Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59

[Direttiva del Consiglio 98/59, art. 1, n. 1, lett. a)]

2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59

(Direttiva del Consiglio 98/59, art. 4, n. 4)

Massima

1. La direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in particolare con riferimento al suo art. 1, n. 1, lett. a), dev’essere interpretata nel senso che un’unità di produzione a sé stante di una società, che dispone di attrezzature e di personale specializzato distinti, il cui funzionamento non è influenzato da quello delle altre unità ed è dotata di un direttore di produzione che assicura la corretta esecuzione del lavoro e il controllo del complesso del funzionamento degli impianti dell’unità, nonché la soluzione delle questioni tecniche, rientra nella nozione di «stabilimento» ai fini dell’applicazione di tale direttiva. La circostanza che le decisioni relative alle spese di funzionamento di ciascuna unità, all’acquisito dei materiali e al calcolo dei costi dei prodotti siano adottate nella sede della società, dove esiste un servizio di ragioneria comune, non è pertinente al riguardo.

Infatti, in considerazione del fatto che lo scopo perseguito dalla direttiva menzionata riguarda segnatamente gli effetti socioeconomici che i licenziamenti collettivi potrebbero provocare in un contesto locale e in un determinato contesto sociale, l’entità in questione non deve necessariamente essere dotata di una qualsivoglia autonomia giuridica e neppure di un’autonomia economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica per poter essere qualificata come «stabilimento». Non è neppure essenziale per la definizione della nozione di «stabilimento» il fatto che l’unità di cui trattasi disponga o meno di una direzione che può effettuare licenziamenti collettivi in maniera indipendente o che sussista una separazione geografica rispetto alle altre unità e agli altri impianti dell’impresa.

(v. punti 28‑29, 31‑32 e dispositivo)

2. La disposizione derogatoria di cui all’art. 4, n. 4, della direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, è applicabile unicamente ed esclusivamente quando la cessazione delle attività di un’impresa o di un’azienda è dovuta ad una decisione giudiziaria. In tutti gli altri casi, in particolare quando la cessazione delle attività di un’impresa o di un’azienda è dovuta esclusivamente alla volontà del datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo di continuare le consultazioni con i lavoratori per un periodo supplementare dinanzi all’autorità pubblica competente.

(v. punto 36)