il rilascio di un’attestazione relativa alla quota latte del quantitativo di riferimento spettantegli a causa della restituzione del bene nel 1992. Nella sua domanda, egli ha precisato di non essere produttore di latte ed ha aggiunto che non intendeva iniziare tale attività.
11 Nel 2003 l’ALLB ha rilasciato al locatore un’attestazione in cui, da un lato, si dichiara che, a decorrere dal 1° aprile 2003, gli è stato assegnato un quantitativo pari a 4 391,28 kg per ettaro, a causa della restituzione di 4,0166 ha di pascolo utilizzato per la produzione di latte e, dall’altro, si attesta in via provvisoria un quantitativo di riferimento di consegna per 11 817 kg, con un tasso di riferimento in materie grasse pari al 4,08%.
12 Il ricorrente nella causa principale ed il locatore hanno separatamente proposto reclami contro la detta attestazione, mentre il sig. Ott ha inviato all’ALLB una lettera in cui ha fatto sapere a quest’ultimo che il contenuto di materie grasse sarebbe stato fissato scorrettamente.
13 Con decisione 27 aprile 2004, il Regierungspräsidium Tübingen ha respinto il reclamo del ricorrente nella causa principale con il quale quest’ultimo aveva contestato l’attestazione rilasciata al locatore. A sostegno della sua decisione, esso ha indicato, in primo luogo, che la valutazione del caso di specie doveva essere fondata su norme giuridiche comunitarie in vigore al 30 novembre 1992, cioè quelle contenute nel regolamento n. 857/84. Inoltre, esso ha precisato che la sentenza 20 giugno 2002, causa C‑401/99, Thomsen (Racc. pag. I‑5775), non riguarda l’interpretazione del regolamento n. 857/84 e non può quindi trovare applicazione nel caso di specie.
14 Il ricorrente nella causa principale ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen. Egli fa valere, a sostegno del suo ricorso, che al momento della restituzione del pascolo di cui trattasi né il locatore né il successore del ricorrente nella causa principale erano produttori di latte. A suo avviso, l’art. 7, n. 1, du regolamento n. 857/84 dev’essere interpretato conformemente alla citata sentenza Thomsen, in quanto dal senso generale e dalla finalità della normativa riguardante il prelievo supplementare per il latte risulterebbe che un quantitativo di riferimento può essere assegnato ad un agricoltore solo qualora quest’ultimo possieda la qualità di produttore. Sebbene la citata sentenza Thomsen, riguardi l’interpretazione del regolamento n. 3950/92, la nozione di «produttore» in esso impiegata non differisce da quella utilizzata nel regolamento n. 857/84. Egli chiede infine l’annullamento delle decisioni dell’ALLB e del Regierungspräsidium Tübingen.
15 Il convenuto nella causa principale chiede il rigetto del ricorso. Esso ha precisato che, secondo il regolamento n. 857/84, la qualità di produttore di latte del destinatario dei quantitativi di riferimento non è determinante in caso di scadenza di un affitto. Infatti, un vincolo che esigesse la qualità di produttore in capo al soggetto che riceve i quantitativi di riferimento apparirebbe per la prima volta solo nell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 3950/92. Inoltre, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte e del Bundesverwaltungsgericht, gli agricoltori devono possedere la qualità di produttori di latte solo al momento della prima attribuzione di un quantitativo di riferimento.
16 Di conseguenza, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l’art. 7, n. 1, del regolamento (…) n. 857/84 (…), nonché con l’art. 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento (…) n. 1546/88, una normativa nazionale di uno Stato membro la quale dispone che, nel caso di restituzione di una parte affittata d’azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente ai terreni dell’azienda dell’affittuario utilizzati per la produzione lattiera ritorni al locatore, anche nel caso in cui questi, al momento della restituzione, non sia più produttore di latte, non abbia più intenzione di avviare la produzione lattiera e nemmeno intenda riaffittare tali terreni ad un altro produttore di latte.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se sia compatibile con l’art. 7, n. 1, del regolamento (…) n. 857/84 (…), nonché con l’art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento (…) n. 1546/88, una normativa nazionale di uno Stato membro la quale dispone che, in caso di cessazione di un rapporto contrattuale di affitto, il quantitativo di riferimento rimanga interamente nella disponibilità dell’affittuario di una parte dell’azienda, anche qualora la cessazione del rapporto contrattuale sia avvenuta volontariamente».
Sulla prima questione
17 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, ai sensi degli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88, in caso di restituzione di una parte affittata di un’azienda, il quantitativo di riferimento riguardante tale parte possa tornare al locatore anche qualora quest’ultimo non sia più un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l’azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.
18 Occorre anzitutto rammentare che il 30 novembre 1992, cioè il giorno dello scioglimento del contratto di affitto di cui trattasi, il locatore non era più produttore di latte, non aveva l’intenzione di avviare una tale attività e non intendeva riaffittare ad un imprenditore del latte l’impresa in oggetto.
19 Si deve quindi esaminare se, nonostante ciò, il quantitativo di riferimento collegato all’azienda di cui trattasi possa in circostanze siffatte passare al locatore, sul fondamento della normativa comunitaria applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale.
