1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Avvocati — Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica — Direttiva 98/5
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5, artt. 3, 4 e 5, n. 3)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Avvocati — Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica — Direttiva 98/5
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5, artt. 2 e 5, nn. 2 e 3)
3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Avvocati — Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica — Direttiva 98/5
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5, artt. 7, n. 3, e 13)
1. L’art. 3, della direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, osta a che uno Stato membro subordini ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l’iscrizione presso la competente autorità nazionale degli avvocati che abbiano conseguito la loro qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano esercitare con il loro titolo professionale di origine.
Il legislatore comunitario, infatti, con tale articolo ha realizzato l’armonizzazione completa dei requisiti richiesti a priori ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva 98/5, prevedendo la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine quale unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di ivi esercitare con il suo titolo professionale d’origine.
Il legislatore comunitario, al fine di facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito non optare per un sistema di controllo a priori delle conoscenze degli interessati.
Tale rinuncia ad un sistema di controllo a priori delle conoscenze, in particolare linguistiche, dell’avvocato europeo coesiste, tuttavia, nella direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia.
(v. punti 35-37, 39, 41-43, 47 e dispositivo)
2. L’art. 5, della direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, osta ad un divieto fatto da uno Stato membro ospitante agli avvocati europei di svolgere attività di domiciliazione di società.
La direttiva 98/5, agli artt. 2 e 5, enuncia infatti il principio in virtù del quale l’avvocato europeo può legittimamente svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, fatte salve le eccezioni previste dai nn. 2 e 3 del citato art. 5. Gli Stati membri non hanno pertanto il diritto di prevedere, nel loro diritto nazionale, altre eccezioni a tale principio, oltre a quelle espressamente ed esaustivamente previste dal detto articolo.
Peraltro, non si può giustificare l’introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni nazionali che ledano il detto principio con il rischio di abusi, dal momento che la direttiva 98/5 prevede, segnatamente, il cumulo delle norme professionali e deontologiche che l’avvocato europeo deve rispettare, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale ovvero l’affiliazione obbligatoria ad un fondo di garanzia di categoria, nonché un regime disciplinare che associa le competenti autorità dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante.
(v. punti 56-57, 59-61)
3. La direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, osta alla normativa dello Stato membro ospitante che imponga all’avvocato europeo di presentare ogni anno un certificato d’iscrizione presso la competente autorità dello Stato membro d’origine. Infatti, considerato che la direttiva in questione prevede, agli artt. 7, n. 2, e 13, misure che consentono all’autorità dello Stato membro ospitante di garantire il rispetto permanente, da parte dell’avvocato europeo, del requisito dell’iscrizione presso la competente autorità dello Stato membro d’origine, una formalità siffatta imposta dallo Stato membro ospitante risulta un provvedimento amministrativo sproporzionato rispetto all’obiettivo da conseguire e, pertanto, ingiustificato rispetto alla direttiva 98/5.
(v. punti 67-71)