Causa C-199/05

Comunità europea

contro

Stato belga

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles)

«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 3 — Diritti indiretti — Decisioni dei giudici nazionali — Imposta di registro»

Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 27 aprile 2006 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2006 

Massime della sentenza

1.     Privilegi e immunità delle Comunità europee — Immunità fiscale delle Comunità

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 3, terzo comma)

2.     Privilegi e immunità delle Comunità europee — Immunità fiscale delle Comunità

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 3, secondo comma)

1.     Un’imposta come l’imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari non costituisce una mera rimunerazione di servizi di utilità generale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, ai sensi del quale nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

(v. punto 29, dispositivo 1)

2.     L’art. 3, secondo comma, dello stesso Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che prevede l’abbuono o il rimborso da parte degli Stati membri dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi degli acquisti considerevoli effettuati dalle Comunità per loro uso ufficiale, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione un’imposta come l’imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari.

(v. punto 44, dispositivo 2)




SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 ottobre 2006 (*)

«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee – Art. 3 – Diritti indiretti – Decisioni dei giudici nazionali – Imposta di registro»

Nel procedimento C-199/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) con decisione 28 aprile 2005, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2005, nella causa

Comunità europea

contro

Stato belga,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász (relatore), J. Klučka, K. Schiemann, J. Makarczyk, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–       per il governo belga, dalla sig.ra E. Dominkovits e dal sig. M. Wimmer, in qualità di agenti;

–       per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;

–       per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. A. Vitro, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-F. Pasquier e dalla sig.ra I. Martínez del Peral, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, secondo e terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato l’8 aprile 1965, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE (in prosieguo: il «Protocollo»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e lo Stato belga, vertente sulla percezione dell’imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari (in prosieguo: l’«imposta di registro»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3       In forza dell’art. 28, primo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e poi, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, dell’art. 291 CE, la Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti alle condizioni definite dal Protocollo.

4       Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo:

«Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno della Comunità».

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale».

 La normativa nazionale

5       L’art. 35, terzo comma, del Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (codice sulle imposte di registro, ipotecarie e sui diritti di cancelleria) belga dispone quanto segue:

«L’obbligo di pagare le imposte la cui esigibilità risulta dalle sentenze e dalle decisioni delle corti e dei tribunali recanti condanna, liquidazione o graduazione incombe:

1.      ai convenuti, ciascuno nei limiti della condanna, liquidazione o graduazione, pronunciata o disposta nei suoi confronti, e ai convenuti in solido in caso di condanna in solido;

2.      ai ricorrenti nei limiti della condanna, liquidazione o graduazione ottenuta da ciascuno di essi, senza tuttavia superare la metà delle somme o valori che ciascuno di essi riceve in pagamento.

(…)

Le imposte e, se del caso, le ammende, sono pagate nel termine di un mese a decorrere dal giorno dell’invio, con lettera raccomandata, dell’avviso di pagamento da parte dell’esattore del registro».

6       L’art. 142 del detto codice così recita:

«L’imposta è fissata al 3% per le sentenze e le decisioni delle corti e tribunali, pronunciate in qualsiasi materia, recanti condanna o liquidazione, definitiva, provvisoria, principale, sussidiaria o condizionata, al pagamento di somme e valori mobiliari, ivi comprese le decisioni dell’autorità giudiziaria riguardanti la graduazione delle stesse somme e valori.

L’imposta è liquidata, in caso di condanna al pagamento o liquidazione delle somme e dei valori mobiliari, sull’importo cumulato, a titolo di capitale, delle condanne pronunciate o delle liquidazioni disposte nei confronti di una stessa persona, fatta eccezione per gli interessi il cui importo non è determinato dal giudice e per le spese, e, in caso di graduazione, sugli importi complessivi delle somme distribuite ai creditori».

7       L’art. 150 dello stesso codice stabilisce quanto segue:

«Al fine di garantire la riscossione dei diritti ed eventualmente delle ammende esigibili in forza della presente sezione, è istituito, a favore dello Stato, un privilegio sulle somme e sui valori oggetto della condanna, della liquidazione o della graduazione.

I diritti e le ammende di cui al primo comma hanno privilegio su tutti i crediti dei beneficiari delle condanne, delle liquidazioni o delle graduazioni».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8       L’esecuzione di un contratto concluso nel 1993 tra la Commissione e la MCFE SA è stata oggetto di una controversia dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles). Con sentenza pronunciata dal detto Tribunale il 25 gennaio 1994, esso condannava la Commissione a pagare alla MCFE, a titolo di provvisionale, l’importo di BEF 10 845 935, pari a ECU 269 589, maggiorato degli interessi e delle spese.