20 Occorre rammentare che il regolamento n. 1546/88 costituisce una misura applicativa del regolamento n. 857/84 che dev’essere interpretata conformemente a quest’ultimo, sebbene, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, la detta applicazione sia prevista «secondo modalità da stabilire». Al riguardo va osservato che l’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84 non menziona la nozione di «produttore», che figura invece all’art. 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88.
21 Occorre inoltre rilevare, da un lato, che dall’economia generale della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, di cui il regolamento n. 857/84 formava parte integrante, risultava che un quantitativo di riferimento potesse essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest’ultimo avesse avuto la qualità di produttore (sentenza 15 gennaio 1991, causa C‑341/89, Ballmann, Racc. pag. I‑25, punto 9), e dall’altro che la Corte ha confermato tale principio nella sua giurisprudenza successiva alle modifiche apportate al regolamento n. 857/84, dichiarando a più riprese che, in caso di trasferimento di un quantitativo di riferimento già attribuito, un cessionario che rileva i terreni deve avere la qualifica di produttore per poter fruire di un trasferimento del quantitativo di riferimento ad essi connesso (v., segnatamente, sentenze 17 aprile 1997, causa C‑15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I‑1961, punto 24, e Thomsen, cit., punto 33). Non si può pertanto esigere un riferimento espresso alla nozione di «produttore» all’art. 7, n. 1, primo comma, del regolamento n. 857/84.
22 Tale interpretazione non è affatto inficiata dagli argomenti del governo tedesco secondo cui, da un lato, il quantitativo di riferimento sarebbe sempre trasferito insieme all’azienda, anche nel caso in cui il locatore non ha la qualifica di produttore, a meno che gli Stati membri abbiano esercitato la facoltà di attribuire ai sensi dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 il quantitativo di riferimento, in tutto o in parte, al titolare uscente e, dall’altro, nella causa all’origine della sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609), il locatore che ha rilevato l’azienda non era produttore. Orbene, dalla nozione di «azienda» di cui all’art. 12, n. 1, lett. d), del regolamento n. 857/84, che la Corte ha anche interpretato al punto 11 della citata sentenza Wachauf, emerge che ai fini del detto regolamento, l’azienda è l’insieme delle unità di produzione gestite dal produttore. Dato che la stessa nozione è menzionata agli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88, le dette disposizioni devono essere interpretate in modo uniforme. Inoltre, nei limiti in cui tali disposizioni perseguono lo stesso obiettivo, e considerato che la seconda disposizione citata è la misura d’applicazione della prima, è giocoforza constatare che occorre interpretare in modo uniforme le dette disposizioni, nell’interesse della certezza del diritto.
23 Pertanto, poiché i regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 prevedono che il trasferimento di quantitativi di riferimento debba essere sempre effettuato tra produttori e in rapporto con un’azienda casearia, non può essere ammessa una deroga espressa all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 relativa al trasferimento del quantitativo di riferimento alla riserva nazionale o a un soggetto diverso dal locatore, come quella suggerita dal governo tedesco.
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione dev’essere risolta dichiarando che gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento n. 1546/88, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata di un’azienda, il quantitativo di riferimento ad essa relativo non può passare al locatore qualora quest’ultimo non sia un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l’azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.
Sulla seconda questione
25 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede di sapere se gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88 ostino a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell’affittuario alla cessazione dell’affitto agricolo qualora quest’ultimo sia stato sciolto volontariamente.
26 Come constatato dal giudice del rinvio, il ricorrente nella causa principale non può beneficiare della protezione prevista dall’art. 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88, dato che il contratto di affitto è stato sciolto volontariamente. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, al caso di specie non può essere applicata nessun’altra disposizione dei regolamenti di cui trattasi che consenta che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell’affittuario alla cessazione del rapporto contrattuale di affitto. Poiché non può essere assegnato, il quantitativo di riferimento dev’essere aggiunto alla riserva nazionale, come osservato dal governo tedesco e dalla Commissione.
27 Come rilevato dallo stesso giudice del rinvio, tale esito non contraddice il diritto fondamentale di proprietà, dato che il diritto di proprietà garantito nell’ordinamento giuridico comunitario non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quale i quantitativi di riferimento attribuiti nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall’attività lavorativa dell’interessato (sentenza 24 marzo 1994, causa C‑2/92, Bostock, Racc. pag. I‑955, punto 19).
28 Alla luce di tali considerazioni, la seconda questione dev’essere risolta dichiarando che gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88 ostano a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell’affittuario alla cessazione dell’affitto agricolo qualora quest’ultimo sia stato sciolto volontariamente.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, devono essere interpretati nel senso che, in caso di restituzione di una parte affittata di un’azienda, il quantitativo di riferimento ad essa relativo non può passare al locatore qualora quest’ultimo non sia un produttore di latte, non abbia intenzione di avviare la produzione lattiera e non intenda riaffittare l’azienda di cui trattasi ad un produttore di latte.
2) Gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85, e 7, primo comma, punto 4, del regolamento n. 1546/88 ostano a che il quantitativo di riferimento resti nella sfera dell’affittuario alla cessazione dell’affitto agricolo qualora quest’ultimo sia stato sciolto volontariamente.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.