Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3)

Massima

1. La prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretata nel senso che, quando la registrazione di un marchio è richiesta per diversi prodotti o servizi, la valutazione dei motivi di impedimento enunciati all’art. 3 della direttiva deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta. Ne consegue che l’autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, richiesto per un insieme di prodotti e servizi, è tenuta a indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata, e che la decisione con cui l’autorità competente nega la registrazione di un marchio, in via principio, dev’essere motivata per ciascuno dei detti prodotti e servizi. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati.

(v. punti 34‑35, 37‑38 e dispositivo)

2. In considerazione della libertà che la prima direttiva 89/104 sui marchi lascia agli Stati membri di fissare le disposizioni procedurali relative, tra l’altro, alla registrazione dei marchi, tale direttiva deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell’autorità competente di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione qualora né tale domanda né tale decisione vertano su categorie di prodotti o servizi o su prodotti o servizi considerati separatamente.

Una tale limitazione delle competenze giurisdizionali non può essere considerata, infatti, atta a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva, dal momento che l’interessato, a seguito di una sentenza che gli sia pienamente o parzialmente sfavorevole, potrebbe depositare una nuova domanda di registrazione del marchio. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

(v. punti 44‑46, 48 e dispositivo)

3. La prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell’autorità competente di prendere in considerazione fatti e circostanze successivi alla data di adozione della detta decisione. In una situazione di questo tipo, infatti, il giudice nazionale è chiamato a controllare la legittimità di una determinata decisione dell’autorità competente che ha potuto essere adottata soltanto in funzione dei fatti e delle circostanze di cui tale autorità poteva avere conoscenza al momento in cui essa ha deliberato.

(v. punti 59, 61 e dispositivo)