9       Con lettera 14 giugno 1994, l’esattore del nono Ufficio del registro di Bruxelles invitava la Commissione a pagare la somma di BEF 325 470 a titolo di imposta di registro, in conformità alla suddetta condanna. Il 2 agosto 1995, l’Administration de l’Enregistrement belge (Amministrazione del Registro belga; in prosieguo: l’«Amministrazione») intimava alla Commissione di pagare entro quindici giorni il suddetto importo, aumentato di un’ammenda per pagamento in ritardo, nonché degli interessi di legge e delle spese.

10     Il 15 gennaio 1996 l’esattore del nono Ufficio del registro di Bruxelles invitava la Commissione a pagare, entro il 25 gennaio 1996, un importo complessivo pari a BEF 363 470 ed emetteva un’ingiunzione di pagamento nei confronti di quest’ultima.

11     Con lettera raccomandata 19 gennaio 1996, la Commissione, nella persona del suo legale, rispondeva all’amministrazione di ritenersi esente dall’imposta di registro, nonché da qualsiasi diritto indiretto, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo. Il 25 gennaio 1996 l’Amministrazione replicava che l’imposta in questione non andava considerata alla stregua di una tassa sull’acquisto di beni di consumo, bensì come rimunerazione di un servizio giudiziario.

12     Con lettera 28 aprile 1997, il legale della Commissione veniva informato che la posizione dell’amministrazione in materia era stata confermata da una decisione ministeriale del 18 aprile 1997.

13     Il 15 luglio 1997 la Commissione ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione del 15 gennaio 1996 ed ha citato lo Stato belga dinanzi al Tribunal de première instance de Bruxelles, nell’ambito di un procedimento diretto all’annullamento di tale ingiunzione.

14     Con sentenza 6 giugno 2001, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha dichiarato l’opposizione all’ingiunzione ricevibile, ma infondata, ed ha respinto l’istanza della Commissione. Tale giudice ha statuito che l’imposta di registro addebitata alla Commissione non costituisce la mera rimunerazione di servizi di utilità generale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del Protocollo, dato che si tratta di un’imposta destinata a far fronte agli oneri generali dei pubblici poteri. Al contrario, siffatti diritti non rientrerebbero nel prezzo da pagare per i servizi della società per azioni MCFE e troverebbero origine nella decisione giurisdizionale recante condanna della Commissione. Pertanto, l’esenzione richiesta da quest’ultima non dovrebbe essere concessa. Inoltre, il detto giudice ha considerato superfluo sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dato che, a suo avviso, non esisteva «alcun ragionevole dubbio» in merito all’esclusione di tali diritti dal beneficio dell’art. 3, secondo comma, del Protocollo.

15     Con atto depositato presso la cancelleria della Cour d’appel de Bruxelles il 14 settembre 2001, la Commissione ha impugnato tale sentenza.

16     La Cour d’appel de Bruxelles, ritenendo che, in materia di trattati e di convenzioni internazionali, anche ciò che è chiaro debba formare oggetto di interpretazione e che non spetti al giudice nazionale procedere all’interpretazione del Protocollo, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 3, secondo comma, del Protocollo (…), che prevede che i governi degli Stati membri adottino le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita, debba essere interpretato nel senso che comprende nel proprio ambito di applicazione un’imposta proporzionale riscossa per le sentenze e le decisioni delle corti e dei tribunali, pronunciate in qualsiasi materia, recanti condanna o liquidazione di somme o valori mobiliari.

2)      Se l’art. 3, terzo comma, del Protocollo (…), che prevede che nessuna esenzione sia concessa per quanto riguarda la mera rimunerazione di servizi di utilità generale, debba essere interpretato nel senso che l’imposta che deve essere assolta al termine di un procedimento giudiziario dalla parte soccombente condannata al pagamento di una somma determinata costituisca una mera rimunerazione di un servizio di utilità generale».

 Sulle questioni pregiudiziali

17     Occorre osservare, in via preliminare, che il giudice del rinvio, presentando le circostanze della controversia sottopostagli, osserva che il Tribunal de première instance de Bruxelles ha considerato l’imposta di registro oggetto della causa principale un’imposta indiretta, il che non è stato contestato dalle parti nei procedimenti nazionali. Il giudice del rinvio stesso ha dichiarato che «la Comunità europea e lo Stato belga non concordano sull’interpretazione da dare all’art. 3, secondo e terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità». Neppure i governi belga ed italiano, né, tanto meno, la Commissione, nelle osservazioni prodotte dinanzi alla Corte, hanno rimesso in discussione tale qualificazione. Pertanto, è in tale contesto che saranno esaminate le questioni sottoposte alla Corte in merito all’interpretazione delle disposizioni dell’art. 3, secondo e terzo comma, del Protocollo.

 Sulla seconda questione

18     Con tale questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede se un’imposta come l’imposta di registro costituisca la mera rimunerazione di servizi di utilità generale, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del Protocollo, per la quale non è concessa nessuna esenzione.

19     Il governo belga, sostenuto sotto questo profilo dal governo italiano, afferma che le imposte di registro costituiscono diritti indiretti che rappresentano la contropartita di un determinato servizio di utilità generale, in quanto trovano la loro ragione d’essere nella rimunerazione del servizio reso dall’istituzione giudiziaria belga. Tale orientamento sarebbe condiviso anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina belghe. L’assolvimento di queste imposte potrebbe ugualmente essere reclamato, entro certi limiti, a colui che trae beneficio dalla condanna, il che dimostrerebbe che il detto servizio è reso nei confronti di entrambe le parti e che la sua rimunerazione sarebbe proporzionale al valore pecuniario della controversia.

20     Al contrario, la Commissione sostiene che, affinché un prelievo possa essere considerato la mera rimunerazione di un servizio di utilità generale, è necessario dimostrare l’esistenza di un nesso diretto proporzionale tra la rimunerazione di siffatto servizio e la prestazione ricevuta. Nel caso di specie siffatto nesso mancherebbe, dato che una causa complessa potrebbe dar luogo al pagamento di imposte di registro limitate, mentre una causa semplice potrebbe determinare il versamento di imposte considerevoli. Inoltre, conformemente ai principi di bilancio dell’universalità e della non assegnazione, il gettito dell’imposta interessata sarebbe iscritto nel bilancio statale generale e non sarebbe quindi destinato a finanziare specificamente il settore pubblico della giustizia.

21     Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, la distinzione fra un’imposta destinata a far fronte agli oneri generali della pubblica amministrazione e una tassa che costituisce la contropartita di un determinato servizio è ammessa espressamente dall’art. 3 del Protocollo. In proposito, la Corte ha precisato che la stessa nozione di contropartita di un determinato servizio presuppone che il servizio sia prestato, o quanto meno possa esserlo, a coloro che pagano la tassa (sentenza 28 marzo 1996, causa C‑191/94, AGF Belgium, Racc. pag. I‑1859, punti 25 e 26).

22     Anche ammettendo che tale criterio sia l’elemento determinante per stabilire la distinzione menzionata al punto precedente, occorre constatare che è poco probabile che il detto criterio sia soddisfatto nel caso di specie, dato che l’imposta oggetto della causa principale può essere posta a carico di persone che non hanno affatto richiesto di usufruire dei servizi dell’istituzione giudiziaria dello Stato membro interessato o che neppure hanno avuto l’intenzione di farlo. Come osservato dal governo belga, anche se, ai sensi della normativa in esame nella causa principale, il pagamento dell’imposta di registro può essere reclamato sia al convenuto sia al ricorrente, in pratica il detto pagamento, in linea di principio, è sempre reclamato per prima alla parte soccombente.

23     Inoltre, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 27-30 delle conclusioni, il criterio della contropartita di un servizio reso non è l’unico criterio decisivo in questa fattispecie.

24     Infatti, in conformità ad una costante giurisprudenza della Corte, sviluppata in un settore del diritto comunitario in cui esiste una nozione analoga a quella in causa in questa fattispecie, ossia la nozione di «diritti di carattere remunerativo», di cui all’art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), un diritto il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione all’importo nominale sul quale è applicato non può, di per sé, costituire un’imposta a carattere remunerativo di un servizio reso. L’importo di tale imposta sarà generalmente privo di correlazione con le spese concretamente affrontate dall’amministrazione a fronte della realizzazione dell’atto in esame (v., in questo senso, in particolare, sentenze 21 settembre 2000, causa C‑19/99, Modelo, Racc. pag. I‑7213, punto 33, e 21 giugno 2001, causa C‑206/99, SONAE, Racc. pag. I‑4679, punto 34).

25     Da tale giurisprudenza risulta che la qualificazione di un’imposta come rimunerazione di un servizio di utilità generale è subordinata all’esistenza di un nesso diretto e proporzionale tra il costo reale di tale servizio e l’imposta assolta da chi ne ha beneficiato, ossia una correlazione tra il prezzo pagato da quest’ultimo come contropartita di un particolare servizio ed il costo concreto che la prestazione di tale servizio ha causato all’amministrazione.

26     Tale criterio del nesso diretto e proporzionale tra il servizio reso e la rimunerazione pagata, che può essere applicato all’art. 3, terzo comma, del Protocollo, in questa fattispecie non è soddisfatto.

27     È infatti pacifico che, da una parte, l’importo dell’imposta di registro in esame nella causa principale aumenta direttamente e senza limiti in proporzione all’importo della somma da pagare a titolo della condanna pronunciata dal giudice nazionale competente, senza che sia considerato il costo reale del servizio reso dall’istituzione giudiziaria. Manca quindi la necessaria correlazione tra gli importi pagati ed il servizio reso. Inoltre, il fatto che l’imposta di registro sia prelevata solo in caso di condanna, mentre il costo reale del servizio reso dall’istituzione giudiziaria dovrebbe essere lo stesso in caso di rigetto, conferma che la detta imposta non è destinata a coprire il costo reale del servizio.

28     D’altra parte, come dichiarato dal Tribunal de première instance de Bruxelles, l’imposta in esame è destinata a far fronte agli oneri generali dei pubblici poteri. Pertanto, gli importi pagati per assolvere tale imposta non sono concretamente destinati a finanziare il servizio pubblico della giustizia.

29     Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che un’imposta come l’imposta di registro non costituisce una mera rimunerazione di servizi di utilità generale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del Protocollo.

 Sulla prima questione

30     Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, secondo comma, del Protocollo debba essere interpretato nel senso che un’imposta come l’imposta di registro rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

31     Per risolvere tale questione è necessario rilevare che, a differenza dell’art. 3, primo comma, del Protocollo, che dispone l’esenzione incondizionata e generale delle Comunità, nonché dei loro averi, delle loro entrate e dei loro beni, da qualsiasi imposta indiretta a livello nazionale, l’immunità fiscale prevista dal secondo comma dello stesso articolo non è illimitata. Quest’ultima disposizione prevede, a determinate condizioni da essa chiaramente elencate, l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita gravanti sui beni che le Comunità acquistano per loro uso ufficiale. La Corte ha interpretato l’art. 3, secondo comma, del Protocollo nel senso che nel suo ambito di applicazione rientra ogni forma di acquisto, compresa la fruizione di prestazioni di servizi, che sia necessario per l’assolvimento del compito delle Comunità (vedi sentenza AGF Belgium, cit., punto 36).

32     La più significativa delle condizioni elencate dall’art. 3, secondo comma, del Protocollo, evidenziata due volte in tale disposizione, è quella secondo cui i diritti e le tasse indiretti devono essere inclusi nel prezzo dei beni e dei servizi oggetto dei contratti stipulati dalle Comunità.

33     Il governo belga, che presenta le proprie osservazioni su tale questione in subordine, afferma, sostenuto dal governo italiano, che l’imposta di registro di cui alla causa principale, essendo percepita a seguito di una decisione giurisdizionale e non a titolo dell’acquisto di beni o di servizi, non può essere considerata compresa nei prezzi di acquisto di beni o di servizi. Inoltre, dalla formulazione dell’art. 3, secondo comma, del Protocollo emergerebbe che l’esenzione riguarda esclusivamente operazioni di acquisto di beni o di servizi e non può essere estesa a qualsiasi operazione o situazione. Infine, nel caso di specie, l’imposta in questione verterebbe su un atto giurisdizionale che sanziona l’inesecuzione di obblighi contrattuali.

34     La Commissione ribatte che l’intervento del competente giudice nazionale in una controversia come quella di cui alla causa principale si è reso necessario nel contesto dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi che essa aveva concluso nell’assolvimento dei suoi compiti. La sentenza pronunciata dal giudice del rinvio avrebbe quindi origine nel rapporto contrattuale delle parti, di modo che l’imposta di registro correlata a tale sentenza sarebbe compresa nel prezzo del detto contratto. Tale interpretazione terrebbe conto della finalità dell’art. 3 del Protocollo.

35     Questo ragionamento non può essere seguito.

36     Occorre infatti rilevare, in primo luogo, che la natura e l’impatto di imposte nazionali come l’imposta di registro di cui alla causa principale non devono essere ricercati e individuati solo in funzione dell’applicazione di tali imposte alla Comunità, bensì tenendo conto del loro ambito di applicazione complessivo, ossia nei confronti di tutte le persone fisiche e giuridiche che, effettivamente o potenzialmente, sono o possono divenire parti di una procedimento dinanzi alle corti o ai tribunali dello Stato membro interessato. I procedimenti giudiziari che coinvolgono la Comunità dinanzi ai giudici nazionali, infatti, costituiscono solamente una parte minima della totalità dei procedimenti che danno origine all’assolvimento di siffatte imposte.

37     Dal fascicolo risulta che tali imposte sono dovute nell’ipotesi in cui un rapporto giuridico tra persone fisiche o giuridiche dia luogo ad un’azione in giudizio da cui scaturisca una decisione giurisdizionale che comporta la condanna al pagamento di una somma di denaro. Pertanto, sono compresi non solo i rapporti contrattuali, ma anche i rapporti extracontrattuali di qualsiasi natura, nell’ambito dei quali non si può includere la somma di denaro relativa alla condanna nel prezzo d’acquisto di un bene o di un servizio.

38     In secondo luogo, occorre osservare che le imposte indirette possono essere considerate comprese nel prezzo degli acquisti effettuati dalle Comunità, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del Protocollo, solo se sono prevedibili e il loro importo può essere calcolato anticipatamente con una certa precisione, affinché le autorità nazionali possano procedere al loro abbuono o rimborso su istanza delle istituzioni comunitarie.

39     Ebbene, l’esecuzione di un contratto non dà sistematicamente origine a controversie tra le parti e, in ogni caso, la probabilità che una controversia sorga non può essere valutata nella fase della stipulazione del contratto. Peraltro, l’oggetto e la portata di tali eventuali controversie rimangono incerti ed esse non necessariamente saranno risolte in sede giurisdizionale, dato che la via stragiudiziale costituisce un’altra possibile modalità di soluzione. Infine, l’esito di un’eventuale azione in giudizio è altrettanto incerto, come l’importo della condanna inflitta ad una delle parti. Di conseguenza, il prezzo del contratto non può includere, quali imposte indirette rimborsabili, un elemento futuro incerto ed impreciso come l’imposta di registro oggetto della causa principale.

40     Non può essere accolto neppure l’argomento fatto valere dalla Commissione con riferimento al paragrafo 23 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa che ha dato origine alla citata sentenza AGF Belgium. Secondo tale argomento, lo Stato membro interessato, riscuotendo tali imposte di registro, si avvantaggerebbe in modo ingiustificato sotto il profilo finanziario, devolvendo al proprio erario risorse destinate al bilancio delle Comunità. Oltre al fatto, rilevato al punto 36 di questa sentenza, che i procedimenti in cui è parte la Comunità a livello nazionale costituiscono solo una minima percentuale della totalità dei procedimenti giurisdizionali che determinano il pagamento di tali imposte, non si può dire che in tali procedimenti, di cui il numero, l’oggetto e la portata non possono essere conosciuti in anticipo, la Comunità sia sistematicamente condannata.

41     Del resto, considerata la situazione che ha dato origine alla causa principale, nulla obbliga la Commissione ad organizzare i suoi rapporti contrattuali in modo tale che i giudici nazionali di un unico Stato membro siano sistematicamente competenti a decidere le controversie di cui quest’ultima è parte.

42     Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento vertente sull’interpretazione dell’art. 3, secondo comma, del Protocollo alla luce della finalità di tale articolo, occorre ricordare che l’immunità fiscale necessaria all’assolvimento dei compiti della Comunità, di cui quest’ultima gode in forza dell’art. 291 CE, è concessa «alle condizioni definite dal Protocollo». Un’interpretazione alla luce del contesto e della finalità di una disposizione non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione (v., in questo senso, per quanto riguarda i privilegi e le immunità della Banca centrale europea, sentenza 8 dicembre 2005, causa C‑220/03, BCE/Germania, Racc. pag. I‑10595, punto 31).

43     In ogni caso, anche ammettendo che l’esenzione dall’imposta di registro oggetto della causa principale costituisca un vantaggio finanziario a favore della Comunità, occorre constatare che la Commissione non ha fornito alcun elemento decisivo atto a dimostrare che il pagamento di tali imposte sia idoneo a minare l’indipendenza della Comunità e ad ostacolare il suo buon funzionamento.

44     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione nel senso che l’art. 3, secondo comma, del Protocollo dev’essere interpretato nel senso che un’imposta come l’imposta di registro non rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione.

 Sulle spese

45     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte dichiara:

1)      Un’imposta come l’imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari non costituisce una mera rimunerazione di servizi di utilità generale ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2)      L’art. 3, secondo comma, dello stesso Protocollo dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione un’imposta come l’imposta di registro da assolvere in seguito a sentenze o decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali e recanti condanna al pagamento di somme di danaro o liquidazione di valori mobiliari.

Firme


* Lingua processuale: il francese.